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"Le Undici
Regole del Bene Comune"
di Amedeo Nigra
INTERVISTA ALL'AUTORE |
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E-Book "Le Undici Regole del Bene Comune" di
Amedeo Nigra |
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Cliccate qui per ascoltare l'intervista su Radio 24, all'autore |
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TRATTO DA "ECONOMIA IN PAGINE" DI GIANFRANCO FABI DEL 4/12/2010 |
http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?articolo=etica-economia-libri-capitalismo-flavio-felice
Fabi.
L’altro libro di cui parliamo è “Le Undici Regole del Bene Comune” di
Amedeo Nigra.
Un libro in cui si parla dei principi proposti dall’UCID, Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti, per un’economia ideale che sappia
correre, ma che correndo traini anche la solidarietà.
Avvocato
Nigra, “Le Undici Regole del Bene Comune”. Anche questo libro
raccoglie molti contributi anche esterni che hanno portato,
nell’ambito della discussione, l’UCID del Gruppo Lombardo ad elaborare
questo progetto e queste tesi. Le Undici Regole: sembra che abbiate
voluto fare un passo in avanti rispetto al decalogo, una in più
rispetto ai dieci comandamenti. Avvocato Nigra.
Nigra: Esatto. Beh, noi ci
abbiamo tenuto a mettere undici regole per non apparire che ci
proponessimo come il famoso decalogo. La prima cosa che ci siamo posti
come obiettivo è stata la semplicità, perché tutti parlano di bene
comune, però il bene comune non è definito in modo concreto, né dalle
regole dello Stato, né dalla cultura. Così ci siamo posti l’obiettivo
di spiegare in concreto cosa possano essere queste regole. Quindi
abbiamo fatto un percorso attraverso l’UCID Gruppo Regionale Lombardo,
un percorso che è durato tre anni, dal 2006 alla fine del 2009, per
interrogare manager e studiosi per definire queste regole e cosa sia
in pratica il bene comune. Devo dire che questo è il primo e unico
libro che definisce in qualche modo concretamente il bene comune. Un
altro obiettivo che ci siamo dati è stato quello di dire delle cose
semplici e quindi di riscoprire cosa deve fare in concreto un
operatore per poter contribuire al bene comune. Qui emerge
un’importantissima regola formata dalla dottrina sociale della Chiesa
e che in fondo è una regola che risale ancora ad Aristotele e a San
Tommaso: è quella che per parlarsi di profitto, quindi di frutto,
bisogna che la situazione esistente si incrementi. Quindi la Chiesa
cattolica dice: c’è profitto quando si incrementa il bene comune.
Questa è la primissima regola con cui bisogna praticamente
confrontarsi quando si deve valutare cosa si deve fare in economia.
Fabi.
Quindi avete fatto un percorso per elaborare queste regole, questi
principi, questi temi di fondo. Possiamo dire un po’ leggendo che poi
il punto di arrivo è molto vicino alla Caritas in veritate, non
poteva che essere così, una società in cui l’efficienza della società
si deve affiancare anche alla solidarietà, all’apertura, alla capacità
di porre in evidenza non solo i problemi strettamente economici, ma
anche i problemi di coesione sociale e di equità sociale complessiva.
Amedeo Nigra.
Nigra: Certo. Uno dei temi
più importanti che vorrei sottolineare a chi ascolta è che la Chiesa
cattolica afferma un principio molto importante che non è tanto
religioso, ma è umano ed anche economico: tutti siamo responsabili di
tutto. Nelle Undici Regole che abbiamo evidenziato viene affermato, io
credo per la prima volta, che nel rivolgersi all’incremento del bene
comune non bisogna appunto rivolgersi solamente alle imprese, ma tutti
sono responsabili, prima di tutto anche il settore pubblico, anche gli
Enti pubblici, anche lo Stato. Basti pensare che noi non abbiamo
nessuna università tra le prime cento al mondo per vedere quanto il
settore pubblico possa e debba fare ancora. Poi c’è la riscoperta
della semplicità. Noi parliamo sempre di entità astratte, il mercato,
il bene, la burocrazia, ma parlando di bene comune si riscopre
l’unità, ovvero il fatto che ciascuno può fare qualcosa. In questo
libro si fa un esempio molto pratico, dicendo che se ciascuno di noi,
ciascuno che lavora, lavorasse un minuto in più al giorno per tutti i
giorni dell’anno e se spendesse solamente un euro in più, questo
accenderebbe e metterebbe in movimento non solo l’imitazione, e quindi
quello che gli studiosi chiamano empathic learning, quindi
l’imitazione empatica, ma soprattutto permetterebbe a ciascuno di dare
un contributo concreto, perché se noi prendiamo per tutte le persone
che consumano un euro al giorno moltiplicato per 365 giorni viene
fuori una finanziaria.
Fabi.
Indubbiamente. Dai piccoli gesti, dalle piccole attenzioni può nascere
anche un progetto di coesione sociale molto forte. Forse parlare di
riforma del capitalismo può essere magari ambizioso o temerario, però
anche dalle piccole cose, anche dai richiami sulle piccole cose, può
essere importante ripartire.
