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ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/55/CE SULLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67. Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
1.
Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 74, è
modificato come segue:
Articolo 2. 1.
All' articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del l992 [1] il
comma 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 3. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;".
Articolo 4. 1.
Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è
aggiunto il seguente: b)
confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi; d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera e), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi".
Articolo 5. 1.
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è sostituito
dal seguente: 1.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6.
L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di
pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di
accoglimento può essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di
un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la
pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa
ritenuto illecito continuino a produrre effetti. 9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli Inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni. 10 Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire. 11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 13.
È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in
materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa
protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine
riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di
imprese, beni e servizi concorrenti. 2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo lì, comma I, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.
Articolo 6. 1.
All'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1
è sostituito dal seguente:
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