D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385
Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art.25
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della
direttiva n. 89/646/CEE Consiglio del 15 dicembre 1989;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
agosto 1993;
Sulla proposta
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il
seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Nel presente
decreto legislativo l'espressione:
a)
"autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b)
"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c) "CICR"
indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d)
"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la
borsa;
d- bis) "COVIP"
indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e)
"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f)
"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato
comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;
h) "Stato
extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
i) "legge
fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l)
"autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più
fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento,
sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m)
"Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica.
2. Nel presente
decreto legislativo si intendono per:
a) "banca
italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca
comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale
in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) "banca
extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
d) "banche
autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia
di banche extracomunitarie;
e)
"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l'attività della banca;
f)
"attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di
depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni
di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con
garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing
finanziario;
4) servizi di
pagamento;
5) emissione e
gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques",
lettere di credito);
6) rilascio di
garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni
per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di
mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti
finanziari a termine e opzioni;
- contratti su
tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori
mobiliari;
8)
partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza
alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale
e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di
intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o
consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e
amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di
informazione commerciale;
14) locazione
di cassette di sicurezza;
15) altre
attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle
autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda
direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g)
"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'art.106;
h)
"stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto
italiano o estero che:
1) controlla la
banca;
2) è
controllato dalla banca;
3) è
controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al
capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto
di voto;
5) è
partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con
diritto di voto.
3. La Banca
d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle
deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal
comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
TITOLO I
Autorità
creditizie
2. Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
1. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in
materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie
attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre
leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal
Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche
comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
2. Il
presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore
generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le
norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca
d'Italia.
3. Ministro del
tesoro.
1. Il Ministro
del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti
dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli
preventivamente al CICR.
2. In caso di
urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti
assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve
essere convocata entro trenta giorni.
4. Banca
d'Italia.
1. La Banca
d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte
per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e
nell'art.107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi
previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di
carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca
d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri
dell'attività di vigilanza.
3. La Banca
d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di
legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del
procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al
Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti
amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca
d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
5. Finalità e
destinatari della vigilanza.
1. Le autorità
creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle
disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza
si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli
intermediari finanziari.
3. Le autorità
creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla
legge.
6. Rapporti con
il diritto comunitario.
1. Le autorità
creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della
Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
7. Segreto
d'ufficio e collaborazione tra autorità.
1. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in
ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere
opposto all'autorità
giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti
della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti
della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre
forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità
delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca
d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
6. La Banca
d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono
essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego
dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito
di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la
Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un
altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso
esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca
d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento,
in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane
all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché
relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni
avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca
d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione
che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in
suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel
rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili
alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre
autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
8.
Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.
1. La Banca
d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere
generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti
sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
adozione.
2. Le delibere
del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro
emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I provvedimenti
di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi
contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a
vigilanza.
3. La Banca
d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti
sottoposti a vigilanza.
9. Reclamo al
CICR.
1. Contro i
provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso
reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30
giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo
è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria
dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti
la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR
stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la
consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II
Banche
Capo I -
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
10. Attività
bancaria.
1. La raccolta
di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono
l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio
dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche
esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività
connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla
legge.
11. Raccolta
del risparmio.
1. Ai fini del
presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di
fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra
forma.
2. La raccolta
del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR
stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma
giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci
e dipendenti;
b) presso
società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto
del comma 2 non si applica:
a) agli Stati
comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più
Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del
risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari;
b) agli Stati
extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni
del diritto italiano;
c) alle
società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta
effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di
obbligazioni;
c- bis) alle
società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di
obbligazioni;
d) alle
società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per
la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
d- bis) agli
enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese
per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di
vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria;
f) agli enti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività
assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente
consentita da disposizioni di legge;
g) alle
società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30
aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima
legge.
4-bis. Il CICR
stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti
indicati nelle lettere c- bis), d), d- bis) ed e) del comma 4, avendo
riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva
dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta
effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d- bis), le
disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma
dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla
Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere
effettuata.
5. Nei casi
previsti dal comma 4, lettere c), c- bis), d), d- bis), e) e f) sono
comunque precluse la
raccolta di
fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla
gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
12.
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le banche,
in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse
di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche
con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle
obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi
sono quotati.
3. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli
articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416,
2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle
obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del
codice civile, eccetto l'articolo 2410.
5. L'emissione
delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR.
6. Le banche
possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne
le modalità di emissione.
7. La Banca
d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti
subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II -
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di
servizi
13. Albo.
1. La Banca
d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
14.
Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca
d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) sia adottata
la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata;
a- bis) la sede
legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
b) il capitale
versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca
d'Italia;
c) venga
presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i
partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti
dall'art.25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'art.19;
e) i soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i
requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art.26;
f) non
sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
2. La Banca
d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca
d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l'esercizio dell'attività.