Ringrazio
anche l’avvocato Amedeo Nigra, che ha curato il libro “Le Undici
Regole del Bene Comune”, la presentazione è di Giuseppe De Rita, edito
da Marketing Sociale, 141 pagine, per 9,50 euro.
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DA ESPANSIONE DEL MESE
DI OTTOBRE 2005 |
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DA TVSETTE DEL CORRIERE
DELLA SERA DEL 13/06/2002 |

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MEDIASET
ON LINE 19/02/2001 - SEZIONE ECONOMIA
Un
mercato sempre più in espansione
Il fenomeno
pubblicitario non è più un fenomeno. E’ talmente
parte integrante della nostra vita da non permetterci di
accorgercene. Corrisponde perfettamente ai nostri stili
di vita e alla nostra mentalità, basti osservare che
ogni momento della nostra giornata dalla famiglia al
lavoro, dalla scuola al tempo libero può essere,
potenzialmente, oggetto dei messaggi pubblicitari.
Nelle prime pagine di questo volumetto (La
pubblicità e i suoi contratti tipici, Maggioli
Editore ) affiora la prima preoccupazione dell’autore,
Amedeo Nigra avvocato e saggista: descrivere ciò
che è essenzialmente un bene economico in sé e per sé
e non più solo veicolo e strumento del mercato.
Il valore aggiunto che la pubblicità conferisce
diventa ormai indistinguibile dalle caratteristiche dei
prodotti al punto tale che le parole di presentazione,
le forme e i colori dei contenitori, materiali e quant’altro
contribuisca a creare quella particolare suggestione che
colleghiamo al momento dell’acquisto, sono il frutto
di attente analisi di mercato, progetti di
programmazione e sviluppo che ormai costituiscono l’altra
“faccia” non più in ombra della produzione di beni
e servizi.
Prevale in questo lavoro l’aspetto descrittivo e non
si cade mai nella trappola di conferire sistematicità
ad un settore che è considerato fra i più fluidi
esistenti. Viene presentato inizialmente un ampio
inventario della comunicazione pubblicitaria e della
sua relativa regolamentazione .
E’ rivolto agli addetti ai lavori e non, a chiunque
cioè voglia utilizzare nel proprio lavoro questo tipo d’informazioni,
ma anche al semplice interessato che voglia soddisfare
la propria curiosità addentrandosi in un mondo non
sempre facilmente decifrabile.
L’esame infatti prende le mosse dall’enunciazione
delle fonti legislative in materia pubblicitaria,
all’analisi della vasta gamma di messaggi esistenti (occulta,
subliminale, comparativa, satirica ecc.), con
particolare attenzione ad alcuni settori particolari che
riguardano la vendita di medicinali, di bevande
alcoliche, di prodotti da fumo, cosmetici ecc.
E’ un saggio completo, scritto in modo chiaro,
sintetico e progressivo. Particolare attenzione viene
rivolta infatti ai nuovi scenari della pubblicità in
Internet.
Chi usufruisce della rete contribuisce a creare un bacino
di utenti senza precedenti che è destinato, per
questo, a diventare il più importante “target” dei
pubblicitari. I contratti che le Agenzie faranno
on-line, si calcola, costituiranno la parte predominante
del loro lavoro proprio perché l’elemento
pubblicitario, tramite il web, si abbinerà praticamente
a tutti i fenomeni di consumo esistenti.
L’utilità del volume è proprio questa: aiutare ad
affrontare tutte queste nuove realtà fornendo un ampio
e aggiornato compendio di tutti i contributi economici,
giuridici e sociologici necessari senza mai perdere di
vista semplicità e chiarezza espositiva.
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DA
@LFA IL SOLE 24 ORE DEL 22/2/2002 |
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DAL MENSILE ESPANSIONE
5/2002 |
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Dicono di
noi: www.telenova.it
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IL PROCESSO A INTERNET
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Martedì alle ore
19.45 su Telenova,
in studio l'avvocato e
giornalista Amedeo Nigra,
Il
ciclo di trasmissioni televisive "Il Processo a Internet", si
propone di affrontare le tematiche relative alle nuove tecnologie. Dalla
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, alla firma digitale, al
commercio elettronico, al home banking, all'informazione on-line, con
tutti i temi merceologici, economici e legali connessi. La trasmissione
"Il Processo a Internet" è dunque una iniziativa di grande
attualità, su cui, con tutta probabilità, occorrerà investire un po'
del nostro tempo.
Il futuro ci riserverà
numerose sorprese. In pochi anni, ogni negozio Internet o anche ogni
semplice sito, diventeranno come un punto vendita con tre miliardi di
potenziali clienti. Contemporaneamente, chi andrà sulla rete avrà a
disposizione più di dieci miliardi di pagine web, su cui spaziare per
ogni genere di operazione e di acquisto.
Di fronte a questi
dati, viene spontaneo sorridere. Ma, contrariamente a quanto potremmo
immaginare, la realtà commerciale sarà proprio questa. Guardiamo i
fatti. Mentre leggiamo, sono presenti sulla rete oltre due miliardi di
pagine web, in continua crescita. Eppure Internet esiste da pochissimi
anni e interessa solo il 3% della popolazione mondiale.
