Capo
I - Dell'obbligo dell'assicurazione
1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo
le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi previsto dall'articolo 2054 del
codice civile.
L'assicurazione
deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona
causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto.
L'assicurazione
stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto,
limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non
trasportati o trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso
di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario,
usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del
veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa
dell'assicuratore verso il conducente.
1-bis.
L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la
responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati
membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di
tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal
contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
2.
I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25
tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore
ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano
coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i
terzi per i danni prodotti alle persone.
[L'obbligo
di assicurazione non riguarda la responsabilità per danni riportati
dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a
servizio pubblico] .
Ai
motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si
applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla
presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.
3.
Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a
motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se
in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a
contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della
presente legge.
L'assicurazione
deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri
obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle
cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli
da essi adoperati.
4.
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti
dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della
presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del
sinistro.
2.
Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo
1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge,
limitatamente ai danni alle cose:
a)
i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile
;
b)
il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti
legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di
quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri
parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti,
quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento ;
c)
ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati alla lettera b) .
5.
[Non v'è obbligo di assicurazione ai sensi della presente legge per
i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per
le macchine agricole.
I
veicoli appartenenti allo Stato non sono soggetti all'obbligo
dell'assicurazione ai sensi della presente legge sino al 31 dicembre
1971] .
6.
1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2,
immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della
Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in
Italia l'obbligo di assicurazione.
2.
Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula
di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai
sensi degli articoli da 6 a 8 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973,
ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale
di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale
all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal
corrispondente ente costituito in Italia, che:
a)
si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in
Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e
nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei
limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce il certificato nazionale;
b)
sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ne approva lo
statuto
con proprio decreto.3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al
comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con
l'articolo 7 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la
responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della
Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di
somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.
4.
L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i
veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a)
da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea,
quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli
effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per
il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di
detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti
enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea
e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;
b)
da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea,
quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli
effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per
il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia
stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5.
In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato
estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato
internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente
costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione
della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della
Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente
costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b).
6.
Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano anche ai
veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o
di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di
organizzazioni internazionali.
7.
Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano
per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati
dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8.
L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare
l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi
di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi
precedenti:
a)
stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti,
l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione
della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento
degli indennizzi dovuti;
b)
nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei
veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità
di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del
loro assicuratore;
c)
è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2
e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di
risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di
veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero
possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della
presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del
responsabile civile ai sensi della presente legge.
9.
Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile
sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori
a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta
giorni.
7.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve
essere comprovato da apposito certificato rilasciato
dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il
quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
L'assicuratore
è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di
tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
All'atto
del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore
consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua
firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e
l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di
assicurazione per cui è valido il certificato.
Il
contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione
si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per
l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del
pagamento della tassa di circolazione.
Il
regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e
le caratteristiche del certificato di assicurazione e del
contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il
rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione,
smarrimento o distruzione.
Il
conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di
assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a
richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente
legge.
8.
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la
cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante
chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante
alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua
proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia
sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio
del certificato relativo al veicolo o natante stesso.
Il
regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.
9.
Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve
essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella
tabella A allegata alla presente legge.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, potranno,
quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui
alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze
dell'assicurazione obbligatoria, nonché dell'indice generale dei
prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle
rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Capo
II - Dell'esercizio dell'assicurazione
10.
1. L'assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi
impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel
territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di
libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli .
11.
1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di
polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione
obbligatoria che sono loro presentate.
2.
Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere
ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa
stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi
statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le
imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi
che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,
carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli
stabiliti dall'impresa.
4.
Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la
determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3
devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati
nello stesso comma 2.
11-bis.
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle
regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al
Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del
responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni
erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a
motore e dei natanti.
2.
Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi
incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle
quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del
contraente per l'importo del contributo.
3.
Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo,
per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si
applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive
modificazioni.
12.
1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che
potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a
condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la
variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato
all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a
clausole di "franchigia" che prevedano un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno.
2.
L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui
al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2-bis.
Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui
al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate,
su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella
formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non
opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire
cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra
formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta
degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente
all'assicurato.
13.
