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ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

· Un'associazione di consumatori è legittimata a chiedere all’autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione, ai sensi del 2§ comma dell'art. 7 d.leg. n. 74 del 1992 (Autorità garante per la concorrenza, 11-05-1995, 3027/1995 Associaz. consumatori Agrisalus/Soc. Benetton Group Riv. dir. ind., 1996, II, 234, n. ANTICAGLIA).
· Un’associazione non iscritta nell'elenco previsto nell'articolo 5 della legge 281/98, anche se i suoi rappresentanti siano presenti nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, non è legittimata a chiedere al giudice amministrativo provvedimenti cautelari a tutela dell'interesse degli utenti ad una corretta organizzazione dell'erogazione dei pubblici servizi. (C. Stato, sez. VI [ord.], 15-12-1998, 1884 in Foro it., Rep. 1999, voce Giustizia amministrativa, n. 23).
· Nel reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'articolo 328, 1§ comma c.p., persona offesa è soltanto la p.a., in quanto il bene giuridico protetto in tale fattispecie è il buon andamento della p.a.. Il privato potrebbe risentirne solo eventualmente, e quindi quale soggetto danneggiato dalla condotta antigiuridica del pubblico ufficiale. Questo a differenza della ipotesi di cui al 1§ comma del medesimo articolo, a cui deve riconoscersi natura plurioffensiva. Pertanto nella prima ipotesi il Codacons non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. (Cass., sez. VI, 04-11-1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Abuso di poteri, n. 129).
· Un’associazione dei consumatori non è legittimata a chiedere misure cautelari relative alla determinazione delle tariffe addebitate alla Rai in occasione del gioco collegato alla lotteria Italia. (C. Stato, sez. VI [ord.], 23-10-1998, 1615/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 450).
· I giusti motivi d'urgenza, richiesti dall'articolo 1469 sexies c.c. per l'emissione di un provvedimento inibitorio cautelare in favore della collettività dei consumatori, ricorrono quando il bene oggetto delle condizioni generali di contratto sia essenziale oppure quando il danno risentito dai consumatori sia immediato e non suscettibile di riparazione per equivalente. Pertanto, va respinta la richiesta di inibitoria cautelare proposta da un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori che lamenti l'uso di condizioni generali di contratto vessatorie (TRIB. Torino, 04-10-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Contratto in genere, n. 375).
 

 

   
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