
D.P.R.
6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A).
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti
gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge
24 novembre 2000, n. 340;
Visto
il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e
n. 112-quinquies;
Visto
l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista
la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52;
Visti
gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista
la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista
la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto
il decreto –legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto
l'articolo 4 del decreto –legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista
la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista
la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista
la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni;
Vista
la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste
le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito
il parere della competente commissione della Camera dei deputati e
decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 maggio 2001;
Su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività
culturali;
Emana
il seguente decreto:
Parte
I - Attività edilizia
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo
I - Attività edilizia
Articolo
1 (L)
Àmbito
di applicazione.
1.
Il presente testo unico contiene i princìpi fondamentali e generali
e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2.
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3.
Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti
produttivi.
Articolo
2 (L)
Competenze
delle regioni e degli enti locali.
1.
Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia
edilizia nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione
statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
3.
Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative dei princìpi di riordino in esso contenuti, operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a
quando esse non si adeguano ai princìpi medesimi.
4.
I comuni, nell'àmbito della propria autonomia statutaria e
normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5.
In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e
agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua
entrata in vigore.
Articolo
3 (L)
Definizioni
degli interventi edilizi.
1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a)
"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi
edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b)
"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c)
"interventi di restauro e di risanamento conservativo",
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e)
"interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
e.1)
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2)
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
e.3)
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4)
l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6)
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f)
gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2.
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo
4 (L)
Regolamenti
edilizi comunali.
1.
Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma
4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e
delle pertinenze degli stessi.
2.
Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia,
il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere
di tale organo consultivo.
Articolo
5 (R)
Sportello
unico per l'edilizia.
1.
Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attività.
2.
Tale ufficio provvede in particolare:
a)
alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per
il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso
il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b)
a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia
interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d)
all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e)
al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f)
alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e
le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
3.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove
questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a)
il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da
una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b)
il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4.
L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:
a)
le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 94 e 62;
b)
l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898;
c)
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso
di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d)
l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e)
gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f)
il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi
in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella
laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g)
il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h)
gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i)
il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette.
TITOLO
II
Titoli
abilitativi
Capo
I - Disposizioni generali
Articolo
6 (L)
Attività
edilizia libera.
1.
Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a)
interventi di manutenzione ordinaria;
b)
interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c)
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato.
Articolo
7 (L)
Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni.
1.
Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a)
opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione
l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni
pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni,
raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai
sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b)
opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c)
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero
dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo
8 (L)
Attività
edilizia dei privati su aree demaniali.
1.
La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree
demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Articolo
9 (L)
Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
1.
Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel
rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
sono consentiti:
a)
gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c)
del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;
b)
fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova
edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03
metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione
produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un
decimo dell'area di proprietà.
2.
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui
alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente
testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino
globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento
delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si
impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale
mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente
titolo.
Capo
II - Permesso di costruire
Sezione
I - Nozione e caratteristiche
Articolo
10 (L)
Interventi
subordinati a permesso di costruire.
1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a)
gli interventi di nuova costruzione;
b)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso.
2.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attività.
3.
Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori
interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul
carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Articolo
11 (L)
Caratteristiche
del permesso di costruire.
1.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile
o a chi abbia titolo per richiederlo.
2.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai
successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è
oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei
diritti dei terzi.
Articolo
12 (L)
Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire.
1.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte
del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio,
ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La
misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data
di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali
da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
Articolo
13 (L)
Competenza
al rilascio del permesso di costruire.
1.
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del
permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Articolo
14 (L)
Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
1.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2.
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444.
Articolo
15 (R)
Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire.
1.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
2.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale
l'opera deve essere completata non può superare i tre anni
dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla
volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.
3.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per
le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra
quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
4.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Sezione
II - Contributo di costruzione
Articolo
16 (L)
Contributo
per il rilascio del permesso di costruire.
1.
Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente
articolo.
2.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.
3.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata
all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta
giorni dalla ultimazione della costruzione.
4.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni
in relazione:
a)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b)
alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c)
alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d)
ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
5.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte
della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio
comunale.
6.
Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili
costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e
gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni
a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura
non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota
di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di
costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per
le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
Articolo
17 (L)
Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione.
