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TITOLO
III
Emittenti
Capo I -
Informazione societaria
113.
Prospetto di quotazione.
1. Prima
della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti
finanziari in un mercato
regolamentato
l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni
indicate nell'articolo 94,
comma 2.
2. La
CONSOB:
a)
determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative
modalità di pubblicazione dettando specifiche disposizioni per i
casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato
sia preceduta da una sollecitazione all'investimento;
b) può
indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel
prospetto e specifiche modalità
di
pubblicazione;
c) detta
disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione
del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può
affidarle, tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli
mercati, compiti inerenti al controllo del prospetto.
3. Il
prospetto di quotazione redatto in conformità delle direttive
comunitarie e approvato dall'autorità competente di un altro Stato
membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla CONSOB, con le
modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal
comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato.
114.
Comunicazioni al pubblico.
1. Fermi
gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di
legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano
informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di
attività e in quella delle società controllate, non di pubblico
dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il
prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con
regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su tali
fatti, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla
società di gestione con le proprie e può individuare compiti da
affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli
emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché
le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per
adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le
società controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3. La
CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati
nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa
stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente
a spese degli interessati.
4.
Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni
possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono
sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni,
sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si
intende accolto.
5. La
CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali
modalità devono essere fornite
informazioni
al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti gli
emittenti quotati, elaborati da
questi
ultimi, da intermediari autorizzati a prestare servizi di
investimento, nonché da soggetti in
rapporto
di controllo con essi.
115.
Comunicazioni alla CONSOB.
1. La
CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico può, anche in via generale;
a)
richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e
alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie
e documenti, fissandone le relative modalità;
b)
assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società
di revisione e dai dirigenti delle
società
e dei soggetti indicati nella lettera a);
c)
eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a).
2. I
poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei
confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai
sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto
dall'articolo 122.
3. La
CONSOB può altresì richiedere alle società o agli enti che
partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni
quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei
soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.
116.
Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.
1. Gli
articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorché non
quotati
in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per
l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in
parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di
altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi
extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui
sono tenuti in forza della quotazione.
2. Gli
emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio
e quello consolidato, ove
redatto,
al giudizio di una società di revisione, ai sensi dell'articolo
156.
117.
Informazione contabile.
1. Alle
società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i
casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173.
2. Il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua con
regolamento tra i princìpi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in
materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli
emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi
extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in
materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti
princìpi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari.
L'individuazione dei princìpi ha luogo su proposta della CONSOB, da
formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le
società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e con l'ISVAP per le imprese di
assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
118. Casi
di inapplicabilità.
1. Le
disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti
finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).
2.
L'articolo 116 non si applica agli strumenti previsti dall'articolo
100, comma 1, lettera f).
Capo II -
Disciplina delle società con azioni quotate
119.
Ambito di applicazione.
1. Le
disposizioni del presente capo di applicano, salvo che sia
diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate
in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
Europea (società con azioni quotate).
Sezione I
- Assetti proprietari
120.
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
1. Ai
fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si
intende quello rappresentato da
azioni
con diritto di voto.
2. Coloro
che partecipano in una società con azioni quotate in misura
superiore al due per cento del
capitale
ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.
3. Le
società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al
dieci per cento del capitale in una società per azioni non quotate
o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno
comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.
4. La
CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori,
stabilisce con regolamento:
a) le
variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che
comportano obbligo di comunicazione;
b) i
criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche
alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il
diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il
contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del
pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;
d) i
termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che
nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico.
5. Il
diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali sono state
omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma
5.
L'impugnazione
può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato
nell'articolo 14, comma 6.
6. Il
comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite
di società controllate, dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I relativi obblighi di comunicazione
sono adempiuti dalle società controllate.
121.
Disciplina delle partecipazioni reciproche.
1. Fuori
dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso
di partecipazioni reciproche
eccedenti
i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3, la società che ha
superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di
voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro
dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di
mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del
diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è
possibile accertare quale delle due società ha superato il limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di
alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.
2. Il
limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque
per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte
di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente
autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.
3. Se un
soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del
capitale in una società
con
azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono
acquisire una partecipazione
superiore
a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal
primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle
azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile
accertare quale dei due soggetti ha superato il limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a
entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il
calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai
sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).
5. I
commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono
superati a seguito di un'offerta
pubblica
di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle
azioni ordinarie.
6. In
caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai
commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può
essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato
nell'articolo 14, comma 6.
122.
Patti parasociali.
1. I
patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio
del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle
società che le controllano sono:
a)
comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
b)
pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni
dalla stipulazione;
c)
depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la
società ha la sede legale entro quindici
giorni
dalla stipulazione.
2. La
CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della
comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
3. In
caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti
sono nulli.
4. Il
diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono
stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma
5.
L'impugnazione
può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato
nell'articolo 14, comma 6.
5. Il
presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma
stipulati:
a) che
istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio
del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle
società che le controllano;
b) che
pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione
delle stesse;
c) che
prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari
previsti dalla lettera b);
d) aventi
per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali
società.
123.
Durata dei patti e diritto di recesso.
1. I
patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non
possono avere durata superiore a tre
anni e si
intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto
un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I
patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal
caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di
sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli
azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o
di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono
recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La
dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è
perfezionato il trasferimento delle azioni.
124. Casi
di inapplicabilità.
