D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385
Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art.25
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della
direttiva n. 89/646/CEE Consiglio del 15 dicembre 1989;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
agosto 1993;
Sulla proposta
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il
seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Nel presente
decreto legislativo l'espressione:
a)
"autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b)
"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) "CICR"
indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d)
"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la
borsa;
d- bis) "COVIP"
indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e)
"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f)
"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato
comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;
h) "Stato
extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
i) "legge
fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l)
"autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più
fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento,
sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m)
"Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica.
2. Nel presente
decreto legislativo si intendono per:
a) "banca
italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca
comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale
in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) "banca
extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
d) "banche
autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia
di banche extracomunitarie;
e)
"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l'attività della banca;
f)
"attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di
depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni
di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con
garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing
finanziario;
4) servizi di
pagamento;
5) emissione e
gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques",
lettere di credito);
6) rilascio di
garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni
per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di
mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti
finanziari a termine e opzioni;
- contratti su
tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori
mobiliari;
8)
partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza
alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale
e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di
intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o
consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e
amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di
informazione commerciale;
14) locazione
di cassette di sicurezza;
15) altre
attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle
autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda
direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g)
"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'art.106;
h)
"stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto
italiano o estero che:
1) controlla la
banca;
2) è
controllato dalla banca;
3) è
controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al
capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto
di voto;
5) è
partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con
diritto di voto.
3. La Banca
d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle
deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal
comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
TITOLO I
Autorità
creditizie
2. Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
1. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in
materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie
attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre
leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal
Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche
comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
2. Il
presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore
generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le
norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca
d'Italia.
3. Ministro del
tesoro.
1. Il Ministro
del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti
dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli
preventivamente al CICR.
2. In caso di
urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti
assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve
essere convocata entro trenta giorni.
4. Banca
d'Italia.
1. La Banca
d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte
per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e
nell'art.107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi
previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di
carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca
d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri
dell'attività di vigilanza.
3. La Banca
d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di
legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del
procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al
Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti
amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca
d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
5. Finalità e
destinatari della vigilanza.
1. Le autorità
creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle
disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza
si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli
intermediari finanziari.
3. Le autorità
creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla
legge.
6. Rapporti con
il diritto comunitario.
1. Le autorità
creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della
Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
7. Segreto
d'ufficio e collaborazione tra autorità.
1. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in
ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere
opposto all'autorità
giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti
della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti
della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre
forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità
delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca
d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
6. La Banca
d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono
essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego
dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito
di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la
Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un
altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso
esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca
d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento,
in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane
all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché
relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni
avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca
d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione
che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in
suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel
rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili
alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
8.
Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.
1. La Banca
d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere
generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti
sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
adozione.
2. Le delibere
del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro
emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I provvedimenti
di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi
contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a
vigilanza.
3. La Banca
d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti
sottoposti a vigilanza.
9. Reclamo al
CICR.
1. Contro i
provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso
reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30
giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo
è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria
dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti
la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR
stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la
consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II
Banche
Capo I -
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
10. Attività
bancaria.
1. La raccolta
di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono
l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio
dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche
esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività
connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla
legge.
11. Raccolta
del risparmio.
1. Ai fini del
presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di
fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra
forma.
2. La raccolta
del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR
stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma
giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci
e dipendenti;
b) presso
società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto
del comma 2 non si applica:
a) agli Stati
comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più
Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del
risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari;
b) agli Stati
extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni
del diritto italiano;
c) alle
società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta
effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di
obbligazioni;
c- bis) alle
società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di
obbligazioni;
d) alle
società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per
la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
d- bis) agli
enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese
per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di
vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria;
f) agli enti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività
assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente
consentita da disposizioni di legge;
g) alle
società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30
aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima
legge.
4-bis. Il CICR
stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti
indicati nelle lettere c- bis), d), d- bis) ed e) del comma 4, avendo
riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva
dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta
effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d- bis), le
disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma
dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla
Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere
effettuata.
5. Nei casi
previsti dal comma 4, lettere c), c- bis), d), d- bis), e) e f) sono
comunque precluse la
raccolta di
fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla
gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
12.
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le banche,
in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse
di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche
con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle
obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi
sono quotati.
3. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli
articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416,
2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle
obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del
codice civile, eccetto l'articolo 2410.
5. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR.
6. Le banche
possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne
le modalità di emissione.
7. La Banca
d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti
subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II -
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di
servizi
13. Albo.
1. La Banca
d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
14.
Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca
d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) sia adottata
la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata;
a- bis) la sede
legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
b) il capitale
versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca
d'Italia;
c) venga
presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i
partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti
dall'art.25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'art.19;
e) i soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i
requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art.26;
f) non
sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
2. La Banca
d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca
d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l'esercizio dell'attività.
3. Non si può
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo
stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione
è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle
del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo
anche conto della condizione di reciprocità.
15. Succursali.
1. Le banche
italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e
degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza
delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale
della banca.
2. Le banche
italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche
comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica.
Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza;
la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La
Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze,
indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e
alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è
subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche
extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una
succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
5. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da
parte di banche italiane.
16. Libera
prestazione di servizi.
1. Le banche
italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento
in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche
italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche
comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di
appartenenza.
4. Le banche
extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali
previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB
per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
17. Attività
non ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina
l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
18. Società
finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le
disposizioni dell'art.15, comma 1, e dell'art.16, comma 1, si applicano
anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d'Italia.
2. Le
disposizioni dell'art.15, comma 3, e dell'art.16, comma 3, si applicano,
in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie
aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo
Stato.
3. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle
società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1
e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle
società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2
si applicano altresì le disposizioni previste dall'art.79.
Capo III -
Partecipazioni al capitale delle banche
19.
Autorizzazioni.
1. La Banca
d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di
azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto
conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al
5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
2. La Banca
d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della
partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca
superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il
controllo della banca stessa.
3.
L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una società che detiene una
partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque,
comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca
d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando
il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca
d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può
essere sospesa o revocata.
