ORIGINALITA' DEI
MESSAGGI PUBBLICITARI
- Non
tutte le pubblicità sono proteggibili contro le imitazioni, ma
esclusivamente quelle che rispondono al duplice requisito di novità,
ossia l'idea non deve essere stata sfruttata da altri in precedenza,
e di originalità, nel senso che l'idea deve essere frutto di
creatività, deve avere un contenuto fantastico, arbitrario,
insolito, non banale, e in ogni caso non deve risolversi nella
semplice descrizione del prodotto pubblicizzato o delle sue
caratteristiche o funzioni (Giurì 93/87, 92/87, 48/86 in rass.).
-
Perché un messaggio pubblicitario sia idoneo a individuare
un'impresa, non occorre che abbia un contenuto artistico o creativo
né che sia assolutamente originale; è sufficiente, invece, che
richiami con immediatezza di percezione visiva o uditiva, l'idea di
quella determinata impresa (A. Torino, 23-10-1984/ Soc. Icom - Soc.
Vandex it/ Società, 1985, 401).
- Una
pubblicità che non presenti caratteri di originalità non è
suscettibile di sfruttamento imitativo illecito; pertanto in assenza
di pericolo di confusione, è da escludere che si ponga in contrasto
con l'articolo 13, 1 § comma, c.a. una pubblicità che ne riprenda
alcuni elementi (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
03-12-1996, 290/1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza
(disciplina), n. 176).
-
L’opera pubblicitaria è protetta dal diritto d'autore per quella
parte di essa che può assumere concretizzazione esteriore, quando
abbia i caratteri dell'originalità e della creatività (TRIB. Roma,
27-07-1995 in Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 111).