1.
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire
è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18.
2.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a
quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
settore.
3.
Il contributo di costruzione non è dovuto:
a)
per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese
le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b)
per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura
non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c)
per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
d)
per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e)
per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello
Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo
18 (L)
Convenzione-tipo.
1.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;
b)
la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base
del costo delle aree, così come definito dal comma successivo,
della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri
di preammortamento e di finanziamento;
c)
la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore
desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d)
la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non
inferiore a 20 anni.
2.
La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del
costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il
20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3.
Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai
fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione
agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Articolo
19 (L)
Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
1.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione
di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di
un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di
quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di
tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al
comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in
relazione ai tipi di attività produttiva.
2.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione
è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
Sezione
III - Procedimento
Articolo
20 (R)
Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire.
1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle
norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi
interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a
tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre
che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del
rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può,
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al
relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
6.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di
altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5,
comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su
beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di
cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui
al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento
edilizio.
8.
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con
più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
9.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
10.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
Articolo
21 (R)
Intervento
sostitutivo regionale.
1.
In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo
20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio
del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o
trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile
dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al
competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel
termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo
termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato
il silenzio-rifiuto.
Capo
III - Denuncia di inizio attività
Articolo
22 (L)
Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività.
1.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6.
2.
Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti
a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità
tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale.
3.
La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
4.
Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento
assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
5.
È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
Articolo
23 (R)
Disciplina
della denuncia di inizio attività.
1.
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2.
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico
la data di ultimazione dei lavori.
3.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
5.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di
inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove
entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio
di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
TITOLO
III
Agibilità
degli edifici
Capo
I - Certificato di agibilità
Articolo
24 (L)
Certificato
di agibilità.
1.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.
2.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
a)
nuove costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c)
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3.
Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato
la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa,
sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La
mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la
iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo
25 (R).
Procedimento
di rilascio del certificato di agibilità.
1.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b)
dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato
di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto
approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e
della salubrità degli ambienti;
c)
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità
degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
2.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:
a)
certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b)
certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui
all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
c)
la documentazione indicata al comma 1;
d)
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si
intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso
è di sessanta giorni.
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Articolo
26 (L)
Dichiarazione
di inagibilità.
1.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio
del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di
parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
TITOLO
IV
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo
I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo
27 (L)
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia.
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2.
Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di
cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora
sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al
competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
Articolo
28 (L)
Vigilanza
su opere di amministrazioni statali.
1.
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, informa immediatamente la regione e
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei
provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Articolo
29 (L)
Responsabilità
del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del
progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.
1.
Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei
casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al
permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al
dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3.
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio
attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella
relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari.
Capo
II - Sanzioni
Articolo
30 (L)
Lottizzazione
abusiva.
1.
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite
dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune.
6.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al
dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è
sito l'immobile.
7.
Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione
delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle
opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine
nei registri immobiliari.
8.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite
di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma
privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della
sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17
marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie,
alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi
di diritti reali di garanzia e di servitù.
Articolo
31 (L)
Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali.
1.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di
costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3.
3.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5.
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
6.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite
l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
8.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma
1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
9.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la
sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
Articolo
32 (L)
Determinazione
delle variazioni essenziali.
1.
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:
a)
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b)
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da
valutare in relazione al progetto approvato;
c)
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto
approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza;
d)
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
2.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3.
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o
in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale
difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli
31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali.
Articolo
33 (L)
Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o
in totale difformità.
1.
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in
totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura
del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione
pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri
previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con
riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto
ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla
base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione,
per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del
territorio.
3.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile
provvede autonomamente.
5.
In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo
31, comma 8.
6.
È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli
16 e 19.
Articolo
34 (L)
Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
1.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Articolo
35 (L)
Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici.
1.
Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di
enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa
diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
3.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
Articolo
36 (L)
Accertamento
di conformità.
1.
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini
di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a
titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia,
ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a
quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento
realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
Articolo
37 (L)
Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e accertamento di conformità.
1.
La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in
assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio
attività consistono in interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3,
eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e
regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i
beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la
sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4.
Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda,
il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando
l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6.
La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta
comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di
cui all'articolo 36.