Dunque, riflettendo tra
noi, probabilmente non c’è proprio tempo da perdere. Occorre iniziare
al più presto a padroneggiare le tecniche commerciali e di marketing
sociale, per poter dialogare con un fenomeno di "micro-macro-commercio-mondiale",
senza precedenti nella storia dell’uomo. In futuro, Internet sarà
soprattutto cooperazione incrociata all’ennesima potenza. La sua forza
sarà costituita dalla capacità di congiungere tra di loro miliardi di
individui, con le loro piccole-grandi idee e desideri, producendo, a sua
volta, miliardi di ordini, di offerte di acquisto e di iniziative
economiche, polverizzate in tutto il mondo e formulate con metodi finora
sconosciuti. L'Italia è otto volte più piccola degli U.S.A. Ma, per
internet è 158 volte di meno. Un dato che ci fa riflettere e che,
probabilmente, ci dice che le cose da sapere sono veramente molte.
www.il-processo-a-internet.com
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AMEDEO
NIGRA: PRESENTAZIONE
Amedeo
Nigra, milanese, 54 anni, avvocato, giornalista pubblicista, nei primi
10 anni della sua vita lavorativa ha collaborato con la Direzione
Centrale de "la Rinascente", divisione "UPIM",
occupandosi di problemi commerciali e di marketing operativo. Ha poi
iniziato la professione di avvocato a 32 anni ed è titolare di uno
studio legale che opera a Milano.
E’ autore di numerose opere e saggi, di natura giuridico-economica,
tra cui "La tutela del profitto", "La società per azioni", "Il codice
commentato del leasing", "Il manuale del trasporto", "La pubblicità e i suoi contratti tipici".
Ha ideato e descritto la teoria economica del "marketing
sociale" e la figura giuridica dal "diritto al
profitto". E' stato Ufficiale di Complemento degli Alpini e
paracadutista. E' appassionato di cavalli e ha partecipato a
competizioni in siepi, cross country e steeple chase, come gentleman
rider.
E' sposato con Anna e aderisce a numerose organizzazioni di solidarietà.
E' socio dell'UCID, Unione Imprenditori e Dirigenti Cattolici, in cui
ricopre la funzione di Membro del Consiglio dei Probiviri, per la
Regione Lombardia.
Il sito
www.studiolegalenigra.com,
oltre a offrire un'ampia panoramica di leggi e giurisprudenza, riporta
i dati di maggior rilievo del titolare.
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Vi
ricordiamo che chi ci volesse contattare può inviare una e-mail:
info@il-processo-a-internet.com
Oppure inviare un fax: 02/48.19.33.78
Milano, 21 novembre 2001
www.telenova.it
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Dicono di
noi: www.ilgiorno.it |
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Va
in onda
«senza rete»
il processo
a Internet
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MILANO
— Un dibattito, quattro ospiti, un conduttore e un unico
imputato: Internet.
Da martedì 22, e per tutti i martedì dell'anno, Telenova
manderà in onda dalle 19,45 alle 20,15 «Il processo a Internet»,
una nuova trasmissione interamente dedicata a Internet e alle
nuove tecnologie. Gli argomenti di martedì 22? Presto detti: si
parlerà di processo digitale, di dati e di bilanci via Internet
nelle società e nella pubblica amministrazione, ma anche di
problematiche giuridiche generate da un cattivo uso del
computer.
Ampio spazio sarà infine dedicato ai vantaggi e agli svantaggi
per i consumatori.
Nel corso della prima puntata prenderanno la parola la
dottoressa Floretta Rolleri del Ministero della Giustizia,
l'avvocato Paolo Giuggioli, presidente dell'Ordine degli
avvocati di Milano, il dottor Marco Manzoli, amministratore
delegato di Aem Service e la giurista Caterina Bossi. Moderatore
della serata, l'avvocato Amedeo Nigra.
Il pubblico potrà intervenire in diretta durante la
trasmissione chiamando il numero 02-48010921.
El. Ca.
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Il
Sole 24 Ore - New Economy - Venerdì 19 Gennaio 2001
COSI'
IL WEB RIVOLUZIONA L'UNIVERSO DI CONSUMI E PUBBLICITA'
A
che cosa si deve il successo di Internet? Secondo Amedeo Nigra
(autore di questa guida) la risposta va soprattutto ricercata nella
pubblicità. Una pubblicità destinata ad agire come moltiplicatore
di contatti, di conoscenze e di opportunità di mercato. E che deve
sempre più spesso confrontarsi con aspetti collegati (ad esempio)
ai meccanismi di vendita, di servizio o di appalto come a quelli
codificati dall'Antitrust o dalle leggi in materia di tutela del
consumatore. Dunque, la pubblicità via Web rappresenta ormai un
fenomeno capace di amplificare persino la stessa rivoluzione
mediatica attualmente in corso. Anche perché l'elemento
pubblicitario a livello mondiale si abbinerà praticamente a tutti i
fenomeni di consumo. Tanto che oggi chi si collega alla Rete
acquisisce automaticamente centinaia di migliaia di contatti,
nonostante gli utilizzatori della Rete siano attualmente meno del 4%
della popolazione. Un "piccolo" universo comunque sempre
più desideroso di conoscere le regola del gioco. (Amedeo Nigra,
"La pubblicità e i suoi contratti tipici", Maggioli,
Rimini 2001, pagg. 374, L. 54.000).
