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ORIGINALITA' DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Non tutte le pubblicità sono proteggibili contro le imitazioni, ma esclusivamente quelle che rispondono al duplice requisito di novità, ossia l'idea non deve essere stata sfruttata da altri in precedenza, e di originalità, nel senso che l'idea deve essere frutto di creatività, deve avere un contenuto fantastico, arbitrario, insolito, non banale, e in ogni caso non deve risolversi nella semplice descrizione del prodotto pubblicizzato o delle sue caratteristiche o funzioni (Giurì 93/87, 92/87, 48/86 in rass.).
 

- Perché un messaggio pubblicitario sia idoneo a individuare un'impresa, non occorre che abbia un contenuto artistico o creativo né che sia assolutamente originale; è sufficiente, invece, che richiami con immediatezza di percezione visiva o uditiva, l'idea di quella determinata impresa (A. Torino, 23-10-1984/ Soc. Icom - Soc. Vandex it/ Società, 1985, 401).
 

- Una pubblicità che non presenti caratteri di originalità non è suscettibile di sfruttamento imitativo illecito; pertanto in assenza di pericolo di confusione, è da escludere che si ponga in contrasto con l'articolo 13, 1 § comma, c.a. una pubblicità che ne riprenda alcuni elementi (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 03-12-1996, 290/1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 176).
 

- L’opera pubblicitaria è protetta dal diritto d'autore per quella parte di essa che può assumere concretizzazione esteriore, quando abbia i caratteri dell'originalità e della creatività (TRIB. Roma, 27-07-1995 in Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 111).
 

 

   
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