Articolo
38 (L)
Interventi
eseguiti in base a permesso annullato.
1.
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica
una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio,
anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è
notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.
Articolo
39 (L)
Annullamento
del permesso di costruire da parte della regione.
1.
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
regione.
2.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e
al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato.
3.
In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare
la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste
dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da
comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere
eseguite in base al titolo annullato.
5.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
Articolo
40 (L)
Sospensione
o demolizione di interventi abusivi da parte della regione.
1.
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o
in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il
comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione
può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al
titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è
comunicato inoltre al comune.
3.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla
data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie
per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia
possibile, per la rimessa in pristino.
4.
Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un
termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno
dei lavori.
Articolo
41 (L)
Demolizione
di opere abusive.
1.
In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente
idonee.
3.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia
all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla
demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione
diretta.
4.
Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive
è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa.
5.
È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza.
Articolo
42 (L)
Ritardato
od omesso versamento del contributo di costruzione.
1.
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2.
Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6.
In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.
Articolo
43 (L)
Riscossione.
1.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della
parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme
vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente
procedente.
Articolo
44 (L)
Sanzioni
penali.
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a)
l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi
di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso
di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto
dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche
nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.
2.
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
Articolo
45 (L)
Norme
relative all'azione penale.
1.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36.
2.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso
in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per
una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del
ricorso.
3.
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Articolo
46 (L)
Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
1.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la
cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire
o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitù.
2.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il
rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve
essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
3.
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad
un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche
da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.
Articolo
47 (L)
Sanzioni
a carico dei notai.
1.
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
2.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.
Articolo
48 (L)
Aziende
erogatrici di servizi pubblici.
1.
È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati
stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo
1985.
2.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di
costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in
sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che
già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta
copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio,
dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio.
3.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere
ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
Capo
III - Disposizioni fiscali
Articolo
49 (L)
Disposizioni
fiscali.
1.
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi
abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo
stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato,
non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme
vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero
il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati
nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
2.
È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla
richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento
del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di
cui al comma precedente.
3.
Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte
dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di
ricezione della segnalazione del comune.
4.
In caso di revoca o decadenza dai benefìci suddetti il committente
è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Articolo
50 (L)
Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria.
1.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni
tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si
applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di
sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della
registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in
sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci,
deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro
sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che
attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati
costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla
base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali
sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17
marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno
dal giorno della presentazione della domanda suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare,
entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia
del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo,
una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi
di mora stabiliti per i singoli tributi.
4.
Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di
opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,
deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso
in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute
fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
6.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Articolo
51 (L)
Finanziamenti
pubblici e sanatoria.
1.
La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;
la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli
immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di
sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte
II - Normativa tecnica per l'edilizia
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Articolo
52 (L)
Tipo
di strutture e norme tecniche.
1.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme
definiscono:
a)
i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b)
i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del
tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera,
nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni;
c)
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali
e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d)
la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali,
per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra,
l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3.
Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Articolo
53 (L)
Definizioni.
1.
Ai fini del presente testo unico si considerano:
a)
opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da
un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che
assolvono ad una funzione statica;
b)
opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle
composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle
quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente
l'effetto statico voluto;
c)
opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
in altri metalli.
Articolo
54 (L)
Sistemi
costruttivi.
1.
Gli edifici possono essere costruiti con:
a)
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b)
struttura a pannelli portanti;
c)
struttura in muratura;
d)
struttura in legname.
2.
Ai fini di questo testo unico si considerano:
a)
costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione
portante;
b)
strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di
pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano
e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture
orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c)
strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Articolo
55 (L)
Edifici
in muratura.
1.
Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le
compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle
norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
56 (L)
Edifici
con struttura a pannelli portanti.
1.
Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con
calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in
opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due
direzioni distinte.
2.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un
organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
3.
La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
4.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado
di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Articolo
57 (L)
Edifici
con strutture intelaiate.
1.
Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
a)
strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.
2.
Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3.
Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
4.
Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le
modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
58 (L)
Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo.
1.
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e
che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e
64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al
Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a)
descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo
a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a
fessurazione e rottura;
b)
precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di
prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c)
indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d)
indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori
di cui all'articolo 59.