1. La
CONSOB può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e
123, comma 2, secondo
periodo,
alle società italiane con azioni quotate solo in mercati
regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione
della normativa applicabile a tali società in forza della
quotazione.
Sezione
II - Tutela delle minoranze
125.
Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza.
1. Gli
amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla
richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino
almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore
percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono
indicati gli argomenti da trattare.
2. Entro
il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in
considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse
della società, deliberare di non procedere alla convocazione.
3. Il
presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la
convocazione, può ordinare
con
decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione
dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
4. Se la
richiesta è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto
del capitale sociale, si applica l'articolo 2367 del codice civile.
126.
Assemblea straordinaria.
1.
L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in
seconda convocazione, con la
partecipazione
di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata
rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo
comma, del codice civile.
2.
L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda
convocazione non rappresentano la
parte del
capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere
nuovamente convocata entro
trenta
giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo
comma, del codice civile è
ridotto a
otto giorni.
3. In
terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza di un numero di soci
che
rappresentano più di un quinto del capitale sociale, se l'atto
costitutivo non richiede una quota di capitale più elevata.
4.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza
convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea. L'atto costitutivo può
richiedere una maggioranza più elevata.
5.
Restano ferme per le società cooperative le disposizioni del codice
civile.
127. Voto
per corrispondenza.
1. L'atto
costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato
anche per corrispondenza.
La CONSOB
stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di
svolgimento
dell'assemblea.
128.
Denuncia al collegio sindacale e al tribunale.
1.
L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando
la denuncia è fatta da tanti
soci che
rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale.
2. La
denuncia al tribunale prevista dall'articolo 2409, primo comma, del
codice civile può essere
presentata
da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del
capitale sociale.
3. L'atto
costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a
quelle previste dai commi 1 e 2.
4. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
129.
Azione sociale di responsabilità.
1. Tanti
soci, iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci, che
rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale o la
minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo possono
esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli
amministratori, i sindaci e i direttori generali, anche se la
società è in liquidazione. La società deve essere chiamata in
giudizio. Se l'azione è esercitata nei
confronti
degli amministratori o dei direttori generali, l'atto di citazione
è notificato alla società anche in persona del presidente del
collegio sindacale.
2. I soci
che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del
capitale posseduto, uno o
più
rappresentanti comuni per l'esercizio della stessa e per il
compimento degli atti conseguenti. La
società
può rinunziare all'azione o transigere ai sensi dell'articolo 2393
del codice civile purché non vi sia il voto contrario di tanti soci
che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.
3. In
caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori
le spese del giudizio che il
giudice
non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile
recuperare a seguito dell'escussione degli stessi.
130.
Informazione dei soci.
1. I soci
hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati
presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere
copia a proprie spese.
131.
Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni.
1. Gli
azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione
che comportino l'assegnazione di azioni non quotate hanno diritto di
recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
132.
Acquisto di azioni proprie e della società controllante.
1. Gli
acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e
2357-bis, primo comma, n. 1, del codice civile, da società con
azioni quotate, devono essere effettuati per il tramite di offerta
pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato, secondo
modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo
da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
2. Il
comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati
ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una
società controllata.
3. I
commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della
società controllante possedute da dipendenti della società
emittente, di società controllate o della società controllante e
assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile.
133.
Esclusione su richiesta dalle negoziazioni.
1. Le
società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati
italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono
richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti
finanziari,
secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono
l'ammissione su altro
mercato
regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché
sia garantita una tutela
equivalente
degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con
regolamento.
134.
Aumenti di capitale.
1. Per le
società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441,
secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.
2. Alle
deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441,
ottavo comma, primo periodo, del codice civile si applica l'articolo
126 anche se l'esclusione del diritto di opzione non è limitata
entro il quarto delle azioni di nuova emissione, a condizione che
l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.
3.
L'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile si applica anche
alle deliberazioni di aumento di
capitale
con esclusione del diritto di opzione che prevedono l'offerta in
sottoscrizione delle azioni ai
dipendenti
di società controllanti o controllate.
135.
Società cooperative.
1. Per le
società cooperative, le percentuali di capitale indicate nella
presente sezione sono rapportate al numero complessivo dei soci.
Sezione
III - Deleghe di voto
136.
Definizioni.
1. Ai
fini della presente sezione, si intendono per:
a)
"delega di voto", il conferimento della rappresentanza per
l'esercizio del voto nelle assemblee;
b)
"sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe
di voto rivolta alla generalità degli azionisti;
c)
"committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente
promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche
proposte di voto;
d)
"intermediario", il soggetto che effettua la
sollecitazione per conto del committente;
e)
"raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di
deleghe di voto effettuata dalle associazioni
di
azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.
137.
Disposizioni generali.
1. La
sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate
dalle disposizioni della
presente
sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile.
2. Le
clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza
nelle assemblee non si
applicano
alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni
della presente sezione.
3. Lo
statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta
delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.
4. Le
disposizioni della presente sezione non si applicano alle società
cooperative.
138.
Sollecitazione.
1. La
sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del
committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo
di delega.
2. Il
voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega
è esercitato dal committente o, su incarico di questo,
dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione.
L'intermediario non può
affidare
a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
139.
Requisiti del committente.
1. Il
committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del
diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega
in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve
risultare iscritto da almeno sei
mesi nel
libro dei soci per la medesima quantità di azioni. La CONSOB può
stabilire per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato
particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.