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(Articolo
pubblicato in seguito alla conferenza di presentazione dell'opera
"La tutela del profitto" di Amedeo Nigra, del 1 Luglio
1985 a Milano, Circolo della Stampa)
Il Sole 24 Ore 2 Luglio 1985
PROFITTO:
UN DIRITTO SOGGETTIVO CHE PUO' ESSERE TUTELATO
di Marino Massaro
MILANO
- Il tema del profitto è ampiamente trattato da diverse discipline:
diritto civile, penale, tributario economia aziendale ed economia
politica. Incrociando le varie definizioni, è possibile affermare
l'esistenza di un "diritto soggettivo al profitto" caratterizzato
da due elementi. Da un lato vi è una protezione giuridica di un
dato oggetto e, dall'altro, vi è la possibilità di godere e di disporre
liberamente di questo oggetto. Il diritto al profitto sarebbe dunque,
"Il potere di godere e di disporre delle proprie entrate, dei
propri vantaggi e dei propri guadagni futuri, non ancora venuti
a desistenza, e di ottenere dai terzi un comportamento conforme
all'ordinamento vigente".
E' questa la tesi che Amedeo Nigra, giovane avvocato milanese, sostiene
in un libro ("La tutela del profitto", edito da Pirola)
che in 270 pagine formula una ipotesi mai trattata sistematicamente
prima d'ora.
Il volume è stato presentato ieri a Milano in un dibattito al quale
hanno preso parte il parlamentare democristiano Roberto Mazzotta,
il Consigliere Regionale Gianni Verga, i Consiglieri Comunali Carlo
Radice Fossati e Diego Masi, il Vice Presidente della
Confederquadri,
Guido Martinez e l'ex Presidente dell'Ospedale Maggiore di Milano,
Goffredo Grassani.
La presenza di così numerosi amministratori locali si spiega proprio
con uno degli aspetti maggiormente innovativi della tesi di Nigra
e cioè la presenza di un diritto al profitto sia nella Pubblica
Amministrazione, sia nel caso in cui lo Stato o gli Enti locali
ledono, come spesso avviene, tale diritto del privato cittadino
o dell'impresa.
Il significato politico della tesi di Nigra è stato particolarmente
sottolineato da Roberto Mazzotta, secondo il quale il diritto al
profitto si configura come la giusta risposta dopo anni di prevalenza
di opinioni politiche che hanno visto nel profitto, nel singolo
e nell'impresa, solo un obiettivo da combattere o comunque da limitare.
Anche la Pubblica Amministrazione, i suoi enti e le sue aziende
- è stato ancora osservato - hanno recepito negli ultimi tempi questo
messaggio, accettando la similitudine tra profitto, e relativi mezzi
per raggiungerlo, e fine pubblico.
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IL
SOLE 24 ORE - Venerdì 2 Febbraio 1990
Su istanza dell'Ora componenti
SEQUESTRO DEI BENI PER LA BANCA CENTRALE NIGERIANA
di Alberto Negri
Milano
- Quando un Paese del Terzo mondo non paga si può arrivare anche
al sequestro dei beni della Banca centrale. Il fatto, quasi senza
precedenti, è avvenuto martedì scorso a Milano dove il Tribunale
ha decretato il sequestro conservativo per 500 milioni di lire,
su richiesta dei legali della società Ora che vanta crediti per
200 milioni in seguito a forniture, mai saldate, di materiali meccanici
e componenti auto effettuate a imprese nigeriane agli inizi degli
anni '80.
Il provvedimento di sequestro ne ricorda uno analogo (emesso nell'86
contro enti libici) ma è la prima volta che una Banca centrale si
vede recapitare un avviso di sequestro. Del resto il provvedimento
appare ben motivato. La società Ora - fallita poi nell'86 in seguito
ai mancati pagamenti della Nigeria - aveva effettuato negli anni
tra il '79 e l'81 diverse forniture a imprese nigeriane che, in
rispetto alla stringente legislazione valutaria del Paese, avevano
versato alla Central Bank di Lagos i fondi destinati al pagamento
dei debiti contratti. Convenuti in Tribunale, i legali della Banca
centrale nigeriana hanno negato di aver mai ricevuto i fondi, ma
la documentazione presentata dagli avvocati della Ora sembra averli
smentiti.