2.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine.
3.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1
del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti
sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni
di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico
della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura
con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
6.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui
sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Articolo
59 (L)
Laboratori.
1.
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori
ufficiali:
a)
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle
facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di
architettura;
b)
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed
esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
2.
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con
proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.
3.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio
di pubblica utilità.
Articolo
60 (L)
Emanazione
di norme tecniche,
1.
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo
61 (L)
Abitati
da consolidare.
1.
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e
nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di
rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel
termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Articolo
62 (L)
Utilizzazione
di edifici.
1.
Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento
armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi
dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Articolo
63 (L)
Opere
pubbliche.
1.
Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo
2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
Capo
II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica.
Sezione
I - Adempimenti
Articolo
64 (L)
Progettazione,
direzione, esecuzione, responsabilità.
1.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in
modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
2.
La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve
avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
4.
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di
tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di
sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza
dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
Articolo
65 (R)
Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.
1.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a
trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
3.
Alla denuncia devono essere allegati:
a)
il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
di sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista
e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
4.
Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre
alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione,
allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel
presente articolo.
6.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a)
i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
b)
per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c)
l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
7.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al
comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio
tecnico regionale.
8.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
Articolo
66 (L)
Documenti
in cantiere.
1.
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo
53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e
firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un
apposito giornale dei lavori.
2.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è
anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Articolo
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo
statico.
1.
Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono
essere sottoposte a collaudo statico.
2.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il
direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello
unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati
da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5.
Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore
dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati
da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera,
fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico.
8.
Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte,
occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del
certificato di collaudo.
Sezione
II - Vigilanza
Articolo
68 (L)
Controlli.
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel
cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli
adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale
dei funzionari ed agenti comunali.
2.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un
ingegnere.
Articolo
69 (L)
Accertamenti
delle violazioni.
1.
I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli
adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo
verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria
competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti
di cui all'articolo 70.
Articolo
70 (L)
Sospensione
dei lavori.
1.
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo
verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo
comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore
la sospensione dei lavori.
2.
I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3.
Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del
competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione
III - Norme penali
Articolo
71 (L)
Lavori
abusivi.
1.
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le
opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
2.
È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda
da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza
osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Articolo
72 (L)
Omessa
denuncia dei lavori.
1.
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 103 a 1032 euro.
Articolo
73 (L)
Responsabilità
del direttore dei lavori.
1.
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale
della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Articolo
74 (L)
Responsabilità
del collaudatore.
- Il
collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67,
comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
Articolo
75 (L)
Mancanza
del certificato di collaudo.
1.
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
Articolo
76 (L)
Comunicazione
della sentenza.
1.
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune
e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo
III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico
Sezione
I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati
Articolo
77 (L)
Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici.
1.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma
2.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto,
adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3.
La progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b)
idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c)
almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
4.
È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5.
I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono
essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli
articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Articolo
78 (L)
Deliberazioni
sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
1.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita
la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del
codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche
modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
Articolo
79 (L)
Opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi.
1.
Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche
per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di
uso comune a più fabbricati.
2.
È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le
opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Articolo
80 (L)
Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni.
1.
Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni
caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di
cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa
richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Articolo
81 (L)
Certificazioni.
1.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di
interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in
carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Sezione
II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo
82 (L)
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico.
1.
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del
presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al D.M.
14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici.
2.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20,
commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio
del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può
essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l'approvazione delle predette autorità.
3.
Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4.
Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1
è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel
rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma
1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5.
La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di
cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
6.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inagibili.
7.
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per
la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente
ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e
con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8.
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del
1986, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
9.
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni
di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato D.M. 14
giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici. Le norme
dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni
del presente articolo perdono efficacia.
Capo
IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche
Sezione
I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Articolo
83 (L)
Opere
disciplinate e gradi di sismicità.
1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate,
oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche
norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2.
Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche
e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.
3.
Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono
alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del
presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità,
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Articolo
84 (L)
Contenuto
delle norme tecniche.
1.
Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali
indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi
di sismicità, definiscono:
a)
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo,
al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b)
le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
c)
le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
d)
il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
e)
le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2.
Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei
terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo
fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto
assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
3.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per
rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
stabilità dei pendii medesimi.
