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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Parte Prima

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Emana il seguente decreto legislativo:

 

PARTE I

Disposizioni comuni

 

1. Definizioni.

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;

k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);

q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

6. Per "servizi accessori" si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

 

2. Rapporti con il diritto comunitario.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

 

3. Provvedimenti.

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

 

4. Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio.

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e al CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

 

PARTE II

Disciplina degli intermediari

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I - Vigilanza

 

5. Finalità e destinatari della vigilanza.

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

 

6. Vigilanza regolamentare.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le

partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il

patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati

regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli

investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con

regolamento:

a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli

ordini e delle operazioni effettuate;

b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR;

c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori

dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte.

 

7. Interventi sui soggetti abilitati.

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti

non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a

oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a).

 

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di

competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

 

8. Vigilanza informativa.

1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai

soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata

della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o

delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati

nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione

contabile delle società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del T.U. bancario.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.

 

9. Revisione contabile.

1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede

anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.

 

10. Vigilanza ispettiva.

1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere

accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato

comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la

CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con

le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

 

11. Composizione del gruppo.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul

gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del

risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;

3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la

società di gestione del risparmio;

4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3),

dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.

 

12. Vigilanza sul gruppo.

1. La Banca d'Italia ha la facoltà di impartire alla SIM, alla società di gestione del risparmio o alla

società finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.

2. La SIM, la società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo, nell'esercizio

dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai

soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare

ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni

forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).

 

Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

 

13. Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali.

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di

gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di

amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione

temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei

commi 2 e 3.

 

14. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato

sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non può essere esercitato.

5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma

dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si

sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro sei mesi

dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

 

15. Partecipazione al capitale.

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una

partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV,

rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società.

2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della

partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca

d'Italia, alla CONSOB e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della

partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione

avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il

controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia determina con regolamento:

a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;

b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un

soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

 

16. Sospensione del diritto di voto.

1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato quando non siano state

effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare

l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

 

17. Richiesta di informazioni sulle partecipazioni.

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci

secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

b) alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella

lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

c) agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle società

di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;

d) alle società fiduciarie che partecipano al capitale delle società indicate nella lettera c), le

generalità dei fiducianti.

 

TITOLO II

Servizi di investimento

 

Capo I - Soggetti e autorizzazione

 

18. Soggetti.

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle

imprese di investimento e alle banche.

2. Le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d).

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c).

4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre

attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste

dalla legge.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato

sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di

adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente

articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

19. Autorizzazione.

1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte

delle SIM quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla

Banca d'Italia;

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente

l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di

professionalità e onorabilità indicati nell'articolo 13;

g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14;

h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio

della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta

garantita la sana e prudente gestione.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di

decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

 

20. Albo.

1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

 

Capo II - Svolgimento dei servizi

 

21. Criteri generali.

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei

mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre

adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di

conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente

svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i

diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del

risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

 

22. Separazione patrimoniale.

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di

denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di

gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio,

l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

 

23. Contratti.

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con

regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

24. Gestione di portafogli di investimento.

1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

a) il contratto è redatto in forma scritta;

b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

c) l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo

specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il

patrimonio gestito;

d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione

può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

 

25. Attività di negoziazione nei mercati regolamentati.

1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti

finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

 

Capo III - Operatività transfrontaliera

 

26. Succursali e libera prestazione di servizi di SIM.

1. Le SIM possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal

regolamento indicato nel comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le

procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i

servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati

comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri

servizi.

3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della CONSOB.

 

27. Imprese di investimento comunitarie.

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca

d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

 

28. Imprese di investimento extracomunitarie.

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è

autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);

b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;

c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e

vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;

d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello

Stato d'origine;

e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a

svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché

ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di

investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

 

29. Banche.

1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche

italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le

disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.

 

Capo IV - Offerta fuori sede

 

30. Offerta fuori sede.

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del

proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,

promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come

definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);

b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di

OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto

dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare

l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli

strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai

prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).

 

31. Promotori finanziari.

1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal

promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. È istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato

sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo

previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente

documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.

6. La CONSOB disciplina, con regolamento:

a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori

finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;

b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;

c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto;

d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto

legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei

rapporti con la clientela;

g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1.

