(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001)
Titolo
I
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Art. 1
(Norme per la
trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. Dopo
l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il
seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la
trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto
obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere
pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando
altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante
appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci
pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere
visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli,
ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della
presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali
rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei
confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o
causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di
persona diversa dal proprietario o da persona designata
contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto - legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o
raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza
indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento"
quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che
si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con
10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella
classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2
anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo
previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella
classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile
di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus
e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi
che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi
che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare
all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti
all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere
effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio - giugno
dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio
- dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono
comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni
prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4,
applicati dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le
imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel
primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui
al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il
successivo semestre luglio - dicembre e nel periodo compreso tra il
1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio - giugno.
Art. 2
(Funzioni di
vigilanza dell'ISVAP)
1. Le
funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1
nonché nel presente articolo.
2. Il
ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di
lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la
sanzione è raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990
del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.
3. Al
fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e
della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui
premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito
dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare
apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei
servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al
CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4.
All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto - legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza
trimestrale" sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5.
All'articolo 2 del decreto - legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma
5-quater, è inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalità di
funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono
definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le
modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per
gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e
i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti
indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel
presente comma".
Art. 3
(Norme per il
diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)
1. Dopo
l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione
esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino
con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché
ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni
che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono
opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di
assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di
assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato
l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta
giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può
rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni
attuative del presente articolo".
2. Il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4
(Tutela del
contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei
veicoli)
1. Dopo
l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da
parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le
proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per
l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad
una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in
relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione
dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione
dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una
polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti
assicurativi".
Art. 5
(Modifiche al
decreto - legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977)
1. I
commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto - legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo
22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 5 del presente decreto - legge e recare l'indicazione
del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del
danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di
fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti
coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la
descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal
certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti
dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per
tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento,
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione
dei dati o dei documenti integrativi".
2. In
attesa di una disciplina organica sul danno biologico il
risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni
punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del
relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente
legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere
dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno
di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo
punto è pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un
importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli
effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione
all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico - legale. Il danno biologico è risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione
di reddito del danneggiato.
4.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene
ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato.
5. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione
di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli
importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.
7.
L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto - legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, è sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini
prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della
richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire
un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta,
all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o
all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per
oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in
relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta
milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta
giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la
sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione
dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre
al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un
ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di
lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in
ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici
giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo
rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a
cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire
duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda
contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni
di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o
stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente
articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi
ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad
indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista,
deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto".
Art. 6
(Ricorsi)
1.
Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione
per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al
giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma
1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La
disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di
irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da
ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore
di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E'
abrogata ogni diversa disposizione.
Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Art. 7
(Delega per la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della
pesca e dell'acquacoltura)
1. Il
Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della
pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli
schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1
o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
3. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con
la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni
per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi
agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio,
individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la
tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse
marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche
con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di
acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed
alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare
fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca
e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi
tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per
l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e
dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel
rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione
della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva
biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela
dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere
degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti
per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilità delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualità,
valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti
e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e
tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati
internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche,
biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la
concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del
lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale,
anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per
autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in
aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.
Art. 8
(Princìpi e
criteri direttivi)
1.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si
atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della
pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che
utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli
ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione
degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della
pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte
dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed
agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli
da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità
legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b),
c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori
diretti e delle società semplici esercenti attività agricola
iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della
destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni
agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale
dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando
la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa
sulla formazione della proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio
forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità
imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o
cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli
incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere
agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un
adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella
concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato
membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende
agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con
altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo
diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al
fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche
attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia
di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e
pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela
della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e
il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli
animali, del processo di riconversione delle produzioni
agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità,
regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che
garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base,
razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei
prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la
valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il
sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed
ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari
destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a
quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la
qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della
materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli
accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi
interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la
trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate
condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e
telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al
fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i
consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi
assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme
di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo
democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella
gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole
ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un
idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per
favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la
valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro
atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con
riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto
della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la
permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la
promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale,
nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel
mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attività amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità
di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel
rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la
politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione
di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)
forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali
produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione
avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed
indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti
del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri
ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I
termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e
di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al
presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
(Modifica
dell'articolo 2 del decreto - legge n. 321 del 1996 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
1.
