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In
forza dell'art. 1680 c.c., le azioni dell'amministrazione
postale contro gli utenti sono soggette alla prescrizione
annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di
trasporto dall'art. 2951 c.c., (Cass., 14-05-1981, 3168/1981 -
Min. poste - Casa religiosa missioni Compagnia di Gesù - Mass.,
1981 - c.c., 1680 - c.c., 2951 - r.d. 27-02-1936 645/1936, 27 -
d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 20 - Foro it., Rep. 1981, voce
Prescrizione e decadenza, n. 187).
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L'art.
32, secondo paragrafo, della convenzione di Ginevra stabilisce
che la prescrizione annuale o triennale dei diritti derivanti
dal contratto di trasporto resta sospesa nel tempo esistente fra
l'inoltro al trasportatore di un reclamo ed adempiere ed il
rigetto del medesimo da parte del destinatario; (T. Milano,
03-06-1982 - The Liverpool London Globe Insurance co. ltd. -
Soc. Stimat - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 83 - l.
06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto
(contratto di), n. 25)
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Quando
lo sbarco della merce dalla nave non coincide con la consegna,
il termine di decadenza stabilito dalla convenzione di Bruxelles
inizia a decorrere dal giorno in cui, il ricevitore è posto in
condizione di ottenere la merce (T. Napoli, 22-10-1982 - Soc.
Mackenzie - Soc. agenzia marittima Dresda - Dir. maritt., 1983,
561 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 44).
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La
dichiarazione ove il vettore invochi, un limite quantitativo di
responsabilità previsto in contratto, vale come reiezione del
reclamo limitatamente alla parte del risarcimento richiesto.
Successivamente la prescrizione ricomincia a decorrere soltanto
in relazione a tale parte (T. Milano, 11-07-1983 - Klm N. V.
Reali linee olandesi - Soc. Allservices spediz. internaz. - Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1983, 930 - Foro it., Rep. 1984, voce
Trasporto (contratto di), n. 11).
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Qualora
la consegna della cosa trasportata con il mezzo aereo debba
avvenire al domicilio del destinatario, si configura un
trasporto misto per via aerea e per terra che si sottrae
all'applicabilità tanto delle norme della convenzione di
Varsavia quanto a quella del codice della navigazione, ma resta
regolato dalle norme del c.c. ai sensi dell'articolo 1680 c.c.;
conseguentemente si applica come termine di prescrizione quello
di cui all'art. 2951 c.c. in materia di trasporto (Cass.
14-02-1986, 887/1986 - Soc. Kuehne - Ditta Ompel - Arch.
circolaz., 1986, 464 - Giur. it., 1986, I, 990 - c.c. , 1680 -
c.c., 2951 - Foro it. , Rep. 1986, voce Prescrizione e
decadenza, n. 100).
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Il
termine prescrizionale ex art. 2951 c.c. inopponibile al
venditore che sia rimasto estraneo al contratto di trasporto
(Cass., 27-03-1987, 2980/1987 - Soc. Centro abruzzese trasp. -
Soc. laterizi Roserpa - Giust. civ., 1987, I, 1946, n. COMENALE
PINTO - c.c., 1510 - c.c., 1693 - c.c., 2951 - Foro it., Rep.
1987, voce Vendita, n. 80).
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Qualora
il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla
cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di
riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola
non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con
la conseguenza che, il vettore - è responsabile, nei confronti
del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, ed i
diritti riferibili all'operazione sono anch'essi soggetti, alla
prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 c.c. (Cass.,
10-05-1989, 2137/1989 - Soc. Satras - Baitelli - Mass., 1989 -
c.c., 1692 - c.c., 2951 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto
(contratto di), n. 19).
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L'art.
1440 c.c., (dolo incidente), trova applicazione, al pari delle
generali regole negoziali dettate dal codice civile, anche per
il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere
quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito,
è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c. (Cass., 04-04-1990, 2798/1990 - Soc. Novaspeed - Soc.
navigaz. Alga - Mass., 1990 - c.c., 1440 - c.c., 2947 - c. nav.,
438 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 89).
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In
tema di trasporto marittimo di merci, l'azione proposta contro
il vettore dal caricatore - mittente la prescrizione semestrale
di cui all'art. 438 c. nav., è soggetta alla decadenza annuale,
prevista, dall'art. 3, n. 6 della convenzione di Bruxelles
(Cass., 22-12-1990, 12162/1990 - Soc. Sipam - Firs it.
assicuraz. - Mass., 1990 - c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1990,
voce Trasporto marittimo, n. 57).
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In
relazione ad un trasporto marittimo di cose, se si applica la
convenzione di Bruxelles, i diritti nascenti dal contratto non
sono soggetti alla prescrizione semestrale dell'art. 438 c.
nav., (Cass., sez. I, 28-12-1990, 12191/1990 - Mediteranska
Plovibda - Ditta Sportelli - Riv. dir. internaz. privato e proc.,
1992, 598 - Arch. civ., 1992, 1191, n. MOSCATT - c. nav., 438 -
Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto marittimo, n. 54).
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