
L. 21
Luglio 2000, n°205
Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa.
1.
Disposizioni sul processo amministrativo.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (1).
Art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, commi 1-5. (2) Art. 44 R.D. 26
giugno 1924, n. 1054, comma 3. (3). Art. 23 L. 6 dicembre 1971, n.
1034, ultimi tre commi).
1.
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il
termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o,
per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal
giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo
l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In
pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con
istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere
depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve
essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al
ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi
in giudizio.
La
mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del
ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché
gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato,
quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili
al giudizio.
Dell'avvenuta
produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei
documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi
comunicazione alle parti costituite.
Ove
l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente,
ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di
parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei
modi opportuni.(1)
2.
La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica,
è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui
delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è
contestualmente fissata la data della successiva udienza di
trattazione del ricorso.(2)
3.
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il
giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso
di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado
unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì
essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di
parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con
richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di
impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al
rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il
presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione
degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su
istanza motivata dalla parte interessata.
Entro
trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di
appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di
primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la
trasmissione del fascicolo di primo grado.(3)
4.
All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole:
"entro due giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro dieci giorni".
(1).
Art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, commi 1-5.
(2)
Art. 44 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, comma 3.
(3).
Art. 23 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ultimi tre commi.
2.
Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (4).
Art. 21-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034).
1.
I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in
camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso
è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data
fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile
entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro
novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio
d'appello si seguono le stesse regole.
In
caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado,
il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere
di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora
l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il
giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario
che provveda in luogo della stessa.
All'atto
dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se
anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione
abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato
dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2.(4)
(4).
Art. 21-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
3.
Disposizioni generali sul processo cautelare.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (5).
Art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ultimi otto commi. (6). Art. 28
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comma aggiunto dopo il secondo).
1.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile
derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal
comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo
necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede
l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare
una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso,
il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti
irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui
subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La
concessione o il diniego della misura cautelare non può essere
subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad
interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute,
alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario
rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del
ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di
consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima
della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema
gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può,
contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è
assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui
l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio
utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare
e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In
sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale
amministrativo regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il
giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il
tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del
contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva
trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con
l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro
un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o
irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle
spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza
del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della
richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data
di trattazione del ricorso nel merito.
La
domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e
la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili
solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel
caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle
misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente,
la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle
altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le
opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al
giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e
dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi
avanti al Consiglio di Stato.(5)
2.Contro
le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui
all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in
appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla
comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria
(6).
3.
Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata
in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni
decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti
riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa
anteriore.
4.
Nell'àmbito del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove
siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione
dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è
disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
(5).
Art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ultimi otto commi.
(6).
Art. 28 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comma aggiunto dopo il secondo.
4.
Disposizioni particolari sul processo in determinate materie.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (7).
Art. 23-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034.).
1.Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi
davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a)
i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse
connesse;
b)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità,
ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e
di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi
compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d)
i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative
indipendenti;
e)
i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di
dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla
costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e
istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
f)
i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio
dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g)
i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi
concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
I
termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli
per la proposizione del ricorso.
Salva
l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero
disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità
dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito
alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il
Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia
di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di
trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da
parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne
dà avviso alle parti.
Nel
giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti
entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento
delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare
memorie entro i successivi dieci giorni.
Con
le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed
urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di
Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i
profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole
probabilità sul buon esito del ricorso.
Nei
giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante
deposito in segreteria.
Il
termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del
tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al
comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi
giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre
appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione
della pubblicazione della sentenza.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al
Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata.(7)
2.
Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3.
Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione
può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché
in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
(7).
Art. 23-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
5.
Giudice unico delle pensioni.
1.
In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la
Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,
attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione
collegiale.
2.
Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli
420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3.
Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara
interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero
la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale,
contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine
di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati
gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il
giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto
avviso il giudizio è dichiarato estinto.
6.
Disposizioni in materia di giurisdizione.
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale.
2.
Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto.
7.
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (8)
Art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (9) Art. 34 D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80. (10) Art.35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80).
1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi,
ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481.
Tali
controversie sono, in particolare, quelle:
a)
concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti
gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le
istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione
urbana;
b)
tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di
pubblici servizi;
c)
in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei
pubblici servizi;
d)
aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla
applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o
regionale;
e)
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
comprese quelle rese nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale e
della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali
di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle
controversie in materia di invalidità.
All'articolo
5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse
le parole: "o di servizi".(8)
b)
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e
dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed
edilizia.