3. Non si può
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo
stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione
è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle
del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo
anche conto della condizione di reciprocità.
15. Succursali.
1. Le banche
italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e
degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza
delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale
della banca.
2. Le banche
italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche
comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica.
Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza;
la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La
Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze,
indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e
alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è
subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche
extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una
succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
5. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da
parte di banche italiane.
16. Libera
prestazione di servizi.
1. Le banche
italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento
in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche
italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche
comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di
appartenenza.
4. Le banche
extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali
previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB
per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da
parte di banche italiane.
17. Attività
non ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina
l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
18. Società
finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le
disposizioni dell'art.15, comma 1, e dell'art.16, comma 1, si applicano
anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d'Italia.
2. Le
disposizioni dell'art.15, comma 3, e dell'art.16, comma 3, si applicano,
in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie
aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo
Stato.
3. La Banca
d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle
società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1
e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle
società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2
si applicano altresì le disposizioni previste dall'art.79.
Capo III -
Partecipazioni al capitale delle banche
19.
Autorizzazioni.
1. La Banca
d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di
azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto
conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al
5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
2. La Banca
d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della
partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca
superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il
controllo della banca stessa.
3.
L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per
l'acquisizione del controllo di una società che detiene una
partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque,
comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca
d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando
il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca
d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può
essere sospesa o revocata.
6. I soggetti
che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante
attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente
a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del
capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto
o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca
d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in
qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti
indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina
o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle
operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a
Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la
Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del
tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
può vietare l'autorizzazione.
9. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni
attuative del presente articolo.
20. Obblighi di
comunicazione.
1. Chiunque
partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale
stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca
d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni
accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio
concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che
la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti
ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui
l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se
non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle
circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci
partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca
d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni
previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di
voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca
d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal
comma 2.
4. La Banca
d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei
commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
21. Richiesta
di informazioni.
1. La Banca
d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di
qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa
dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni
ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca
d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e
degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle
società e degli enti controllanti.
3. Le società
fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società
appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo
richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie
previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società
ed enti stranieri.
5. La Banca
d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed
enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
22.
Partecipazioni indirette.
1. Ai fini del
presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle
banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
23. Nozione di
controllo.
1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
2. Il controllo
si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di
un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da
solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di
una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza
di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo
idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la
trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il
coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
c)
l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni
o dalle quote possedute;
d)
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
4)
assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
24. Sospensione
del diritto di voto, obbligo di alienazione.
1. Non può
essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le
quali le autorizzazioni previste dall'art.19 non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere
altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse
le comunicazioni previste dall'art.20.
2. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma
dell'art.2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le
azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o
quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art.19 che
eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni
o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di
inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la
vendita delle azioni o delle quote.
Capo IV -
Requisiti di professionalità e di onorabilità
25. Requisiti
di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro
del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato
ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.
2. Con il
regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la
quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote
possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza
dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle
azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione è impugnabile a norma dell'art.2377 del codice civile se la
maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti
alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche
dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
26. Requisiti
di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.
1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità
stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la
Banca d'Italia, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è
dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
27.
Incompatibilità.
1. Il CICR può
disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da
parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma
l'applicazione dell'art.26.
Capo V - Banche
cooperative
28. Norme
applicabili.
1. L'esercizio
dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle
banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle
sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche
popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli
sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice
civile.
Sezione I -
Banche popolari
29. Norme
generali.
1. Le banche
popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. Il valore
nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
3. La nomina
degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei
soci.
4. Alle banche
popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
30. Soci.
1. Ogni socio
ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può
detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale
sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta
al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere
alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i
relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto
previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti
dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero
minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero
diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in
caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere
del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a
socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società,
alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il
consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di
ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi
dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei
probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai
quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio
possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
31.
Trasformazioni e fusioni.
1. La Banca
d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di
rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni
ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui
risultino società per azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei
soci.
3. Si applicano
l'art.56, comma 2, e l'art.57, commi 2, 3 e 4.
32. Utili.
1. Le banche
popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti
annuali a riserva legale.
2. La quota di
utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre
destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è
destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II -
Banche di credito cooperativo
33. Norme
generali.
1. Le banche di
credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata.
2. La
denominazione deve contenere l'espressione "credito
cooperativo".
3. La nomina
degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei
soci.
4. Il valore
nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire venticinque
euro né superiore a cinquecento euro.
34. Soci.
1. Il numero
minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere
inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale
deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è
posta in liquidazione.
2. Per essere
soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver
sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di
competenza della banca stessa.
3. Ogni socio
ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio
può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi
cinquantamila euro.
5. [Le banche
di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare
anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci].
