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PUBBLICHE AFFISSIONI

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.  Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

 

Decreta:

 

Capo I - Disposizioni generali

 

1. Ambito di applicazione.

La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

 

2. Classificazione dei comuni.

Ai fini del presente decreto i comuni sono ripartiti nelle seguenti sette classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla applicazione dell'imposta e dei diritti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

classe I: comuni con oltre 500.000 abitati;

classe II: comuni da oltre 300.000 fino a 500.000 abitanti;

classe III: comuni da oltre 100.000 fino a 300.000 abitanti;

classe IV: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

classe V: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

classe VI: comuni da oltre 3.000 fino a 10.000 abitanti;

classe VII: comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

 

3. Regolamenti e tariffe.

Il regolamento e le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberati dal consiglio comunale ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le relative deliberazioni sono divenute esecutive a norma di legge. Nei regolamenti i comuni possono stabilire limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, nonché norme intese a limitare la pubblicità sonora. Le tariffe adottate ai sensi del primo comma e non modificate si intendono prorogate di anno in anno.

 

4. Determinazione delle tariffe.

I comuni determinano le tariffe nei limiti previsti negli articoli seguenti per ciascuna classe e comunque in misura superiore a quella massima stabilita per i comuni appartenenti alla classe immediatamente inferiore alla propria. I comuni appartenenti alla settima classe possono apportare alle relative tariffe una riduzione non superiore al 20 per cento. I comuni il cui territorio sia riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo sono auto rizzati, durante il periodo stagionale, qualunque sia la durata di esposizione, ad aumentare le tariffe per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, previste dal presente decreto, in misura non superiore al 100 per cento. Il periodo stagionale deve essere precisato nei regolamenti comunali. L'aumento di tariffa non si applica alla pubblicità e alle pubbliche affissioni di cui agli articoli 19 e 33.

 

5. Categoria delle località.

Agli effetti dell'applicazione della imposta sulla pubblicità di cui agli articoli 8, 9, 10, primo comma, e 16 e dei diritti sulle pubbliche affissioni i comuni delle prime quattro classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione non superiore al 200 per cento della tariffa normale. I regolamenti comunali devono specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 20 per cento di quella dell'intero territorio comunale. Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

 

 

Capo II - Imposta sulla pubblicità

 

6. Oggetto.

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del presente decreto, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

 

7. Soggetti passivi.

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

 

8. Tariffa per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

 

+--------------------------------------------------------------+

| | fino | fino | fino | fino |

| Comuni | a 1 | a 3 | a 6 | a 1 |

| | mese | mesi | mesi | anno |

|----------------------|---------|---------|---------|---------|

|Classe I . . . . . . .|L. 420|L. 1.050|L. 1.500|L. 2.250|

|Classe II. . . . . . .|" 375|" 900|" 1.425|" 2.100|

|Classe III . . . . . .|" 300|" 750|" 1.350|" 1.950|

|Classe IV. . . . . . .|" 270|" 600|" 1.050|" 1.650|

|Classe V . . . . . . .|" 225|" 550|" 975|" 1.500|

|Classe VI. . . . . . .|" 200|" 500|" 750|" 1.200|

|Classe VII . . . . . .|" 180|" 450|" 675|" 1.050|

 

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti (2/a):

 

+--------------------------------------------------------------+

| | fino | fino | fino | fino |

| Comuni | a 1 | a 3 | a 6 | a 1 |

| | mese | mesi | mesi | anno |

|----------------------|---------|---------|---------|---------|

|Classe I . . . . . . .|L. 3.500| 8.600| 12.200| 18.300|

|Classe II. . . . . . .|" 3.100| 7.400| 11.600| 17.100|

|Classe III . . . . . .|" 2.500| 6.100| 11.000| 15.900|

|Classe IV. . . . . . .|" 2.200| 4.800| 8.600| 13.500|

|Classe V . . . . . . .|" 1.900| 4.500| 8.000| 12.200|

|Classe VI. . . . . . .|" 1.700| 4.100| 6.100| 9.800|

|Classe VII . . . . . .|" 1.500| 3.700| 5.500| 8.600|

 

 

9. Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . "  250

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . "  225

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . .  "  110

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . ."   60

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . .  "   30

 

10. Tariffa per la pubblicità effettuata con proiezioni.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.125

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.010

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . "    790

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . ."    675

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    450

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . "     340

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . "    110

 

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

 

11. Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari.

Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per ciascun comune nel quale circola il veicolo, purché non in semplice transito, e per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.125

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . "     900

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . "     750

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . .  "     525

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . ."     375

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . .  "     225

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . .  "    150

 

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento. Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa di cui all'art. 16. Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta a ciascun comune nel quale si effettua la distribuzione una imposta pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15, quintuplicata. Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

 

12. Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere.

Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotramviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è F dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art. 8. Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata. Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Il comune può consentire che l'imposta venga corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicità, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati. Per la distribuzione dei manifestini o di altro materiale pubblicitario l'imposta è dovuta a ciascun comune nel quale si effettua la distribuzione in misura pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 15, quintuplicata. Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta a ciascun comune nel quale la pubblicità stessa viene effettuata in misura doppia rispetto a quella prevista dall'art. 16. Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento a favore dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

 

13. Tariffa unica per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda.

Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno al comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

1) autoveicoli con portata non inferiore a 30 quin-

tali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000

per ogni rimorchio . . . . . . . . . . . . . . . " 8.000

2) altri autoveicoli. . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000

per ogni rimorchio . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000

3) motocarri e motocarrozzette. . . . . . . . . . . " 6.000

per ogni rimorchio . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000

4) veicoli spinti o trainati da forza non meccanica " 3.000

 

È fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

 

14. Tariffa unica per la pubblicità effettuata con aeromobili.

Per la pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, e non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 22.500

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.500

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000

 

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al primo comma ridotta alla metà.

 

15. Tariffa per la pubblicità effettuata in forma ambulante.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.200

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 750

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 230

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120

 

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa di cui al precedente comma è maggiorata del 50 per cento.

 

16. Tariffa per la pubblicità sonora.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000

Comuni di classe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.250

Comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.500

Comuni di classe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 750

Comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600

Comuni di classe VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 450

Comuni di classe VII . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300

 

 

17. Modalità di applicazione.

L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo al quarto di metro quadrato. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati. Per i globi, facsimili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso. I festoni di bandierini e simili si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

 

18. Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti FP al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

 

19. Riduzioni.

La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;

2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;

3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;

4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

 

20. Esenzioni.

Sono esenti dalla imposta:

1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano, all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie in un quarto di metro quadrato, nonché gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;

3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;

4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono, allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;

5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;

6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;

7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attività esercitata dalla azienda, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 12;

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e sue successive modificazioni;

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente alle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

 

Elezioni. Vedi anche il secondo comma del citato art. 9.

 

21. Dichiarazione del contribuente.

I soggetti passivi di cui all'art. 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 8 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità. Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta e del tipo della pubblicità. È fatto obbligo al comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo. Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi. La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione.

 

22. Pagamento dell'imposta.

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi i seguenti limiti:

L. 150.000 per i comuni di I e II classe;

L. 100.000 per i comuni di III e IV classe;

L. 40.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

 

23. Rettifica ed accertamento d'ufficio.

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente. Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute. Il comune ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

 

24. Contenzioso.

[Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro].

 

25. Procedimento esecutivo.

[L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente decreto è recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il pretore avente giurisdizione sul territorio del comune nel quale è stata effettuata la pubblicità].

 

26. Prescrizione.

L'azione del comune per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini dell'imposta prevista dal presente decreto si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute.

 

27. Interessi.

Per la corresponsione degli interessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Capo III - Diritti sulle pubbliche affissioni

 

28. Oggetto.

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il servizio è obbligatorio in tutti i comuni che abbiano una popolazione residente, quale risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'applicazione dei diritti, superiore a tremila abitanti; è facoltativo nei rimanenti comuni. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti a cura del comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio. Nei regolamenti devono essere stabilite le superfici di impianti per le affissioni che il comune è tenuto ad installare in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 fogli di centimetri 70 per cento per ogni mille abitanti, nei comuni appartenenti alle prime quattro classi, e a 15 fogli negli altri comuni. Il comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento.

