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NORME SULLA SPONSORIZZIONE DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI

 

D.M. 4 luglio 1991, n. 439.

Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Riconosciuta la necessità di emanare una disciplina in materia di sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991, in cui fra l'altro si prospetta l'esigenza di dare attuazione dell'art. 17, comma 3, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (direttiva n. 89/552/CEE) in materia di divieto di sponsorizzazione dei telegiornali e dei notiziari di carattere politico;

Ritenuto di doversi conformare al predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 20 giugno 1991 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

 

Sezione I - Ambito di applicazione

 

1. Oggetto della regolamentazione.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della sponsorizzazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi e ai fini dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso.

 

Sezione II - Programmi sponsorizzati

 

2. Soggetti dell'attività di sponsorizzazione.

1. Agli effetti della legge 6 agosto 1990, n. 223, i programmi radiofonici e televisivi sono sponsorizzabili secondo le regole contenute nel presente regolamento, da parte di imprese pubbliche o private.

2. I programmi suddetti sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino per conto di una o più imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine o i prodotti delle imprese stesse.

3. Non si considerano sponsorizzati i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.

 

3. Forme di sponsorizzazione.

1. Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate, dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di chi operi per conto di essa, forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabile fra i tipici messaggi di pubblicità tabellare.

2. In particolare, si considera sponsorizzato il programma nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate le seguenti forme di comunicazione:

a) i "preannunci" o "inviti all'ascolto" di programmi, (c.d. "promos") dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo, ove in tali "preannunci" siano citati, in forma visiva o acustica, nome, marchio, immagine o prodotti di una o più imprese, diverse dalla concessionaria;

b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, come pure i ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. "billboards"), ove essi contengano le citazioni di cui al precedente punto a);

c) i segnali acustici o visivi trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi, (c.d. "spot-jingles") ove contengano le citazioni di cui al precedente punto a);

d) le sovraimpressioni, realizzate nel corso di un programma, di nomi, marchi, simboli o scritte identificanti una o più imprese diverse dalla concessionaria, o i loro prodotti;

e) la citazione, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti di una o più imprese diverse dalla concessionaria, eccezion fatta per i casi specificati ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;

f) la presentazione, l'illustrazione e, comunque, il coinvolgimento a scopo pubblicitario o promozionale, in modo diretto e specifico all'interno di un programma del nome, marchio o simboli di un'impresa nonché di un prodotto o servizio, ovvero di un concorso, operazione a premi o altra manifestazione promozionale ad essi relativa;

g) la citazione, in forma visiva o acustica, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor di eventi artistici, culturali o sportivi, nel corso della ra diocronaca o telecronaca degli stessi, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca e salvo in ogni caso il disposto dei successivi articoli 9 e 10 del presente regolamento.

3. I messaggi di carattere promozionale contenuti all'interno del programma sponsorizzato devono essere riconoscibili come tali e preceduti dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale".

 

4. Forme di sponsorizzazione non consentite.

1. I programmi per i quali, a norma dell'art. 8, commi 1, 3 e 4, della legge 6 aprile 1990, n. 223, sono vietate interruzioni o inserimenti pubblicitari, non possono formare oggetto di sponsorizzazioni che comportino interruzioni o inserimenti promozionali nel contesto dei programmi stessi.

2. Devono, pertanto, ritenersi non consentite:

a) per la trasmissione di cartoni animati e per i programmi che il Garante abbia determinato di alto valore artistico o di carattere educativo o religioso ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 6 agosto 1990, 223, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere c), d), f) e g) del precedente art. 3, comma 2;

b) per le opere teatrali, cinematografiche, liriche o musicali, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere d), f) e g) del precedente art. 3, comma 2.

 

5. Telegiornali e notiziari politici.

1. I telegiornali e i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

2. È ammessa in ogni caso la sponsorizzazione di rubriche monotematiche d'informazione

specializzata, costituenti un programma autonomo, quali quelle di carattere culturale, sportivo ed economico-finanziario, purché, queste ultime, siano prive di ogni forma di commento o di interpretazione.

 

6. Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche.