All'articolo 2, comma 6, del decreto - legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni
sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del
predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non
regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le
modalità di erogazione del contributo".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
Art. 10
(Interpretazione
autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto - legge n. 333
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992.
Norme sulla cessione di energia elettrica)
1.
L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto - legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata
conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o
diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e
alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di
quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in
vigore del citato decreto - legge n. 333 del 1992, i soggetti
indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia
stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni
dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2.
Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005,
i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano
affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3.
All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al
comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime
motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro
tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società
sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora
abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del
totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto
della richiesta".
4.
All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla
cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di
capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente
idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo,
misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle
attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma
societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno
precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano
di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo".
Art. 11
(Abuso di
dipendenza economica e concorrenza)
1. Il
comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è
sostituito dal seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di
dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente
conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica,
comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".
2. Dopo
il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è
aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione
dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un
abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della
concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a
seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni
previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei
confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto
abuso".
3.
All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2,
sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano
svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai
sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di
posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di
cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione
all'Autorità.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano
disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati
diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche
informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in
dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2,
esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a
condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter
e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo
14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese
sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo
15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni".
4.
All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al
secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno
per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole:
"relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di
posizione dominante" sono soppresse.
Titolo
II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 12
(Modifiche ed
integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Alla
legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono
apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2.
All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole:
", purché determinatesi non oltre due anni prima della data di
presentazione della domanda".
3. Gli
articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4.
All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina
comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da
non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e
l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il
rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i
tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di
acquisizione delle relative garanzie".
5.
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La
convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui
finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del
presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato".
6. Gli
articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7.
All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione,
mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella
forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi
incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale,
appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al
capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma
1.
3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari
al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero
delle società finanziarie che hanno presentato domanda di
partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai
valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative
partecipate alla data della domanda.
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura
di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di
mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere
iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che
svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed
essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite
sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci
regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza
nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori
provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative
stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla
disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti
di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere
attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i
termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo
schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle
risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i
limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità
delle iniziative di cui al comma 5".
8.
L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è
abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui
all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come
sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a
determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9.
Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai
sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
Art. 13
(Modifiche ed
integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1.
All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
sono soppresse le parole: "la responsabilità limitata e".
2.
All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a
responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma
dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
semprechè la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due
soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e
degli organi deliberanti della società".
3.
Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto
dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo
comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole:
"articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti:
"articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma".
4. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in
lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Art. 14
(Misure per
favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al
decreto - legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI)
1. Con
direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità
semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. A tale fine, una quota delle risorse annualmente disposte in
favore del citato decreto - legge n. 415 del 1992, determinata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del
Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto
gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da
stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
2. Per
la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con
proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese
anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle
imprese.
3. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il
finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione
industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle
iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio
nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Agevolazioni
regionali e disposizioni in materia di turismo)
1. Il
comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto - legge 29 agosto
1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui
alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del
contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite
nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112".
2.
All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 2 per cento".
Art. 16
(Agevolazioni
per l'informazione al consumatore)
1. E'
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il
finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a
consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
2. Con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed
i termini di presentazione dei relativi progetti.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
Art. 17
(Misure atte a
favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di
movimentazione delle merci)
1. Le
imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere
iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al
registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della
sussistenza di specifici requisiti di capacità
economico-finanziaria, tecnico - organizzativa e di onorabilità che
saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con
il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di
classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le
sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di
cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e
nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per
attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella
allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 20 dicembre 1999.
Art. 18
(Modifiche alla
legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla
legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di
secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere
superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità
professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione
prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno
dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico
corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche
del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del
registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore
deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei
rischi professionali ed a tutela dei clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da
persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle
imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e
professionali, escluse quelle di mediazione comunque
esercitate".
