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RESPONSABILITA' CIVILE

SENTENZA N. 5881/95 TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 29 Marzo 1995, n. 5881/95; Giudice Dottor BONAVITACOLA (Presidente), Dottor VERONELLI (Giudice), Dottoressa PANDOLFI (Giudice Relatore); xxxxxx Spa (Avv. AMEDEO NIGRA), Signora xxxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxxx Spa (Avv. VARALDO) e c. Signor xxxxx (Avv. CHIAFFARELLI), chiamata in causa xxxxx Spa (Avv. COSTANZA), chiamata in causa xxxxx Spa (Avv. BRAMBILLA) e intervenuto volontario xxxxx (Avvocatura Regionale) Milano, 29 Marzo 1995

Assicurazione obbligatoria e responsabilità civile verso terzi (l. 990/69; art. 2054 cc. - dei fatti illeciti).

Tardività della rinuncia all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario(art. 485 c.c. - del beneficio di inventario).

Legittimazione passiva del minore a seguito di accettazione dell’eredità (art. 484 c.c. – del beneficio di inventario).

Intervento su istanza di parte (art. 102 c.p.c. – dell’esercizio dell’azione).

Risarcimento per fatti illeciti – neminem laedere (art. 2043 c.c. – dei fatti illeciti)

Danno biologico "jure proprio" e "jure hereditario" - risarcibilità

Indennità di preavviso - risarcimento (art. 2122 c.c. – dell’estinzione del rapporto di lavoro)

 

· L’assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 990/69 è relativa alla responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. (v. art. 1 l. 990/69), sicchè il responsabile va individuato in riferimento alla norma predetta e quindi coincide con il proprietario del mezzo danneggiante, indipendentemente da chi abbia stipulato la polizza assicurativa (nel caso di specie la s.r.l. xxxxx, estranea al rischio assicurato).

· Ai fini dell’art. 485 c.c. è sufficiente anche il possesso di un solo bene (v. Cass. 3175/79), ma, a fronte della esplicita affermazione da parte del chiamato di "non essere e non essere mai stato nel possesso dei beni ereditari", contenuta nell’atto notarile, è onere delle attrici fornire elementi di prova del loro assunto.

· L’intervenuta accettazione - ovviamente con beneficio di inventario, come imposto dall’art. 484 c.c. – fa acquistare al minore la qualità di erede, sicchè ne va ritenuta la legittimazione passiva nel giudizio. Non potendo il minore che accettare in tale forma, non si applica l’art. 485 c.c. II c. e va quindi ritenuto che il maggior termine di cui all’art. 489 c.p.c. opera non solo sulla facoltà di accettazione con beneficio di inventario, ma anche, una volta che si sia proceduto a quella accettazione, su tutte le relative operazioni previste dagli artt. 485 e 487 c.c.. Ne consegue che la responsabilità patrimoniale del minore, deve ritenersi limitata entro il valore dei beni ereditari.

· La parte convenuta può chiamare in giudizio un terzo non solo per fare valere un proprio diritto sostanziale ad essere risarcita dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza (c.d. garanzia propria) ma anche al fine di individuarlo quale unico responsabile, ottenendo così la propria liberazione.

· La responsabilità della società proprietaria della strada in cui è avvenuto il fatto va inquadrata nel principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., che impone di mantenere la strada stessa in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una situazione diversa dall’apparenza la quale costituisca un pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo che per quello soggettivo della non prevedibilità.

· Pur costituendo il danno biologico un "danno evento", coincidente con lo stesso fatto lesivo della salute, la sua risarcibilità è correlata all’incidenza negativa di detto fatto lesivo sulle manifestazioni ed esplicazioni di vita del soggetto danneggiato. Vengono cioè risarcite non le lesioni in sé, bensì le loro conseguenze pregiudizievoli sulla qualità della vita futura del soggetto leso. Una siffata configurazione del diritto risarcitorio non appare possibile ove la vita del danneggiato sia cessata quale immediata conseguenza delle lesioni e non si possano prospettare conseguenze pregiudizievoli sulla sua qualità futura.

· Non rientra nella nozione del danno biologico, quale conosciuto nel nostro ordinamento, la lesione dei diritti che si esplicano nella famiglia, mentre il dolore e la sofferenza causati dalla morte del congiunto vengono presi in considerazione sotto il profilo del danno morale.

· Per i principi che regolano la responsabilità risarcitoria di tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta di un illecito, i danneggianti di quest’ultimo devono essere condannati a rifondere quanto anticipato (ex art. 2122 c.c.) a titolo di indennità di preavviso.

 

Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato il 30/8-5/9/90 la xxxxx Spa chiamava in giudizio la xxxxx e il Signor xxxxx per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il 21/05/90 sulla A9 in località Lomazzo, nel quale aveva perduto la vita il suo dipendente xxxxx.