2. Ai
fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio
e per i soggetti abilitati alla
istituzione
di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza
dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.
140.
Soggetti abilitati alla sollecitazione.
1. La
sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle
banche, alle società di gestione del
risparmio,
alle società di investimento a capitale variabile e alle società
di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di
sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali
ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i
requisiti di onorabilità previsti per le SIM.
141.
Associazione di azionisti.
1. La
raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti
che:
a) sono
costituite con scrittura privata autenticata;
b) non
esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente
strumentali al raggiungimento dello
scopo
associativo;
c) sono
composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è
proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per
cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di
voto.
2. Alle
associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica
l'articolo 122, commi 3 e 4.
3. La
raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo
previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali
rappresentanti dell'associazione.
4.
L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle
indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega.
L'associato non è tenuto a conferire la delega.
142.
Delega di voto.
1. La
delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può
essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con
effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può
essere
rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le
istruzioni di voto.
2. La
delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di
voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata
conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
143.
Responsabilità.
1. Le
informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle
eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della
raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista
di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il
committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.
2.
L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni
diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei
giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle
disposizioni della presente sezione e della relative norme
regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti
e
all'intermediario
l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.
144.
Svolgimento della sollecitazione e della raccolta.
1. La
CONSOB stabilisce con regolamento regole di trasparenza e
correttezza per lo svolgimento
della
sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in
particolare, disciplina:
a) il
contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative
modalità di diffusione;
b) le
procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le
condizioni e le modalità da
seguire
per l'esercizio e la revoca delle stesse;
c) le
forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in
possesso delle informazioni relative
all'identità
dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La
CONSOB può:
a)
richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano
informazioni integrative e stabilire
particolari
modalità di diffusione degli stessi;
b)
vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe
quando riscontri una violazione delle
disposizioni
della presente sezione;
c)
esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di
azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e
b);
d)
esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione
i poteri previsti dall'articolo 115,
comma 1.
3. Il
Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento i termini di
convocazione
dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
assicurando una
sufficiente
e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.
4. Nei
casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni
al capitale delle società,
copia del
prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità
di vigilanza competenti
prima
della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le
autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe
quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai
controlli sulle partecipazioni al capitale.
Sezione
IV - Azioni di risparmio
145.
Emissioni delle azioni.
1. Le
società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione
Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di
particolari privilegi di natura patrimoniale.
2. L'atto
costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i
limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce
altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di
esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
3. Le
azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte
dall'articolo 2354 del codice
civile,
la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione
dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al
portatore, salvo il disposto dell'articolo 2355, secondo comma, del
codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai
sindaci e ai direttori generali devono essere nominative.
4. Il
valore nominale complessivo delle azioni di risparmio, in concorso
con quelle delle azioni con
voto
limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, non
può superare la metà del capitale sociale.
5. Se, in
conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare
delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la
metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve
essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni
ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni
ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni
ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale,
deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società
si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di
risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini
predetti.
6. Della
parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non
si tiene conto ai fini della
costituzione
dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il
calcolo delle aliquote stabilite dall'articolo 2393, terzo e quarto
comma, del codice civile e dagli articoli 125, 128 e 129 del
presente decreto.
7. Le
azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del
capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del
codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse,
ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è
attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea ordinaria.
8. Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di
capitale a pagamento per il
quale non
sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di
azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio
della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza,
nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni
privilegiate ovvero su azioni ordinarie.
146.
Assemblea speciale.
1.
L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
a) sulla
nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di
responsabilità nei suoi
confronti;
b)
sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società
che pregiudicano i diritti della
categoria,
con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il
venti per cento delle azioni della categoria;
c) sulla
costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato
dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli
azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente
garantito;
d) sulla
transazione delle controversie con la società, con il voto
favorevole di tante azioni che
rappresentino
almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
e) sugli
altri oggetti d'interesse comune.
2.
L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è
convocata dal rappresentante comune
degli
azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società,
entro due mesi dall'emissione o dalla conversione delle azioni e
quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti
possessori
di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento
delle azioni di risparmio della categoria. Si applica l'articolo
2406 del codice civile.
3. In
deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile
l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d),
delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di
tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il
dieci per cento delle azioni in circolazione;
in terza
convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti,
qualunque sia la parte di
capitale
rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del
codice civile.
147.
Rappresentante comune.
1. Al
rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica
l'articolo 2417 del codice civile,
intendendosi
l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di
risparmio.
2.
Possono essere nominate rappresentante comune anche le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento
nonché le società fiduciarie.
3. Il
rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti
dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione
obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli
inoltre ha
diritto
di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3),
del codice civile e di ottenerne
estratti,
di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le
deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto
dall'articolo 146, comma 1, lettera c).
4. L'atto
costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea
ulteriori poteri a tutela
degli
interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le
modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante
comune sulle operazioni societarie che possano influenzare
l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
Sezione V
- Collegio sindacale
148.
Composizione.
1. L'atto
costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
a) il
numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il
numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
c)
criteri e modalità per la nomina del presidente;
d) limiti
al cumulo degli incarichi.
2. L'atto
costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un
membro effettivo sia eletto
dalla
minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il
numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere
inferiore a due.
3. Non
possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
b) il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società o delle
società
che sono da questa controllate o che la controllano;
c) coloro
che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la società
o con le società che
sono da
questa controllate o che la controllano.
