STATUTO NAMING AUTHORITY ITALIANA
Statuto della Naming Authority italiana
Articolo 1: NAMING AUTHORITY È costituita la Naming Authority Italiana (nel seguito denominata per brevità anche "NA"), le cui procedure operative sono definite dal presente statuto.
Articolo 2: ORGANI DELL'AUTHORITY Sono organi della "NA":
Articolo 3: ASSEMBLEA L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da un numero di iscritti alla lista "NA" pari ad almeno un quinto del numero dei partecipanti alla precedente assemblea validamente costituita. Tutte le procedure per la convocazione avvengono tramite la mailing list dell'assemblea stessa (ITA-PE@nic.it), contenente gli iscritti alla lista "NA". La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea. Il presidente può disporre che la notizia della convocazione ed il relativo ordine del giorno siano resi pubblici mediante diffusione tramite i mezzi di comunicazione da lui ritenuti più opportuni. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti alla Lista "NA" o loro delegati. L'assemblea decide a maggioranza semplice degli iscritti alla lista "NA" presenti o rappresentati, e votanti, salvo che per le modifiche al presente regolamento, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Articolo 4: PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA L'assemblea è pubblica. Hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto i soggetti iscritti nella lista "NA". Il presidente, a suo insindacabile giudizio, può concedere la parola anche a persone non iscritte alla lista "NA". Ciascun iscritto alla lista "NA" ha diritto ad 1 (un) voto nell'assemblea. L'elezione del comitato esecutivo, del presidente e del vice-presidente avviene mediante votazione pubblica sui nomi di chi si sia presentato candidato. Sono eletti alla carica i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo 5: LISTA "NA" Sono iscritti alla lista "NA", a richiesta degli interessati:
Articolo 6: PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA L'assemblea elegge un presidente e un vicepresidente che durano in carica sino alla nomina del presidente della successiva assemblea.
Articolo 7: FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL';ASSEMBLEA Il presidente:
Nel caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Articolo 8: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA Il presidente nomina un proprio segretario e verifica la valida costituzione dell'assemblea. Indi relaziona l'assemblea sulle nuove iscrizioni di soggetti di cui all';articolo 5.a avvenute durante il suo mandato e sottopone all'assemblea sia le richieste di iscrizione alla lista "NA" provenienti da soggetti di cui all';articolo 5.b, sia le proprie proposte di cancellazione di iscritti alle lista "NA" di cui siano venuti meno i requisiti. Il presidente relaziona anche sul le proposte di cancellazione di membri di cui all';articolo 5.b pervenute da parte dei membri della lista "NA". L'assemblea approva a maggioranza semplice le richieste di iscrizione di soggetti di cui all';articolo 5.b e le proposte di cancellazione dalla lista "NA" avanzate dal presidente, le quali, se approvate, hanno effetto immediato. L'assemblea procede quindi alla elezione del nuovo presidente, sotto la cui direzione delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 9: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI ALL';ARTICOLO 5.a L'iscrizione alla lista "NA" dei soggetti di cui all';articolo 5.a viene effettuata dal presidente su richiesta degli interessati, entro 20 giorni dalla presentazione delle relativa documentazione comprovante la sussistenza in c apo al richiedente dei requisiti indicati nel presente statuto. Nel caso in cui il presidente non proceda all'iscrizione nel suddetto termine, la domanda di iscrizione si considera rifiutata. Contro il rifiuto del presidente ad iscrivere il richiedente alla lista "NA" è ammesso ricorso al comitato esecutivo, che decide, sentito il presidente ed il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Il ricorso può essere presentato sia per iscritto che per posta elettronica.
Articolo 10: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI ALL';ARTICOLO 5.b L'iscrizione dei soggetti di cui all';articolo 5.b alla lista "NA" è deliberata dall'assemblea. Dal momento in cui l'assemblea approva la iscrizione alla lista, il nuovo iscritto pu esercitare il proprio diritto di voto e si co nsidera a tutti gli effetti iscritto alla lista "NA".