6. Si applica
l'art.30, comma 5.
35.
Operatività.
1. Le banche di
credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei
soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a
favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni
di stabilità.
2. Gli statuti
contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e
di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca d'Italia.
36. Fusioni.
1. La Banca
d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano
ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche
di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in
forma di società per azioni.
2. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei
soci.
3. Si applica
l'art.57, commi 2, 3 e 4.
37. Utili.
1. Le banche di
credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli
utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota
degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le
modalità previste dalla legge.
3. La quota di
utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è
utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve
o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o
mutualità.
Capo VI - Norme
relative a particolari operazioni di credito
Sezione I -
Credito fondiario e alle opere pubbliche
38. Nozione di
credito fondiario.
1. Il credito
fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado
su immobili.
2. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al
valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi,
nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie
non impedisce la concessione dei finanziamenti.
39. Ipoteche.
1. Ai fini
dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la
propria sede.
2. Quando la
stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di
atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla
quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal
caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi
nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito
della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è
garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo
effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota
d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche
a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art.67 della
legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a
fronte di crediti fondiari.
5. I debitori,
ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario,
hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi
hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti
che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono
una garanzia sufficiente ai sensi dell'art.38.
6. In caso di
edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del
bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote
e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il
frazionamento a margine dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti
dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei
compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula,
una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli
onorari notarili sono ridotti alla metà.
40. Estinzione
anticipata e risoluzione del contratto.
1. I debitori
hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il
proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti
indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti
dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
2. La banca
può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato
pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato
tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
41.
Procedimento esecutivo.
1. Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione
esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può
essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire
nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che
in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al
fallimento.
3. Il custode
dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del
fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili
ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi,
sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il
provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare
nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente
alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della
stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento
nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art.587
del codice di procedura civile.
5.
L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal
debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro
quindici giorni dal decreto previsto dall'art.574 del codice di procedura
civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita
in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il
trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
42. Nozione di
credito alle opere pubbliche.
1. Il credito
alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a
favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la
concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il
requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi
o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I
finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art.46.
4. Quando i
finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la
disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito
fondiario.
Sezione II -
Credito agrario e peschereccio
43. Nozione.
1. Il credito
agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a
quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito
peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a
quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono
attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le
operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere
effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di
cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo
dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono
equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
44. Garanzie.
1. I
finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve
termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo
46.
2. I
finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell'impresa finanziata:
a) frutti
pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame,
merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e
b).
3. Il
privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai
crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2)
dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di
inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai
privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice,
assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i
finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti
da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I
del presente capo per le operazioni di credito fondiario.
45. Fondo
interbancario di garanzia.
1. Le
operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità
giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.
2. Il Ministro
del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si
applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del
Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle
banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3.
L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati
dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.
4. Presso il
Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art.21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.
Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il
Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito
peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla
Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Sezione III -
Altre operazioni
46.
Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.
1. La
concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche
alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili,
comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici
registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e
opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie
prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti,
bestiame e merci;
c) beni
comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere
precedenti.
2. Il
privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il
privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il
soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del
finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene
assunto.
3. L'opponibilità
a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che
ha concesso il privilegio.
4. Il
privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato
nell'art.2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri
titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo
restando quanto disposto dall'art.1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio
si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari
notarili sono ridotti alla metà.
47.
Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. Tutte le
banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle
vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto
con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che
le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2.
L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia
previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti,
sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e
modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei
fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine
possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle
deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti
determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti
indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è
attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a
stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la
concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da
queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati
dall'amministrazione pubblica competente.
48. Credito su
pegno.
1. Le banche
possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili
disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone
comunicazione alla Banca d'Italia.
Capo VII -
Assegni circolari e decreto ingiuntivo
49. Assegni
circolari.
1. La Banca
d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari
nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il
provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la
misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione
che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca
d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
50. Decreto
ingiuntivo.
1. La Banca
d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto
dall'art.633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto
conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti
della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido.
TITOLO III
Vigilanza
Capo I -
Vigilanza sulle banche
51. Vigilanza
informativa.
1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
52.
Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del
controllo dei conti.
1. Il collegio
sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società
che esercitano attività di revisione contabile presso le banche
comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportate un giudizio
negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca
d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
3. I commi 1 e
2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti
presso le società che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca
d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle
informazioni previste dai commi 1 e 2.
53. Vigilanza
regolamentare.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni
di carattere generale aventi a oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b) il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le
partecipazioni detenibili;
d)
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. La Banca
d'Italia può:
a) convocare
gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la
situazione delle stesse;
b) ordinare la
convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere
direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando
gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b);
d) adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole banche per le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche
devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a
loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante al
capitale, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo
riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa
detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i
conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti,
relativi alle altre attività bancarie.