7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori

finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi

termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento

degli atti ritenuti necessari.

 

32. Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari.

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela,

diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

 

TITOLO III

Gestione collettiva del risparmio

 

Capo I - Soggetti autorizzati

 

33. Attività esercitabili.

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione

del risparmio e alle SICAV.

2. Le società di gestione del risparmio possono:

a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

 

Capo II - Fondi comuni di investimento

 

34. Autorizzazione della società di gestione del risparmio.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del

risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle

società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale

dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di

professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14;

f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta

garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di

decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia

interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

 

35. Albo.

1. Le società di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle società di gestione del

risparmio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

 

36. Fondi comuni di investimento.

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del

fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono

rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può

stabilire, sentita la CONSOB, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale

unitario iniziale delle quote.

 

37. Struttura dei fondi comuni di investimento.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato

sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi

comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza

di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle

procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del

rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio

redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla

negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c),

numero 5).

 

38. Banca depositaria.

1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo;

b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei

termini d'uso;

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al

regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei

partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subìto in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di

banca depositaria e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

 

39. Regolamento del fondo.

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne

disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei

certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti

medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del

fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali

modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del

risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in

particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.

 

40. Regole di comportamento e diritto di voto.

1. Le società di gestione del risparmio devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;

b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i

patrimoni gestiti;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.

2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.

 

41. Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio.

1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di

investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle società di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

 

42. Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati.

1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di

applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per

l'applicazione del comma 1;

b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;

b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di

riacquisto o di rimborso delle quote.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli

emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.

8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai

soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la

comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

 

Capo III - Società di investimento a capitale variabile

 

43. Costituzione e attività esercitabili.

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le

seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla

Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di

professionalità e onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;

e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto

mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:

a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di

autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i

versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale

variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la

CONSOB.

7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di

gestione del risparmio.

8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a

tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

 

44. Albo.

1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

 

45. Capitale e azioni.

1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come

determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le

azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5. Lo statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della SICAV può prevedere:

a) limiti all'emissione di azioni nominative;

b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una

particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti.

7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.

8. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

 

46. Assemblea.

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono

regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale

intervenuta.

2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di

convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal

modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalità

operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni.

 

47. Modifiche dello statuto.

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono approvate

quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai

sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

 

48. Scioglimento e liquidazione volontaria.

1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2448, primo comma, n. 4), del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.

2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2449, commi quarto, quinto e sesto del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il rimborso di azioni è sospeso, nel caso previsto dall'articolo 2448, primo comma, numero 5 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2448, primo comma, numeri 1, 2 e 6 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione e nel caso previsto dall'articolo 2448, primo comma, numero 3 del codice civile, dal momento del deposito in cancelleria del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2450 del codice civile e l'articolo 97 del T.U. bancario.

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I

liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla

Banca d'Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è

pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura

prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano le disposizioni del libro V,

titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

 

49. Fusione e scissione.

1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo.

2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il progetto di fusione o quello di scissione previsti dagli articoli 2501-bis e 2504-octies del codice civile, redatti anche sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, sono sottoposti al preventivo nulla osta della Banca d'Italia, che lo rilascia sentita la CONSOB.

4. La delibera di fusione o di scissione delle SICAV non può essere depositata per l'iscrizione nel

registro delle imprese indicato nell'articolo 2502-bis del codice civile se non sia presentato il nulla osta previsto dal comma 3.

 

50. Altre disposizioni applicabili.

1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2,

37, 38, 40 e 41.

2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.

 

TITOLO IV

Provvedimenti ingiuntivi e crisi

 

Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

 

51. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari.

1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di

investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la

Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle

stesse di porre termine a tali irregolarità.

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

 

52. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di

società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità,

compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonché ordinare la chiusura della succursale, quando:

a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

b) risultino violazioni delle norme di comportamento;

c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità

competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

 

53. Sospensione degli organi amministrativi.

1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario,

nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.

3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa

stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.

6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. Il Presidente della CONSOB dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

 

54. Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri.

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR esteri delle

disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR.

 

55. Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari.

1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.

2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari

personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

d) reati previsti dal presente decreto.