1. Il divieto di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica anche alle sponsorizzazioni radiofoniche o televisive coinvolgenti i marchi dei soggetti elencati in tale comma, quando la sponsorizzazione sia posta in essere da persone fisiche o giuridiche diverse da tali soggetti, che abbiano acquisito la disponibilità dei marchi stessi in virtù di licenza o di analoghi accordi.

2. Al fine di determinare quale sia l'"attività principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di imprese nell'ambito del territorio nazionale.

3. I divieti suddetti non operano nel caso in cui il programma venga sponsorizzato attraverso un nome, marchio o logotipo del tutto diverso da quello col quale vengono commercializzati i prodotti vietati.

4. Nel caso di aziende, notoriamente conosciute presso il pubblico dei consumatori quali produttrici o commercianti dei prodotti di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è vietata la sponsorizzazione di programmi anche in forma indiretta, attraverso imprese che abbiano acquisito a qualunque titolo il diritto di sfruttare commercialmente, in settori economici diversi da quelli suindicati, i nomi, marchi o logotipi precedentemente utilizzati per la produzione e commercializzazione dei suddetti

prodotti.

 

7. Coproduzioni.

1. Non costituisce sponsorizzazione la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purché a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per coproduttore l'impresa, ancorché non svolgente attività esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili.

 

8. Fornitori di beni e servizi.

1. Non si considera sponsorizzazione la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purché a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.

 

9. Programmi prodotti da terzi.

1. Non si considerano sponsorizzazioni le citazioni o comunque i riferimenti sonori o visivi, anche se di contenuto pubblicitario o promozionale, a nomi, marchi, simboli, prodotti o attività di imprese, ove tali citazioni o riferimenti siano contenuti in programmi autonomamente prodotti da terzi, non collegati in alcun modo, anche per la messa in onda, con la concessionaria e di cui quest'ultima abbia semplicemente acquisito, purché non in esclusiva totale, i diritti di trasmissione.

2. Resta ferma per i programmi di cui al comma 1 l'applicazione dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

10. Avvenimenti, manifestazioni o spettacoli sponsorizzati.

1. Non si considera sponsorizzazione la trasmissione di programmi di contenuto artistico, culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione, aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria o dei quali quest'ultima abbia acquisito i diritti di impresa e/o trasmissione, ancorché detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi fra i loro organizzatori ed una o più imprese ed a cui la concessionaria sia rimasta estranea.

 

11. Citazioni e riferimenti funzionali o necessitati.

1. Non sono considerate sponsorizzazioni le citazioni e/o i riferimenti sonori o visivi a nomi, marchi, simboli o annunci pubblicitari di imprese durante la trasmissione di eventi artistici, culturali, sportivi o comunque di intrattenimento o informazione, quando tali citazioni o riferimenti siano strettamente funzionali alle necessità del programma e motivati da mere esigenze di ripresa o di trasmissione, e salvo in ogni caso quanto previsto alla lettera g) del comma 2 del precedente art. 3.

2. Non sono considerate sponsorizzazioni le analoghe citazioni effettuate da eventuali ospiti di programmi, ove le stesse siano giustificate da quanto forma oggetto della loro partecipazione alla trasmissione e/o delle relative interviste.

 

Sezione III - Criteri di misurazione dei programmi sponsorizzati

 

12. Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento.

1. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ai fini del conteggio dei limiti di affollamento i programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari, in funzione della loro durata e del numero degli sponsor che vi partecipano, nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1.

 

13. Durata dei programmi.

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche.

 

14. Programmi contenitori.

1. Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, la sponsorizzazione riferita a "detto programma contenuto" viene conteggiata sulla sola durata dello stesso e non sulla durata dell'intero programma contenitore.

2. In tal caso, le indicazioni richieste dall'art. 8, comma 13, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere apposte all'inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore. Nel caso di sponsorizzazione del programma contenitore o di segmenti di questo non identificati come singoli programmi, la sponsorizzazione viene conteggiata sull'intera durata del programma contenitore.