Agli
effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti
gli aspetti dell'uso del territorio.
Nulla
è innovato in ordine:
a)
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b)
alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità
in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.(9)
c)
Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
Nei
casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire
i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore
del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il
pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non
giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27,
primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della
somma dovuta.
Il
giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può
disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio,
esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei
mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio
sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del
processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e
concentrazione del giudizio.
Sono
abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni
altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi.(10)
(8)
Art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(9)
Art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
(10)
Art.35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
8.
Giurisdizione esclusiva.
1.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del
codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il
presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone
con ricorso.
2.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura
patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di
parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente
esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in
ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli
articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile.
3.
Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale
amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna
o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione
nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia
possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito
del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
4.
Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio
innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
9.
Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi
ultradecennali.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (8)
Art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (9) Art. 34 D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80. (10) Art.35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80).
1.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il
Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La
motivazione della sentenza può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme
del codice di procedura civile.
La
decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della
completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata
per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a
seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma
dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni.
Le
decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze.
La
rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere,
l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con
decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato
da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà
formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può
proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le
altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto
entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni
successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di
consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza
che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la
reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.
Nel
caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e
vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la
possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è
depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti
costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può
essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede
secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini
processuali.(11).
2.
A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il
decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito
avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di
presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma
delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso
medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova
domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del
termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui
all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3.
Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la
perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si
applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia
di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4
Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di
consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza
proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti,
rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del
regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese
di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.(12)
(8)
Art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(9)
Art. 34 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
(10)
Art.35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
10.
Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla
Corte dei conti.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (13)
Art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ultimo comma.).
1.
Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato
il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo
comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni (13)
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio
innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non
sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte
dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime
provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello
della Corte dei conti.
3.
Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione
di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni
giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È
abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento
approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
(13)
Art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ultimo comma.
11.
Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (14)
Art. 35 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, quarto comma.).
1.
In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale
amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza
pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono
depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza.(14)
(14)
Art. 35 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, quarto comma.
12.
Mezzi per l'effettuazione delle notifiche.
Il
presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o
di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi
quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del
codice di procedura civile.
13.
Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di
sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (15)
Art 21 L. 27 aprile 1982, n. 186, comma aggiunto dopo il quarto.).
1.
Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a
presidente di tribunale amministrativo
regionale.
La
nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a
presidente di tribunale amministrativo regionale comportano
l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione
per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di
trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in
materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento
fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei
confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio,
fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia
inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico.(15)
(15)
Art 21 L. 27 aprile 1982, n. 186, comma aggiunto dopo il quarto.
14.
Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione
del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei
consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei
tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2.
A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione
organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura
complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate
dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
15.
Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato.
I
pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione
del presidente del collegio e
dell'estensore.
16.
Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica.
Al
primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
", ovvero disporre consulenza tecnica".
17.
Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (16)
Art. 4 L. 27 aprile 1982, n. 186).
1.
Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa.
L'ufficio
del segretariato generale è composto dal segretario generale
nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario
delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i
tribunali amministrativi regionali.
Il
segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente
del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono,
ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle
norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
L'incarico
di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di
presidenza.
Gli
incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del
Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza,
rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di
tribunale amministrativo regionale.
Gli
incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al
compimento di cinque anni dal conferimento non sono rinnovabili.
In
caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con
provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro
magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.(16)
(16)
Art. 4 L. 27 aprile 1982, n. 186.
18.
Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (17)
Art. 7 L. 27 aprile 1982, n. 186.).
1.
Composizione del consiglio di presidenza.
In
attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia
amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera,
con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio,
il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è
composto:
a)
dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b)
da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c)
da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi
regionali;
d)
da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, tra i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e)
da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con
funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f)
da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi
regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla
lettera c).
All'elezione
dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di
quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di
Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza
distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
I
componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
I
membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di
eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal
servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali
amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il
restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente
gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi
ottenuti.
I
componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare
alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi
si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988,
n. 117.
I
membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza
in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
Il
vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al
comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia
assente o impedito.
In
caso di parità prevale il voto del presidente. (17)
2.
In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte
del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio
stesso.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della
Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4.
Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di
lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
(17)
Art. 7 L. 27 aprile 1982, n. 186.
19.
Carichi di lavoro dei magistrati.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (18)
Art.13 L.27 Aprile 1982, n.186, comma 1).
1.Attribuzioni
del consiglio di presidenza.