Il regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per il
controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti e non
ancora liquidati alla fine dell'esercizio, che le imprese debbono
costituire per le assicurazioni della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli.
14.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi
presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei
casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle risultanze della
rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei
sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza
dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per
danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Ai
fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i
rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene
immessa in un conto consortile da tenersi dall'Istituto nazionale
delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i
criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di
esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di
ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto
consortile che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al
primo comma.
L'Istituto
nazionale delle assicurazioni è tenuto entro il 30 novembre di ogni
anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata
relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto
consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono
stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato.
15.
[Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione
stabilita dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.R. 13
febbraio 1959, n. 449 è ragguagliata, alla fine di ogni esercizio,
al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai
contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse
le imposte a carico degli assicurati].
16.
1. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli può essere revocata quando le imprese:
a)
rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto
dall'art. 11;
b)
omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli
articoli 30 e 31 .
17.
In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente
l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre
all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni.
L'approvazione
è data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Sino
alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono
agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti
dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se
richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la
rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.
Il
trasferimento del portafoglio non è causa di risoluzione dei
contratti di assicurazione.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso
di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporto in altra
impresa dell'intero portafoglio.
La
fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 128 del regolamento
approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
Capo
III - Del risarcimento del danno
18.
Il danneggiamento per sinistro causato dalla circolazione di un
veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi
è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento
del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Per
l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al
danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni
derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore
ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in
cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la
propria prestazione.
19.
È costituito presso La Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici - S.p.A. un "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della
presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a)
il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato;
b)
il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c)
il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante
nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di
libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente.
Nell'ipotesi
di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni
alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui
ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di
conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n.
742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui
alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona
nonché per i danni alle cose.
La
liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma
del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è
avvenuto.
L'eventuale
azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei
confronti della stessa impresa.
La
Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", può intervenire nel processo, anche in grado di
appello.
19-bis.
1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i
sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli
ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede
sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente.
2.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada", a
sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati
membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
20.
Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è
gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dalla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A., a mezzo del proprio consiglio di
amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto,
dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore generale,
composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, della Consap
- Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., delle imprese
di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di
esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo
e le attribuzioni del comitato predetto.
Il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o
per gruppi di regioni del territorio nazionale l'impresa che
provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i
sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e
b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio
successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa
data indicata nel decreto stesso.
L'impresa
designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la
scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che
designi altra impresa.
Nel
caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo,
debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le
imprese che risultino territorialmente designate alla data di
pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.
Le
somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al
netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29,
saranno rimborsate dalla Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di
garanzia per le vittime della strada", secondo le convenzioni
che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che
saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
21.
Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il
danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per
ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A
allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso
privato.
La
percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a
carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Nei
casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo
19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella
tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti
della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
22.
L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi
è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto allo assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo,
lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o
alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada". Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'art.
19, comma primo, lettera a), abbia fatto la richiesta alla impresa
designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la
richiesta stessa qualora successivamente venga identificato
l'assicuratore del responsabile.
23.
Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo
18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel
processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla
lettera b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in
giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio
promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso
articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario
liquidatore dell'impresa assicuratrice.
24.
Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al
risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in uno
stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma
da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Il
giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un
sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a
carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva
provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei
limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento
che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa
ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura
penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al
pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che
provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari
accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del
codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel
corso di giudizio di primo grado o il pretore
sia
nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio.
L'istanza
può essere ripetuta nel corso del giudizio.
L'ordinanza
può essere revocata con la decisione del merito.
25.
Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che
sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di
liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono
opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il
risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di
risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.
Se
il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di
giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in
liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i
limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma,
all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le
sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario.
L'impresa
designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in
grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le
istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.
La
disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze
ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24.
26.
L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell'assicuratore a norma dell'articolo 18, primo comma, e quella
che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a
norma dell'articolo 20, nei casi previsti nel primo comma
dell'articolo 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di
prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
L'azione
che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma
dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19,
lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione
nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.
27.
Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i
diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o
dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21.
L'assicuratore
o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi trenta
giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone
danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale
diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla
quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate
fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli
interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai
fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente
articolo.
28.
Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma
dell'articolo 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino
ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al
domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese mediche
e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da
pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite
da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente
a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta
prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.
