Dir.
90/314/CEE del 13 giugno 1990
Direttiva del
Consiglio concernente i viaggi,
le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso"
Il Consiglio
delle Comunità europee,
visto il trattato
che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100 A,
vista la proposta
della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere
del Comitato economico e sociale,
considerando che
il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico
rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali
obiettivi perseguiti dalla Comunità;
considerando che
in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in seguito
definiti "servizi tutto compreso", esistono notevoli divergenze tra
gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la
prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione
dei servizi tutto compreso e distorsioni di concorrenza tra gli
operatori stabiliti nei diversi Stati membri;
considerando che
l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso
contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione
di un Mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno
Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai
consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili
all'acquisto di un "servizio tutto compreso" in qualsiasi Stato
membro;
considerando che
il punto 36, lettera b) dell'allegato della risoluzione del
Consiglio del 19 maggio 1981, relativa ad un secondo programma della
Comunità economica europea in materia di tutela e di informazione
dei consumatori, invita la Commissione ad avviare studi, tra
l'altro, nel settore del turismo e, se del caso, a presentare
opportune proposte, tenendo conto della loro rilevanza ai fini della
tutela dei consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali
diverse sul buon funzionamento del Mercato comune;
considerando che,
nella risoluzione del 10 aprile 1984 relativa ad una politica
comunitaria del turismo, il Consiglio ha accolto favorevolmente
l'iniziativa della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza
del turismo e ha preso nota dei primi orientamenti per una politica
comunitaria del turismo definiti dalla Commissione;
considerando che
la comunicazione della Commissione al Consiglio, intitolata "un
nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori" è approvata
con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986, menziona al
punto 37, tra le misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione
delle legislazioni in materia di servizi tutto compreso;
considerando che
il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell'economia degli
Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte
essenziale dell'attività turistica; che l'industria dei servizi
tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso
all'espansione ed all'aumento della produttività dall'adozione di un
minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione
comunitaria; che ciò sarebbe a beneficio non soltanto dei cittadini
della Comunità che acquistano un "servizio tutto compreso"
organizzato conformemente a tali norme, ma attirerebbe dei turisti
di Paesi terzi desiderosi di beneficiare dei vantaggi di norme
garantite nei servizi tutto compreso;
considerando che
le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari
Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato
Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro
Stato membro;
considerando che
tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i consumatori
dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio
Stato membro; che ciò avviene in misura maggiore di quanto avvenga
per l'acquisto di altri servizi, dato che il carattere particolare
delle prestazioni fornite nell'ambito di un "servizio tutto
compreso" presuppone in generale il pagamento anticipato di somme
considerevoli e la fornitura delle prestazioni in uno Stato diverso
dallo Stato di residenza del consumatore;
considerando che
il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla
presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato
direttamente il contratto oppure sia il cessionario o il membro di
un gruppo per conto del quale un'altra persona ha concluso il
contratto di "servizio tutto compreso";
considerando che
l'organizzatore e/o il venditore del "servizio tutto compreso"
devono essere obbligati a fare in modo che le indicazioni fornite
nei documenti che descrivono il "servizio tutto compreso" che essi
hanno rispettivamente organizzato e venduto non siano ingannevoli e
che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore contengano
un'informazione chiara e precisa;
considerando che
il consumatore deve avere una copia delle clausole contrattuali
relative al "servizio tutto compreso"; che occorre a tal fine
esigere che tutte le clausole contrattuali siano enunciate per
iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il
consumatore e che egli ne riceva una copia;
considerando che
il consumatore deve, in alcuni casi, essere libero di cedere ad un
terzo interessato la propria prenotazione per un "servizio tutto
compreso";
considerando che
il prezzo stabilito nel contratto non deve, in linea di massima,
poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda
espressamente la possibilità di una revisione sia al rialzo che al
ribasso; che detta possibilità deve tuttavia essere subordinata a
talune condizioni;
considerando che,
in taluni casi, il consumatore deve avere la facoltà di recedere dal
contratto relativo ad un "servizio tutto compreso" prima della
partenza;
considerando che
occorre definire in modo chiaro i diritti dei consumatori, nel caso
in cui l'organizzatore annulli il "servizio tutto compreso" prima
della data prevista per la partenza;
considerando che
l'organizzatore deve essere tenuto a taluni obblighi nei confronti
del consumatore se dopo la partenza del consumatore non è fornita
una parte importante dei servizi previsti nel contratto oppure se
l'organizzatore constata di essere nell'impossibilità di adempiere
ad una parte importante dei servizi previsti;
considerando che
l'organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere
responsabili nei confronti del consumatore dell'adempimento degli
obblighi contrattuali; che inoltre l'organizzatore e il venditore
devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno
che le mancanze constatate nell'adempimento del contratto non siano
imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di
servizi;
considerando che,
quando la responsabilità dell'organizzatore e/o del venditore
risulta dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni oggetto di un "servizio tutto compreso", è opportuno
poter limitare tale responsabilità conformemente alle convenzioni
internazionali che disciplinano queste prestazioni, in particolare
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale, la Convenzione di Berna del 1961 sul trasporto
ferroviario, la Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto
via mare e la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità
degli albergatori; che inoltre, trattandosi di danni diversi da
quelli corporali, determinate limitazioni della responsabilità,
purché ragionevoli, devono poter parimenti risultare dal contratto
relativo al "servizio tutto compreso";
considerando che
occorre prevedere talune misure per informare il consumatore e per
dar seguito ai reclami; considerando che sarebbe opportuno, sia per
il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso che
l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti
di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;
considerando che
gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere
in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi "tutto
compreso" al fine di tutelare il consumatore,
ha adottato la
presente direttiva:
Articolo
1
La presente
direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i
viaggi, le vacanze e i giri turistici "tutto compreso" venduti o
offerti in vendita nel territorio della Comunità.