 

29. Soggetti passivi.

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

 

30. Tariffa.

La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazione:

 

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| | | Tariffa |

| | Tariffa |per ogni giorno|

| Comuni | giorni 5 | successivo |

|----------------------------------|-----------|---------------|

|Classe I. . . . . . . . . . . .| L. 750 | L. 80 |

|Classe II. . . . . . . . . . . .| " 700 | " 75 |

|Classe III. . . . . . . . . . . .| " 650 | " 70 |

|Classe IV. . . . . . . . . . . .| " 600 | " 65 |

|Classe V. . . . . . . . . . . .| " 600 | " 60 |

|Classe VI. . . . . . . . . . . .| " 600 | " 55 |

|Classe VII. . . . . . . . . . . .| " 600 | " 50 |

 

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per cento, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al primo comma può essere aumentata del 50 per cento. Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del 30 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli del cento per cento. Nei comuni delle prime quattro classi, il committente, ove richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal comune e disponibili nelle due categorie di cui al precedente art. 5, è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti.

 

31. Affissioni di urgenza, notturne e festive.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del 10 per cento in più della tariffa base, con un minimo di lire cinquemila per ogni commissione.

 

32. Modalità per le affissioni.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data richiesta per l'affissione, il comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi. I comuni hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso i comuni non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio. Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.

 

33. Riduzioni.

La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:

1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista la esenzione, ai sensi del successivo art. 34;

2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;

3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;

4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;

5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;

6) per gli annunci mortuari.

 

34. Esenzioni.

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del comune esposti nell'ambito del proprio territorio;

2) i manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

4) i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;

6) ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;

7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

35. Pagamento.

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente comma si osservano, per quanto compatibili, gli articoli 23, 25 e 26 del presente decreto.

 

36. Contenzioso.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 24.

 

37. Spazi privati per le affissioni.

La giunta comunale, sentita la locale commissione edilizia, determina, previo consenso dei proprietari, gli spazi in cui è permessa l'affissione. Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra il comune e i proprietari, ad essa provvede il prefetto, sentiti l'ufficio del genio civile e la sovrintendenza alle antichità e belle arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo. Nei locali degli uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

 

Capo IV - Gestione del servizio

 

38. Forme di gestione.

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito, ove possibile, dal comune. A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale. Il servizio può anche essere affidato in concessione ad aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il servizio può essere affidato anche a canone fisso. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente decreto ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario può avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti ingiuntivi. Nell'espletamento del servizio il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 42.

È vietato il sub-appalto del servizio.

 

39. Capitolato d'oneri.

I comuni devono predisporre apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con il concessionario del servizio.

 

40. Albo.

Il servizio può essere dato in concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento di requisiti morali e dell'idoneità tecnico finanziaria a ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza delle cause di incompatibilità di cui ai numeri 1), 4), 5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42. L'iscrizione all'albo è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle disposizioni di legge in materia. Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti, è costituita con decreto del Ministro per le finanze una commissione composta:

1) del direttore generale per la finanza locale, presidente;

2) di un funzionario del Ministero dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della amministrazione civile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

3) di un funzionario del Ministero delle finanze, addetto ai servizi della imposta comunale sulla pubblicità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

4) di un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni di Italia;

5) di un rappresentante dei concessionari del servizio, scelto fra i designati dalla Federazione italiana della pubblicità in rappresentanza di ognuna delle associazioni di categoria.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che può essere sostituito in raso di assenza o di impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per il funzionamento della commissione e la durata in carica dei componenti.

 

 

41. Modalità per l'iscrizione all'albo.

La iscrizione deve essere chiesta dagli interessati con domanda diretta al Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato generale del casellario giudiziario;

3) certificato della cancelleria del tribunale competente di data non anteriore a trenta giorni da quello della presentazione della domanda, attestante che il richiedente non trovasi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato.