6. I soggetti
che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante
attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente
a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del
capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto
o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca
d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in
qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti
indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina
o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle
operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a
Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la
Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del
tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
può vietare l'autorizzazione.
9. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni
attuative del presente articolo.
20. Obblighi di
comunicazione.
1. Chiunque
partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale
stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca
d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni
accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio
concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che
la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti
ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui
l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se
non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle
circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci
partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca
d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni
previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di
voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca
d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca
d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei
commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
21. Richiesta
di informazioni.
1. La Banca
d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di
qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa
dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni
ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca
d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e
degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle
società e degli enti controllanti.
3. Le società
fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società
appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo
richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie
previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società
ed enti stranieri.
5. La Banca
d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed
enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
22.
Partecipazioni indirette.
1. Ai fini del
presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle
banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
23. Nozione di
controllo.
1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
2. Il controllo
si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di
un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da
solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di
una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza
di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo
idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la
trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il
coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
c)
l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o dalle quote possedute;
d)
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
4)
assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
24. Sospensione
del diritto di voto, obbligo di alienazione.
1. Non può
essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le
quali le autorizzazioni previste dall'art.19 non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere
altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse
le comunicazioni previste dall'art.20.
2. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma
dell'art.2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le
azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o
quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art.19 che
eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni
o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di
inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la
vendita delle azioni o delle quote.
Capo IV -
Requisiti di professionalità e di onorabilità
25. Requisiti
di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro
del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato
ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.
2. Con il
regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la
quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote
possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza
dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle
azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione è impugnabile a norma dell'art.2377 del codice civile se la
maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti
alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche
dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
26. Requisiti
di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.
1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità
stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la
Banca d'Italia, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è
dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
27.
Incompatibilità.
1. Il CICR può
disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da
parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma
l'applicazione dell'art.26.
Capo V - Banche
cooperative
28. Norme
applicabili.
1. L'esercizio
dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle
banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle
sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche
popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli
sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice
civile.
Sezione I -
Banche popolari
29. Norme
generali.
1. Le banche
popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. Il valore
nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
3. La nomina
degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei
soci.
4. Alle banche
popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
30. Soci.
1. Ogni socio
ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può
detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale
sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta
al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere
alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i
relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto
previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti
dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero
minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero
diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in
caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere
del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a
socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società,
alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il
consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di
ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi
dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei
probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai
quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio
possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
31.
Trasformazioni e fusioni.
1. La Banca
d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di
rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni
ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui
risultino società per azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei
soci.
3. Si applicano
l'art.56, comma 2, e l'art.57, commi 2, 3 e 4.
32. Utili.
1. Le banche
popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti
annuali a riserva legale.
2. La quota di
utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre
destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è
destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II -
Banche di credito cooperativo
33. Norme
generali.
1. Le banche di
credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata.
2. La
denominazione deve contenere l'espressione "credito
cooperativo".
3. La nomina
degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei
soci.
4. Il valore
nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire venticinque
euro né superiore a cinquecento euro.
34. Soci.
1. Il numero
minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere
inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale
deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è
posta in liquidazione.
2. Per essere
soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver
sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di
competenza della banca stessa.
3. Ogni socio
ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio
può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi
cinquantamila euro.
5. [Le banche
di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare
anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci].
6. Si applica
l'art.30, comma 5.
35.
Operatività.
1. Le banche di
credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei
soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a
favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni
di stabilità.
2. Gli statuti
contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e
di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca d'Italia.
36. Fusioni.
1. La Banca
d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano
ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche
di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in
forma di società per azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei
soci.
3. Si applica
l'art.57, commi 2, 3 e 4.
37. Utili.
1. Le banche di
credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli
utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota
degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le
modalità previste dalla legge.
3. La quota di
utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è
utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve
o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o
mutualità.
Capo VI - Norme
relative a particolari operazioni di credito
Sezione I -
Credito fondiario e alle opere pubbliche
38. Nozione di
credito fondiario.
1. Il credito
fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado
su immobili.
2. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al
valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie
non impedisce la concessione dei finanziamenti.
39. Ipoteche.
1. Ai fini
dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la
propria sede.
2. Quando la
stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di
atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla
quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal
caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi
nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito
della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è
garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo
effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota
d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche
a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art.67 della
legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a
fronte di crediti fondiari.
5. I debitori,
ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario,
hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi
hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti
che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono
una garanzia sufficiente ai sensi dell'art.38.
6. In caso di
edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del
bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote
e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il
frazionamento a margine dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti
dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei
compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula,
una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli
onorari notarili sono ridotti alla metà.
40. Estinzione
anticipata e risoluzione del contratto.
1. I debitori
hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il
proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti
indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti
dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
2. La banca
può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato
pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato
tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
41.
Procedimento esecutivo.
1. Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione
esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può
essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire
nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che
in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al
fallimento.
3. Il custode
dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del
fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili
ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi,
sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il
provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente
alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della
stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento
nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art.587
del codice di procedura civile.
5.
L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal
debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro
quindici giorni dal decreto previsto dall'art.574 del codice di procedura
civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita
in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il
trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
42. Nozione di
credito alle opere pubbliche.
1. Il credito
alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a
favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la
concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il
requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi
o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I
finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art.46.
4. Quando i
finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la
disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito
fondiario.
Sezione II -
Credito agrario e peschereccio
43. Nozione.
1. Il credito
agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a
quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito
peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a
quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono
attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le
operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere
effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di
cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo
dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono
equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
44. Garanzie.
1. I
finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve
termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo
46.
2. I
finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell'impresa finanziata:
a) frutti
pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame,
merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e
b).
3. Il
privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai
crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2)
dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di
inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai
privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice,
assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i
finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti
da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I
del presente capo per le operazioni di credito fondiario.
45. Fondo
interbancario di garanzia.