Sono state esibite numerose lettere delle imprese nigeriane che
testimoniano dei versamenti effettuati presso la Central Bank. Non
solo. I legali della Ora hanno anche esibito titoli di credito garantiti
dalla Centrl Bank di Lagos, per circa 29mila dollari. Questi titoli,
tra l'altro, sono stati girati dalle autorità nigeriane alla Chase
Manhattan Bank di New York e alla United Bank of Africa di Lagos,
due delle banche che hanno gestito in questi anni il debito estero
del Paese. Anche questi titoli di credito non sono stati onorati,
salvo per un credito di mille dollari saldato dalla Chase.
Alla Ora è dunque successo quello che ha messo in ginocchio molte
altre società italiane creditrici della Nigeria. Soffocato dal debito,
penalizzato dall'andamento al ribasso dei prezzi internazionali
del petrolio, agitato dai rivolgimenti politici (attualmente a Lagos
comanda una giunta di militari), il Paese due anni fa ha cancellato
la metà dei debiti non assicurati, rinviando l'altra metà dei pagamenti
al 2010 (con interessi ridotti al 3%). A un certo punto gli esportatori
italiani (non assicurati) verso la Nigeria si erano trovati esposti
per 1.250 miliardi di lire e si erano costituiti in un comitato
che aveva richiesto il sequestro di beni nigeriani (sequestri poi
sospesi dal ministro di Grazie e Giustizia per non compromettere
i rapporti bilaterali). Nel caso della Ora va anche detto che la
società era coperta dalla Sace, con la quale tuttavia è aperta un'altra
causa, in quanti l'ente sostiene che i termini con cui la società
aveva richiesto l'intervento assicurativo erano già caduti in prescrizione.
E' molto probabile, comunque, che una volta vinta la causa con i
nigeriani i legali del fallimento Ora trasferiranno il diritto di
rivalsa sui crediti della stessa Sace.
"Ottenere il sequestro dei beni della Central Bank nigeriana
- ha detto l'avvocato Amedeo Nigra - non è stato comunque facile,
visto che la procedura è iniziata nel maggio dell'89 e che noi siamo
stati finora gli unici a dare il via a un'azione legale contro Lagos".
Alla Sace ammettono che la Nigeria è tra i Paesi a "rischio":
l'ente dei crediti all'export attende ancora di recuperare crediti
per almeno 800 miliardi di lire. Ma il fatto forse più preoccupante
è che di un accordo per la ristrutturazione del debito nigeriano
verso l'italia si è persa traccia.
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CORRIERE
DELLA SERA - 28 Dicembre 1990
Il
tribunale giudica non pericolose per la cittadinanza le acrobazie
dei velivoli.
VIA LIBERA AI DELTAPLANI
Sospeso
dal Tar il divieto del sindaco di Merate
di Edoardo Stucchi
Merate.
I deltaplani possono tornare a volare. Il Tar ha sospeso l'ordinanza
del Sindaco di Merate che vietava ai soci del club La Chiocciola
ogni attività di volo, ritenuta pericolosa. Il sindaco aveva disposto
il 23 giugno scorso lo stop ai decolli per salvaguardare l'incolumità
dei cittadini ed evitare conseguenze alle persone e alle cose, tenuto
presente che l'area utilizzata per l'attività è vicina ad insediamenti
residenziali ed industriali. Il provvedimento che è stato impugnato
davanti al Tar, è stato però sospeso perché non è risultata provata
alcuna situazione di pubblico pericolo.
I soci della Chiocciola, quindi, potranno ritornare a volare sul
territorio di Merate, ma certamente la guerra non finirà qui poiché
fra i due fronti non è tornata la pace.
Il piccolo campo volo è ubicato sui terreni di due comuni, Merate
e Robbiate, vicino alla frazione di Brugarolo, i cui abitanti no
vogliono veder volteggiare sulle loro teste quelle macchine volanti
che, oltre a disturbare la loro quiete, avrebbero anche spaventato
le mucche provocando una ridotta produzione di latte. Tutto è cominciato
il 17 giugno quando un deltaplano è precipitato in via Novarino,
a Robbiate, nei pressi dell'abitazione di Pompeo Manzoni. Da qui
è partita una raccolta di firme e un esposto che il Comune di Merate
ha subito recepito in forza del fatto che l'attività di volo riguardava
anche i suo territorio (la località Brugarolo). La reazione dei
seguaci di Icaro non si è fatta attendere e la cooperativa si è
rivolta all'Avvocato Amedeo Nigra di Milano per un esame del caso
e per presentare opposizione.
La Chiocciola è una cooperativa il cui scopo è quello di svolgere
attività turistica, sportiva e didattica di volo a motore e a vela
con aereomobili ultraleggeri. Si è costituita nel '90 e il terreno
per la pista fu scelto in località Brugarolo di Merate. Ma si sa
che i velivoli di queste dimensioni, per le loro caratteristiche
tecniche, si muovono in volo con notevole agilità ed è sufficiente
una virata per trovarsi sopra un centro abitato. Le lamentele della
gente erano arrivate al sindaco che ha ritenuto di accogliere le
proteste e di emettere l'ordinanza.