 

15. Messaggi abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos).

1. I messaggi promozionali abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) e la cui durata, per la sola parte promozionale, sia superiore a 5'' o comunque superiore ad un terzo della durata dell'intero "preannuncio" o "invito all'ascolto", sono considerati messaggi di pubblicità tabellare per l'intera durata della parte promozionale e come tali computati ai fini dell'art. 8, commi da 6 a 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

16. Individuazione del numero degli sponsor.

1. Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al precedente art. 12, il termine "sponsor" designa ogni singola impresa che abbia sponsorizzato un programma radiofonico o televisivo.

2. Ove peraltro la sponsorizzazione comporti la promozione da parte della stessa impresa di più prodotti, o di più attività non facenti parte del medesimo settore operativo, il numero degli sponsor viene determinato in relazione al numero dei diversi settori a cui appartengono tali prodotti o attività ancorché facenti capo ad un'unica impresa.

3. La classificazione dei prodotti o attività secondo il settore di appartenenza si effettua in conformità all'elenco, di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

 

17. Limiti di affollamento della sponsorizzazione per la concessionaria pubblica.

1. Le misure percentuali dei programmi sponsorizzati, determinate in conformità dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle tabelle di cui al precedente art. 12, sono da ricomprendersi, per la concessionaria pubblica, nel limite di affollamento settimanale di cui all'art. 8, comma 6, legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

18. Limiti di affollamento per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora.

1. Ai sensi dei commi 8 e 15 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale si intende pari al 18% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale si intende pari al 20% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario si intende pari al 5% delle ore di emissione di programmi.

 

19. Periodo di riferimento dei limiti di affollamento.

1. Il conteggio dei limiti di affollamento per ciò che concerne i programmi sponsorizzati è da riferirsi per le concessionarie private al giorno, e per la concessionaria pubblica alla settimana, in cui il programma sponsorizzato viene trasmesso.

2. In applicazione di tale principio, per quanto concerne i "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) la cui trasmissione può avere luogo in giorni o settimane diverse da quelle di trasmissione del relativo programma sponsorizzato, il conteggio è da comprendersi nei limiti di affollamento del giorno, o della settimana, di trasmissione del programma e non fra quelli del giorno, o della settimana, di trasmissione dei "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) stessi.

 

20. Aggiornamento della regolamentazione.

1. Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Garante, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Allegato 1 (art. 12)

 

 

TABELLA 1

 

SPONSORIZZAZIONE ESTERNA O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI SOLO ESTERNE AL PROGRAMMA

(PROMOS, BILLBOARDS, SPOT JINGLES, CITAZIONE NEI TITOLI DI TESTA E DI CODA)

 

DURATA DEL PROGRAMMA

MISURA PERCENTUALE

2%  3% 5%  10% 15%
sino a 30 minuti 1 sponsor 2 sponsor 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor
da 31 a 60 minuti sino a 2 sponsor 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor
da 61 a 120 minuti sino a 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor 7 sponsor
oltre i 120 minuti sino a 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor 7 sponsor 8 sponsor

+10% per ogni sponsor in più oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%.

 

 

 

TABELLA 2

 

SPONSORIZZAZIONE INTERNA AL PROGRAMMA O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALMENO UNA INTERNA

DURATA DEL PROGRAMMA

MISURA PERCENTUALE

2,5% 5%
sino a 30 minuti 1 sponsor  2 sponsor
da 31 a 60 minuti sino a 2 sponsor 3 sponsor 
da 61 a 120 minuti sino a 3 sponsor 4 sponsor
oltre i 120 minuti sino a 4 sponsor 5 sponsor 

 

+10% per ogni sponsor in più oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%.

 

Ai fini dell'attribuzione delle misure percentuali in relazione al numero di sponsor, i minuti del programma sono da intendersi al lordo delle interruzioni pubblicitarie. Per sponsorizzazioni interne si intendono le forme di cui alle lettere d), f) e g) del comma 2 dell'art. 3, ovvero combinazioni tra sponsorizzazioni esterne ed almeno una sponsorizzazione interna.

 

 

 

TABELLA 3

 

MISURA AGGIUNTIVA ALLE MISURE DI CUI ALLA TABELLA 1 E TABELLA 2 PER I PROMOS SPONSORIZZATI RELATIVI A CIASCUNA PUNTATA, EPISODIO, EMISSIONE DI PROGRAMMA SPONSORIZZATO

  Sponsorizzazioni estere Sponsorizzazioni interne 
sino a 30 promos nessun incremento +0,5%
da 31 a 50 promos +0,75% +1 % 
per ogni 10 promos in più +0,75% +1 %

 

 

 

ALLEGATO 2 (art. 16)

 

ELENCO DEI GENERI MERCEOLOGICI E DEI SETTORI DI ATTIVITA' AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 16.