54. Vigilanza
ispettiva.
1. La Banca
d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca
d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. Le autorità
competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate,
le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle
stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli
accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione
di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di
succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca
d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del
comma 3.
55. Controlli
sulle succursali in Italia di banche comunitarie.
1. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli
sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
56.
Modificazioni statutarie.
1. La Banca
d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
57. Fusioni e
scissioni.
1. La Banca
d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte
banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente
gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può
dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del
progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata
nel comma 1.
3. Il termine
previsto dall'art.2503, primo comma, del codice civile è ridotto a
quindici giorni.
4. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche
scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca
incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca
beneficiaria del trasferimento per scissione.
58. Cessione di
rapporti giuridici.
1. La Banca
d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le
istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può
stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano
altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere
processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei
confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del codice civile.
5. I creditori
ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine
di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che
sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre
mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una
giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in
favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107.
Capo II -
Vigilanza su base consolidata
59.
Definizioni.
1. Ai fini del
presente capo:
a) il controllo
sussiste nei casi previsti dall'art.2359, commi primo e secondo, del
codice civile. Si applica l'art.23, comma 2;
b) per
"società finanziarie" si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente:
l'attività di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle
attività previste dall'art.1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12;
altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera;
c) per
"società strumentali" si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di
immobili e di servizi anche informatici.
Sezione I -
Gruppo bancario
60.
Composizione.
1. Il gruppo
bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca
italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali
da questa controllate;
b) dalla
società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia
rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
61. Capogruppo.
1. Capogruppo
è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia,
cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e
che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da
un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società
finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società
da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma
restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è
soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni
non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La
capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento,
emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle
istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità
del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a
fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Al collegio
sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l'art.52.
62. Requisiti
di professionalità e di onorabilità.
1. Ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la
società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti
che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
63.
Partecipazioni al capitale.
1. In materia
di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si
applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei
confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei
partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
previsti dall'art.21.
64. Albo.
1. Il gruppo
bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La
capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e
la sua composizione aggiornata.
3. La Banca
d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un
gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato
dalla capogruppo.
4. Le società
appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca
d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II -
Ambito ed esercizio della vigilanza
65. Soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.
1. La Banca
d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) società
appartenenti a un gruppo bancario;
b) società
bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle
società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società
bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma
controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo
bancario ovvero una singola banca;
d) società
finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che
controllano una capogruppo o una singola banca italiana, semprechè tali
società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della
Banca d'Italia ai sensi dell'art.69;
e) società
bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla
lettera d);
f) società
bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche
congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società
finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella
lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società,
diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto
previsto dall'art.19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un
gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h)
detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei
confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di
vigilanza, secondo la disciplina vigente.
66. Vigilanza
informativa.
1. Al fine di
realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai
soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art.65 la
trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti
indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca
d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle
situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca
d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti
indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art.65.
4. Le società
indicate nell'art.65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le
informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza
consolidata.
5. Le società
con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata
di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie
per l'esercizio della vigilanza consolidata.
67. Vigilanza
regolamentare.
1. Al fine di
realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo,
con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni,
concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi ad oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b) il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le
partecipazioni detenibili;
d)
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
3. Le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su
base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola
banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle
lettere da b) a g) del comma 1 dell'art.65.
68. Vigilanza
ispettiva.
1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni
presso i soggetti indicati nell'art.65 e richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di
società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il
fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca
d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel
comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalità delle verifiche.
3. La Banca
d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati
comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società
con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata
di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto
la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.
69.
Collaborazione tra autorità.
1. La Banca
d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati
comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
TITOLO IV
Disciplina
delle crisi
Capo I - Banche
Sezione I -
Amministrazione straordinaria
70.
Provvedimento.
1. Il Ministro
del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo
scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo
delle banche quando:
a) risultino
gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività della banca;
b) siano
previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo
scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni
delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma
1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'art.72, comma 6.
3. Il decreto
del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati
dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art.73.
4. Il decreto
del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5.
L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del
decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più
breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non
superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1;
si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca
d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della
procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di
esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche
non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art.2409 del
codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche,
i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il
cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono
denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento
motivato.
71. Organi
della procedura.
1. La Banca
d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data
del decreto previsto dall'art.70, comma 1, nomina:
a) uno o più
commissari straordinari;
b) un comitato
di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza
di voti il proprio presidente.
2. Il
provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di
sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il
medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi
quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini
ufficiali delle società.
3. La Banca
d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato
di sorveglianza.
4. Le
indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri
dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura.
5. La Banca
d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi
poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli
70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi
della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai
sensi dell'articolo 26.
72. Poteri e
funzionamento degli organi straordinari.
1. I commissari
esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi
della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a
rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili
nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.