Il ricorso contro il Comune da parte della cooperativa puntava prima
di tutto ad evidenziare la spiccata opposizione delle autorità comunali
di Merate nei confronti di questa attività e, in secondo luogo,
sostenerne la legittimità. Secondo l'avvocato Nigra il deltaplano
non è soggetto al regime di autorizzazioni e di controllo degli
aerei; inoltre non è nei poteri del Comune decidere sulla sorte
degli "ultraleggeri".
Il ricorso si avvaleva anche di un errore giudiziario perché l'ordinanza
sarebbe stata notificata alla signora Felicina Brambilla di Lecco
(che ha la rappresentanza giuridica della cooperativa) quando, invece,
andava indirizzata ai piloti interessati. La risposta del Tar non
si è fatta attendere e per i deltaplanisti è arrivato il regalo
di Natale, anche se la neve e il maltempo disturbano la loro attività.
Il Tribunale, ritenendo che dall'attività dei deltaplani non deriva
un pericolo per la popolazione, ha accolto la domanda di sospensione
dell'ordinanza, consentendo il ripristino di decolli, atterraggi
e sorvoli.
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CORRIERE
DELLA SERA - Giovedì 23 Gennaio 1992
Nuovo caso giudiziario mentre si apre il processo al primario imputato
di truffa.
SANITA' ANCORA ALLA SBARRA
Due medici del Policlinico accusati di omicidio colposo dopo la
morte di un paziente.
Secondo
il magistrato non si accorsero per re ora di una fatale emorragia
interna.
di Goffredo Buccini
Sanità
sotto accusa, camici bianchi nei guai. Due medici a giudizio per
omicidio colposo. Un primario di urologia imputato di truffa. Nelle
aule di tribunale si ricostruiscono due storie lontane l'una dall'altra,
ma in fondo simili. Famiglie che denunciano negligenze o errori
macroscopici. Poi battaglie tra periti, inchieste difficili in cui
basta una consulenza per rovesciare la verità. E infine il processo.
Il 28 febbraio toccherà a Gherardo Buccinati, 52 anni, responsabile
del servizio dialisi del Policlinico, e ad Antonietta Vazzola, 48
anni, da qualche tempo passata in un ospedale dell'hinterland. I
due medici dovranno rispondere di un'accusa pesante: omicidio colposo.
Secondo il giudice Rosa Polizzi, che li ha mandati alla sbarra,
Buccianti e la Vazzola provocarono, per "imperizia" e
per "negligenza", la morte di un imprenditore, Dante Fanteria,
65 anni, che aveva moglie e due figli. Fanteria, da tempo in dialisi
al Policlinico, fu operato a mezzogiorno del 21 dicembre '87: "agobiopsia
epatica" un prelievo dei tessuti del fegato necessario per
una serie di esami. Stando al capo d'accusa, rimase tre ore a spegnersi
lentamente per una emorragia interna, senza che nessuno se ne accorgesse.
Era troppo tardi quando un'infermiera diede l'allarme ad Antonietta
Vazzola, di turno quel giorno, e si tentò una trasfusione.
Da allora la famiglia, assistita dall'avvocato Amedeo Nigra, ha
cominciato la sua battaglia. Nel luglio '88 una prima perizia ordinata
dal pm Francesco Greco proclama l'innocenza dei due medici e del
chirurgo che aveva fatto l'agobopsia. Greco sta per archiviare.
Ma Nigra presenta i risultati di una consulenza di parte. Supplemento
d'inchiesta. Nuova perizia del professor Antonio Fornari di Pavia.
Ancora dubbi. Supplemento di perizia di Fornari. Alla fine il chirurgo
è completamente scagionato, i medici della dialisi vanno invece
sotto processo. Fornari parla di omissione di controlli. "Buccianti
non c'era neppure, non c'entra nulla. Era andato a trovare il paziente
per amicizia, a operazione appena conclusa..."dice invece l'avvocato
Giovanni Dedola. "In aula un'altra perizia potrebbe ribaltare
tutto" spiega Federico Sinicato, che difende la Vazzola.
Ieri intanto si è presentato davanti al pretore Dino Franch, 62
anni, primario di urologia a San Donato. Prima udienza e immediato
rinvio al 24 febbraio. Franch è imputato di truffa. Secondo l'accusa
ha operato di calcoli e prostata un malato terminale di cancro,
Franco Monico facendosi pagare 12 milioni, senza informare né lui
né la sua famiglia della reale situazione. Monico morì 20 giorni
dopo l'intervento. "L'operazione era necessaria e non sapevo
del cancro" si difende il professore. Il figlio di Monico,
Gianantonio, lo smentisce: "Il nostro medico di famiglia, vedendo
un'ecografia fatta mesi prima, capì subito che mio padre aveva una
metastasi. Ma ormai Franch l'aveva operato".
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IL
SOLE 24 ORE DEL LUNEDI' - 2 Novembre 1992
Un
manuale di dottrina e giurisprudenza per dare soluzione ai problemi
contrattuali
LEASING IN CERCA DI IDENTITA'
In rassegna venti anni di sentenze mentre ancora si attende una
disciplina organica
di Vittorio Da Rold
Strano
destino quello del leasing: questa diffusissima forma contrattuale
viene solo "citata" e "definita" nell'ambito
di alcune disposizioni fiscali e finanziarie, ma non vi è traccia
(nel nostro pur ponderoso corpo legislativo) di un intervento normativo
organico sulla materia dove poter rintracciare sicuri orientamenti
operativi.
