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COMPARAZIONE INDIRETTA

- La sponsorizzazione di un programma televisivo da parte di un noto marchio di sigarette, associato a prodotti completamente diversi, non viola l'art. 12 cap, perché ci si trova di fronte ad un caso di pubblicità indiretta (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 18-07-1991, 124/1991/ Associaz. Agrisalus consumatori - Soc. Rete 10/Rass. dir. farmaceutico, 1991, 925).
 

- Il messaggio pubblicitario che contiene una comparazione, anche indiretta, denigratoria del prodotto commercializzato da un'altra impresa facilmente riconoscibile, Š illecito ex artt. 14 e 15 c.a.p. (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 16-07-1993, 124/1993 Soc. Playtex Italia - Soc. Lovable Dir. ind., 1994, 180, n. BALLARINI).
 

- L’art.15 C.A.P. nell'ammettere entro limiti ben precisi solo la comparazione di tipo indiretto sembra implicitamente vietare in modo assoluto quella nominativa diretta (Giurì 1/83, 74/87 82/93, in rass.).
 

- La comparazione pubblicitaria diretta, cioè attuata contro uno o più concorrenti nominati, è stata generalmente giudicata illecita dalla nostra autorità giudiziaria con riferimento al divieto di cui all'art.2598 n.2 c.c. (Trib. Milano 28 novembre 1974, 17 settembre 1992).
 

- La comparazione generica indiretta che si esprime con l'uso del superlativo non viola il 2598 n.2 c.c. in quanto si tratta di semplici innocue vanterie, accettate dalla coscienza degli operatori commerciali e tali da non produrre alcun effetto sul pubblico, anche se non rispondenti a verità (è stata considerata lecita la frase "Le macchine di pulitura fino a oggi con più alto contenuto tecnologico") (Trib. Milano 14/1/91).
 

- In relazione all'uso del superlativo, sono censurate espressioni come "Arrivano le migliori del mondo" (Giurì 46/94, 43/82, 50/91, 164/92).
 

- In un regime di monopolio o di oligopolio è lecita la comparazione con prodotti simili, perché tale comparazione è di fatto l'unico strumento per far risaltare la superiorità di un prodotto rispetto ad un altro (cosiddetto paragone necessario); quando la comparazione sia invece un'appropriazione di caratteristiche e pregi peculiari di un determinato prodotto, basata su semplici accostamenti e impressioni visive non provati, si commette illecito concorrenziale (APP. Roma, 30-01-1995 Soc. Tetrapak carta - Associaz. naz. industriali vetro Giur. dir. ind., 1995, 825).


 

 

   
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