 

Settore: ABBIGLIAMENTO

|Borse ºCorsetteria |

|Calze donna e collant ºCostumi da bagno |

|Calze in genere ºCravatte |

|Camicie uomo e donna ºImpermeabili |

|Campagne istituzionaliºIntimo giorno |

| abbigliamento ºIntimo notte |

|Confezioni bambini 3/6 anni ºJeans |

|Confezioni casual ºMaglieria esterna |

|Confezioni femminili e maschiliºPelletterie in genere |

|Confezioni femminili ºPelliccerie |

|Confezioni in pelle ºScarpe bambino |

|Confezioni maschili ºScarpe in genere |

|Confezioni ragazzi ºScarpe per sport |

|Confezioni sportive ºScarpe per tempo libero |

|Corredi neonati ºValigie |

 

Settore: AFFARI

|Assemblee bilanci finanziari ºFondi di investimento|

|Assicurazioni º mobiliari |

|Aziende leasing ºImmobiliari in comproprietà |

|Banche estere ºImmobiliari |

|Banche nazionali ºImmobiliari turistiche |

|Campagne istituzionali affari ºIstituti finanziari |

|Carte credito-carte assegno ºPorti turistici |

 

Settore: AGRICOLTURA - INDUSTRIA - SOCIETA'

|Allevamenti ºMangimi |

|Campagne collettive agricolturaºMotori industriali e gruppi|

|- industria società º elettrici |

|Campagne istituzionali agricol-ºPiante sementi bulbi vivai |

|tura - industria - società ºProdotti in genere agricoltura|

|Componenti e strumenti º - industria società |

|elettrici ºProdotti industriali |

|Concimi e fertilizzanti ºProdotti per piante/fiori |

|Impianti sportivi ºSocietà industriali |

|Macchine sollevamento terra - ºTrattori |

|stradali ºUtensili da giardino |

|Macchine edili e stradali ºUtensili meccanici |

|Macchine industriali º |

 

Settore: ALCOOLICI

|Amari ºLiquori e distillati in genere|

|Aperitivi ºRabarbari |

|Aperitivi sodati ºSambuche |

|Birre ºSpumanti prosecchi |

|Brandy ºVermouths |

|Campagne collettive alcoolici ºVini da dessert |

|Campagne istituzionali alcoo-ºVini da pasto |

|lici ºVodka |

|Champagne ºWhisky e Bourbon |

|Gin º |

 

Settore: ALIMENTARI

|Alimentari in genere ºLatte |

|Alimenti dietetici ºLievito |

|Alimenti per animali ºOmogeneizzati e liofilizzati |

|Biscotti bimbi ºPasta |

|Campagne collettive alimentari ºPastine bimbi |

|Campagne istituzionali alimen-ºPesce conservato |

|tari ºPollame fresco |

|Carne in scatola ºProdotti bimbi in genere |

|Confetture e marmellate ºRiso |

|Crackers ºRistorazione collettiva |

|Farine ºSalumi |

|Farine bimbi ºSottaceti e sottoli |

|Fette biscottate ºSurgelati di verdura |

|Fiocchi per prima colazione ºSurgelati linea prodotti |

|Formaggi fermentati ºSurgelati piatti pronti -|

|Formaggi freschi º secondi |

|Formaggi fusi ºTonno in scatola |

|Frutta fresca ºVerdura in scatola |

|Grissini ºYogurt |

 

Settore: ATTREZZATURE NEGOZI

|Registratori di cassa º |

 

