D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.
29 settembre 2000, n. 300.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29
settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro
otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente
ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di
personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
costituzionale secondo i princìpi e criteri direttivi contenuti
nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre
2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Responsabilità amministrativa dell'ente
Sezione I
Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa
1. Soggetti.
1. Il presente decreto legislativo disciplina la
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano
agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e
associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti
pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
2. Principio di legalità.
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile
per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le
relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge
entrata in vigore prima della commissione del fatto.
3. Successione di leggi.
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile
per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più
reato o in relazione al quale non è più prevista la
responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso
l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta
pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
4. Reati commessi all'estero.
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli
articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel
territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in
relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il
colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si
procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei
confronti di quest'ultimo.
5. Responsabilità dell'ente.
1. L'ente è responsabile per i reati commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel
comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
6. Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente.
1. Se il reato è stato commesso dalle persone
indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato
affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri
delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attività nel cui àmbito
possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle
risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione
possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla
idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti
indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto
che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e
modelli di organizzazione dell'ente.
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza
degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e
alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel
rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente
situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica
dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
8. Autonomia delle responsabilità dell'ente.
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche
quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o
non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa
dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non
si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per
un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e
l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
Sezione II
Sanzioni in generale
9. Sanzioni amministrative.
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
10. Sanzione amministrativa pecuniaria.
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da
reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per
quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire
cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
11. Criteri di commisurazione della sanzione
pecuniaria.
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria
il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della
gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente
nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di
assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1,
l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.
12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà
e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel
prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di
particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà
se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e
ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si
è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le
condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione
è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può
essere inferiore a lire venti milioni.
13. Sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive si applicano in
relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione
quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei
casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la
specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.
Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla
base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto
dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo
di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di
contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione
dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo
svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive
possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività
si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
15. Commissario giudiziale.
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione
di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione
dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione
della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da
parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un
servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare
un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può
provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni
economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni
sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato
posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'àmbito dei compiti e dei poteri indicati
dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di
straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione
dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del
commissario non può essere disposta quando l'interruzione
dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una
sanzione interdittiva.
16. Sanzioni interdittive applicate in via
definitiva.
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un
profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno
tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via
definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi
quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre
volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista
la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.
17. Riparazione delle conseguenze del reato.
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e
ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative
che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto
conseguito ai fini della confisca.
18. Pubblicazione della sentenza di condanna.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna
può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata
una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per
estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice
nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha
la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a
cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
19. Confisca.
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta,
con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto
del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona
fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore
equivalente al prezzo o al profitto del reato.
20. Reiterazione.
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già
condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei
cinque anni successivi alla condanna definitiva.
21. Pluralità di illeciti.
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad
una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione
ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima
che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per
l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto
aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque
essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun
illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in
relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per
l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella
prevista per l'illecito più grave.
22. Prescrizione.
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel
termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di
applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione
dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo
periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la
prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la
sentenza che definisce il giudizio.
23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività
dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura
cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti
dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca
del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha
tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive,
anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
Sezione III
Responsabilità amministrativa per reati previsti
dal codice penale
24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in
danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di
un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di
cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di
cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica
la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, lettere c), d) ed e).
25. Concussione e corruzione.
1. In relazione alla commissione dei delitti di
cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di
cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di
cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis
quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti
di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli
320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno.
25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico
credito e in valori di bollo.
1. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in
carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e
461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le
sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione
all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454,
ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464,
secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le
sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo
comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di
cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno
(2).
(2) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 25
settembre 2001, n. 350.
26. Delitti tentati.
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono
ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle
forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del
decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente
impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Capo II - Responsabilità patrimoniale e vicende
modificative dell'ente
Sezione I
Responsabilità patrimoniale dell'ente
27. Responsabilità patrimoniale dell'ente.
1. Dell'obbligazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti
amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura
penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla
pena pecuniaria.
Sezione II
Vicende modificative dell'ente
28. Trasformazione dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta
ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione
ha avuto effetto.
29. Fusione dell'ente.
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione,
l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano
responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
30. Scissione dell'ente.
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la
responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente
alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto
previsto dal comma 3.
2. Gli enti benefìciari della scissione, sia
totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle
sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto.
L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto
trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è
stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'àmbito
del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati
indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'àmbito
del quale il reato è stato commesso.
31. Determinazione delle sanzioni nel caso di
fusione o scissione.