4. Con
regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del
bilancio
e della programmazione economica, sentite la CONSOB, la Banca
d'Italia e l'ISVAP, sono
stabiliti
i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del
collegio. Si applica l'articolo 13, comma 2.
149.
Doveri.
1. Il
collegio sindacale vigila:
a)
sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul
rispetto dei princìpi di corretta amministrazione;
c)
sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per
gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
d)
sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle
società controllate ai sensi
dell'articolo
114, comma 2.
2. I
membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle
riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
L'articolo 2405, secondo comma, del codice civile si applica anche
in caso di assenza da due riunioni del comitato esecutivo.
3. Il
collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le
irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i
relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni
altra utile documentazione.
4. Il
comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in
mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
150.
Informazione.
1. Gli
amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità
stabilite dall'atto costitutivo e con periodicità almeno
trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla società o dalle società controllate; in
particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di
interesse.
2. Il
collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e
le informazioni rilevanti per
l'espletamento
dei rispettivi compiti.
3. Coloro
che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio
sindacale di propria
iniziativa
o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
151.
Poteri.
1. I
sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari nonché procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e
di controllo.
2. Il
collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione,
convocare
l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato
esecutivo e avvalersi di dipendenti della società per
l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da
almeno due membri del collegio.
3. Al
fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema
amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria
responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche
individualmente, di propri
dipendenti
e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli
ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
4. Gli
accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e
delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del
collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
152.
Denunzia al tribunale.
1. Il
collegio sindacale, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori, può denunziare i
fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In
tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e
il tribunale può revocare anche i soli amministratori.
2. La
CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri dei sindaci, può denunziare i fatti al
tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese
per l'ispezione sono a carico della società.
3. Il
comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in
mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
153.
Obbligo di riferire all'assemblea.
1. Il
collegio sindacale riferisce all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio d'esercizio
sull'attività
di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili
rilevati.
2. Il
collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al
bilancio e alla sua approvazione
nonché
alle materie di propria competenza.
154.
Disposizioni non applicabili.
1. Al
collegio sindacale delle società con azioni quotate non si
applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, primo
comma, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, 2433-bis, quinto
comma, 2440 e 2441, sesto comma, del codice civile.
Sezione
VI - Revisione contabile
155.
Attività di revisione contabile.
1. Una
società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 verifica:
a) nel
corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale
e la corretta rilevazione dei
fatti di
gestione nelle scritture contabili;
b) che il
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle
risultanze delle scritture
contabili
e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li
disciplinano.
2. La
società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori
della società documenti e notizie utili alla revisione e può
procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza
indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti
censurabili.
3. La
società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la
sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni
concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica
l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.
156.
Giudizi sui bilanci.
1. La
società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul
bilancio
consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della
revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della
società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. La
società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il
bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato
sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
3. La
società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un
giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società
espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria
decisione.
4. In
caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio la società di revisione informa
immediatamente la CONSOB.
5. Le
relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del
codice civile e devono restare depositate presso la sede della
società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea che
approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.
157.
Effetti dei giudizi sui bilanci.
1. Salvi
i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione
dell'assemblea che approva il
bilancio
d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del
bilancio alle norme che ne
disciplinano
i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il
cinque per cento del
capitale
sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale
della società con azioni
quotate
possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del
bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione.
2. La
CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1
entro sei mesi dalla data
di
deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il
presente articolo non si applica alle società con azioni quotate
solo in mercati regolamentati di
altri
paesi dell'Unione Europea.
4. Per le
società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma
1 è rapportata al numero
complessivo
dei soci.
158.
Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di
distribuzione di acconti sui dividendi.
1. In
caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto
di opzione, il parere sulla
congruità
del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società
incaricata della revisione
contabile.
Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla
società di revisione,
unitamente
alla relazione illustrativa degli amministratori prevista
dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno
quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che
deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio parere
entro trenta giorni.
2. La
relazione degli amministratori e il parere della società di
revisione devono restare depositati
nella
sede della società durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finché questa abbia
deliberato.
Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti
per l'iscrizione della
deliberazione
nel registro delle imprese.
3. In
caso di aumento del capitale sociale mediante conferimenti in
natura, i compiti attribuiti ai
sindaci
dall'articolo 2440 del codice civile sono svolti dalla società
incaricata della revisione contabile.
4. La
società incaricata della revisione contabile di più di una delle
società partecipanti a una fusione o a una scissione può redigere
la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente
per una delle società partecipanti.
5. Il
parere previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, del codice
civile è reso dalla società
incaricata
della revisione contabile.
159.
Conferimento e revoca dell'incarico.
1.
L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio,
l'incarico di revisione del
bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione
iscritta nell'albo speciale
previsto
dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa
determina il corrispettivo spettante alla società di revisione.
2.
L'assemblea revoca l'incarico, previo parere del collegio sindacale,
quando ricorra una giusta
causa,
provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società
di revisione.
3. Alle
deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle
società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo
2469 del codice civile.
4.
L'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di
due volte.
5. Le
deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB.
6. La
CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso
non è deliberato; in tal caso la CONSOB determina anche il
corrispettivo.
7. In
caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile
continua a essere esercitata dalla
società
di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il
conferimento del nuovo incarico.
8. La
CONSOB stabilisce con regolamento:
a) la
documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai
commi 1 e 2 e le modalità e i termini di trasmissione;
b) le
modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli
interessati dei provvedimenti da
essa
assunti;
c) i
termini entro i quali gli amministratori provvedono al deposito
presso il registro delle imprese
delle
deliberazioni e dei provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 6.