1. Le
operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità
giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.
2. Il Ministro
del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si
applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del
Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle
banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3.
L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati
dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.
4. Presso il
Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art.21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.
Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il
Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito
peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla
Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Sezione III -
Altre operazioni
46.
Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.
1. La
concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche
alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili,
comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici
registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e
opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie
prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti,
bestiame e merci;
c) beni
comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere
precedenti.
2. Il
privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il
privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il
soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del
finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene
assunto.
3. L'opponibilità
a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che
ha concesso il privilegio.
4. Il
privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato
nell'art.2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri
titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo
restando quanto disposto dall'art.1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio
si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari
notarili sono ridotti alla metà.
47.
Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. Tutte le
banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle
vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto
con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che
le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2.
L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia
previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti,
sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e
modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei
fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine
possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle
deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti
determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti
indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è
attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a
stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la
concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da
queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati
dall'amministrazione pubblica competente.
48. Credito su
pegno.
1. Le banche
possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili
disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone
comunicazione alla Banca d'Italia.
Capo VII -
Assegni circolari e decreto ingiuntivo
49. Assegni
circolari.
1. La Banca
d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari
nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il
provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la
misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione
che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca
d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
50. Decreto
ingiuntivo.
1. La Banca
d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto
dall'art.633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto
conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti
della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido.
TITOLO III
Vigilanza
Capo I -
Vigilanza sulle banche
51. Vigilanza
informativa.
1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
52.
Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del
controllo dei conti.
1. Il collegio
sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società
che esercitano attività di revisione contabile presso le banche
comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportate un giudizio
negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca
d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
3. I commi 1 e
2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti
presso le società che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca
d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle
informazioni previste dai commi 1 e 2.
53. Vigilanza
regolamentare.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni
di carattere generale aventi a oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b) il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le
partecipazioni detenibili;
d)
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. La Banca
d'Italia può:
a) convocare
gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la
situazione delle stesse;
b) ordinare la
convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere
direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando
gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b);
d) adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole banche per le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche
devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a
loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante al
capitale, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo
riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa
detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i
conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti,
relativi alle altre attività bancarie.
54. Vigilanza
ispettiva.
1. La Banca
d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca
d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. Le autorità
competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate,
le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle
stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli
accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione
di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di
succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca
d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del
comma 3.
55. Controlli
sulle succursali in Italia di banche comunitarie.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli
sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
56.
Modificazioni statutarie.
1. La Banca
d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
57. Fusioni e
scissioni.
1. La Banca
d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte
banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente
gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del
progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata
nel comma 1.
3. Il termine
previsto dall'art.2503, primo comma, del codice civile è ridotto a
quindici giorni.
4. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche
scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca
incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca
beneficiaria del trasferimento per scissione.
58. Cessione di
rapporti giuridici.
1. La Banca
d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le
istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può
stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano
altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere
processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei
confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del codice civile.
5. I creditori
ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine
di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che
sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre
mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una
giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in
favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107.
Capo II -
Vigilanza su base consolidata
59.
Definizioni.
1. Ai fini del
presente capo:
a) il controllo
sussiste nei casi previsti dall'art.2359, commi primo e secondo, del
codice civile. Si applica l'art.23, comma 2;
b) per
"società finanziarie" si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente:
l'attività di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle
attività previste dall'art.1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12;
altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera;
c) per
"società strumentali" si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di
immobili e di servizi anche informatici.
Sezione I -
Gruppo bancario
60.
Composizione.
1. Il gruppo
bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca
italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali
da questa controllate;
b) dalla
società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia
rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
61. Capogruppo.
1. Capogruppo
è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia,
cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e
che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da
un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società
finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società
da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma
restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è
soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni
non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La
capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento,
emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle
istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità
del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a
fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Al collegio
sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l'art.52.
62. Requisiti
di professionalità e di onorabilità.
1. Ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la
società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti
che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
63.
Partecipazioni al capitale.
1. In materia
di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si
applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei
confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei
partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
previsti dall'art.21.
64. Albo.
1. Il gruppo
bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La
capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e
la sua composizione aggiornata.
3. La Banca
d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un
gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato
dalla capogruppo.
4. Le società
appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca
d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II -
Ambito ed esercizio della vigilanza
65. Soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.
1. La Banca
d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) società
appartenenti a un gruppo bancario;
b) società
bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle
società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società
bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma
controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo
bancario ovvero una singola banca;
d) società
finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che
controllano una capogruppo o una singola banca italiana, semprechè tali
società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della
Banca d'Italia ai sensi dell'art.69;
e) società
bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla
lettera d);
f) società
bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche
congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società
finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella
lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società,
diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto
previsto dall'art.19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un
gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h)
detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei
confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di
vigilanza, secondo la disciplina vigente.
66. Vigilanza
informativa.
1. Al fine di
realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai
soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art.65 la
trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti
indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca
d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle
situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca
d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti
indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art.65.
4. Le società
indicate nell'art.65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le
informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza
consolidata.
5. Le società
con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata
di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie
per l'esercizio della vigilanza consolidata.
67. Vigilanza
regolamentare.
1. Al fine di
realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo,
con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni,
concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi ad oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b) il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le
partecipazioni detenibili;
d)
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. Le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su
base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola
banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle
lettere da b) a g) del comma 1 dell'art.65.
68. Vigilanza
ispettiva.
1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni
presso i soggetti indicati nell'art.65 e richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di
società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il
fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca
d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel
comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. La Banca
d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati
comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società
con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata
di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto
la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.
69.
Collaborazione tra autorità.
1. La Banca
d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati
comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
TITOLO IV
Disciplina
delle crisi
Capo I - Banche
Sezione I -
Amministrazione straordinaria
70.
Provvedimento.
1. Il Ministro
del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo
scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
delle banche quando:
a) risultino
gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività della banca;
b) siano
previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo
scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni
delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma
1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'art.72, comma 6.