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima
della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione
della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene
conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente
risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione,
è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice
la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora,
a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma
1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle
lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione
interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a
due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in
relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei
casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del
giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in
sanzione pecuniaria.
32. Rilevanza della fusione o della scissione ai
fini della reiterazione.
1. Nei casi di responsabilità dell'ente
risultante dalla fusione o benefìciario della scissione per reati
commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la
scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma
dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei
confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso
per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della
natura delle violazioni e dell'attività nell'àmbito della quale
sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o
della scissione.
3. Rispetto agli enti benefìciari della
scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1
e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di
attività nell'àmbito del quale è stato commesso il reato per cui
è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
33. Cessione di azienda.
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui
attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente
obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione dell'ente
cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della
sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata
alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti
amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Capo III - Procedimento di accertamento e di
applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione I
Disposizioni generali
34. Disposizioni processuali applicabili.
1. Per il procedimento relativo agli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo
capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
35. Estensione della disciplina relativa
all'imputato.
1. All'ente si applicano le disposizioni
processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
Sezione II
Soggetti, giurisdizione e competenza
36. Attribuzioni del giudice penale.
1. La competenza a conoscere gli illeciti
amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per
i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento
dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni
sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali
collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo
dipende.
37. Casi di improcedibilità.
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la
mancanza di una condizione di procedibilità.
38. Riunione e separazione dei procedimenti.
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo
dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti
dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito
amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del
procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il
giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo
rende necessario.
39. Rappresentanza dell'ente.
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il
proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento
si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità
giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di
inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità
del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e
l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste
dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è
depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella
cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante,
l'ente costituito è rappresentato dal difensore.
40. Difensore di ufficio.
1. L'ente che non ha nominato un difensore di
fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di
ufficio.
41. Contumacia dell'ente.
1. L'ente che non si costituisce nel processo è
dichiarato contumace.
42. Vicende modificative dell'ente nel corso del
processo.
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di
scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento
prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende
modificative o benefìciari della scissione, che partecipano al
processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
43. Notificazioni all'ente.
1. Per la prima notificazione all'ente si
osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di
procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite
mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del
reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio
nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto
comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite
ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni
nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria
dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito
positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende
il procedimento.
Sezione III
Prove
44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone.
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva
tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che
rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti
previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata
in un procedimento connesso.
Sezione IV
Misure cautelari
45. Applicazione delle misure cautelari.
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la
sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede,
il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale
misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui
la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le
eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con
ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di
procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva,
il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla
durata della misura che sarebbe stata applicata.
46. Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice
tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere
proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività
può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere
applicate congiuntamente.
47. Giudice competente e procedimento di
applicazione.
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure
cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel
corso delle indagini provvede il giudice per le indagini
preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura
cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria
del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e
gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si
osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10,
del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2
del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre
giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non
può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
48. Adempimenti esecutivi.
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una
misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico
ministero.
49. Sospensione delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari possono essere sospese se
l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge
condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma
dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico
ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una
somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della
misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte
riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la
Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque
essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima
prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito,
è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o
fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace
esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare
viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata
data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui
all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la
restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca;
la fideiussione prestata si estingue.
50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari sono revocate anche
d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti,
le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero
quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano
attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata
all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere
applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico
ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche
stabilendo una minore durata.
51. Durata massima delle misure cautelari.
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne
determina la durata, che non può superare la metà del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado,
la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata
con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura
cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari
decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata
nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano
le misure cautelari.
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del
suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti
in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i
motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis,
commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del
comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo
difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del
codice di procedura penale.
53. Sequestro preventivo.
1. Il giudice può disporre il sequestro delle
cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19.
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli
321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
54. Sequestro conservativo.
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che
manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione
pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma
dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato
e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso
dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma
4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
Sezione V
Indagini preliminari e udienza preliminare
55. Annotazione dell'illecito amministrativo.
1. Il pubblico ministero che acquisisce la
notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente
unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende
l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata
all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la
comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona
alla quale il reato è attribuito.
56. Termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo nelle indagini preliminari.
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento
dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le
indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito
stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista
dall'articolo 55.
57. Informazione di garanzia.
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente
deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per
le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al
procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo
39, comma 2.
58. Archiviazione.
1. Se non procede alla contestazione
dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico
ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti,
comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il
procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili
e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le
violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla
comunicazione.