Art. 19
(Norme per
l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
1. Al
fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il
contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei
carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano
nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le
regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti,
provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti
indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle
modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza
da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia
individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto - legge
29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita,
incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli
impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di
attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli
impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone
periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i
servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione
degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di
vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività
commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli
indirizzi, dei criteri e delle priorità di base ai quali i comuni
individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti
titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico
di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali
dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge
stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima
legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta
fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di
soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate
dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della
citata legge n. 287 del 1991.
2. Sono
fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con
gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In
conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n.
2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti
economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o
fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e
termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali,
stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione,
concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita
consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite
tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati
rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive
a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono
altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali.
4.
All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili"
devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione
e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
Art. 20
(Norme in
materia di apertura di esercizi commerciali)
1. Fino
alla definizione da parte delle regioni delle modalità di
attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione
all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non
superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di
vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del citato
decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e
autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La
superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore
alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998,
tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio
dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori
preesistenti.
Capo II
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Art. 21
(Misure di
sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1.
All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990,
n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le
seguenti: "da regioni nonché dalle province autonome di Trento
e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni o dalle province autonome,".
2.
All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24
aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e
di factoring" sono sostituite dalle seguenti: ", di
factoring e di general trading".
3.
L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli
interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di
finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di
rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST
Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre
1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla
legge 28 maggio 1973, n. 295".
4. Le
disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto - legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a
fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino
nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e
reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising.
Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le
modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione
degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con
il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum
alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto
Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto - legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi
compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso,
sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
5. Dopo
il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, è inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del
fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto - legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di
una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei
finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2.
La determinazione della quota massima delle disponibilità da
destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale
massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento,
sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del
presente articolo.".
6. Il
comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
abrogato.
7. Le
disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere
utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi
esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese
stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità,
forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di
assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro
consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale
anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito
contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può
essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
8.
L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e
indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di
successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia
in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del
medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito
imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo
Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
9. Alla
legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro -
alimentare sui mercati esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate
nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status
di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per
il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero
degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici
accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative
dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli
affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come
personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo
che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero
senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato".
10. Ad
integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del
commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare
riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere
sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a
valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti
degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresì
gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici
specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle
tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del
settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo III
MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
Art. 22
(Contributo per
l'acquisto di ricevitori - decodificatori e disposizioni in favore
della ricerca nel campo delle comunicazioni)
1. Alle
persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che
acquistano un apparato ricevitore - decodificatore per la ricezione
e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso
condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro
conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto - legge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che
acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione
a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola
volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza
di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno
2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per
l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione
del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
3. Per
lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al
comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato
il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
4. I
soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il
conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle
comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca
mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1
ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello
spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia
radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei
campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente,
individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a
contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla
quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo
provvedimento di individuazione.
5. Il
Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti
finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi
relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle comunicazioni.
Art. 23
(Contributi a
favore delle emittenti televisive locali)
1. Ai
soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente
operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un
contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute,
comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per
l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in
materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
attribuzione del contributo.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire
165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001
e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno
2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
Art. 24
(Delega per il
completamento della rete interportuale nazionale)
1. Al
fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle
procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo
9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9,
comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento
e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto
di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per il riordino della normativa vigente in materia di procedure,
soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel
rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai
contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli
interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990,
n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il
maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da
soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione
dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le
infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla
realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la
creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di
trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei
trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di
trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la
fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) completare funzionalmente gli interporti già individuati
e ammessi al finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o
collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il
sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il
sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed
intercontinentale.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano
quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n.
240, e successive modificazioni, al decreto - legge 1° aprile 1995,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla
medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti
procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da
erogare, sulla base di criteri previamente determinati in
conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui
finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo
comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta
data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n.
240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3,
comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Lo
schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di novanta giorni.
4.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il
Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1.
5. Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure
di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo
criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Titolo
III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
(Norme
applicative)
1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ALLEGATO
A
(v. articolo 5,
comma 2)
TABELLA
DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO