Capo
I - Le sanzioni amministrative.
Sezione
I - Principi generali.
1.
Principio di legalità.
Nessuno
può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione.
Le
leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati.
2.
Capacità di intendere e di volere.
Non
può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento
in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o
non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la
capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di
incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori
dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della
violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3.
Elemento soggettivo.
Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel
caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente
non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
4.
Cause di esclusione della responsabilità.
Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se
la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I
comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti
di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre
1997.
5.
Concorso di persone.
Quando
più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna
di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge.
6.
Solidarietà.
Il
proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere
ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto, impedire il fatto.
Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei
casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
7.
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
La
obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette agli eredi.
8.
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative.
Salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Alla
stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con
più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in
essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni
amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non
sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
8-bis.
Reiterazione delle violazioni.
Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della
stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico
provvedimento esecutivo.
Si
considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,
presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni.
La
reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le
violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate,
ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La
reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli
effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a
quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente
commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta
dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione
dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli
effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il
provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
9.
Principio di specialità.
Quando
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si
applica la disposizione speciale.
Tuttavia
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da
una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni
caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile
solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai
fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano
soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono
puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande.
10.
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e
limite massimo.
La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori
dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna
violazione superare il decuplo del minimo.
11.
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
12.
Ambito di applicazione.
Le
disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e
salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale.
Non
si applicano alle violazioni disciplinari.
Sezione
II - Applicazione.
13.
Atti di accertamento.
Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla
polizia giudiziaria.
È
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma
dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
È
fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
14.
Contestazione e notificazione.
La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini
di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per
la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste
dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione.
L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
termine prescritto.
15.
Accertamenti mediante analisi di campioni.
Se
per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato
può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un
proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza
scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel
termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle
operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I
risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le
comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine
per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è
stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione
dell'esito della stessa.
Ove
non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle
forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
Con
il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il
richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
16.
Pagamento in misura ridotta.
È
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Nei
casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad
applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato
con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate
dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del
testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3
marzo 1934, n. 383 .
Il
pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.
17.
Obbligo del rapporto.
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve
essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la
tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per
le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale
o al sindaco.
L'ufficio
territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il
funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole
il processo verbale di sequestro.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R.
13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui
leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con
il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.
18.
Ordinanza-ingiunzione.
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma
dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di
essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti
negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione
e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non
siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle
cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il
pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che
lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il
termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
La
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita
dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il
passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata
inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto
diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso la stessa.
19.
Sequestro.
Quando
si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel
primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione
la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il
decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata
entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche
prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità
competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata,
previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne
diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a
confisca obbligatoria.
Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento
o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è
pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui
è avvenuto il sequestro.
20.
Sanzioni amministrative accessorie.
L'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con
la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può
applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi
vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie,
quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e
diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le
sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che
è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le
autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è
ingiunto il pagamento.
È
sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La
disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
21.
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando
è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del
veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è
ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno
sei mesi.
Nel
caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione,
il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato
della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal
momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene
dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
Quando
è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del
veicolo.
Quando
è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione
della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
22.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il
termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione
si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza
notificata.
Il
ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se
manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando
è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
civile.
L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.
22-bis.
Competenza per il giudizio di opposizione.
Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui
all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione
si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a)
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b)
di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)
urbanistica ed edilizia;
d)
di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna
e delle aree protette;
e)
di igiene degli alimenti e delle bevande;
f)
di società e di intermediari finanziari;
g)
tributaria e valutaria.
L'opposizione
si propone altresì davanti al tribunale:
a)
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore
nel massimo a lire trenta milioni;
b)
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata
applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c)
quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le
violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Restano
salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
23.
Giudizio di opposizione.
Il
giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se
il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza
di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando
all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare
in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del
rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o,
nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che
ha emesso l'ordinanza.
Tra
il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di
procedura civile.
L'opponente
e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi
anche di funzionari appositamente delegati.
Se
alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice,
con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel
corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di
prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena
terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura
del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni,
il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia
la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
A
tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
Gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
Con
la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a
carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla,
annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo
113, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il
giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell'opponente.
La
sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
24.
Connessione obiettiva con un reato.
Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione
non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se
ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui
all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla
notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla
autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando
invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli
estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali
essa non è avvenuta.
Dalla
notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se
l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in
misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del
dibattimento.
La
persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta
del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la
citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri
interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il
pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto
applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione.
La
competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato e per difetto di una condizione di
procedibilità.
25.
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
La
sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente
reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico
ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso
il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità per la predetta violazione, può proporre
opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.
Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi
civili.
26.
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
L'autorità
giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria
può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga
pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto
al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
27.
Esecuzione forzata.
Salvo
quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà
in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
È
competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli
esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50
per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2
per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme
medesime ai destinatari dei proventi.
Le
regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se
la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale
di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione
con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo
quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento
la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino
a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione
assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le
disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
28.
Prescrizione.
Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione
della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
29.
Devoluzione dei proventi.
I
proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda.
Il
provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20
giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto
allo Stato.
Nei
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano
alle regioni.
Continuano
ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente
vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità
competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la
quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
30.
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Agli
effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e
del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni
non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del
testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme
della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Per
le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della
patente di guida o del documento di circolazione, quando ne
ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura
ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora
l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24
e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
Nei
casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del
documento di circolazione da parte del prefetto o di altra
autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al
competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
31.
Provvedimenti dell'autorità regionale.
I
provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro
non sono soggetti al controllo della Commissione prevista
dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
L'opposizione
contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.
Sezione
III - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.
32.
Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o
alla ammenda.
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto
disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.
La
disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La
disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in
esso previsti che siano punibili a querela.
33.
Altri casi di depenalizzazione.
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
a)
dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
b)
dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ,
nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio
1976, n. 398;
c)
dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
d)
dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma
sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393 , come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62,
e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975,
n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975,
n. 486;
e)
dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
34.
Esclusione della depenalizzazione.
La
disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai
reati previsti:
a)
dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera
a);
b)
dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194
, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c)
da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli
esplosivi;
d)
dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
e)
dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti,
salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14
della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
f)
dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti
per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g)
dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
h)
dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
i)
dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego
pacifico dell'energia nucleare;
l)
dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m)
dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali,
salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n)
dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed
all'igiene del lavoro ;
o)
dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 , e dall'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale.
35.
Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle
leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite
con la sola ammenda.
Per
le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa,
ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle
forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso
provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei
contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per
le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva
l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa
sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e
dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso
l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto
dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo
dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio
di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti
del codice di procedura civile.
Si
osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27,
28, 29 e 38 in quanto applicabili. [L'esecuzione forzata, quando non
è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice
di procedura civile].
L'ordinanza-ingiunzione
emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere
ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è
consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è
stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio
di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore
se vi è pericolo nel ritardo.
Per
le violazioni previste dal primo comma che non consistono
nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non
sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le
disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto
applicabili.
La
disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste
dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
[Per
la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo,
nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e
delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori
delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in
ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18,
possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui
agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile].
36.
Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La
sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi in materia assistenziale e
previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo
stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione
all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo
precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di
dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di
lavoro:
a)
omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o
istituto;
b)
non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni
dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per
gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione
entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto
della medesima.
37.
Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro
che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero
esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non
conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando
dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un
importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2.
Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il
procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della
notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3.
La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso
dilazione, estingue il reato.
4.
Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare
comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario.
38.
Entità della somma dovuta.
La
somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle
disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La
somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice
penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la
violazione dell'articolo 672 del codice penale.
[La
somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la
violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di
pubblica sicurezza] .
La
somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 2 e 83, comma sesto,
da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione
dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale.
La
somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la
violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire
cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo
comma dell'articolo 14 della stessa legge.
La
somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990.
39.
Violazioni finanziarie.
Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi
in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda.
Se
le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla
multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge
alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene
unificata a tutti gli effetti .
[Alle
violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni
della L. 7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, salvo
che sia diversamente disposto da leggi speciali] .
[In
deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio
1929, n. 4 , per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di
imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere
l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla
contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità
relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma
pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più
favorevole, al limite minimo della sanzione medesima] .
[In
caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine
prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità
relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta
mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo
unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ] .
Alle
violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con
la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli [27,
penultimo comma] 29 e 38, primo comma .
Sezione
IV - Disposizioni transitorie e finali.
40.
Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.
Le
disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge
che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non
sia stato definito.
41.
Norme processuali transitorie.
L'autorità
giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni
non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti all'autorità competente.
Da
tale momento decorre il termine di cui al secondo comma
dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non
è prevista dalle leggi vigenti.
Le
multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con
decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della
presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,
con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano
salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse
sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì,
i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al
documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e della legge 20 giugno
1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro
effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice
penale.
42.
Disposizioni abrogate.
Sono
abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317 , gli articoli 4 e 5 della
legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n.
706 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
43.
Entrata in vigore.
Le
norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo
II - Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali.
44.
Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.
45.
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
46.
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento
penale.
47.
Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia
di armi all'autorità.
48.
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
49.
Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli
azionari.
50.
Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli
azionari.
51.
Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli
azionari.
52.
Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli
azionari.
Capo
III - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Sezione
I - Applicazione delle sanzioni sostitutive.
53.
Sostituzione di pene detentive brevi.
Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di
dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di
un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando
ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può
sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla
altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La
sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135
del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la
pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo
comma, e 133-ter del codice penale.
Le
norme del codice di procedura penale relative al giudizio per
decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i
reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o
l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei
casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun
reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene
conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che
dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione
della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il
giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine
della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera
la sostituzione.
54.
Applicabilità delle pene sostitutive.
[La
pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate
nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del
pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un
giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto]
.
55.
Semidetenzione.
La
semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno
dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel
secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ,
e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune
vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto
sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di
studio del condannato.
La
semidetenzione comporta altresì:
1)
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
2)
la sospensione della patente di guida;
3)
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai
fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli
organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a
norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle
modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo
64.
Durante
il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel
primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26
luglio 1975, n. 354 , e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 , in quanto
applicabili .
56.
Libertà controllata.
La
libertà controllata comporta in ogni caso:
1)
il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per
motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2)
l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore
fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del
condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in
mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
3)
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
4)
la sospensione della patente di guida;
5)
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai
fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli
organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a
norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle
modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo
64.
Nei
confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre
che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio
1975, n. 354 , svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento
sociale.
57.
Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.
Per
ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata
si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a
quella della pena sostituita.
La
pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva
della pena detentiva.
Per
la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi
in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per
qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva
equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà
controllata.
58.
Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena
detentiva.
Il
giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri
indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la
pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea
al reinserimento sociale del condannato.
Non
può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le
prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Deve
in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la
scelta del tipo di pena erogata.
59.
Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
La
pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro
che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena
detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno
commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La
pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso
nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:
a)
nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte
per reati della stessa indole;
b)
nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva,
inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del
primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai
quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
c)
nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà
vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423 , e 31 maggio 1965, n. 575.
60.
Esclusioni oggettive.
Le
pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti
articoli del codice penale:
318
(corruzione per un atto d'ufficio);
319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320
(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321
(pene per il corruttore);
322
(istigazione alla corruzione);
355
(inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si
tratti di fatto commesso per colpa;
371
(falso giuramento della parte);
372
(falsa testimonianza);
373
(falsa perizia o interpretazione);
385
(evasione);
391,
primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza
detentive);
443
(commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444
(commercio di sostanze alimentari nocive) ;
445
(somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica);
452
(delitti colposi contro la salute pubblica);
501
(rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio);
501-bis
(manovre speculative su merci);
590,
secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano
determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal
secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
644
(usura) .
Le
pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli
articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ,
(provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli
21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , (norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento).
Le
pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene
del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e
in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per
detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria
.
61.
Condanna alla pena sostitutiva.
Il
giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto
penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva
sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena
pecuniaria.
62.
Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata.
Il
pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione
o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo
di residenza del condannato, che determina le modalità di
esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli
articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Quando
il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida
costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza
può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro
del condannato.
L'ordinanza
con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è
immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di
questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente, che procede a norma dell'articolo 63.
Nel
caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al
direttore, dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato
assegnato.
63.
Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
Appena
ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo
precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato
ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle
prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla
custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida
e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti
dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio",
limitatamente alla durata della pena.
Nel
caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla
patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte
integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite
dal magistrato di sorveglianza.
Cessata
l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del
primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia;
vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei
commi precedenti.
Di
tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è
data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al
direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il
condannato alla semidetenzione.
Se
il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di
sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto
penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di
polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere
dal giorno successivo a quello della dimissione.
Quando
la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da
quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio
dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio,
secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del
codice di procedura penale.
64.
Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata.
Le
prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62
possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per
sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La
richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione
della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza,
possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile
in qualsiasi fase del procedimento.
L'ordinanza
che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo
di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti
per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi
organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori
emanati ai sensi del comma precedente.
Non
possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4
dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.
65.
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la
sentenza di condanna.
L'ufficio
di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la
semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo,
il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente
verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni
impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni
condannato sottoposto a controllo.
Nel
fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di
condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le
eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia
della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre
autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.
Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 43.
Il
controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma
dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o
della sezione ivi indicata.
66.
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla
libertà controllata.
Quando
è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della
pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.
Gli
ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato
devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che
ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione
degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i
rispettivi controlli.
Il
magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti,
qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal
primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute
nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale
provvede mediante ordine di carcerazione.
67.
Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.
L'affidamento
in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di
semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena
detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma
dell'articolo precedente.
68.
Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata.
L'esecuzione
della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso
di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è
altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli
articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di
cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura
di sicurezza.
L'ingiunzione
effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma
dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato
non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza
detentive né il corso della carcerazione preventiva né
l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Nei
casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza
determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il
provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi
informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui
riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
La
semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal
giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della
pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo 63.
69.
Sospensione disposta a favore del condannato.
Per
motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o
alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ,
sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la
durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette
giorni per ciascun mese di pena.
Nel
periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal
secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se
il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di
polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla
scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte
in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.
Nei
casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del
codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della
libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere
ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le
modalità di esecuzione della pena.
Negli
altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice
di procedura penale.
70.
Esecuzione di pene concorrenti.
Quando
contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una
o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della
libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice civile e
dell'articolo 582 del codice di procedura penale.
Tuttavia,
se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede
complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione
per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo
limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
Le
pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre
eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà
controllata è eseguita dopo la semidetenzione.
71.
Esecuzione delle pene pecuniarie.
Alle
pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le
disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.
72.
Revoca della pena sostitutiva.
Se
sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi
primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per
un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena,
questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita
a norma dell'articolo 66.
A
tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza
indugio il giudice di sorveglianza competente.
73.
Iscrizioni nel casellario giudiziale.
Nei
casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i
decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono
iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della
pena sostitutiva.
Nel
casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste
dall'articolo 66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.
74.
Iscrizione nel casellario giudiziale.
75.
Disposizioni relative ai minorenni.
Le
disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al
condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto
della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia
compiuto gli anni diciotto.
In
tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità
stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi
di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte
dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.
76.
Norma transitoria.
Le
norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti
penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge.
La
Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
538 del codice di procedura penale.
Sezione
II - Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato.
77.
Ambito e modalità d'applicazione.
[Nel
corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima
volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando
ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti
eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il
reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà
controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su
richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico
ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione
di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della
confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto
il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su
richiesta dell'imputato.
Nella
determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si
osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
La
sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella
presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per
cassazione.
78.
Competenza.
[Sulla
richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto
di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o
dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i
procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli
altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal
procuratore della Repubblica.
Se
la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il
giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico
ministero di udienza].
79.
Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento.
[Il
giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e
grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta
di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto].
80.
Esclusioni soggettive.
[Il
provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei
confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei
confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva].
81.
Iscrizione nel casellario giudiziale.
La
sentenza, pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel
casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo
precedente.
82.
Esecuzione delle sanzioni sostitutive.
Per
l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni
della Sezione I di questo Capo.
83.
Violazione degli obblighi.
Colui
il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la
sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
In
caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di
questo Capo.
84.
Comunicazione all'imputato.
Quando
per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può
trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va
fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
85.
Entrata in vigore.
Le
disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai
reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Capo
IV - Estensione della perseguibilità a querela.
86.
Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.
87.
Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.
88.
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.
89.
Casi di perseguibilità a querela.
90.
Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di
violazione degli obblighi di assistenza familiare.
91.
Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione
personale.
92.
Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni
personali colposo.
93.
Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di
sottrazione di cose comuni.
94.
Usurpazione.