160.
Incompatibilità.
1. Al
fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile
della revisione, l'incarico non
può
essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle
situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro
di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.
2. Il
divieto previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile
si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato
conferito l'incarico e al responsabile della revisione.
161. Albo
speciale delle società di revisione.
1. La
CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di
revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli
articoli 155 e 158.
2. La
CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo
accertamento dei requisiti
previsti
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88, e del requisito di
idoneità
tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di
revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le
società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte
nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali
società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale
riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per
l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite
di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.
162.
Vigilanza sulle società di revisione.
1. La
CONSOB vigila sull'attività delle società iscritte nell'albo
speciale per controllarne
l'indipendenza
e l'idoneità tecnica.
2.
Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB può:
a)
richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la
trasmissione di atti e
documenti,
fissando i relativi termini;
b)
eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli
amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società
di revisione;
c)
raccomandare princìpi e criteri da adottare per la revisione
contabile, richiedendo
preventivamente
il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del
Consiglio nazionale dei ragionieri.
3. Le
società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla
CONSOB entro trenta giorni la
sostituzione
degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella
revisione contabile e dei direttori generali, nonché il
trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine
comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale,
dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui
requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.
163.
Provvedimenti della CONSOB.
1. La
CONSOB, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento
dell'attività di revisione, con
riferimento
a uno o più incarichi, può:
a)
intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione
contabile per un periodo non
superiore
a due anni, del responsabile della revisione contabile al quale sono
ascrivibili le irregolarità;
b)
vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione
contabile per un periodo non superiore a un anno.
2. La
CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:
a) le
irregolarità sono di particolare gravità;
b)
vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo
speciale e la società non provvede a
ripristinarli
entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB;
c) la
società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1.
3. La
CONSOB può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale
delle società di revisione che
per un
periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di
revisione comunicati alla
CONSOB ai
sensi dell'articolo 159.
4. I
provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti
dal comma 1 sono comunicati
agli
interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo
comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei
soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
5. Il
provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato
immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di
revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.
164.
Responsabilità.
1. Alla
società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo
2407, primo comma, del codice
civile.
2. I
responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato
l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con
la società di revisione, per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
165.
Revisione contabile dei gruppi.
1. Le
disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157,
si applicano anche alle società controllate da società con azioni
quotate. I controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, sono
esercitati in via esclusiva da una società di revisione, ferme
restando le altre competenze attribuite al collegio sindacale dal
codice civile.
2. La
CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente
articolo stabilendo, in
particolare,
criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono
significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento
è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la
disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.
PARTE V
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni
penali
Capo I -
Intermediari e mercati
166.
Abusivismo.
1. È
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da lire quattro milioni a lire
venti
milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente
decreto:
a) svolge
servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre
in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre
fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di
comunicazione a distanza,
strumenti
finanziari o servizi di investimento.
2. Con la
stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore
finanziario senza essere
iscritto
nell'albo indicato dall'articolo 31.
3. Se vi
è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento
o il servizio di gestione
collettiva
del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto,
la Banca d'Italia o la
CONSOB
denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti
dall'articolo
2409 del codice civile.
167.
Gestione infedele.
1. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione
del servizio di gestione di
portafogli
di investimento su base individuale o del servizio di gestione
collettiva del risparmio, in
violazione
delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in
essere operazioni che arrecano
danno
agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
168.
Confusione di patrimoni.
1. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di
servizi di investimento o di
gestione
collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti
finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le
disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno
agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
169.
Partecipazioni al capitale.
1. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce
informazioni false nelle
comunicazioni
previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7,
o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire cento milioni.
170.
Gestione accentrata di strumenti finanziari.
1.
Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o
rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente
fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a
provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna
degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti
senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
171.
Tutela dell'attività di vigilanza.
1. Fuori
dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di
gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni
alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero
sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività
svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine,
nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare,
concernenti le condizioni e le attività stesse, è punito, sempre
che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti
milioni.
2. Fuori
dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario,
chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le
funzioni di vigilanza attribuite alla
Banca
d'Italia o alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con
l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Le
disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche:
a) agli
esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia può richiedere
l'intervento ai sensi dell'articolo 6;
b) a chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti esteri abilitati all'offerta di quote o azioni di OICR ai
sensi dell'articolo 42;
c) a chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le
società di gestione indicate negli articoli 61 e 80;
d) agli
organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli
operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati
nell'articolo 78;
e) ai
promotori finanziari e agli agenti di cambio;
f) a chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
società indicata
nell'articolo
69, comma 1;
g) ai
soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69,
comma 2, e 70.
Capo II -
Emittenti
172.
Irregolare acquisto di azioni.
1. Gli
amministratori di società con azioni quotate o di società da
queste controllate che acquistano
azioni
proprie o della società controllante in violazione delle
disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due
milioni.
2. La
disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è
operato sul mercato secondo
modalità
non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da
quelle concordate, ma
comunque
idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.
173.
Omessa alienazione di partecipazioni.
1. Gli
amministratori di società con azioni quotate, o di società che
partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali
violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti
dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un
anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
174.
False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB.
1. Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false
informazioni nelle comunicazioni
previste
dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi
2 e 4, è punito con
l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
cento milioni.
2. Fuori
dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
presso
emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della CONSOB
è punito con l'arresto da
sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento
milioni.
Capo III
- Revisione contabile
175.
Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di
revisione.
1. Gli
amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della
società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni
relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o
espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in
parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società,
sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire due milioni a lire venti milioni.
176.
Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate.
1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della società di
revisione
che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie riservate avute
a causa della loro attività,
relative
alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire
ottocentomila a otto milioni.
2. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della società di
revisione
che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa
della loro attività, relative alla società assoggettata a
revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare
pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino ad un anno.
3. I
delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della
società alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o
comunicate.
177.
Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a
revisione.
1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della società di
revisione
che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente
che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione
o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno
prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
quattrocentomila a lire quattro milioni.
178.
Compensi illegali.
1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della società di
revisione
che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società
assoggettata a revisione
contabile
compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente
pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
2. La
stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai
liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che
hanno corrisposto il compenso non dovuto.
179.
Disposizioni comuni.
1. Se dai
fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società
di revisione o alla società
assoggettata
a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata
fino alla metà.
2. La
sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e
dipendenti della società di
revisione
per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni
previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del
cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le
disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione
contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di
altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in
cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al
giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione
di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate
attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.
Capo IV -
Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti
finanziari
180.
Abuso di informazioni privilegiate.
1. È
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a
seicento milioni di lire chiunque, essendo in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al
capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione,
anche pubblica, di una professione o di un ufficio:
a)
acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta
persona, su strumenti finanziari
avvalendosi
delle informazioni medesime;
b) senza
giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero
consiglia ad altri, sulla
base di
esse, il compimento di taluna delle operazione indicate nella
lettera a).
2. Con la
stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto,
direttamente o indirettamente,
informazioni
privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei
fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.
3. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per
informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di
contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente
strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se
resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.
4. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2, il giudice può aumentare la multa
fino al triplo quando, per la
rilevante
offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o
l'entità del profitto che è derivato,
essa
appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Nel
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è
sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati
per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto,
salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni
compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d'Italia e
dell'Ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica
economica.
181.
Aggiotaggio su strumenti finanziari.
1.
Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone
in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o
l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni
di lire.
2. Se si
verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un
mercato attivo, le pene sono
aumentate.
3. Le
pene sono raddoppiate:
a) nei
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale;
b) se il
fatto è commesso dagli azionisti che esercitano il controllo a
norma dell'articolo 93, dagli
amministratori,
dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci
e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che
esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da
componenti o dipendenti della CONSOB;
c) se il
fatto è commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di
comunicazione di massa.
182. Pene
accessorie.
1. La
condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181
importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non
inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la
pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno
economico, a diffusione nazionale.
183.
Ambito di applicazione.
1. I
reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge
italiana anche se commessi
all'estero,
qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso mercati
regolamentati italiani.
2. Salvo
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 180 e
181 si applicano ai fatti
concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
184.
Misure interdittive.
1. Nel
procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181
può essere disposta la misura
interdittiva
prevista dall'articolo 290, comma 1, del codice di procedura penale,
anche al di fuori dei
limiti di
pena stabiliti dall'articolo 287, comma 1, del medesimo codice.
185.
Notizia di reato e attività di accertamento.
1. Quando
ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il
pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della
CONSOB.
2. La
CONSOB compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi
dei poteri a essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti
alla sua vigilanza.
3. Al
medesimo fine, la CONSOB può inoltre:
a)
richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui
fatti, stabilendo il termine
per la
relativa comunicazione;
b)
procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti,
redigendone processo verbale;
c)
avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed
accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le
modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto
legislativo 12 luglio 1991, n. 212.
4. I
poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel
rispetto delle disposizioni degli
articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
186.
Trasmissione degli atti al pubblico ministero.
1.
Terminati gli accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al
pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione
raccolta nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo
185.
187.
Facoltà della CONSOB nel procedimento penale.
1. Nei
procedimenti per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la
CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di
procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato.
TITOLO II
Sanzioni
amministrative
188.
Abuso di denominazione.
1. L'uso,
nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o
"società di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "società di gestione del risparmio";
"SICAV" o "società di investimento a capitale
variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi,
rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di
gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione e lire venti milioni.
2. Alla
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo
non si applica l'articolo 16
della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
189.
Partecipazioni al capitale.
1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1
e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi
dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. La
stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei divieti di
esercizio del voto previsti
dall'articolo
16, commi 1 e 2, 61, comma 7, e 80, comma 8.
190.
Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli
intermediari e dei mercati.
1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i
dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni
previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12;
13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3;
30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi
2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1;
41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50,
comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
2. La
stessa sanzione si applica:
a) ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e
ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I
della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e
ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte
III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli
organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di
inosservanza delle disposizioni
previste
dagli articoli 78 e 79;
d) ai
soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69,
comma 2, e 70 o che svolgono
funzioni
di amministrazione o di direzione della società indicata
nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di
quelle applicative delle medesime.
3. Le
sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che
svolgono funzioni di
controllo
nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le
disposizioni indicate nei
medesimi
commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al
loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri
violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.
4. Alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo
non si applica l'articolo 16
della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
191.
Sollecitazione all'investimento.
1.
Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione
delle disposizioni degli articoli 94,
comma 1,
e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli
articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale
dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire
duecento milioni. Se il valore totale dei prodotti finanziari
offerti non è determinato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
2.
Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione
delle disposizioni degli articoli 94,
commi 3 e
4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di attuazione emanate
dalla CONSOB è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire duecento milioni.