Peraltro, il mondo economico ha scelto questa originale forma contrattuale
(non è un noleggio e neppure una vendita a rate, ma un particolare
istituto di locazione finanziaria che consente l'utilizzo del bene
da parte del conduttore con la possibilità di un riscatto finale)
in modo sempre più massiccio e diffuso.
Mancando però una legislazione specifica sul leasing occorre rifarsi
a quegli "scampoli" di normativa che ne hanno fugacemente
fatto cenno, quali, a esempio, la legge 183/76, che reca una disciplina
per un intervento straordinario nel Mezzogiorno o il decreto legge
8 maggio 1991, n. 72, in tema di antiriciclaggio di denaro sporco.
Ma soprattutto occorre rifarsi agli insegnamenti della giurisprudenza
e in particolare della Cassazione che solo recentemente ha definito
l'istituto della locazione finanziaria.
Ma tutte queste definizioni lasciano scoperto il problema principale.
In pratica, come si qualifica il leasing? che contratto è ? Come
si regolano i rapporti tra le parti?
L'assenza del dato legislativo provoca quindi una molteplicità di
definizioni possibili. In quest'ottica particolare si inserisce
un nuovo testo, a firma di Amedeo Nigra: trattando oltre 130 diversi
argomenti con oltre mille citazioni e 120 note, si propone di fornire
un quadro di assieme completo e di catalogare sistematicamente i
vari scritti sulla locazione finanziaria.
Le sentenze sono state opportunamente riportate in forma molto stringata
e la dottrina è stata riportata in nota.
Il cuore del testo è quindi la definizione, in via interpretativa,
del contratto in generale utilizzando soprattutto la giurisprudenza.
Questa è ormai molto ponderosa e ha formato una sorta di codificazione
e di disciplina dei casi pratici. Quindi il testo offre sia un'introduzione
dottrinaria alla materia sia una codificazione giurisprudenziale
delle fattispecie.
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MILANO
FINANZA - 28 Novembre 1992
PUBBLICAZIONI
Un testo di Amedeo Nigra si propone di catalogare gli scritti sul
leasing. E di sopperire al silenzio legislativo.
CANONI
IN CODICE
Un tentativo da parte della giurisprudenza di colmare una lacuna
del legislatore. Anche così può essere interpretato il testo dell'avvocato
Amedeo Nigra Codice commentato del leasing, pubblicato di
recente da Pirola. Che nasce da un'anomalia tutta italiana: l'esistenza
del contratto di locazione finanziaria a tutt'oggi non è supportata
da una legislazione specifica in materia. E' stata dunque soprattutto
la giurisprudenza a dar vita nel corso degli anni a una sorta di
disciplina, desunta ovviamente solo in via di interpretazione, facendo
riferimento alle norme generali e alle clausole disposte dalle parti.
"La prima obiezione che mi è stata mossa" ha detto Nigra
a Leasing & Factoring, "riguarda proprio il titolo dell'opera,
in cui si parla di codice laddove codice non esiste, dal momento
che a tutt'oggi in Italia non è stata varata in materia di leasing
nessuna legge ad hoc.
Con questa scelta, tuttavia, ho voluto porre in risalto il mio tentativo
di pervenire, attraverso una raccolta delle sentenze, proprio a
una sorta di codificazione dell'argomento. Il volume, infatti, cerca
di affrontare, per la prima volta in maniera globale, i vari problemi
legali della locazione finanziaria. Evidenziando come, in un certo
senso, il leasing sia rappresentativo dei problemi italiani. In
una situazione in cui è generalmente difficile recuperare il credito,
infatti, le società del settore non fanno certo eccezione".
Il Codice di Nigra, comunque, non vorrebbe solo porsi come
un'opera di studi giuridici, ma anche come uno strumento di consultazione
operativa, dal momento che contiene gli appunti collezionati in
diversi anni dall'avvocato attinenti la risoluzione di problemi
pratici.
Le sentenze ivi raccolte, precedute da una breve trattazione istituzionale
sul contratto in generale e sulla qualificazione del leasing, sono
state divise per argomento (oltre 130 i temi trattati) e accompagnate
da alcune note di approfondimento. Tra le questioni ancora oggi
irrisolte compaiono quelle relative alla disciplina del leasing,
ai rapporti tra le parti, al comportamento da tenere in caso di
inadempimento o di cessione del contratto.
"Uno dei problemi su cui la Cassazione, per fare solo un esempio,
non ha ancora preso un orientamento definitivo" commenta Dario
Purcaro, presidente della XII sezione del Tribunale di Milano "riguarda
la risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatore. In questi
casi si mira generalmente all'intervento equitativo del giudice.
Il pericolo risiede nella possibilità che una norma di opinione
come l'equità venga strumentalizzata. Il giudice, infatti, può anche
introdurre una propria opinione di giustizia nel problema. E' auspicabile,
quindi, che la Cassazione stabilisca in via definitiva che il contratto
di leasing è un contratto finanziario, anche se in modo indiretto".
