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PRESCRIZIONE

  • In forza dell'art. 1680 c.c., le azioni dell'amministrazione postale contro gli utenti sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall'art. 2951 c.c., (Cass., 14-05-1981, 3168/1981 - Min. poste - Casa religiosa missioni Compagnia di Gesù - Mass., 1981 - c.c., 1680 - c.c., 2951 - r.d. 27-02-1936 645/1936, 27 - d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 20 - Foro it., Rep. 1981, voce Prescrizione e decadenza, n. 187).

  • L'art. 32, secondo paragrafo, della convenzione di Ginevra stabilisce che la prescrizione annuale o triennale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto resta sospesa nel tempo esistente fra l'inoltro al trasportatore di un reclamo ed adempiere ed il rigetto del medesimo da parte del destinatario; (T. Milano, 03-06-1982 - The Liverpool London Globe Insurance co. ltd. - Soc. Stimat - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 83 - l. 06-12-1960 1621/1960 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto (contratto di), n. 25)

  • Quando lo sbarco della merce dalla nave non coincide con la consegna, il termine di decadenza stabilito dalla convenzione di Bruxelles inizia a decorrere dal giorno in cui, il ricevitore è posto in condizione di ottenere la merce (T. Napoli, 22-10-1982 - Soc. Mackenzie - Soc. agenzia marittima Dresda - Dir. maritt., 1983, 561 - Foro it., Rep. 1983, voce Trasporto marittimo, n. 44).

  • La dichiarazione ove il vettore invochi, un limite quantitativo di responsabilità previsto in contratto, vale come reiezione del reclamo limitatamente alla parte del risarcimento richiesto. Successivamente la prescrizione ricomincia a decorrere soltanto in relazione a tale parte (T. Milano, 11-07-1983 - Klm N. V. Reali linee olandesi - Soc. Allservices spediz. internaz. - Riv. giur. circolaz. e trasp., 1983, 930 - Foro it., Rep. 1984, voce Trasporto (contratto di), n. 11).

  • Qualora la consegna della cosa trasportata con il mezzo aereo debba avvenire al domicilio del destinatario, si configura un trasporto misto per via aerea e per terra che si sottrae all'applicabilità tanto delle norme della convenzione di Varsavia quanto a quella del codice della navigazione, ma resta regolato dalle norme del c.c. ai sensi dell'articolo 1680 c.c.; conseguentemente si applica come termine di prescrizione quello di cui all'art. 2951 c.c. in materia di trasporto (Cass. 14-02-1986, 887/1986 - Soc. Kuehne - Ditta Ompel - Arch. circolaz., 1986, 464 - Giur. it., 1986, I, 990 - c.c. , 1680 - c.c., 2951 - Foro it. , Rep. 1986, voce Prescrizione e decadenza, n. 100).

  • Il termine prescrizionale ex art. 2951 c.c. inopponibile al venditore che sia rimasto estraneo al contratto di trasporto (Cass., 27-03-1987, 2980/1987 - Soc. Centro abruzzese trasp. - Soc. laterizi Roserpa - Giust. civ., 1987, I, 1946, n. COMENALE PINTO - c.c., 1510 - c.c., 1693 - c.c., 2951 - Foro it., Rep. 1987, voce Vendita, n. 80).

  • Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, il vettore - è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, ed i diritti riferibili all'operazione sono anch'essi soggetti, alla prescrizione breve annuale di cui all'art. 2951 c.c. (Cass., 10-05-1989, 2137/1989 - Soc. Satras - Baitelli - Mass., 1989 - c.c., 1692 - c.c., 2951 - Foro it., Rep. 1989, voce Trasporto (contratto di), n. 19).

  • L'art. 1440 c.c., (dolo incidente), trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal codice civile, anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. (Cass., 04-04-1990, 2798/1990 - Soc. Novaspeed - Soc. navigaz. Alga - Mass., 1990 - c.c., 1440 - c.c., 2947 - c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 89).

  • In tema di trasporto marittimo di merci, l'azione proposta contro il vettore dal caricatore - mittente la prescrizione semestrale di cui all'art. 438 c. nav., è soggetta alla decadenza annuale, prevista, dall'art. 3, n. 6 della convenzione di Bruxelles (Cass., 22-12-1990, 12162/1990 - Soc. Sipam - Firs it. assicuraz. - Mass., 1990 - c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1990, voce Trasporto marittimo, n. 57).

  • In relazione ad un trasporto marittimo di cose, se si applica la convenzione di Bruxelles, i diritti nascenti dal contratto non sono soggetti alla prescrizione semestrale dell'art. 438 c. nav., (Cass., sez. I, 28-12-1990, 12191/1990 - Mediteranska Plovibda - Ditta Sportelli - Riv. dir. internaz. privato e proc., 1992, 598 - Arch. civ., 1992, 1191, n. MOSCATT - c. nav., 438 - Foro it., Rep. 1992, voce Trasporto marittimo, n. 54).

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