3. La
sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua
annunci pubblicitari riguardanti
sollecitazioni
all'investimento in violazione delle disposizioni dell'articolo 101,
comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti
interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del
medesimo articolo.
192.
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
-
Chiunque
viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o
di scambio ovvero effettua un'offerta
pubblica
di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni
dell'articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento
milioni.
2. La
sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non
rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo
102, comma 2, ovvero
viola le
disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103,
commi 4 e 5;
b)
esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni
dell'articolo 110.
3. Gli
amministratori di società con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani che eseguono
operazioni
in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104,
comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci a lire duecento milioni.
193.
Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di
revisione.
1. Nei
confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso società, enti o associazioni tenuti a effettuare
le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire duecento milioni per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni
applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica,
in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima.
2.
L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei
patti parasociali previste
rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché
la violazione dei
divieti
previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma
4, sono punite con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento
milioni.
3. La
sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai
sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149,
comma 3;
b) agli
amministratori delle società di revisione che violano le
disposizioni contenute nell'articolo
162,
comma 3.
194.
Deleghe di voto.
1
Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o
una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo
140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e
141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire duecento milioni.
2. Il
committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di
associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138,
comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a
norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento
milioni.
195.
Procedura sanzionatoria.
1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative
previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto
motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo
le rispettive competenze.
2. La
Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa
contestazione degli addebiti agli
interessati
e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni,
in base al complesso delle informazioni raccolte.
3. Il
decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto
sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta
dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità
ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell'autore della violazione.
4. Contro
il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la
società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero,
nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui
la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere
notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e all'autorità che ha proposto
l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla
notifica.
5.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte
d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione
con decreto motivato.
6. La
corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la
presentazione di memorie e
documenti,
nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La
corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia
del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte
d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e all'autorità proponente ai fini delle
pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.
9. Le
società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della
sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo
del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso
i responsabili.
196.
Sanzioni applicabili ai promotori finanziari.
1. I
promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le
disposizioni generali o
particolari
emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla
gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva,
con una delle seguenti sanzioni:
a)
richiamo scritto;
b)
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni;
c)
sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d)
radiazione dall'albo.
2. Le
sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le
deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello
stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere
sentiti personalmente.
3. Alle
sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni
contenute nella legge 24
novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Le
società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni
rispondono, in solido con essi, del
pagamento
delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso
verso i responsabili.
PARTE VI
Disposizioni
transitorie e finali
197.
Personale della CONSOB.
1. Al
fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di
controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie
per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri
concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse
finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
198.
Girata di titoli azionari.
1. Il
potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto
dall'articolo 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, può
essere esercitato anche da SIM.
199.
Società fiduciarie.
1. Fino
alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e
di revisione, conservano vigore
le
disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e
dall'articolo 60, comma 4, del
decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
200.
Intermediari già autorizzati.
1. Le
imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritte
nell'albo
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.
2. Le
società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritte nell'albo
previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto
1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo
previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi
dell'articolo 34.
3. Le
SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto
nell'albo previsto dall'articolo 44.
4. Le
banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a
prestare i servizi medesimi.
201.
Agenti di cambio.
1. Sono
sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di
cambio, gli Ordini
professionali
previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a
eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli
agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno
degli Ordini indicati nel
comma 1,
al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata
dall'Ordine medesimo, avuto
riguardo
all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai
commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di
cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3.
Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio
1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di
agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai
ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno
di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore
della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione
di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età
conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le
disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle
cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli
agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori,
dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di
società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo
speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Essi non possono prestare servizi di
investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori
soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano
individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal
comma 11.
6. Gli
agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale
previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
7. Gli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere
i servizi di investimento
indicati
nell'articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al
collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e
senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e).
Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri
servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo
1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti
di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonché
attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di
attività previste dalla legge.
8. Gli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le
scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le
modalità del controllo contabile da parte di società di revisione
iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.
9. Il
mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per
un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla
carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione
economica, in presenza di comprovati motivi di salute, può
prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo
massimo di 18 mesi.
10. Per
l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti d cambio
aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il
coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la
procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal
regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.
11. La
posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è
incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale,
con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente
responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di
amministratore o dirigente di società che esercitano attività
commerciale e, in particolare, con la qualità di socio,
amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM,
società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario
finanziario.
12. Agli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli
articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione
amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b),
comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23;
24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
13. È
vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona
qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i
casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti
sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14. Il
Presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove
ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la
sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale
dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario
che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi
violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si
applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.
15. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione
dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le
irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o
amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può
essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o
su richiesta dell'agente di cambio.
16. Nel
caso previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nomina un commissario preposto alla
tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti.
Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico
ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali,
ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e
limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua
revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è
determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I
provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti
anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta
della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14,
ovvero su richiesta dei clienti.
17. La
cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale
consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza
dichiarata ai sensi dell'articolo 72.
18. Per
la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.
202.
Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa.
1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla
liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio
si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e
alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste
dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).
2. Le
competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti
spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale
procedura con quella prevista dall'articolo 72.
203.
Contratti a termine.
1. Fermi
restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto
previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario,
l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti
finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su
valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro
termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi
tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o
in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di
efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per
l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli
strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può
farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi,
calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di
fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa.
204.
Gestione accentrata.
1. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Banca d'Italia
promuove
la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli
S.p.A. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di
valori mobiliari" dalla stessa detenuta.