Le società legalmente costituite devono inoltre produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente autenticate. Per le società i certificati indicati nel secondo comma del presente articolo debbono riferirsi alle persone che a termine dello statuto ne hanno la rappresentanza legale. Per le società di fatto i certificati debbono essere prodotti a nome di ogni singolo componente la società stessa. Il Ministero delle finanze può disporre di ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione. Le determinazioni circa l'ammissione o la esclusione dall'albo sono adottate con decreto motivato del Ministro per le finanze, sentita la commissione di cui al precedente art. 40.

 

42. Incompatibilità.

Non possono essere concessionari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:

1) i membri del Parlamento;

2) i consiglieri regionali, provinciali e comunali nell'ambito del territorio in cui esercitano il loro mandato;

3) i membri degli organi di controllo sugli atti del comune che dà il servizio in concessione;

4) i pubblici impiegati;

5) i ministri dei culti;

6) il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado, del sindaco e degli assessori del comune che dà il servizio in concessione;

7) coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, sono in lite col comune che dà il servizio in concessione;

8) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;

9) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato; per peculato, concussione e corruzione; per turbata libertà degli incanti; per calunnia, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, subornazione di testimoni, periti o interpreti; per i delitti di infedeltà di patrocinio o di consulenza; per qualsiasi altro reato, non colposo, che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

10) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

 

43. Modalità di conferimento della concessione.

Il conferimento della concessione ha luogo mediante licitazione privata da indirsi tra non meno di tre ditte che abbiano adeguata capacità economico-finanziaria e che siano iscritte nell'albo previsto dall'art. 40. Il certificato attestante la iscrizione nell'albo deve essere di data non anteriore a novanta giorni da quello in cui si svolge la gara. Quando almeno due licitazioni risultano infruttuose, la concessione può essere conferita mediante trattativa privata. Nel caso di variazione di tariffe deliberate dal comune nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso convenuto deve essere ragguagliato al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 10 per cento.

 

44. Durata delle concessioni.

Le concessioni hanno durata non superiore a nove anni. Il concessionario del servizio può essere confermato con deliberazione del consiglio comunale, purché le condizioni contrattuali non siano più onerose per il comune. A tal fine il concessionario del servizio deve presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione. Per ogni gestione è dovuta la tassa annua di concessione governativa prevista dalle disposizioni in materia. La prova dell'eseguito versamento deve essere fornita al comune che ha dato in concessione il servizio.

 

45. Misura dell'aggio.

L'aggio va commisurato all'ammontare lordo dell'imposta e dei diritti di affissione riscossi, con facoltà di stabilire contrattualmente un minimo garantito in favore del comune. Il minimo garantito deve essere stabilito al netto dell'aggio e per ciascun anno della concessione. L'ammontare delle riscossioni conseguite al netto dell'aggio o il canone convenuto deve essere versato alla tesoreria comunale alle scadenze stabilite nel capitolato d'oneri. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. Nei casi in cui l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo per effetto della contestazione di somme accertate, il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di trattenersi anche negli anni successivi quanto è stato da lui anticipato, detraendolo dall'importo eccedente il minimo garantito. Per il ritardato versamento è dovuta una indennità di mora del sei per cento sulle somme non versate che possono essere recuperate dal comune con il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

46. Cauzione.

Il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione determinata dalla giunta municipale e commisurata alle prevedibili riscossioni di un trimestre. La cauzione deve essere prestata in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Per la costituzione di cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria si applicano i limiti e le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, e successive modificazioni. I comuni possono procedere ad esecuzione sulla cauzione secondo le norme previste per la escussione degli esattori delle imposte dirette in caso di mancato versamento per due mesi consecutivi delle somme dovute dal concessionario.

 

47. Decadenza.

La decadenza del concessionario può essere pronunciata:

1) per mancato versamento per due rate consecutive delle somme dovute;

2) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi dal concessionario nella conduzione del servizio;

3) per la scoperta preesistenza o per la verificata sopravvenienza durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 42.

Per la procedura e la pronuncia della decadenza e per il ricorso contro il provvedimento adottato si applicano le norme in materia di riscossione delle imposte dirette.