59. Contestazione dell'illecito amministrativo.
1. Quando non dispone l'archiviazione, il
pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo
dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in
uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di
procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi
identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa,
del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni
amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito
dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
60. Decadenza dalla contestazione.
1. Non può procedersi alla contestazione di cui
all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito
amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
61. Provvedimenti emessi nell'udienza
preliminare.
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia
sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di
improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando
l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in
giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza
preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene,
a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo
dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa,
del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi
identificativi dell'ente.
Sezione VI
Procedimenti speciali
62. Giudizio abbreviato.
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le
disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura
penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano,
secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e
558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2,
del codice di procedura penale è operata sulla durata della
sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è
ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in
via definitiva.
63. Applicazione della sanzione su richiesta.
1. L'applicazione all'ente della sanzione su
richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è
definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito
amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano
le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su
richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice
di procedura penale è operata sulla durata della sanzione
interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere
applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la
richiesta.
64. Procedimento per decreto.
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si
debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al
giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data
dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui
all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta
motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione
pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere
l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà
rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta,
se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti
al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del
libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Sezione VII
Giudizio
65. Termine per provvedere alla riparazione delle
conseguenze del reato.
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo
grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se
l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e
dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima.
In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 49.
66. Sentenza di esclusione della responsabilità
dell'ente.
1. Se l'illecito amministrativo contestato
all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza,
indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede
quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova
dell'illecito amministrativo.
67. Sentenza di non doversi procedere.
1. Il giudice pronuncia sentenze di non doversi
procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è
estinta per prescrizione.
68. Provvedimenti sulle misure cautelari.
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui
agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
69. Sentenza di condanna.
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito
amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento
delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni
interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.
70. Sentenza in caso di vicende modificative
dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione, fusione o
scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel
dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti
risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero benefìciari della
scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti
dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma
1.
Sezione VIII
Impugnazioni
71. Impugnazioni delle sentenze relative alla
responsabilità amministrativa dell'ente.
1. Contro la sentenza che applica sanzioni
amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre
impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato
dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più
sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del
reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito
amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse
impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito
amministrativo dipende.
72. Estensione delle impugnazioni.
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del
reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano,
rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su
motivi esclusivamente personali.
73. Revisione delle sentenze.
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti
dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione
degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
Sezione IX
Esecuzione
74. Giudice dell'esecuzione.
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure
competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni
nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di
estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione
amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi
1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose
sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e
d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4,
del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione
dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente,
può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non
comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.
1. Le condanne al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per
l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del
pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli
articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
76. Pubblicazione della sentenza applicativa
della condanna.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è
eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di
procedura penale.
77. Esecuzione delle sanzioni interdittive.
1. L'estratto della sentenza che ha disposto
l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a
cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata
delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della
notificazione.
78. Conversione delle sanzioni interdittive.
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le
condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica
dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della
sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice
dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui
all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa
dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare
manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione
della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato
revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con
ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma
non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e
delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle
condizioni di cui all'articolo 17.
79. Nomina del commissario giudiziale e confisca
del profitto.
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che
dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi
dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta
dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi
provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al
giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato
l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta
nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità
del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali
sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme
dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal
commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
80. Anagrafe nazionale delle sanzioni
amministrative.
1. Presso il casellario giudiziale centrale è
istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui
al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le
sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni
amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili
nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le
sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate
trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è
stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata
applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non
è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
81. Certificati dell'anagrafe.
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del
presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo
dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di
giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei
confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche
amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il
certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro
funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si
riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per
ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a
procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa
dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono
ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la
domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono
riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della
sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione
pecuniaria.
82. Questioni concernenti le iscrizioni e i
certificati.
1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai
certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che
decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui
all'articolo 78.
Capo IV - Disposizioni di attuazione e di
coordinamento
83. Concorso di sanzioni.
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto
le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo
anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza
della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei
confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico
o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è
stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto
identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente
decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è
computata ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
84. Comunicazioni alle autorità di controllo o
di vigilanza.
1. Il provvedimento che applica misure cautelari
interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati,
a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle
autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
85. Disposizioni regolamentari.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo,
il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari
relative al procedimento di accertamento dell'illecito
amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei
fascicoli degli uffici giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe
nazionale;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione
del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul
regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla
richiesta.
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