A questi come ad altri interrogativi non si può, del resto, non
tentare di rispondere in modo chiaro, se si vuole davvero fare in
modo che anche in Italia il leasing esca finalmente da quella sorta
di anonimato in cui versa. IN questo senso, molti hanno giudicato
con favore le ultime disposizioni legislative in materia di normativa
antiriciclaggio, dalle quali emergerebbe anche una disciplina delle
società del settore, per una volta menzionate e definite in base
a grandezza.
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IL
SOLE 24 ORE - Martedì 18 Ottobre 1994
Gli effetti della convenzione Unidroit di Ottawa esecutiva con la
legge 259/93
IL LEASING INTERNAZIONALE ADOTTA NUOVE TUTELE
Le operazioni finanziarie possono prevedere esclusioni concordate
dalle parti
di Amedeo Nigra
Nella
prassi giuridico-commerciale italiana, in materia di leasing, si
è affermata la regola in base alla quale l'utilizzatore risponde
in via esclusiva dell'operato del fornitore del bene oggetto di
contratto. In pratica, l'utilizzatore "sceglie" il fornitore
e, di conseguenza, sarà obbligato a pagare i canoni e ogni altro
corrispettivo contrattuale, anche nell'ipotesi in cui il fornitore
sia stato inadempiente per qualsivoglia motivo (vizi della merce,
mancata consegna, difformità, eccetera).
Senonché, la convenzione Unidroit di Ottawa del 28 maggio 1988,
resa esecutiva in Italia con la legge del 14 luglio 1993 n. 259
ha innovato completamente la materia, limitatamente al leasing internazionale,
ossia a quel contratto fra soggetti di nazionalità diversa, con
la previsione di due norme che hanno dato vita a una vera e propria
rivoluzione. La prima di queste norme è costituita dall'articolo
12, secondo il quale l'eventuale inadempimento del fornitore (vizi
del bene, eccetera) dovrà essere sostanzialmente imputato al concedente
e cioè alla società di leasing. La seconda di queste norme
(e la prima in ordine progressivo) è costituita dall'articolo 8
paragrafo 2, dove, in perfetta conformità all'articolo 12, si impone
al concedente di garantire all'utilizzatore il pacifico godimento
della cosa, coinvolgendo dunque in qualsiasi tipo di responsabilità
riconnessa al bene, quale il difetto di una licenza o di una concessione,
nonché per il caso di evizione (quando cioè si fa avanti un terzo,
rivendicando la proprietà del bene dato in leasing).
In pratica, in base a queste due norme, e in caso di qualsiasi tipo
di inadempimento del fornitore, l'utilizzatore di un bene in leasing,
potrà pretendere di sospendere il pagamento dei canoni e - in taluni
casi - potrà addirittura pretendere la sostituzione del bene a opera
della società di leasing.
A questo punto è evidente la completa trasformazione della situazione.
In pratica, applicando questa disciplina (ma vedremo poi che ci
sono delle vie d'uscita) le società di leasing si verrebbero a trovare
nella scomodissima posizione di chi è costretto a controllare il
bene in ogni sua parte, nonché la solvibilità e la capacità del
fornitore. Il tutto, con la minaccia, in caso di mancato o di errato
e difettoso controllo, di vedersi addossare le ulteriori responsabilità
conseguenti. E spesso per valori rilevantissimi.
La cosa non è di poca importanza, se si tiene conto del fatto che
le società di leasing sono costituite da semplici "sportelli"
che verificano principalmente la solvibilità dell'utilizzatore.
In pratica, l'ufficio che stipula il leasing dovrebbe trasformarsi
completamente e la società finanziaria sarebbe addirittura onerata
di tutti i controlli tecnici del caso (spesso in materie tra loro
assai dissimili).
Vi è però una via d'uscita. Infatti, è possibile escludere consensualmente
in tutto o in parte l'applicazione di queste norme (articolo 5),
eliminando così le disposizioni sfavorevoli, all'una e all'altra
parte. Attenzione prima di decidere, perché non vi sono solo norme
favorevoli all'utilizzatore (come quelle che si sono appena viste),
ma vi sono anche norme di deciso interesse per le società di leasing.
La convenzione Unidroit prevede, infatti che i diritti del concedente
siano opponibili al curatore fallimentare (articolo 7, par. 1) e
- in tal modo - risolve un problema annoso, adottando una impostazione
opposta a quella oggi pressoché prevalente, laddove i giudici spesso
ritengono il leasing non opponibile al fallimento.
La stessa convenzione prevede, inoltre, la esenzione da ogni responsabilità
del concedente relativa all'uso della cosa affidata al conduttore
(articolo 8, par. 14), risolvendo così un altro enorme problema,
consistente, a esempio, nella responsabilità del trasporto e nel
sinistro stradale che ora coinvolge sistematicamente le società
di leasing, ossia chi - di fatto - non ha più alcun potere sulla
cosa, non avendone il possesso.
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