4.
Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità
degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicità.
Articolo
85 (L)
Azioni
sismiche.
1.
L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in
grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive
lettere a), b), c) e d) e definiti dalle
norme tecniche di cui all'articolo 83:
a)
azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b)
azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti
non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c)
momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento
torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e
in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le
indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
d)
momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni
gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni
sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
86 (L)
Verifica
delle strutture.
1.
L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui
all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2.
Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni
esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo
87 (L)
Verifica
delle fondazioni.
1.
I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si
eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo
conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali
applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
88 (L)
Deroghe.
1.
Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche,
di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio
periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2.
La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento
urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate
nei piani particolareggiati.
Articolo
89 (L)
Parere
sugli strumenti urbanistici.
1.
Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2.
Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3.
In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il
parere deve intendersi reso in senso negativo.
Articolo
90 (L)
Sopraelevazioni.
1.
È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a)
la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché
nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al
presente capo;
b)
la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso
della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2.
L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente
ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani
che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della
struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Articolo
91 (L)
Riparazioni.
1.
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un
maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai
precedenti articoli.
2.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
92 (L)
Edifici
di speciale importanza artistica.
1.
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in
edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o
di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione
II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo
93 (R)
Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche.
1.
Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze,
nonché dal direttore dei lavori.
3.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari.
6.
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo.
7.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell'articolo 103.
Articolo
94 (L)
Autorizzazione
per l'inizio dei lavori.
1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non
si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della regione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta
e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.
3.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o
nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma
2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che
decide con provvedimento definitivo.
4.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
Sezione
III - Repressione delle violazioni
Articolo
95 (L)
Sanzioni
penali.
1.
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei
decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con
l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Articolo
96 (L)
Accertamento
delle violazioni.
1.
I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti
norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al
competente ufficio tecnico della regione.
2.
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Articolo
97 (L)
Sospensione
dei lavori.
1.
Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina,
con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
2.
Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di
sospensione.
3.
L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di
sospensione.
4.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui
la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Articolo
98 (L)
Procedimento
penale.
1.
Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa
la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più
consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore
dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
2.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un
funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la
demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in
difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere leopere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
Articolo
99 (L)
Esecuzione
d'ufficio.
1.
Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni
di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto
esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se
del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del
condannato.
Articolo
100 (L)
Competenza
della Regione.
1.
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina,
con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo
della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse
eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme
tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2.
In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
Articolo
101 (L)
Comunicazione
del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione.
1.
Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in
base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro
quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Articolo
102 (L)
Modalità
per l'esecuzione d'ufficio.
1.
Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
2.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di
lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente
ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta
dal competente ufficio tecnico della regione.
3.
La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario,
è fatta mediante ruoli esecutivi.
4.
Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Articolo
103 (L)
Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
1.
Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri
e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e
degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono
tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e
94.
2.
I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le
costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità
delle presenti norme.
3.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici
succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni
danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione
IV - Disposizioni finali
Articolo
104 (L)
Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
1.
Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2.
L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme
tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già
legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili
azioni sismiche.
3.
Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo,
l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che
deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del
provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione
possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante
le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di
apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone
copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
per i necessari provvedimenti.
4.
La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire,
ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al
comma 3.
5.
Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non
sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il
progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente,
il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina
la demolizione di quanto già costruito.
6.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo
si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III
del presente testo unico.
Articolo
105 (L)
Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato.
1.
L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici
per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato,
importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal
beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle
prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo
106 (L)
Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare.
1.
Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza
delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è
assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della
difesa.
Capo
V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo
107 (L)
Àmbito
di applicazione.
1.
Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti
relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g)
gli impianti di protezione antincendio.
Articolo
108 (L)
Soggetti
abilitati.
1.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo
109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3.
Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al
comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA),
debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4.
Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo
109 (L)
Requisiti
tecnico-professionali.
1.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2,
sono i seguenti:
a)
laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b)
oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c)
oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
d)
oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa
stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2.
È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del
possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del
Ministero delle attività produttive.
Articolo
110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione
degli impianti.
1.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli
albi professionali, nell'àmbito delle rispettive competenze.
2.
La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di
sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 119.