2. Fino
all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione
accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta
disciplina dalle previgenti disposizioni.
205.
Quotazioni di prezzi.
1. Le
offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate
in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli
articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi
non costituiscono sollecitazione all'investimento né offerta
pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.
206.
Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in
mercati diversi dalla borsa.
1. Le
disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni
quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate
in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
Europea.
207.
Patti parasociali.
1. I
patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data
di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il
registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I
patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine
finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.
3. Salvo
quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti
anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
208.
Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione
contabile.
1. Le
disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle
assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.
2. Le
disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche
alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le
società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di
nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo
all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del
regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica
l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I
collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le
altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in
materia di società di revisione si applicano a partire
dall'esercizio sociale che inizia il 1° luglio 1998 o
successivamente a tale data.
209.
Società di revisione.
1. Le
società di revisione che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.
2. Ai
fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto
dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è
prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le
società con azioni quotate conservano copia della relazione della
società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli
eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle
corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si
applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
210.
Modifiche al codice civile.
1.
Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse
le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".
2 .
3 .
4 .
5 .
211.
Modifiche al T.U. bancario.
1
2
3
4.
L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.
212.
Disposizioni in materia di privatizzazioni.
1
213.
Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa.
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di
fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U.
bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6
del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutività
dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione
coatta amministrativa.
2. Fermo
restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato,
il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di
consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione
coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per l'emanazione del
relativo decreto, e alla Banca d'Italia.
3. Gli
organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta
provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia
con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano
salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
214.
Abrogazioni.
1. Sono o
restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) gli
articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da
58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni;
b) gli
articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54,
ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto
4 agosto 1913, n. 1068;
c) gli
articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
d) il
regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21
marzo 1926, n. 597;
e) il
regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
f) gli
articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
g) il
regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge
18 marzo 1926, n. 562;
h) il
regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge
18 marzo 1926, n. 562;
i) il
regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge
18 marzo 1926, n. 562;
j) il
regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge
31 dicembre 1931, n. 1657;
k) gli
articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno
1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
l) il
regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla L.
20 aprile 1932, n. 291;
m) la
legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
n)
l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262;
o) il
decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
p) il
decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
q) la
legge 23 maggio 1956, n. 515;
r) la
legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
s) gli
articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo
periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo
comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter,
18-quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni;
t) il
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
u) il
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
v) il
D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;
w) la
legge 23 febbraio 1977, n. 49;
x) la
legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter;
y) la
legge 19 giugno 1986, n. 289;
z) il
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;
aa) la
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
bb) la
legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
cc) il
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione
dell'articolo 14;
dd) il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione
dell'articolo 4;
ee) la
legge 18 febbraio 1992, n. 149;
ff) la
legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
gg)
l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera
f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;
hh) la
legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e
15;
ii)
l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332,convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474;
jj) il
D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma
4, 62, 63, 64 e 65.
2. Sono
abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:
a) gli
articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono
punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi
dell'articolo 193, comma 2;
b) 18, a
eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a
eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del
secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate
ai sensi dell'articolo 191;
c)
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136;
d) gli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3;
2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis,
della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
e) gli
articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi
12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative
violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai
sensi degli articoli 189 e 190;
f)
l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative
violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai
sensi dell'articolo 193;
g) gli
articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le
relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
h) gli
articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25;
27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni
sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;
i) gli
articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9,
10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative
violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
j) gli
articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 86;
k) gli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo;
4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9;
10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
l) gli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2
e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative
violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;
m) gli
articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi
1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23,
commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed
e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative
violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai
sensi degli articoli 189 e 190.
3. Fino
all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5
e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista
dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12,
13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289 .
4. È
abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da
regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
5. Le
disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite
continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente
decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di
violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo
195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie
rispettivamente disciplinate.
215.
Disposizioni di attuazione.
1. In
sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di
carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono
adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo.
216.
Entrata in vigore.
1. Il
presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.
Allegato
Sezione A
- Servizi
1.
Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in
relazione a uno o più strumenti
indicati
nella sezione B.
2.
Esecuzione di tali ordini per conto terzi.
3.
Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella
sezione B.
4.
Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di
investimento nell'ambito di un
mandato
conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o
più strumenti contemplati nella sezione B.
5.
Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti
indicati nella sezione B e
collocamento
di tali emissioni.
Sezione B
- Strumenti
1. Valori
mobiliari.
2. Quote
di un organismo di investimento collettivo.
3.
Strumenti del mercato monetario.
4.
Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
5.
Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).
6.
Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di
scambio connessi a indici azionari ("equity swaps").
7.
Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da
questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che
si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa
categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse.
Sezione C
- Servizi accessori
1.
Custodia e amministrazione in relazione a uno o più degli strumenti
indicati nella sezione B.
2.
Affitto di cassette di sicurezza.
3.
Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire
loro di effettuare una transazione
relativa
a uno o più strumenti indicati nella sezione B, transazione in cui
interviene l'impresa che
concede
il credito o il prestito.
4.
Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni
connesse,
nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e
l'acquisto di imprese.
5.
Servizi connessi all'assunzione a fermo.
6.
Consulenza in materia di investimenti in merito a uno o più degli
strumenti elencati nella sezione B.
7.
Servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla
fornitura di servizi di investimento.
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