COMPARAZIONE INDIRETTA
- La
sponsorizzazione di un programma televisivo da parte di un noto
marchio di sigarette, associato a prodotti completamente diversi,
non viola l'art. 12 cap, perché ci si trova di fronte ad un caso di
pubblicità indiretta (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
18-07-1991, 124/1991/ Associaz. Agrisalus consumatori - Soc. Rete
10/Rass. dir. farmaceutico, 1991, 925).
- Il
messaggio pubblicitario che contiene una comparazione, anche
indiretta, denigratoria del prodotto commercializzato da un'altra
impresa facilmente riconoscibile, Š illecito ex artt. 14 e 15 c.a.p.
(Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 16-07-1993, 124/1993
Soc. Playtex Italia - Soc. Lovable Dir. ind., 1994, 180, n.
BALLARINI).
- L’art.15
C.A.P. nell'ammettere entro limiti ben precisi solo la comparazione
di tipo indiretto sembra implicitamente vietare in modo assoluto
quella nominativa diretta (Giurì 1/83, 74/87 82/93, in rass.).
- La
comparazione pubblicitaria diretta, cioè attuata contro uno o più
concorrenti nominati, è stata generalmente giudicata illecita dalla
nostra autorità giudiziaria con riferimento al divieto di cui
all'art.2598 n.2 c.c. (Trib. Milano 28 novembre 1974, 17 settembre
1992).
- La
comparazione generica indiretta che si esprime con l'uso del
superlativo non viola il 2598 n.2 c.c. in quanto si tratta di
semplici innocue vanterie, accettate dalla coscienza degli operatori
commerciali e tali da non produrre alcun effetto sul pubblico, anche
se non rispondenti a verità (è stata considerata lecita la frase "Le
macchine di pulitura fino a oggi con più alto contenuto
tecnologico") (Trib. Milano 14/1/91).
- In
relazione all'uso del superlativo, sono censurate espressioni come
"Arrivano le migliori del mondo" (Giurì 46/94, 43/82, 50/91,
164/92).
- In un
regime di monopolio o di oligopolio è lecita la comparazione con
prodotti simili, perché tale comparazione è di fatto l'unico
strumento per far risaltare la superiorità di un prodotto rispetto
ad un altro (cosiddetto paragone necessario); quando la comparazione
sia invece un'appropriazione di caratteristiche e pregi peculiari di
un determinato prodotto, basata su semplici accostamenti e
impressioni visive non provati, si commette illecito concorrenziale
(APP. Roma, 30-01-1995 Soc. Tetrapak carta - Associaz. naz.
industriali vetro Giur. dir. ind., 1995, 825).