 

Capo II - Disciplina delle crisi

 

56. Amministrazione straordinaria.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca

d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni

legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea

straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali

italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il

comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di

amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

 

57. Liquidazione coatta amministrativa.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca

d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

 

58. Succursali di imprese di investimento estere.

1. Quando a una impresa di investimento comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di

liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

 

59. Sistemi di indennizzo.

1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede

legale il sistema di indennizzo.

 

60. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri.

1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

 

PARTE III

Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari

 

TITOLO I

Disciplina dei mercati

 

Capo I - Mercati regolamentati

 

61. Mercati regolamentati di strumenti finanziari.

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La CONSOB determina con regolamento:

a) il capitale minimo delle società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono

essere svolte dalle società di gestione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB,

determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o

indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di

voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

 

62. Regolamento del mercato.

1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato

dall'assemblea ordinaria della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di

amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione.

2. Il regolamento determina in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli

strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli

operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

 

63. Autorizzazione dei mercati regolamentati.

1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;

b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la

trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei

quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

 

64. Organizzazione e funzionamento del mercato.

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del

regolamento;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori

dalle negoziazioni;

d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative

assunte;

e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;

f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.

 

65. Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione.

1. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari;

b) i termini e le modalità con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi a oggetto

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le

operazioni eseguite fuori da tale mercato.

 

66. Mercati all'ingrosso di titoli di Stato.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle

disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione.

 

67. Riconoscimento dei mercati.

1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.

2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati

esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di

estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.

4. La CONSOB accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

5. Le imprese di investimento, le banche e i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla

CONSOB, nei casi e con le modalità da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri.

 

68. Sistemi di garanzia dei contratti.

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di

sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non

derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.

2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la

compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei

fondi stessi abbia nei confronti del depositario.

 

69. Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati.

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e

completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di

sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni

indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.

3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.

 

70. Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati.

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di

compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni

contrattuali da regolare.

 

71. Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime.

 

72. Disciplina delle insolvenze di mercato.

1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei

partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 è dichiarata dalla

CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e

le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla

CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla CONSOB ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza,

compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di

mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi

diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore

stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applica l'articolo 71.

 

73. Vigilanza sulle società di gestione.

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei

poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.

2. La CONSOB iscrive le società di gestione in un albo.

3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

4. La CONSOB vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo

conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b), e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

 

74. Vigilanza sui mercati.

1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato

svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La CONSOB, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da

chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono

sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

 

75. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione.

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero del tesoro, del bilancio e la programmazione economica, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d'Italia.

2. Nel caso in cui le irregolarità indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB, può revocare

l'autorizzazione prevista dall'articolo 63.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per

deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro

detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del

provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori.

Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la

continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del

mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari

privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato

preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.

 

76. Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato.

1. Ferme restando le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia

vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74.

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato,

avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.

3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca

d'Italia.

 

77. Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia.

1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2 e 70, sui soggetti che li gestiscono e sulla società indicata nell'articolo 69, comma 1, è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla società e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni.

2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.

 

Capo II - Mercati non regolamentati

 

78. Scambi organizzati di strumenti finanziari.

1. La CONSOB può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e

documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.

2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB può:

a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;

b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia,

quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

 

79. Scambi di fondi interbancari.

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.

2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e termini.

3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.

 

TITOLO II

Gestione accentrata di strumenti finanziari

 

80. Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.

1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della

società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato

sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di

voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,

sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

 

81. Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi.

1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;

b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;

c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti

relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;

d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione

accentrata;

e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del

servizio.

2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento e i corrispettivi.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad

approvazione da parte delle medesime autorità.

 

82. Vigilanza.

1. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare

la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

 

83. Crisi delle società di gestione accentrata.

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario.

intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

 

84. Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati.

1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2.

 

85. Deposito accentrato.

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto

dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto.

Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la

girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. È in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.

4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

5. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile.

6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.

9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata.

 

86. Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati.

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi

conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

 

87. Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati.

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti

novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui

relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni,

all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari,

 

88. Ritiro degli strumenti finanziari accentrati.

1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

 

89. Annotazione sul libro soci.

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La società di gestione accentrata o è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le

attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

 

90. Gestione accentrata dei titoli di Stato.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.

PARTE IV

Disciplina degli emittenti

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

91. Poteri della CONSOB.

1. La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli

investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato

dei capitali.