Articolo 11: ISCRIZIONI DI DIRITTO ALLA LISTA "NA" Sono iscritti alla lista "NA" a cura del presidente:
Articolo 12: IL COMITATO ESECUTIVO Il comitato esecutivo è composto da un massimo di 15 membri, di cui
Il comitato esecutivo può cooptare sino ad altri 4 (quattro) membri, scelti fra rappresentanti di enti dello Stato o segnalati dal Ministero delle Comunicazioni o aventi competenze specifiche o territoriali, con particolare riguard o all'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), alla Conferenza Stato Regioni, al Garante per le Comunicazioni, al Ministero dell'Industria. Il comitato esecutivo è validamente costituito e può deliberare sin dal momento della elezione degli otto membri da parte dell'assemblea. La mancata nomina o cooptazione degli ulteriori membri non inficia l'operatività del comitato. Al suo interno il comitato esecutivo elegge un direttore, il cui voto, in caso di parità, vale doppio. Il direttore provvede alla convocazione delle riunioni del comitato esecutivo, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) membri, ed alla pubblicazione delle sue decisioni.
Articolo 13: DURATA DEL COMITATO ESECUTIVO Il comitato esecutivo dura in carica 1 (un) anno. L'assemblea elegge 8 (otto) membri del comitato esecutivo. Possono essere eletti a far parte del comitato esecutivo solo persone fisiche.
Articolo 14: COMPITI E POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO Il comitato esecutivo stabilisce le Regole di Naming per il Top Level Domain (TLD) ed il Country Code ISO (CC) "it". Il comitato esecutivo gestisce anche l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Naming Authority. Le decisioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti votanti. Esse sono rese pubbliche mediante pubblicazione sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) e divengono esecutive dopo 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, salvo veto del presidente.
Articolo 15: DELEGA DI FUNZIONI Specifiche mansioni di gestione ordinaria e di applicazione delle Regole di Naming (ivi comprese le decisioni di cui all'articolo 16) possono essere delegate dal comitato a persone o enti anche esterni al comitato esecutivo stesso o non iscritti alla lista "NA". Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. Le funzioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 9, III comma non possono essere delegate. Ciascun membro del comitato esecutivo può pretendere che specifiche questioni, anche se delegate ai sensi del I comma del presente articolo, siano decise dal comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo non possono delegare ad altri le proprie funzioni in seno al comitato esecutivo.
Articolo 16: POTERE PROPOSITIVO Chiunque può sottoporre al comitato esecutivo questioni o proposte. Dette proposte devono essere presentate al comitato via posta elettronica e sono pubblicate sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) a cura del direttore del comitato. Il comitato decide non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della richiesta, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti nel frattempo.
Articolo 17: CONTROLLO DEL PRESIDENTE SUL COMITATO ESECUTIVO Il presidente controlla la trasparenza degli atti del comitato esecutivo e la rispondenza formale al presente statuto. Il presidente dell'assemblea ha potere di veto su tutte le decisioni e le azioni del comitato esecutivo. In caso di espressione di veto da parte del presidente, la decisione viene rimandata al comitato esecutivo. Se il comitato esecutivo persiste nella propria decisione, e il presidente esprime nuovamente il proprio veto, la esecutività della decisione viene sospesa, ed il presidente deve convocare entro 10 (dieci) giorni l'assemblea per deliberare sulla decisione controversa. La deliberazione dell'assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall'espressione del secondo veto.
Articolo 18: ACCETTAZIONE DELLO STATUTO L'iscrizione alla lista "NA" comporta la accettazione dello statuto e delle decisioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.
Articolo 19: SEDE DELLA NAMING AUTHORITY La sede della Naming Authority è fissata in Pisa via Santa Maria 36. Ad ogni effetto di legge l'adesione alla Naming Authority e la iscrizione alla lista "NA" si considerano perfezionate presso la suddetta sede.
Articolo 20: RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale della Naming Authority spetta al presidente dell'assemblea.
Copyright Studio Legale Nigra
|