Settore: AUTO - MOTO - BICI

|Accessori per auto ºFiltri e cartucce |

|Accessori per imbarcazioni e a-ºFreni |

|viazione ºFuoristrada |

|Accessori - ricambi moto ºGamma auto |

|Aerei ºGommoni |

|Auto - concessionarie ºImbarcazioni a motori |

|Autonoleggi ºImbarcazioni a vela |

|Autoricambi in genere ºMedie |

|Biciclette ºMedie inferiori 2 volumi |

|Campagne collettive auto - motoºMedie inferiori 3 volumi |

|- bici ºMedie superiori |

|Campagne istituzionali auto -ºMoto da 150 cc a 350 cc |

|moto - bici ºMoto e scooters sopra 50 cc |

|Campers ºMoto sopra 350 cc |

|Candele ºMotori marini aeronautici |

|Cantieri navali ºPneumatici |

|Carrozzerie e elaborazioni ºProdotti auto - moto |

|Ciclomotori fino a 50 cc ºRivendite auto usate |

|Concessionari e rivenditori ºServizi assistenza auto |

| imbarcazioni ºSilenziatori |

|Concessionari moto ºSuper utilitarie |

|Concessionari auto- autocon- ºSuperiori |

| cessionarie ºUtilitarie |

|Condizionatori ºVeicoli industriali |

|Coupé º |

 

Settore: BEVANDE

|Bevande in genere ºCaffè decaffeinato |

|Bevande istituzionali prima co-ºCamomille |

|lazione ºMiscele caffè e surrogati |

|Caffè ºTè |

 

Settore: BIBITE

|Acque minerali ºCampagne istituzionali bibite |

|Aperitivi analcolici ºCedrate |

|Aranciate gassate ºCole |

|Bibite in brick ºLimonate gassate |

|Bibite in genere ºSucchi frutta/verdure in|

|Bibite ipocaloriche º bottiglia |

|Campagne collettive bibite º |

 

Settore: CARBURANTI E LUBRIFICANTI

|Campagne istituzionali carbu-ºGas liquidi e metano |

|ranti e lubrificanti ºLubrificanti |

|Carburanti ºStazioni di servizio |

 

Settore: CASALINGHI

|Accessori bagno ºCasalinghi in genere |

|Accessori per cucina ºCasalinghi in plastica |

|Accessori per la casa ºCeramica da tavola |

|Accessori per tavola ºPentole |

|Avvolgimenti contenitori ali- ºPorcellane e cristallerie |

|menti ºPosate e stoviglie |

|Campagne istituzionali casalin-ºVetreria da tavola |

|ghi º |

 

Settori: CONDIMENTI

|Aceto ºCondimenti in genere |

|Aromi e salse ºConserve di pomodoro |

|Campagne collettive condimenti ºMaionese |

|Campagne istituzionali condi-ºOli di oliva |

| menti ºOli di semi |

 

Settore: COSMETICI

|Bellezza corpo ºLinee cosmetici e profumi uomo|

|Bellezza mani ºProdotti antiacne |

|Bellezza viso ºProdotti bellezza in genere |

|Bellezza viso polivalenti ºProdotti solari |

|Colonie femminili ºProdotti trucco in genere |

|Cosmetici a domicilio ºProfumi femminili |

|Cosmetici occhi ºRossetti per labbra |

|Fondi tinta e make-up ºSolventi per unghie |

|Latte e detergenti bellezza º |

 

Settore: DISTRIBUZIONE

|Grandi magazzini ºVendita corrispondenza dischi |

|Ipermercati ºVendita corrispondenza film |

|Negozi ºVendita corrispondenza foto-|

|Organizzazioni vendita º ottica |

|Supermercati ºVendita corrispondenza libri |

|Vendita corrispondenza cosmeti-ºVendita corrispondenza varie |

| ci - igienico sanitari ºVendite su catalogo |

 

Settore: DOLCIUMI

|Barrette farcite e simili ºCreme da spalmare e solide |

|Biscotti ºDolciumi in genere |

|Budini e creme pronte ºGelati/pasticceria surgelata |

|Campagne istituzionali dolciumiºMerendine brioche e simili |

|Caramelle ºMiele |

|Caramelle in stick ºPanforte |

|Chewing gum ºPreparati per dolci da cuocere|

|Cioccolato in tavoletta ºTorte pronte |

|Confetti e simili º |

 