Articolo
2
Ai fini della
presente direttiva si intende per:
1) "servizio
tutto compreso": la prefissata combinazione di almeno due degli
elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo
forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda
una notte:
a) trasporto,
b) alloggio,
c) altri servizi
turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che
costituiscono una parte significativa del "tutto compreso".
La fatturazione
separata di vari elementi di uno stesso "servizio tutto compreso"
non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della
presente direttiva;
2)
"organizzatore": la persona che organizza in modo non occasionale
servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente
o tramite un venditore;
3) "venditore":
la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso
proposti dall'organizzatore;
4) "consumatore":
la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto
compreso (il contraente principale) o qualsiasi persona per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
servizi tutto compreso (gli altri beneficiari) o qualsiasi persona
cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i
servizi tutto compreso (il cessionario);
5) "contratto":
l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o al
venditore.
Articolo
3
1. Qualsiasi
descrizione del "servizio tutto compreso" fornita dall'organizzatore
o dal venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre
condizioni applicabili al contratto non debbono contenere
indicazioni ingannevoli.
2. Qualora venga
messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare
in maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le
informazioni adeguate per quanto riguarda:
a) la
destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di
trasporto utilizzati;
b) la
sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la
categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali
della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai
sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione
interessato;
c) i pasti
forniti (meal plan);
d) l'itinerario;
e) le
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in
questione in materia di passaporto e visti e le formalità sanitarie
necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
f) l'importo o la
percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il
versamento del saldo;
g) l'indicazione
che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il
"servizio tutto compreso" e, in tal caso, la data limite di
informazione del consumatore in caso di annullamento.
Le informazioni
contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il venditore, a
meno che:
- prima della
conclusione del contratto siano state chiaramente comunicate al
consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare
esplicito riferimento a quanto sopra;
- si apportino
successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra le parti del
contratto.
Articolo
4
1. a)
L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per
iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della
conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato
membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e
visti in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli,
nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie
per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
b)
l'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per
iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima
dell'inizio del viaggio, le informazioni seguenti:
I) orari,
località di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al
viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con
cuccette o vagone letto sul treno;
II) nome,
indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale
dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome,
indirizzo e numero di telefono degli uffici locali suscettibili di
aiutare il consumatore in caso di difficoltà;
se tali
rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in ogni
caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi
altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con
l'organizzatore e/o il venditore;
III) per i viaggi
e i soggiorni di minorenni all'estero, informazioni che consentano
di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile
locale del suo soggiorno;
IV) informazioni
sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione
che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti o malattie.
2. Gli Stati
membri vigilano affinché si applichino ai contratti i princìpi
seguenti:
a) a seconda del
"servizio tutto compreso" in questione, il contratto contiene almeno
le clausole figuranti nell'allegato;
b) tutte le
clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra
forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono
essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il
consumatore ne riceve copia;
c) la
disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione
tardiva o "all'ultimo momento" di prenotazioni o di contratti.
3. Il consumatore
che sia nell'impossibilità di usufruire del "servizio tutto
compreso" può cedere la propria prenotazione:
- dopo aver
informato l'organizzatore o il venditore entro un termine
ragionevole prima della partenza;
- ad una persona
che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La
persona che cede il proprio "servizio tutto compreso" e il
cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti
dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il
pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese
supplementari risultanti da detta cessione.
4. a) I prezzi
stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il
contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o
in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per
tenere conto delle variazioni nei:
- costi di
trasporto, compreso il costo del carburante;
- diritti e tasse
su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio
applicati al "servizio tutto compreso" in questione;
b) il prezzo
stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni che
precedono la data prevista per la partenza.
5. Se prima della
partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera
significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo,
deve notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di
prendere le appropriate decisioni, in particolare:
- recedere dal
contratto senza pagamento di penali,
- oppure
accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le
modifiche apportate e la loro incidenza sul prezzo.
Il consumatore
deve informare quanto prima l'organizzatore o il venditore della
propria decisione.
6. Allorché il
consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure
se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore,
l'organizzazione annulla il "servizio tutto compreso" prima della
partenza, il consumatore ha diritto:
a) ad usufruire
di un altro "servizio tutto compreso" di qualità equivalente o
superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa
proporglielo. Se il "servizio tutto compreso" è di qualità
inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la
differenza di prezzo;
b) oppure ad
essere rimborsato quanto prima della totalità dell'importo da lui
pagato in applicazione del contratto.
In tal caso, ove
indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall'organizzatore
o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro
interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui:
I) il "servizio
tutto compreso" sia annullato a motivo di un numero di prenotazioni
inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il
consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i
termini indicati nella descrizione del "servizio tutto compreso";
oppure
II)
l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazioni, sia
dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi
le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si
sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.
7. Se, dopo la
partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto
non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende
conto di non essere in grado di fornirla, l'organizzatore predispone
soluzioni alternative senza supplemento di prezzo a carico del
consumatore, affinché il "servizio tutto compreso" possa continuare
ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della
differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite.
Se non è
possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore non
l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario,
fornisce senza supplemento al consumatore un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo
convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.
Articolo
5
1. Gli Stati
membri prendono le misure necessarie per garantire che
l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano
responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione
degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi
debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere
eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto
dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi
altri prestatori di servizi.
2. Per quanto
riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla
cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano
considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva
esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un
altro prestatore di servizi in quanto:
- le mancanze
constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al
consumatore,
- tali mancanze
sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o
insormontabile,
- tali mancanze
sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo
4, paragrafo 6, secondo comma, punto II), o ad un avvenimento che
l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la
necessaria diligenza, prevedere o risolvere.
Nei casi di cui
al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il
venditore parte del contratto deve agire con la massima
sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.
Per quanto
riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del "servizio tutto
compreso", gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia
limitato conformemente alle convenzioni internazionali che
disciplinano dette prestazioni.
Per quanto
riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del "servizio tutto compreso", gli Stati membri
possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del
contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.
3. Fatto salvo il
paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.
4. Ogni mancanza
nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve
essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra
forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché
all'organizzatore e/o al venditore.
Questo obbligo
deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro e preciso.
Articolo
6
In caso di
reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante
locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare
soluzioni appropriate.
Articolo
7
L'organizzatore
e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di
disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di
fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del
consumatore.
Articolo
8
Nel settore
disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono
adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini
della protezione del consumatore.
Articolo
9
1. Gli Stati
membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti
testi agli altri Stati membri.
Articolo
10
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Lussemburgo, addì 13 giugno 1990.
Allegato
Elementi da
inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il "servizio
tutto compreso" considerato:
a) destinazione o
destinazioni del viaggio; qualora sia previsto un soggiorno
frazionato, durata del medesimo, con relative date di inizio e fine;
b) mezzi,
caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e
luogo della partenza e del ritorno;
c) quando il
"servizio tutto compreso" include la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica o il livello di comfort nonché
le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione
dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei pasti
forniti (meal plan);
d) se il
"servizio tutto compreso" richiede per la sua effettuazione un
numero minimo di persone, in questo caso, data limite per informare
il consumatore in caso di annullamento;
e) itinerario;
f) visite,
escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
"servizio tutto compreso";
g) nome e
indirizzo dell'organizzazione, del venditore e, se del caso,
dell'assicuratore;
h) prezzo del
"servizio tutto compreso", indicazione di qualsiasi eventuale
revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e
indicazioni degli eventuali diritti e tasse su determinati servizi
(tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli
aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo
del "servizio tutto compreso";
i) scadenze e
modalità di pagamento;
j) particolari
desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o
al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno
accettato;
k) termini entro
cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la
cattiva esecuzione del contratto. |