 

92. Parità di trattamento.

1. Gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

 

93. Definizione di controllo.

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

 

TITOLO II

Appello al pubblico risparmio

 

Capo I - Sollecitazione all'investimento

 

94. Obblighi degli offerenti.

1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.

2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e

degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.

3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi

dell'articolo 116, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla CONSOB secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento. Negli altri casi, la CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e

specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione.

4. Gli offerenti hanno facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia.

5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la CONSOB, su richiesta della società di gestione del mercato, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto per sollecitazioni all'investimento riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.

 

95. Disposizioni di attuazione.

1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente capo anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla CONSOB e del prospetto nonché le modalità di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento;

b) le modalità da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

c) le modalità di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. La CONSOB individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

 

96. Bilanci dell'emittente.

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono

corredati delle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. La sollecitazione all'investimento non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

 

97. Obblighi informativi.

1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:

a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della

sollecitazione;

b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione.

2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).

3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una società di revisione ai sensi dell'articolo 156 il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione.

4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o delle relative norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano attività di sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94.

 

98. Riconoscimento del prospetto.

1. La CONSOB disciplina con regolamento il riconoscimento in Italia dei prospetti:

a) approvati, in conformità della disciplina comunitaria, dalle autorità competenti di altri Stati

membri dell'Unione Europea;

b) approvati dalle autorità competenti di Stati con i quali l'Unione Europea abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco.

2. Se una sollecitazione all'investimento è effettuata simultaneamente o in data ravvicinata in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, la sollecitazione è sottoposta agli adempimenti previsti dal presente capo quando l'emittente ha sede in Italia.

 

99. Poteri interdittivi.

1. La CONSOB può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari;

b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle

norme indicate nella lettera a).

 

100. Casi di inapplicabilità.

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento:

a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2;

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;

d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro

dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte

uno o più Stati membri dell'Unione Europea;

e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche

centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;

f) aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti

finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da

imprese di assicurazione.

2. La CONSOB può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte.

 

101. Annunci pubblicitari.

1. Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante

sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente alla CONSOB.

2. Gli annunci pubblicitari sono effettuati secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto.

3. La CONSOB può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione

dell'annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente

articolo o delle relative norme regolamentari;

b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle

disposizioni o delle norme indicate nella lettera a);

c) vietare l'esecuzione della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai

provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).

 

Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

 

Sezione I - Disposizioni generali

 

102. Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi.

1. Coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta.

2. La CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta, nonché particolari garanzie da prestare. Decorso tale termine, il documento può essere pubblicato. Il potere

della CONSOB è esercitato nel termine di trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116.

3. In pendenza dell'offerta, la CONSOB può:

a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del

presente capo o delle norme regolamentari;

b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme

regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.

 

103. Svolgimento dell'offerta.

1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a

tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:

a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla

chiusura della stessa;

b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino a un

anno dalla chiusura dell'offerta.

3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.

4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in

particolare, disciplina:

a) il contenuto del documento da pubblicare nonché le modalità per la pubblicazione del documento

e per lo svolgimento dell'offerta;

b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;

c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino

alla scadenza di un termine massimo.

5. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si

applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni.

 

104. Autorizzazione dell'assemblea.

1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono

disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.

 

Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

 

105. Disposizioni generali.

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota del capitale rappresentato da azioni ordinarie detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona.

 

106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria.

1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie.

2. L'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.

3. La CONSOB disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in

società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società con azioni quotate;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione

indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari.

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di

un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie.

5. La CONSOB stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata

nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di altri soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento di azioni ordinarie tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione.

 

107. Offerta pubblica di acquisto preventiva.

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;

b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti soci che possiedano la

maggioranza delle azioni ordinarie, escluse dal computo le partecipazioni detenute, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1;

c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle

lettere a) e b).

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi

successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;

b) l'assemblea della società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.

 

108. Offerta pubblica di acquisto residuale.

1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

 

109. Acquisto di concerto.

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;

b) un soggetto e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

2. L'obbligo di offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), anche

quando gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto ovvero

contestualmente alla stessa.

 

110. Sospensione del diritto di voto.

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e le azioni eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienate entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

 

111. Diritto di acquisto.

1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.

2. Il prezzo di acquisto è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo dell'offerta e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile.

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

 

112. Disposizioni di attuazione.

1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108.

segue parte seconda

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