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COMMENTI SU UN TEMA DI ATTUALITA'
NOVITA' IN CASSAZIONE
“Lo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali di cui
alla Legge 794 del 1942, articolo 28 e seguenti, quanto le prestazioni
rese siano relative al giudizio di Cassazione, non è esperibile dinanzi
alla Corte di Cassazione, bensì dinanzi al giudice che ha pronunciato il
provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio o di mancata
riassunzione del giudizio di rinvio e, dinanzi al giudice di rinvio per il
caso di Cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio
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