 

48. Cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo può essere chiesta in qualunque momento dall'interessato con apposita istanza. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti dichiarati, con provvedimento definitivo, decaduti ai sensi del n. 2) del precedente art. 47 e nei confronti di quelli che entro il 30 giugno di ciascun anno non abbiano presentato al Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso.

 

 

Capo V - Norme finali e transitorie

 

49. Obbligo di adottare le tariffe e le maggiorazioni massime in mancanza di deliberazione comunale.

Nei comuni che non abbiano adottato le relative deliberazioni nei modi e termini di cui agli artt. 3 e 56, si applicano le tariffe e le maggiorazioni massime previste dal presente decreto. Nella prima attuazione del presente decreto si considerano di categoria speciale le vie e le piazze già stabilite come tali nei regolamenti vigenti. Parimenti sarà mantenuta l'applicazione dell'aumento stagionale nei termini già fissati nei regolamenti vigenti.

 

50. Maggiorazioni ed eccedenze.

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente decreto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Alla imposta e ai diritti di cui al presente decreto non si applicano le eccedenze previste dagli artt. 306 e 332 della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

 

51. Sanzioni.

Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una sopratassa pari all'ammontare della imposta evasa. La sopratassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata. Per il tardivo pagamento della imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla sopratassa di cui al primo comma, una sopratassa pari al venti per cento della imposta il cui pagamento è stato ritardato. Per le violazioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione del presente decreto si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317, la sanzione pecuniaria da lire 60.000 a lire 600.000. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

 

52. Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo.

I comuni provvedono a far rimuovere le affissioni e la pubblicità abusive, addebitando ai responsabili previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni. Nell'ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

 

53. Privilegi.

Per la riscossione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del comune il privilegio previsto dall'art. 2752, terzo comma, del codice civile.

 

54. Diritto accessorio.

Ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni e per coordinare i dati stessi in apposita analitica relazione annuale, è dovuto per ogni bolletta di importo non inferiore a lire diecimila un diritto fisso di lire trecento. Il relativo importo è devoluto:

a) per il 60 per cento al comune o al concessionario del servizio, per la raccolta dei dati statistici di prima rilevazione effettuata in sede locale;

b) per il restante 40 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

 

55. Vigilanza sulla gestione del servizio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni sulle gestioni del servizio, sia dirette sia in concessione, allo scopo di accertare che siano osservate le disposizioni di legge in materia tributaria.

 

56. Norme transitorie.

Per la prima applicazione i comuni dovranno deliberare entro il 31 gennaio 1973 i regolamenti e le relative tariffe. Per la pubblicità effettuata anteriormente al 1° gennaio 1973 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, i comuni possono procedere al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previste dal presente decreto, fermi restando i termini e le tariffe in vigore prima della suddetta data. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per la tassa sulle insegne si applicano le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. I relativi accertamenti debbono essere effettuati, entro il 30 giugno 1973, per le annualità 1971 e 1972 e, entro il 30 giugno 1974, per l'annualità 1972.

Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

 

57. Iscrizione all'albo delle imprese già titolari di appalti.

Le persone fisiche e giuridiche che all'entrata in vigore del presente decreto sono titolari di appalti per la riscossione della imposta comunale sulla pubblicità affine o dei diritti sulle pubbliche affissioni sono iscritte, a domanda, nell'albo di cui al precedente art. 40, sempreché comprovino di avere esercitato il servizio stesso per non meno di un anno. Le stesse possono continuare la gestione dei servizio fino alla scadenza del contratto in corso alle medesime condizioni in esso stabilite, salvo l'adeguamento dell'aggio o del canone fisso nonché del minimo garantito rapportandoli alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto. Ove le parti non si accordassero sulla misura degli adeguamenti, la determinazione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. I capitolati annessi ai contratti di concessione, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle norme stabilite dal medesimo, abrogando quelle che risultassero in contrasto.

58. Norme abrogate.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

A) la sezione II del capo XII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

B) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417;

C) l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

D) l'art. 7 della legge 4 aprile 1956, numero 212;

E) il secondo comma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

F) la legge 5 luglio 1961, n. 641;

G) il terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

H) ogni altra norma che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

 

59. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

 

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