181.
INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli)
A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni
Decreto Legislativo 19
Settembre 1994, n. 626
Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e
99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
TITOLO I
Capo I - Disposizioni
generali
1.
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di
attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle
Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore
di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore
di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4,
lettera a), e 11, primo periodo.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e
gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso
di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero
dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari
obblighi;
b)
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa
ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i),
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda,
ovvero unità produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di
cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i)
unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
3. Misure generali di
tutela.
1. Le misure generali
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f)
rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi
di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n)
misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative
alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
4. Obblighi del datore
di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro,
in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di
cui alla lettera a);
c)
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è
custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a)
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b)
designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
e in particolare:
a)
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
e)
prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f)
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g)
richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h)
adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i)
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l)
si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;
m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19,
comma 1, lettera e);
n)
prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o)
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la
data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p)
consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q)
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro
effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui
al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di
cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e
medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996
da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime
aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, possono essere altresì definiti:
a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile
lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in
aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'allegato I;
b)
i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per
le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro
delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la
sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e
3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
5.
Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i
lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e
c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
e)
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f)
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
g)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
6. Obblighi dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei
luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali
di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a
forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che
gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli
altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e
montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi
alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
7. Contratto di appalto
o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui
al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Capo II - Servizio di
prevenzione e protezione
8.
Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro
designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di
attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui
al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari;
d)
nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f)
nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g)
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto
previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore
di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno
deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del
servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore
di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo
liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro
comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero
esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c)
il curriculum professionale.
9. Compiti del servizio
di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro
fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito
a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e)
le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del
servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto.
4. Il servizio di
prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
10. Svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi.
1. Il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8,
comma 4.
2. Il datore di lavoro
che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi;
b)
una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11;
c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli
ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di
analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
11. Riunione periodica
di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c)
il medico competente ove previsto;
d)
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della
riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha
altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro,
anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - Prevenzione
incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
12. Disposizioni
generali.
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di
lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b)
designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da
adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato
che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e)
prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso
di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per
quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle
designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non
possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi
devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro
deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato.
13. Prevenzione
incendi.
1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti
nei quali sono definiti:
a)
i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad
evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora
esso si verifichi;
2) misure precauzionali
di esercizio;
3) metodi di controllo
e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la
gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
2. Per il settore
minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
14. Diritti dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che,
in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che,
in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto,
prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
2. Il datore di lavoro,
qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche
minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione
del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in
materia.
Capo IV - Sorveglianza
sanitaria
16. Contenuto della
sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza
sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di
cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di
cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
17. Il medico
competente.
1. Il medico
competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i)
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m)
collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente
può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico
competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio
di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente
svolge la propria opera in qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico
competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti.
7. Il dipendente di una
struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente
qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V - Consultazione
e partecipazione dei lavoratori
18. Rappresentante per
la sicurezza.
1. In tutte le aziende,
o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nella aziende, o
unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o
eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così
come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende,
ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze,
è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le
modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato
accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al
comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il
numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
dipendenti;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i
contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di
cui all'art. 22, comma 7.
19. Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante
per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d)
è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i
mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante
per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari
per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante
per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante
per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
20. Organismi
paritetici.
1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai
fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da
accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti
dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - Informazione
e formazio