3.
Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo
sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Articolo
111 (R)
Misure
di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.
1.
Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo degli impianti installati il committente è esonerato
dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g),
e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di
volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità
previste dal comma 2.
2.
Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di
professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano
che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore
dei lavori.
3.
Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso
di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
Articolo
112 (L)
Installazione
degli impianti.
1.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto
di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si considerano costruiti a regola d'arte.
2.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3.
Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati
i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al
comma 3.
Articolo
113 (L)
Dichiarazione
di conformità.
1.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo
110.
Articolo
114 (L)
Responsabilità
del committente o del proprietario.
1.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.
Articolo
115 (L)
Certificato
di agibilità.
1.
Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia
il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Articolo
116 (L)
Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri.
1.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 113.
Articolo
117 (R)
Deposito
presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo.
1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107
vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato
il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita
presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113
deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
3.
In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è
possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai
progetti approvati di cui all'articolo 111.
Articolo
118 (L)
Verifiche.
1.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e
della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'àmbito
delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
2.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo
119 (L)
Regolamento
di attuazione.
1.
Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti
per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui
all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo
120 (L)
Sanzioni.
1.
Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle
altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro.
2.
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la
terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.
Articolo
121 (L)
Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Capo
VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo
122 (L)
Àmbito
di applicazione.
1.
Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti esistenti.
2.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma
1, del presente testo unico.
Articolo
123 (L)
Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1.
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e
di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2.
Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8
della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3.
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4.
Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa
in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché
dei componenti degli edifici e degli impianti.
5.
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25
luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8.
La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo
124 (L)
Limiti
ai consumi di energia.
1.
I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici
sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Articolo
125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia
dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle
opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.
1.
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio
dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il
progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2.
Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1
non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune,
fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133,
ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3.
La documentazione deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo
sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo
sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne
ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Articolo
126 (R)
Certificazione
di impianti.
1.
Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del
progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori,
dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 111,
comma 2.
Articolo
127 (R)
Certificazione
delle opere e collaudo.
1.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal
presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al
capo quinto della parte seconda.
Articolo
128 (L)
Certificazione
energetica degli edifici.
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici.
Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo
e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare.
3.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è
ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4.
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Articolo
129 (L)
Esercizio
e manutenzione degli impianti.
1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2.
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3.
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme
relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a
carico degli utenti.
4.
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione
degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo
130 (L)
Certificazioni
e informazioni ai consumatori.
1.
Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli
impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.
Articolo
131 (L)
Controlli
e verifiche.
1.
Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2.
La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3.
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina
la sospensione dei lavori.
4.
In caso di accertamento di difformità su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina,
a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5.
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo
132.
Articolo
132 (L)
Sanzioni.
1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2582 euro.
2.
Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non
osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la
sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3.
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la
relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1
per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4.
Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo
127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a
2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con
la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non
superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
7.
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8.
L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
Articolo
133 (L)
Provvedimenti
di sospensione dei lavori.
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con
il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori,
ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve
fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del
termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico
del proprietario.
Articolo
134 (L)
Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1.
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse
da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune
entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto
di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario.
Articolo
135 (L)
Applicazione.
1.
I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e
il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I della legge
9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Parte
III - Disposizioni finali
Capo
I - Disposizioni finali
Articolo
136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)
- R comma 2, lettera m)
Abrogazioni.
1.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b)
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo
3;
c)
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;
4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d)
legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli
articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo
1982, n. 94;
f)
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente
all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a)
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
b)
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli
26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad
esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c)
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d)
legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1,
commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre
1998, n. 415;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
limitatamente all'articolo 7;
f)
legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g)
legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo
23, comma 6;
h)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i)
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2,
commi 50 e 56;
l)
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;
m)
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Articolo
137 (L)
Norme
che rimangono in vigore.
1.
Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a)
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad
eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b)
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c)
legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d)
legge 24 marzo 1989, n. 122;
e)
articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f)
articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente
previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I
di questo testo unico, le seguenti leggi:
a)
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b)
legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c)
legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d)
legge 5 marzo 1990, n. 46;
e)
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f)
legge 5 febbraio 1992, n. 104;.
Articolo
138 (L)
Entrata
in vigore del testo unico.
1.
Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2002
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