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PUBBLICITA' DELLE SCUOLE

- Sono stati censurati annunci che presentavano un'organizzazione privata come "università europea" e che promettevano una "laurea universitaria" con i corsi per corrispondenza di altra organizzazione privata (Giurì 2/90, 42/89, 55/89, in rass.).
 

- Si è censurata in applicazione dell'art. 2 C.A.P. la pubblicità relativa ad un corso di lingua inglese in fascicoli settimanali nella quale si diceva "L'Espresso vi regala l'inglese in persona. Un insegnante del British Institutes tutto per voi", mentre venivano fornite solo audiocassette e qualche lezione collettiva (Giurì 74/94, in rass.).
 

- Sono stati ritenuti ingannevoli annunci relativi a istituti privati perché la riproduzione del sigillo di stato o la rivendicazione di una conformità a non meglio precisate "normative del Ministero della pubblica istruzione" comunicavano l'impressione, non rispondente al vero, che si trattasse di istituti legalmente riconosciuti o parificati (Aut. 21 Sett. 1994, in rass.).
 

- Si è censurata della pubblicità perché idonea ad ingannare i destinatari sulla possibilità di conseguire presso l'istituto interessato un titolo di studio legalmente valido, nonché sul grado di istruzione necessario per accedere ai corsi (Aut. 2 febbraio 1995, in rass.).
 

- Si è ritenuto che il sigillo di Stato raffigurato nella pubblicità di una scuola non riconosciuta ai sensi della l. 19 gennaio 1942 n. 86 è ingannevole poiché può far insorgere nel consumatore la convinzione che la scuola sia abilitata a rilasciare diplomi legalmente riconosciuti (Autorità garante per la concorrenza, 23-02-1993, 980/1993 Ist. istruz. Galileo Ferraris/Ist. Tiziano Giur. dir. ind., 1995, 1231).
 

 

   
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