ASSOCIAZIONI
DI CONSUMATORI
· Un'associazione
di consumatori è legittimata a chiedere all’autorità garante che
siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro
continuazione, ai sensi del 2§ comma dell'art. 7 d.leg. n. 74 del
1992 (Autorità garante per la concorrenza, 11-05-1995, 3027/1995
Associaz. consumatori Agrisalus/Soc. Benetton Group Riv. dir. ind.,
1996, II, 234, n. ANTICAGLIA).
· Un’associazione non iscritta nell'elenco previsto nell'articolo 5
della legge 281/98, anche se i suoi rappresentanti siano presenti
nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, non è
legittimata a chiedere al giudice amministrativo provvedimenti
cautelari a tutela dell'interesse degli utenti ad una corretta
organizzazione dell'erogazione dei pubblici servizi. (C. Stato, sez.
VI [ord.], 15-12-1998, 1884 in Foro it., Rep. 1999, voce Giustizia
amministrativa, n. 23).
· Nel reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'articolo
328, 1§ comma c.p., persona offesa è soltanto la p.a., in quanto il
bene giuridico protetto in tale fattispecie è il buon andamento
della p.a.. Il privato potrebbe risentirne solo eventualmente, e
quindi quale soggetto danneggiato dalla condotta antigiuridica del
pubblico ufficiale. Questo a differenza della ipotesi di cui al 1§
comma del medesimo articolo, a cui deve riconoscersi natura
plurioffensiva. Pertanto nella prima ipotesi il Codacons non è
legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione
formulata dal p.m. (Cass., sez. VI, 04-11-1997 in Foro it., Rep.
1998, voce Abuso di poteri, n. 129).
· Un’associazione dei consumatori non è legittimata a chiedere
misure cautelari relative alla determinazione delle tariffe
addebitate alla Rai in occasione del gioco collegato alla lotteria
Italia. (C. Stato, sez. VI [ord.], 23-10-1998, 1615/1998 in Foro it.,
Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 450).
· I giusti motivi d'urgenza, richiesti dall'articolo 1469 sexies
c.c. per l'emissione di un provvedimento inibitorio cautelare in
favore della collettività dei consumatori, ricorrono quando il bene
oggetto delle condizioni generali di contratto sia essenziale oppure
quando il danno risentito dai consumatori sia immediato e non
suscettibile di riparazione per equivalente. Pertanto, va respinta
la richiesta di inibitoria cautelare proposta da un'associazione
rappresentativa degli interessi dei consumatori che lamenti l'uso di
condizioni generali di contratto vessatorie (TRIB. Torino,
04-10-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Contratto in genere, n.
375).