3. Il decreto
del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati
dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art.73.
4. Il decreto
del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5.
L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del
decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più
breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non
superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1;
si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca
d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della
procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di
esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche
non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art.2409 del
codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche,
i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il
cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono
denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento
motivato.
71. Organi
della procedura.
1. La Banca
d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data
del decreto previsto dall'art.70, comma 1, nomina:
a) uno o più
commissari straordinari;
b) un comitato
di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza
di voti il proprio presidente.
2. Il
provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di
sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il
medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi
quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini
ufficiali delle società.
3. La Banca
d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato
di sorveglianza.
4. Le
indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura.
5. La Banca
d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi
poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli
70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi
della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai
sensi dell'articolo 26.
72. Poteri e
funzionamento degli organi straordinari.
1. I commissari
esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi
della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a
rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili
nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato
di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente
sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni
degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai
sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle
consegne agli organi subentranti.
4. La Banca
d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato
di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella
gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono
personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della
Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano
avuto conoscenza.
5. L'esercizio
dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi
amministrativi e di controllo, a norma dell'art.2393 del codice civile,
spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi
succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi
iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
6. I
commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare
le assemblee e gli altri organi indicati nell'art.70, comma 2. L'ordine
del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è
modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i
commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti
in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati
con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di
conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più
commissari.
8. Il comitato
di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso
di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni
civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per
atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
73. Adempimenti
iniziali.
1. I commissari
straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi
amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un
componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per
il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre
ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari
provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il
commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le
consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei
commi 1 e 2.
4. Quando il
bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione
del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica,
redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque
esclusa ogni distribuzione di utili.
74. Sospensione
dei pagamenti.
1. Qualora
ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli
interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività
di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli
strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di
recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito
il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La
sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile
eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.
2. Durante il
periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti
di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli
strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono
essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di
prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti
giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La
sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
75. Adempimenti
finali.
1. I commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro
funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li
trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura
dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è
protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I
commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione
alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione
straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce
il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta.
Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi
subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa
a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I
commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché
siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le
modalità previste dall'art. 73, comma 1.
76. Gestione
provvisoria.
1. La Banca
d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può
disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora
concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano
la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi
amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo
sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche
funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione
provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4,
7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora
durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di
amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i
commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario
provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine
della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna
l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità
previste dall'articolo 73, comma 1.
77. Succursali
di banche extracomunitarie.
1. Nel caso di
amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il
comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i
poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di
appartenenza.
2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Sezione II -
Provvedimenti straordinari
78. Banche
autorizzate in Italia.
1. La Banca
d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure
ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per
violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne
regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di
succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
79. Banche
comunitarie.
1. In caso di
violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle
succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica,
la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali
irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato
membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente
necessari.
2. Quando
manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente,
quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali
ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti,
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi,
la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del
divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale,
dandone comunicazione all'autorità competente.
Sezione III -
Liquidazione coatta amministrativa
80.
Provvedimento.
1. Il Ministro
del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la
revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite
previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.
2. La
liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. Il decreto
del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati
dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto
del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data
di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi,
di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche
non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione
coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della
legge fallimentare.
81. Organi
della procedura.
1. La Banca
d'Italia nomina:
a) uno o più
commissari liquidatori;
b) un comitato
di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza
di voti il proprio presidente.
2. Il
provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto
del Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della
liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso
termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi
quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini
ufficiali delle società.
3. La Banca
d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato
di sorveglianza.
4. Le
indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
82.
Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
1. Se una banca
non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su
richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di
consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei
commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e
i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art.
195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo
della legge fallimentare.
2. Se una
banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al
momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1,
il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei
commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca,
accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della
legge fallimentare.
3. La
dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi
precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge
fallimentare.
83. Effetti del
provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti.
1. Dalla data
di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e
comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il
pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni
di terzi.
2. Dal termine
indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42,
44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione
II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine
previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere
promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli
articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere
parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla
liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la
banca ha la sede legale.
84. Poteri e
funzionamento degli organi liquidatori.
1. I commissari
liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte
le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione.
I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato
di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni,
controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca
d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può
stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da
essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il
comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono
personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca
d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto
conoscenza.
4. I commissari
devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla
situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio
dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi
amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del
codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai
commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72,
commi 7, 8 e 9.
7. I
commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello
svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e
con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese
delegare a terzi il compimento di singoli atti.
85. Adempimenti
iniziali.
1. I commissari
liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti
organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e
formano quindi l'inventario.
2. Si applica
l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
86.
Accertamento del passivo.
1. Entro un
mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione
s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga
comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti
reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca,
nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti
finanziari.
3. La Banca
d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di
rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro
quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i
titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai
commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei
diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la
comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei
propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti
atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I
commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta
giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati
amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine
degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel
comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I
clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari
relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi
termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del
tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli
aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di
diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle
medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8.
Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in
tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei
loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati
gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa
esecutivo.
87. Opposizioni
allo stato passivo.
1. Possono
proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria
posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti
inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui
pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici
giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8,
e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di
pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2.
L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al
presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il
presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le
cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più
sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di
questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il
giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le
parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto
alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del
decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno
cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si
reputa abbandonata.
4. Il giudice
istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che
rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza.
Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre
richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con
la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la
decisione.
5. Quando sia
necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai
commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori
chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a
disposizione.
88. Appello e
ricorso per cassazione.
1. Contro la
sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari,
entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della
stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto
compatibile, e 5.
2. Il termine
per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data
di notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze
pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con
il passaggio in giudicato.
4. Per quanto
non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel
presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile sul processo di cognizione.
89.
Insinuazioni tardive.
1. Dopo il
deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i
riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati
nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai
sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato
passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto
previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali
soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo
che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.
90.
Liquidazione dell'attivo.