Settore: EDILIZIA

|Apparecchi telefonici e centra-ºDepuratori per acqua |

| line ºElementi prefabbricati |

|Apparecchiature e materiale e-ºPiastrelle e ceramiche |

| lettrico ºPiscine |

|Apparecchiature riscaldamento -ºPorte e finestre |

| caldaie ºRivestimenti per pavimenti |

|Apparecchi sanitari - monobloc-ºRubinetterie |

| co ºScale |

|Articoli ferramenteria ºSistemi produzione energia |

|Ascensori ºTappezzerie |

|Bruciatori ºTetti e accessori |

|Campagne istituzionali ediliziaºUtensili elettrici |

|Citofoni e videocitofoni ºVarie edilizia |

|Condizionatori ºVernici |

 

Settore: EDITORIA - CINEMA - COLLEZIONI

|Campagne abbonamenti ºDispense di storia |

|Carte geografiche ºDispense per bambini |

|Cinematografia ºDispense varie |

|Collane ºDizionari |

|Dischi (dal 1988) ºEdizioni |

|Dispense di cucina ºFigurine |

|Dispense di lavori femminili ºMensili |

|Dispense di lingua straniera -ºPeriodici in genere |

| italiana ºQuotidiani |

|Dispense di musica (classica eºSettimanali |

| leggera) º |

 

Settore: ELETTRODIMESTICI

|Asciugacapelli e accessori perºFrigoriferi |

| capelli ºLavastoviglie |

|Campagne istituzionali elettro-ºLavatrici |

| domestici ºLavelli |

|Cucine ºMonoblocchi e da incasso |

|Ferri da stiro ºRivenditori - concessionari|

|Forni e grill º elettrodomestici |

 

Settore: ENTI - SCUOLE - AGENZIE

|Agenzie pubblicità - marketing ºForze armate |

|Agenzie stampa - comunicazione ºGiochi e lotterie |

|Associazioni ºImprese trasporti |

|Campagne istituzionali entiºPartiti politici |

| scuole - agenzie ºScuole di lingua |

|Campagne sociali ºScuole in genere |

|Chiromanti e maghi ºScuole per corrispondenza |

|Concessionari spazio ºServizi elaborazione dati |

|Consulenze aziendali ºServizi pubblici |

|Dischi linguistici didattici ºStazioni radio TV |

|Enti statali regionali º |

 

Settore: FARMACEUTICI

|Analgesici ºFitoterapici |

|Antiallergici ºGastrointestinali in genere |

|Antiflogistici articolari ºGeriatrici |

|Antipiretici antinfluenzali ºLassativi |

|Colliri ºOdontostomatologici |

|Dermatologici ºProdotti erboristeria |

|Digestivi ºProdotti in genere |

|Emetici e antiemetici ºTest gravidanza |

|Energetici ºVitamine |

 

Settore: FIBRE - FILATI - TESSUTI

|Campagne istituzionali fibreºFilati di aguglieria |

| filati tessuti ºTessuti |

|Fibre e filati artificiali º |

 

Settore: FIERE - TURISMO - SPETTACOLO

|Agenzie turistiche ºManifestazioni e festival |

|Alberghi ºMostre ed esposizioni |

|Campagne collettive fiere - tu-ºMotels |

| rismo - spettacolo ºRistoranti e ritrovi |

|Campagne istituzionali fiere -ºTeatri |

| turismo - spettacolo ºTerme |

|Fiere ºTurismo estero |

|Ippodromi ºVillaggi vacanze |

|Località turistiche nazionali º |

 

Settore: GIOCATTOLI

|Bambole e simili ºGiochi in scatola |

|Giocattoli componibili ºGiochi prima infanzia |

|Giochi comando distanza ºModelli auto moto navi |

|Giochi elettronici ºPelouche |

|Giochi in genere º |

 

Settore: IGIENICO SANITARI

|Apparecchi acustici ºMontature da vista |

|Apparecchi cure estetiche ºPannolini bimbo e mutandine |

|Articoli sanitari in genere ºPreparati per dentiera |

|Assorbenti donna e mutandine ºProdotti carta per igiene |

|Calze elastiche ºProdotti per animali |

|Campagne istituzionali igienicoºProdotti per piedi |

| sanitari ºProfilattici -anticoncezionali|

|Carta igienica ºPuericultura leggera |

|Centri di cura ºPuericultura pesante |

|Disinfettanti ºSandali e zoccoli |

|Igiene intima ºSterilizzanti |

|Istituti cure estetiche ºTermometri |

|Lenti da vista º |

 

