PUBBLICITA' DELLE
SCUOLE
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Sono stati censurati annunci che presentavano un'organizzazione
privata come "università europea" e che promettevano una "laurea
universitaria" con i corsi per corrispondenza di altra
organizzazione privata (Giurì 2/90, 42/89, 55/89, in rass.).
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è censurata in applicazione dell'art. 2 C.A.P. la pubblicità
relativa ad un corso di lingua inglese in fascicoli settimanali
nella quale si diceva "L'Espresso vi regala l'inglese in persona. Un
insegnante del British Institutes tutto per voi", mentre venivano
fornite solo audiocassette e qualche lezione collettiva (Giurì
74/94, in rass.).
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Sono stati ritenuti ingannevoli annunci relativi a istituti privati
perché la riproduzione del sigillo di stato o la rivendicazione di
una conformità a non meglio precisate "normative del Ministero della
pubblica istruzione" comunicavano l'impressione, non rispondente al
vero, che si trattasse di istituti legalmente riconosciuti o
parificati (Aut. 21 Sett. 1994, in rass.).
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è censurata della pubblicità perché idonea ad ingannare i
destinatari sulla possibilità di conseguire presso l'istituto
interessato un titolo di studio legalmente valido, nonché sul grado
di istruzione necessario per accedere ai corsi (Aut. 2 febbraio
1995, in rass.).
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è ritenuto che il sigillo di Stato raffigurato nella pubblicità di
una scuola non riconosciuta ai sensi della l. 19 gennaio 1942 n. 86
è ingannevole poiché può far insorgere nel consumatore la
convinzione che la scuola sia abilitata a rilasciare diplomi
legalmente riconosciuti (Autorità garante per la concorrenza,
23-02-1993, 980/1993 Ist. istruz. Galileo Ferraris/Ist. Tiziano Giur.
dir. ind., 1995, 1231).