1. I commissari
liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
2. I
commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le
passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio
della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il
cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato
passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche
quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti
previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
3. I commissari
possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio
dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele
indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio
dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori
entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo
scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle
norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai
fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni
finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo
le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
91.
Restituzioni e riparti.
1. I commissari
procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari
relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare,
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi
spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e
ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate
nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.
2. Se risulta
rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei
clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma
non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di
loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per
l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove
possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei
diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione
separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti
finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato
secondo la medesima proporzione.
3. I clienti
iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con
i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3)
della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti
ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti
dal comma 2.
4. I
commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali,
sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate
tutte le passività.
5. Fatto salvo
quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non
devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle
quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6.
Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di
pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata
definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non
effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della
distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento
dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli
altri aventi diritto.
7. Nei casi
previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La
presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti
dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e
restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal
commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede
di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che
hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono
solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la
presentazione del ricorso.
10. Nei casi
previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono
salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora
alienati.
11. Fino alla
restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla
banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in
un'ottica di minimizzazione del rischio.
92. Adempimenti
finali.
1. Liquidato
l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima
restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto,
accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di
sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini
fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari
presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo
le disposizioni tributarie vigenti.
2.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può
stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine
di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il
termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero
definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in
conformità di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e
gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei
modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli
aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma
7.
6. Si applicano
gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza
di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di
insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti
ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di
accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91,
commi 6 e 7.
8.
Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli
72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente
decreto.
9. Nei casi di
cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i
commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi
relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
cessionario.
93. Concordato
di liquidazione.
1. In qualsiasi
stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere
del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152,
secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta
di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di
pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione
parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei
creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i
terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
4. La proposta
di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella
cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di
pubblicità.
5. Entro trenta
giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con
ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale
decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato,
tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla
Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria
e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data
comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria.
Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la
procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.
94. Esecuzione
del concordato e chiusura della procedura.
1. I commissari
liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono
all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il
concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della
banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui
non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono
agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
3. Si applicano
l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della
legge fallimentare.
95. Succursali
di banche estere.
1. Quando a una
banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da
parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere
sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le
norme della presente sezione, in quanto compatibili.
2. Alle
succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni
previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
Sezione IV -
Sistemi di garanzia dei depositanti
96. Soggetti
aderenti e natura dei sistemi di garanzia.
1. Le banche
italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti
istituiti e riconosciuti in Italia.
2. Le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un
sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal
sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le
succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a
un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di
garanzia estero equivalente.
4. I sistemi di
garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il
perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti
degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei
sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto
professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività
istituzionale di questi ultimi.
96-bis.
Interventi.
1. I sistemi di
garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di
banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via
integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei
casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e
forme di intervento.
2. I sistemi di
garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche
italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle
succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi
al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo
di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli
assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi
dalla tutela:
a) i depositi e
gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le
obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed
operazioni in titoli;
c) il capitale
sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
d) i depositi
derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una
condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi
delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali,
comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi
effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle
stesse;
g) i depositi
delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b),
delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
h) i depositi,
anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali
e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi,
anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il
5 per cento del capitale sociale della banca;
l) i depositi
per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale,
tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione
finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. Il limite
massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a
lire duecento milioni.
6. Sono ammessi
al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono
essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente
titolo.
7. Il rimborso
è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro
tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in
circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non
superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini
per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di
20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa
comunitaria.
8. I sistemi di
garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca
in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati
e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in
via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
96-ter. Poteri
della Banca d'Italia.
1. La Banca
d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità
del sistema bancario:
a) riconosce i
sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi
stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione
squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina
l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie
e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina
le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
d) autorizza
gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai
sistemi stessi;
e) verifica che
la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le
succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia
equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina
la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i
depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella
garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina
le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri
Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie
a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana
disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.
96-quater.
Esclusione.
1. Le banche
possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di
eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi
stessi.
2. I sistemi di
garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca
l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli
obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine,
prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca
l'esclusione.
3. Sono coperti
dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della
comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da
tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla
Banca d'Italia.
4. Le autorità
che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la
stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la
possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
5. La procedura
di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di
banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Sezione V -
Liquidazione volontaria
97.
Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di
una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con
speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei
liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il
provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste
dall'art. 81, comma 2.
3. La
sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della
procedura di liquidazione.
Capo II -
Gruppo bancario
Sezione I -
Capogruppo
98.
Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto
previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:
a) risultino
gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61,
comma 4;
b) una delle
società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del
fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo,
della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione
straordinaria, dell'art. 2409, terzo comma, del codice civile ovvero ad
altra analoga procedura prevista da leggi speciali e possa essere alterato
in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data
di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia
prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la
procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a un anno.
4. I commissari
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti
degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi
amministratori restano in carica al massimo sino al termine
dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori
revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai
compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari
straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari
possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni
altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di
agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono
disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti
previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca
d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di
pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75,
comma 2.
99.
Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto
previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del
presente titolo, capo I, sezione III.
2. La
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi
previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze
nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di
eccezionale gravità.
3. I commissari
liquidatori depositano annualmente, presso la cancelleria del tribunale
del luogo dove la capogruppo ha la sede legale, una relazione sulla
situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da
notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre
società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei
depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di
pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano
le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari
l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge
fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67
della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati
al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati
posti in essere nei tre anni anteriori.
Sezione II -
Società del gruppo
100.
Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto
previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle
società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme
del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria
può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando
presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o
sia stato nominato
l'amministratore
giudiziario previsto dall'art. 2409, terzo comma, del codice civile, le
relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il
tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di
consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione
straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli
organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria
provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le
forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le
società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano
soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita
l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza,
potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata
dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della
procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni
dell'art. 98, comma 8.
5. Al fine di
agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari
straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della
capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e
con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
101.
Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto
previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle
società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo
I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la
disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta
alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo.
2. Quando
presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione
coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio
che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal
presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di
pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti.
3. Ai
commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99,
comma 5.
102. Procedure
proprie delle singole società.
1. Quando la
capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette
alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei
relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca
d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha
emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle
procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello
svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo
bancario.
Sezione III -
Disposizioni comuni
103. Organi
delle procedure.
1. Fermo quanto
disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere
nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso
gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle
procedure.
2. Il
commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto
con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario
di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari,
ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia.
In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del
comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di
conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e
formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle
quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di
revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca
d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di
un commissario per compiere determinati atti.
3. Le
indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono
determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle
cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
104. Competenze
giurisdizionali.
1. Quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società
del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede
legale la capogruppo.
2. Quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di
amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa
della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale
amministrativo regionale con sede a Roma.
105. Gruppi e
società non iscritti all'albo.
1. Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti
dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta
l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto
dall'art. 64.
TITOLO V
Soggetti
operanti nel settore finanziario
106. Elenco
generale.
1. L'esercizio
nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è
riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'UIC.
2. Gli
intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività
previste dalla legge.
3. L'iscrizione
nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di
società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto
sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale
sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto
per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da
parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei
requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il
contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche
quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli
intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può,
in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire
diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica
le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di
verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC
può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti
e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli
intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.
7. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di
qualsiasi natura.
107. Elenco
speciale.
1. Il Ministro
del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri
oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto
tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari
per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi
di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli
intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini
da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e
documento richiesto.
4. La Banca
d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca
d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove
operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto.
5. Gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti
anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7
dell'art. 106.
6. Gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati
autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano
acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV,
capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87,
comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle
disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi
dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli
intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano
l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si
applicano le disposizioni dell'articolo 47.
108. Requisiti
di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, i
requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari
finanziari.
2. Con il
regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la
quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote
possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza
dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle
azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se
la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti
alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è
obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o
quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
109. Requisiti
di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.
1. Con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari finanziari.
2. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è
dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
4. In caso di
inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la
decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale.
110. Obblighi
di comunicazione.
1. Chiunque,
anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario
in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà
comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è
iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca
d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni
previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di
voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC,
ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel
comma 1.
4. Il diritto
di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le
comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del
divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del
codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea.
111.
Cancellazione dall'elenco generale.
1. Il Ministro
del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco
generale:
a) per il
mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b) qualora
venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3,
lettere a), b) e c);
c) qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate
ai sensi del presente decreto legislativo.
2. [La Banca
d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze,
hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco]. Per gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione
dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco
speciale da parte della Banca d'Italia.
3. Il
provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza,
previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario
interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni.
La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per
gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due
mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli
amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o
per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per
deliberare la liquidazione volontaria della società.
5. Il presente
articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6.
112.
Comunicazioni del collegio sindacale.
1. I verbali
delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari
finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per
gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
2. La
trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data
dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.
113. Soggetti
non operanti nei confronti del pubblico.
1. L'esercizio
in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività
indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana
disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano
l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità,
l'art. 109.
114. Norme
finali.
1. Fermo quanto
disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già
sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente
equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni
per l'esenzione.
3. [La Banca
d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni].
TITOLO VI
Trasparenza
delle condizioni contrattuali
Capo I -
Operazioni e servizi bancari e finanziari
115. Ambito di
applicazione.
1. Le norme del
presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della
Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro
del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta,
altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal
capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
116.
Pubblicità.
1. In ciascun
locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i
prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra
condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi
compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione
degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro
del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli
di Stato:
a) criteri e
parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e
parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli
ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le
operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta
disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della
pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce
criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo
degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua
gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono
essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota
la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le
informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell'art. 1336 del codice civile.
117. Contratti.
1. I contratti
sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può
prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti
possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di
inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti
indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora.
5. La
possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente
indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e
si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per
la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di
inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6,
si applicano:
a) il tasso
nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o
di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro,
emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri
prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per
le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca
d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia.
118. Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Se nei
contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono
comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le
variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero
dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del
comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e
di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
119.
Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. Nei
contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una
volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo
svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della
comunicazione.
2. Per i
rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente
con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità
semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza
di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente,
colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie
spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni.
120. Decorrenza
delle valute e modalità di calcolo degli interessi.
1. Gli
interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari
emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa
succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati
con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti
fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR
stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in
conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Capo II -
Credito al consumo
121. Nozione.
1. Per credito
al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività
commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a
favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio
del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli
intermediari finanziari;
c) ai soggetti
autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della
Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le
disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto
compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
consumo.
4. Le norme
contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai
finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti
stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno
successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) ai contratti
di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice
civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati
contestualmente in copia al consumatore;
c) ai
finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con
il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse,
purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai
finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di
interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese
vive sostenute e documentate;
e) ai
finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti
di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola
che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi,
con o senza corrispettivo, al locatario.
122. Tasso
annuo effettivo globale.
1. Il tasso
annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del
consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG
comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il
credito.
2. Il CICR
stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare
gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in
cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione
di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
123.
Pubblicità.
1. Alle
operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è,
in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo
di validità.
2. Gli annunci
pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un
soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo
del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può
essere indicato mediante un esempio tipico.
124. Contratti.
1. Ai contratti
di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti
di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare
e le modalità del finanziamento;
b) il numero,
gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio
delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato;
e) l'importo e
la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in
cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne
fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali
garanzie richieste;
g) le eventuali
coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo
del TAEG.
3. Oltre a
quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano
a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di
nullità:
a) la
descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di
acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
c) le
condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui
il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna
somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base
di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si
considerano non apposte.
5. Nei casi di
assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono
sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG
equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza
del credito è a trenta mesi;
c) nessuna
garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del
finanziatore.
125.
Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
1. Le norme
dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i
contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in
prestito.