Qualora
il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente
gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere
direttamente dall'assicuratore del responsabile o dall'impresa
designata a norma dell'articolo 20 il rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei
regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia
già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza
degli adempimenti prescritti nei due commi successivi.
Prima
di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del
responsabile o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono
tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che
lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti
che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove
il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 sono
tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione
sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente
per le prestazioni erogate o da erogare .
Trascorsi
45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che
l'istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare
nei diritti del danneggiato, l'assicuratore del responsabile o
l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno disporre la
liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di
assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le
somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del
danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione .
29.
L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito
il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19, lettere
a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del
sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi
interessi e spese.
Nel
caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19,
l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è
surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che
del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli
stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
30.
Le imprese designate a norma dell'articolo 20 debbono tenere
separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Alla fine di
ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada", un
rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento
di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto
in conformità delle norme che saranno stabilite con il regolamento
di esecuzione.
Le
imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio,
comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", l'ammontare dei danni derivanti da sinistri denunciati
e non ancora liquidati.
Le
gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti
eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa
designata.
31.
Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada", con le modalità che saranno
stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da
determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun
contratto relativo alle predette assicurazioni.
La
misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo
del 4 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione
dei sinistri di cui all'articolo 19.
Per
la determinazione del contributo di cui al precedente comma la
Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della
gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Nel
primo anno di applicazione della presente legge il contributo
predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi
incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Capo
IV - Disposizioni penali
32.
Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma
della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla
circolazione dei medesimi senza che siano coperti
dall'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000 .
Il
conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato
adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere
munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il
contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000.
Per
l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso
il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3
maggio 1967, n. 317 , contenente modificazioni al sistema
sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle
norme di regolamenti locali .
33.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è
anche demandato agli organi indicati nell'articolo 137, D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 , che approva il testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e nell'articolo 38, D.P.R. 5 febbraio 1953, n.
39 , che approva il testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche.
Capo
V - Disposizioni finali e transitorie
34.
I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di
entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere
adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente
legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a
corrispondere il relativo maggior premio.
35.
Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di
esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della
Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e
vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta
dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449,
ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi dell'ultimo esercizio
per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette
assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente,
escluse le imposte a carico degli assicurati.
La
cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai
fini della costituzione della cauzione di cui all'articolo 15.
36.
Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati
dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi
stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura
proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli
accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo
stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della
responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
Per
le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di
contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate
all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro
aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti
dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Tutte
le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti
corrisposti a norma dell'articolo 19, nonché quelli inerenti ai
rapporti fra la Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per
le vittime della strada" e le imprese assicuratrici, sono
esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla
formalità della registrazione.
37.
Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati
presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge
o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di
liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire
nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per
conseguire nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non
oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente
legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che,
rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima
distribuzione dell'attivo dell'impresa in liquidazione alla quale
essi sono stati ammessi a concorrere.
Le
disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle
prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.
Le
disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli
assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.
Le
somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a
coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo,
saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", che provvederà a rimborsare alle imprese designate
tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.
38.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte
dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto
luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine è disposto
l'aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e
d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate
nella tabella B allegata alla presente legge.
All'onere
derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo
ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le
maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 . A tale scopo la misura massima
di detto contributo è elevata all'1,25 per mille dei premi
incassati dalle imprese in ciascun esercizio.
39.
La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo
tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge
ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in
giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e
attuariali.
I
decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero
dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di
laurea.
Gli
esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.
I
decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie
che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in
relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun
concorso.
40.
La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del
ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente
legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in
possesso del diploma di ragioniere.
Gli
esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.
Il
decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie
che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.
41.
Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo
tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo
tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B,
allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le
modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , a
impiegati appartenenti rispettivamente, a ruoli amministrativi della
carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di
concetto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Inoltre
nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova
istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni
in soprannumero.
42.
Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri
per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Il
regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue
norme, sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.
43.
Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e
gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180°
giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di
esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16,
primo comma nn. 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37,
le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento
stesso.
Le
imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di
esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la
loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui
agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale
data.
Nella
prima applicazione dell'articolo 11 le imprese debbono presentare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di
polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell'articolo
14, comma primo.