Settore: INFORMATICA - ATTREZZATURE UFFICIO

|Calcolatrici professionali ºMobili per ufficio |

|Campagne istituzionali attrez-ºNastri adesivi |

| zature ufficio ºPersonal computer rivenditori |

|Cancelleria ºPersonal e microcomputer |

|Colle e adesivi ºSistemi contabili e gestioni |

|Concessionarie importatori at-ºSistemi di ripografia |

| trezzature ufficio ºSistemi elaborazione dati |

|Diskettes e accessori computer ºTelecomunicazioni |

|Minicomputers º |

 

Settore: LINEE - NAVIGAZIONE - FERROVIA

|Linee aeree ºLinee ferroviarie |

|Linee di navigazione º |

 

Settore: MOBILI

|Arredamento in genere ºMobili e cucina |

|Camera da letto ºMobili da giardino |

|Camerette e mobili ragazzi ºMobili imbottiti |

|Caminetti ºMobili in stile |

|Campagne istituzionali mobili ºMobili per bagno |

|Complementi per arredamento ºMobili per soggiorno |

|Lampadari e lampade ºScaffali per la casa |

|Letti e reti ºSedie e sedili |

 

Settore: OGGETTI PERSONALI - SPORTIVI

|Armi e munizioni ºLinee preziose personali |

|Articoli da campeggio ºOcchiali da sole |

|Articoli per la scuola ºOggetti personali sportivi in|

|Articoli sport auto - moto º genere |

|Articoli sport in genere ºOrologi |

|Articoli sport per neve ºPennarelli |

|Articoli sport per tennis ºPenne a sfera |

|Bigiotteria ºPenne stilografiche |

|Bocchini pipe accessori ºPietre preziose e sintetiche |

|Campagne istituzionali oggettiºRivenditori oggetti personali|

| personali sport º - sportivi |

|Gallerie d'arte ºStrumenti musicali |

|Gioielli º |

 

Settore: OTTICA E FOTOGRAFICA

|Accessori macchine foto ºMacchine fotografiche |

|Apparecchi ottici ºObiettivi |

|Campagne istituzionali ottica eºPellicole |

| fotografia ºProdotti in genere ottica e|

|Carta fotografica º fotografia |

|Cineprese ºProiettori |

 

Settore: PRODOTTI PER TOILETTE

|Campagne istituzionali prodottiºLacche per capelli |

| per toilette ºLinee toilette |

|Coloranti per capelli ºPreparati per bagno |

|Creme barba e spume ºProdotti curativi per capelli |

|Dentifrici ºProdotti per capelli in genere|

|Deodoranti ºRasoi a mano |

|Depilatori ºSaponette |

|Depilatori elettrici ºShampoo |

|Disinfettanti bocca ºSpazzolini denti |

|Doposhampoo e balsami ºToilette bimbi - linee neutre |

 

Settore: PULIZIA CASA

|Appretti ºDetergenti water |

|Decalcificanti ºGuanti casalinghi |

|Detergenti bucato lavatrice ºInsetticidi |

|Detergente delicato a mano ºLucidanti metallo |

|Detergenti superfici lavabili ºPanni per pulizie |

|Detergenti bucato a mano ºPulizia in genere |

|Detergenti lava - incera ºSturalavandini |

|Detergenti piatti º |

 

Settore: RADIO - TV - HI.FI.

|Amplificatori - sintonizzatori ºNastri magnetici |

|Autoradio ºPile |

|Campagne istituzionali radio TVºProdotti in genere radio TV|

| hi.fi. º hi.fi. |

|Diffusori ºRadioricetrasmittenti |

|Giradischi - compact ºTelevisori |

|Impianti hi.fi. ºVideoregistratori |

 

Settore: TESSUTI CONFEZIONI PER LA CASA

|Biancheria in genere ºTappeti |

|Biancheria per il letto ºTappeti orientali |

|Materassi ºTessuti per arredamento |

 

Settore: VARIE

|Annunci civetta ºAnnunci vari |

 

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