95.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
96.
Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di
introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo.
97.
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
98.
Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa.
99.
Norma transitoria.
Per
i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni
precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della
presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal
giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie
del fatto costituente reato.
Se
è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa
dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il
termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata
informata.
Capo
V - Disposizioni in materia di pene pecuniarie.
100.
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena
pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda.
101.
Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice
penale.
102.
Conversione di pene pecuniarie.
Le
pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del
condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo
massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi .
Nel
caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un
milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del
condannato, in lavoro sostitutivo.
Il
ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di
venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà
controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire,
per un giorno di lavoro sostitutivo.
Il
condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la
multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della
libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
103.
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.
Quando
le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del
condannato la durata complessiva della libertà controllata non può
superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della
multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.
La
durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni
caso i sessanta giorni .
104.
Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.
105.
Lavoro sostitutivo.
Il
lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non
retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti,
organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione
civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del
patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali
convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può
delegare il magistrato di sorveglianza .
Tale
attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato
ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo
che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza
settimanale.
106.
Esecuzione di pene pecuniarie.
107.
Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti
alla conversione della multa o dell'ammenda.
Il
pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
trasmette copia del provvedimento di conversione della pena
pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato.
Il
magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone
l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro
sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della
libertà controllata a norma dell'articolo 62.
Il
magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del
lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove
occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le
disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354.
L'ordinanza
con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro
sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di
questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente.
Si
applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64,
65, 68 e 69.
108.
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla
conversione della multa o della ammenda.
Quando
è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà
controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo,
conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di
libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si
converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda
della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal
caso non si applica il disposto dell'articolo 67.
Gli
ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare,
senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte
del condannato delle prescrizioni impostegli.
Il
magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti,
provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma,
osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge
26 luglio 1975, n. 354 . L'ordinanza di conversione è trasmessa al
pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di
carcerazione.
109.
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
110.
Abrogazione della norma.
È
abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 35.
111.
Disposizioni transitorie.
Le
norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati
commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
In
deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la
pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della
reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della
presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se
la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della
multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in
giudicato della sentenza.
112.
Perdono giudiziale.
113.
Aumento delle pene pecuniarie.
Le
pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o
dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per
le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per
effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603 , sono moltiplicate per
cinque.
Sono
altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per
reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e
prima della legge 12 luglio 1961, n. 603 .
Le
pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in
vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 , e fino al 31 dicembre
1970 sono moltiplicate per tre.
Quelle
comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31
dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi
in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli
affari, sono moltiplicate per due.
Quando,
tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge
stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire
quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono
elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila .
114.
Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le
sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come
sanzioni penali.
Le
altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire
quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate,
rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni
finanziarie.
115.
Pene proporzionali.
Le
disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e
sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o
della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è
fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.
116.
Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.
117.
Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.
Tutte
le disposizioni processuali relative alla persona civilmente
obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona
civilmente obbligata per la multa.
Capo
VI - Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione,
oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca.
118.
Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene
accessorie - Specie.
119.
Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di
interdizione legale.
120.
Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione.
121.
Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna
per delitto colposo.
122.
Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo
esercizio.
123.
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese.
124.
Applicazione provvisoria di pene accessorie.
125.
Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di
prescrizione e tempo necessario a prescrivere.
126.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
127.
Applicazione di norme.
Le
disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano
anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma
dell'articolo 34.
128.
Obblighi del condannato.
129.
Inosservanza di pene accessorie.
130.
Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in
materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.
131.
Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di
sicurezza.
132.
Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene
accessorie o di misure di sicurezza.
133.
Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.
134.
Appello contro sentenze del pretore.
135.
Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.
136.
Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in
materia di questioni di nullità.
137.
Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.
138.
Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
139.
Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei
Banchi di Napoli e di Sicilia.
140.
Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei
Banchi di Napoli e di Sicilia.
141.
Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni
bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione,
e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.
142.
Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
143.
Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope.
144.
Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
145.
Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia
di infrazioni valutarie.
146.
Norma di coordinamento.
Ogni
qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione
"patria potestà" la medesima è sostituita dalla
espressione "potestà dei genitori".
147.
Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore
giudiziario o commissario governativo.
148.
Disposizioni abrogative e di coordinamento.
L'articolo
2641 del codice civile è abrogato.
Quando
nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile
tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice
penale.