Il
consiglio di presidenza:
1)
verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati
e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2)
disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
3)
formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle
strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali;
4)
predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;
5)
stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari
consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e
tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6)
stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi
nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
6-bis)
determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di
lavoro dei magistrati.(18)
(18)
Art.13 L.27 Aprile 1982, n.186, comma 1.
20.
Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali.
(Nota:
il testo di questo articolo si compone delle seguenti leggi: (19)
Art. 53-bis L. 27 aprile 1982, n. 186).
1.
Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali.
A
decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative
al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei
limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base
denominata Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali,
nell'àmbito del centro di responsabilità Tesoro dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il
rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Il
consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina
l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.(19).
(19)
Art. 53-bis L. 27 aprile 1982, n. 186.
21.
Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i
magistrati dell'ordine giudiziario.
1.
La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21
febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati
amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei
magistrati della Corte dei conti.
22.
Copertura finanziaria.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue
a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740
milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per
l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Letture
consigliate
Sentenza
Cassazione, sezioni unite, n° 500 del 1999, in materia di
risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi,
tratta dal "Repertorio del Foro Italiano 1999-2000 –
Zanichelli":
Cass.,
sez. un., 22-07-1999, n. 500.
"Posto
che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana
in capo all'autore di un fatto "lesivo di interessi
giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la
qualificazione "formale della posizione giuridica vantata dal
soggetto danneggiato, va affermata la risarcibilità "degli
interessi legittimi, quante volte risulti leso, per effetto
dell'attività illegittima e colpevole "della p.a. (con
accertamento che, ove competa all'ago, prescinde da una previa
decisione di "annullamento del giudice amministrativo),
l'interesse al bene della vita al quale l'interesse "legittimo
si correla, e sempre che il detto interesse al bene risulti
meritevole di tutela alla luce "dell'ordinamento positivo; a
tale stregua, la contestazione circa la risarcibilità degli
interessi "legittimi non dà luogo a questione di
giurisdizione, ma attiene al merito, sicché va dichiarato
"inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione
proposto in una controversia, instaurata "anteriormente al 1º
luglio 1998, in cui sia stata dedotta davanti al giudice ordinario
una domanda "risarcitoria nei confronti della p.a. per
illegittimo esercizio della funzione pubblica.
---
Estremi documento ---
Archivio:
giurisprudenza
Voce:
Responsabilità civile [5760]
Sottovoci:
Interesse
legittimo (lesione di)
Responsabilità
della p. a.
Giudicante:
Cass., sez. un., 22-07-1999, n. 500
Parti:
Com. Fiesole c. Vitali
Fonti:
Foro
it., 1999, I, 2487, n. PALMIERI, PARDOLESI
Foro
it., 1999, I, 3201 (m), n. CARANTA, FRACCHIA, ROMANO,
Foro
it., 1999, I, 3201 (m), n. SCODITTI
Giornale
dir. amm., 1999, 832, n. TORCHIA
Nuovo
dir., 1999, 691, n. FINUCCI
Contratti,
1999, 869, n. MOSCARINI
Giust.
civ., 1999, I, 2261, n. MORELLI
Urbanistica
e appalti, 1999, 1067, n. PROTTO
Trib.
amm. reg., 1999, II, 225, n. BONANNI
Arch.
civ., 1999, 1107
Danno
e resp., 1999, 965, n. CARBONE, MONATERI, PALMIERI
Danno
e resp., 1999, 965, n. PARDOLESI, PONZANELLI, ROPPO
Corriere
giur., 1999, 1367, n. DI MAJO, MARICONDA
Mass.
giur. lav., 1999, 1272
Gius,
1999, 2760, n. BERRUTI
Rass.
giur. energia elettrica, 1999, 433
Nuove
autonomie, 1999, 563, n. SCAGLIONE
Gazzetta
giur., 1999, fasc. 35, 42
Guida
al dir., 1999, fasc. 31, 36, n. MEZZACAPO, CARUSO, DE PAOLA
Guida
al dir., 1999, fasc. 31, 36, n. FINOCCHIARO
Dir.
e pratica societá, 1999, fasc. 21, 65
Ammin.
it., 1999, 1399
Dir.
pubbl., 1999, 463, n. ORSI BATTAGLINI, MARZUOLI
Rass.
amm. sic., 1999, 9
Nel
Repertorio: 1999, Responsabilità civile [5760], n. 292
Riferimenti
legislativi:
c.c.,
art. 2043
c.p.c.,
art. 37
c.p.c.,
art. 41
(tratto
da Repertorio del Foro Italiano 1999-2000, Edizioni Zanichelli)
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