2. Le facoltà
di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità
spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha
diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di
cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la
compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice
civile.
4. Nei casi di
inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro
il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia
un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione
di credito ai clienti del fornitore.
5. La
responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di
concessione del credito.
126. Regime
speciale per le aperture di credito in conto corrente.
1. I contratti
con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un
consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso
di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti
indicazioni:
a) il massimale
e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di
interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal
momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a
essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità
di recesso dal contratto.
Capo III -
Regole generali e controlli
127. Regole
generali.
1. Le
disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più
favorevole al cliente.
2. Le nullità
previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le
deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono
assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito
l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo
nell'elenco generale previsto dall'art. 106.
128. Controlli.
1. Al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire
ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale
previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati
nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono
effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di
altre autorità.
3. Con riguardo
ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione
delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo
ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR
indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma
1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e
145, comma 3.
5. In caso di
ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o
dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4,
nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione
dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non
superiore a trenta giorni.
TITOLO VII
Altri controlli
129. Emissione
di valori mobiliari.
1. Le emissioni
di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di
importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo
determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i
valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e
presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in
conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi
concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate
nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni
di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca
d'Italia a cura degli interessati.
3. La
comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori
mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca
d'Italia può chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione
può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della
comunicazione
ovvero, se
richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la
stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca
d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità
delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle
operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del
medesimo comma 1.
5. Le
disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di
Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli
azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
c)
all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a
organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla
commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri
paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare,
in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari,
alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento
dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di
comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di
comunicazione.
7. La Banca
d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni
consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque
emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche
operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca
d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
TITOLO VIII
Sanzioni
Capo I -
Abusivismo bancario e finanziario
130. Abusiva
attività di raccolta del risparmio.
1. Chiunque
svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione
dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
131. Abusiva
attività bancaria.
1. Chiunque
svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione
dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni.
132. Abusiva
attività finanziaria.
1. Chiunque
svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie
previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco
previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
[La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è
commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque
idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria].
2. Chiunque
svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle
attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere
iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo
113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
132-bis.
Denunzia al pubblico ministero.
1. Se vi è
fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del
risparmio, attività bancaria o attività finanziaria in violazione degli
articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i
fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del codice civile.
133. Abuso di
denominazione bancaria.
1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, delle parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a
soggetti diversi dalle banche.
2. La Banca
d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di
controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le
locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti
diversi dalle banche.
3. Chiunque
contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La
stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni
in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere
sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107.
Capo II -
Attività di vigilanza
134. Tutela
dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
1. Chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche,
intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non
rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli
intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in
parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto
non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei
casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre
società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne
ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e
con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Capo III -
Banche e gruppi bancari
135. Reati
societari.
1. Le
disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del
codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma
societaria.
136.
Obbligazioni degli esponenti bancari.
1. Chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non
può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di
compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra,
dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di
amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i
componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di
astensione previsti dalla legge.
2. Le medesime
disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un
gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1
posti in essere con la società medesima o per le operazioni di
finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del
gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le
modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.
3.
L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene
stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.
137. Mendacio e
falso interno bancario.
1. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni
di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce
dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque
interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino
a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione
o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al
fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del
credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di
cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
138.
Aggiotaggio bancario.
1. Chiunque
divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose
riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o
a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del
pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.
Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile
e l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Sezione IV -
Partecipazione al capitale
139.
Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo.
1. L'omissione
delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione
degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2,
nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo
periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di
autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste
dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con
l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal
comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di
partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo.
140.
Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di
società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari.
1. L'omissione
delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo,
e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate
nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre
anni.
Capo V - Altre
sanzioni
141. False
comunicazioni relative a intermediari finanziari.
1. Salvo che il
fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste
dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la
pena dell'arresto fino a tre anni.
142. Requisiti
di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa
dichiarazione di decadenza o di sospensione.
[1. L'omessa
dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica
presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è
punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire
cinquecentomila a lire cinquemilioni].
143. Emissione
di valori mobiliari.
1.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di
inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo
articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
[Capo II -
Sanzioni amministrative]
144. Altre
sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per
l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3,
34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106,
commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o
delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorità creditizie.
2. Le sanzioni
previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni
di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate
nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero
osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e
112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121,
comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorità creditizie.
4. Nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121,
comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire
cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128,
comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di
controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è
applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia
di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4,
lettera a).
5. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si
applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
6. [Alle
sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689].
Capo VI -
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
145. Procedura
sanzionatoria.
1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione
amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive
competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla
società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro
trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte,
propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro
del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto
di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è
pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
della notificazione, a cura e spese della banca, della società o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno
due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di
applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su
proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino
previsto dall'articolo 8.
4. Contro il
decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di
appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha
proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di
appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue
osservazioni.
5.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di
appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con
decreto motivato.
6. La corte di
appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di
memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale
delle parti.
7. La corte di
appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del
decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello,
all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla
riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede
mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche,
le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle
violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione
e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono
tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
TITOLO IX
Disposizioni
transitorie e finali
146. Vigilanza
sui sistemi di pagamento.
1. La Banca
d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A
tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di
compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.
147. Altri
poteri delle autorità creditizie.
1. Le autorità
creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che
operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32,
primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35,
secondo comma,
lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni.
148.
Obbligazioni stanziabili.
[1. Le
obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione
presso la Banca d'Italia].
149. Banche
popolari.
1. Le banche
popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni
da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal
comma 2 dell'art. 29.
2. I soci delle
banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale
sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30
e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a
detenere le relative azioni.
3. Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i
consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria,
devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero
deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o
banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti
prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È
fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
150. Banche di
credito cooperativo.
1. Le banche di
credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono
mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione
"credito cooperativo".
2. Le banche
indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33,
comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo
entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
3. Le banche di
credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute
ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite
minimo del valore nominale delle azioni.
4.
5. La Banca
d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo
previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a
fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura
eccedente quella consentita.
6. Le
disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli
statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
151. Banche
pubbliche residue.
1.
L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche
residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti
e dalle altre norme in questi richiamate.
152. Casse
comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda
categoria.
1. Entro il 1°
gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su
pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico
devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio
dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi.
Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono
posti in liquidazione.
2. Fino
all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda
categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a
esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.
153.
Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.
1. Fino
all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art.
38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle
norme previgenti.
2. Le
disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate,
continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione
delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.
3. Gli enti non
bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a
esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti
autorizzativi.
4. Quando nelle
norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,
e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a
integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla
stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione
di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
154. Fondo
interbancario di garanzia.
1. Al fondo,
alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito
peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601.
155. Soggetti
operanti nel settore finanziario.
1. I soggetti
che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano
alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo
articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. L'art. 107
trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. Le agenzie
di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I consorzi
di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti
sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le
attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del
presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari.
5. I soggetti
che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A
tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare
le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività
che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute.
Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a
disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto - legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti
diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono
tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in
considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
156. Modifica
di disposizioni legislative.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
157. Modifiche
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
158.
Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie
comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
[1. Alle banche
comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che
esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione
mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori
mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
2. La CONSOB e
la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le
procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della
legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
3. Con le
modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono
concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli
obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità
particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati
dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza
oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi
soggetti].
159. Regioni a
statuto speciale.
1. Le
valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in
cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono
attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a
fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono
inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le
norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47.
Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali
nella materia disciplinata dall'art. 26.
4. Le regioni a
statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di
attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della
direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non
derogabili contenute nei commi precedenti.
160. Conferma
di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
[1. Restano
ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17
maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari
nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del
pubblico risparmio].
161. Norme
abrogate.
1. Sono o
restano abrogati:
il regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la legge 15
luglio 1906, n. 441;
il regio
decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio
decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio
decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio
1922, n. 1158;
il regio
decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio
decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio
decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473;
il regio
decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 1926, n. 255;
il regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio
decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile
1927, n. 531;
il regio
decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno
1927, n. 1107;
il regio
decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno
1927, n. 1108;
il regio
decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre
1927, n. 2537;
il regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto
ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni.
Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
il regio
decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre
1928, n. 3154;
il regio
decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre
1928, n. 3040;
il regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
il regio
decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il regio
decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre
1931, n. 1640;
il regio
decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
la legge 30
maggio 1932, n. 635;
il regio
decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre
1932, n. 1710;
la legge 30
maggio 1932, n. 805;
la legge 3
giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della
legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio
1936, n. 225;
il regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma,
lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
il regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376 , convertito dalla legge 18 gennaio
1937, n. 169;
il regio
decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio
1937, n. 50;
il regio
decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre
1937, n. 2352;
il regio
decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e
integrazioni;
il regio
decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
la legge 7
aprile 1938, n. 378;
la legge 10
maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi
primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio
decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio
1939, n. 86;
il regio
decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38,
39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52;
la legge 16
novembre 1939, n. 1797;
la legge 14
dicembre 1939, n. 1922;
la legge 21
maggio 1940, n. 657;
la legge 10
giugno 1940, n. 933;
il regio
decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli
2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262;
il decreto
legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il capo III del
decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV
del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
il regio
decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio
decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta
eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR
previste dall'art. 1, primo comma;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto
legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
il decreto
legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29
luglio 1949, n. 474;
la legge 22
giugno 1950, n. 445;
la legge 10
agosto 1950, n. 717;
la legge 17
novembre 1950, n. 1095;
la legge 27
novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI
della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21,
37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41,
secondo comma;
la legge 11
dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24
febbraio 1953, n. 101;
la legge 13
marzo 1953, n. 208;
la legge 11
aprile 1953, n. 298;
la legge 8
aprile 1954, n. 102;
la legge 31
luglio 1957, n. 742;
la legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21
luglio 1959, n. 607;
la legge 11
ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23
ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3
febbraio 1961, n. 39;
la legge 21
maggio 1961, n. 456;
la legge 27
giugno 1961, n. 562;
la legge 28
luglio 1961, n. 850;
la legge 24
novembre 1961, n. 1306;
la legge 30
aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1,
2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
la legge 10
maggio 1964, n. 407;
la legge 5
luglio 1964, n. 627;
la legge 31
ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11
maggio 1966, n. 297;
la legge 24
dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6,
7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra
disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al
funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della
Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della
legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31
ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28
ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27
marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della
legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28
ottobre 1970, n. 866;
il decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
la legge 26
ottobre 1971, n. 917;
la legge 3
dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5
dicembre 1972, n. 848;
la legge 29
novembre 1973, n. 812;
il decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
la legge 11
marzo 1974, n. 75;
la legge 14
agosto 1974, n. 392;
la legge 14
agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11
e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della
legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della
legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10
febbraio 1981, n. 23;
gli articoli
10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della
legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della
legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18
luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12
e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9,
9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni;
la legge 17
aprile 1986, n. 114;
la legge 17
aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della
legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1,
2, 3, comma 1, l'art 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e
3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art5 della
legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
l'art18 e il
titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
la legge 6
giugno 1991, n. 175;
l'art6, commi
1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art7 e l'art.8, comma 2-ter, del
decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo;
l'art.2, comma
6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art.1 della
legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art.2, comma 1,
della medesima legge;
il decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43,
45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono
abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data d’entrata in
vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del
presente decreto legislativo:
l'art.36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21
e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5
marzo 1985, n. 74;
il decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli articoli
10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23
e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale
prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art.2 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art.6, commi
3 e 4, l'art.8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art.9 del decreto- legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197;
il capo II,
sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17
febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art.10;
il decreto del
Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli
28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come
successivamente modificati, continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'art.152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono
abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere
applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente
decreto legislativo.
4. È abrogata
ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le
disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto
legislativo.
6. I contratti
già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme
anteriori.
7. Restano
autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in
sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
162. Entrata in
vigore.
1. Il presente
decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.