Si costituiva la xxxxx allegando di non avere avuto la possibilità di verificare la regolarità del contraddittorio con l’assicurato e nel merito rilevava l’anomalia della dinamica del sinistro.

Successivamente, con atto notificato il 31/10 – 15/11/1990 la Signora xxxxx, in proprio e quale madre esercente la potestà sul minore xxxxx, svolgeva domanda di risarcimento per i danni subiti nel medesimo sinistro, evocando in giudizio la xxxxx e il Signor xxxxxx.

Si costituiva il Signor xxxxx negando di essere stato proprietario della vettura Ford Fiesta, condotta dall’ex moglie, Signora xxxxx pure deceduta nel sinistro), che era venuta a collisione con la Fiat Croma del Signor xxxxx. Pertanto il convenuto negava la propria legittimazione passiva e chiedeva di essere estromessa dal giudizio.

Si costituiva anche la xxxxx, ribadendo come le modalità del sinistro rendessero verosimile l’intervento di fatti eccezionali rapportabili ad un guasto meccanico della Fiesta per difetto di fabbricazione o ad agenti esterni, quali il lancio di pietre dal cavalcavia.

Quindi la società convenuta chiedeva ed otteneva dal G.I. l’autorizzazione a chiamare in causa la xxxxx Spa e la Spa xxxxx, perciò vi provvedeva con atto notificato il 3/05/91).

Si costituiva la xxxxx allegando la carenza di legittimazione attiva della xxxxx a far valere la responsabilità ex DPR 224/86 e nel merito contestando la sussistenza di un vizio di costruzione della Fiesta casualmente rilevante nel sinistro.

Con provvedimento presidenziale 24/05/91 le due cause venivano portate avanti il medesimo G.I. che, all’udienza dell’11/07/91 autorizzava l’estensione del contraddittorio nei confronti degli eredi della Signora xxxxx. Quindi con atto ritualmente notificato nella loro residenza, la Signora xxxxx estendeva il contraddittorio nei confronti del Signor xxxxx e del minore xxxxxx, rappresentato legalmente dal padre xxxx quali eredi di xxxx.

Il Signor xxxx pur chiamato dalla sola Signora xxxx si costituiva nelle cause riunite, in proprio allegando di avere rinunciato all’eredità di xxxxx e per il figlio minore, rilevando che l’accettazione a favore di questi era avvenuta con beneficio di inventario e facendo proprie nel merito le difese della xxxx Spa.

All’udienza del 10/10/91 il G.I. concedeva provvisionale ex art. 24 L. 990/69 e provvedeva alla riunione delle cause, poi ammetteva c.t.u. sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni della vettura, Ford Fiesta e, ritenuta la necessità di provvedere alla custodia temporanea del mezzo in questione, disponeva sequestro giudiziario ex art. 6710 n. 2 c.p.c. nominando custode il medesimo soggetto già nominato in sede penale. Questi non accettava e quindi, all’udienza del 13/04/92 dopo la mancata accettazione dell’incarico da parte del consulente nominato, veniva nominata custode l’Avv. Azzini.

All’udienza del 17/06/93 veniva sentito il c.t.u. per chiarimenti ed assegnato un supplemento di quesito.

All’udienza del 18/04/94 interveniva volontariamente xxxxx svolgendo domanda di rivalsa delle prestazioni effettuate ed infine, all’udienza del 15/07/94 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

All’udienza collegiale dell’11/01/95 questo Tribunale rilevava che il fascicolo della causa 6963/90 riunito alla 13685/90 era stato smarrito sicchè fissava l’odierna udienza collegiale di provvedere alla ricostruzione degli atti essenziali nel contraddittorio delle parti e l’avvocato dell’attrice produceva fotocopie dei verbali di causa antecedenti alla riunione, che le altre parti dichiaravano conformi all’originale e la causa veniva definitivamente assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno affrontate tutte le questioni relative alla regolarità del contraddittorio instaurato dalle attrici nei confronti del "responsabile del danno" litisconsorte necessario ex art. 23 l.990/69.

Innanzitutto, vista la difesa in proposito sviluppata dalla xxxx nella conclusionale, va sottolineato come l’assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge citata sia relativa alla responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. (v. art. 1 l. 990/69), sicchè il responsabile va individuato in riferimento alla norma predetta e quindi coincide con il proprietario del mezzo danneggiante, indipendentemente da chi abbia stipulato la polizza assicurativa (nel caso di specie la s.r.l. xxxxx, estranea al rischio assicurato).

Costituendosi con comparsa 10/01/91 il Signor xxxxx ha prodotto il foglio di immatricolazione della Ford Fiesta, dal quale si rileva che la proprietaria era la defunta Signora xxxxx.

Ne consegue che l’originaria chiamata in causa del Signor xxxxx, quale responsabile ex art. 2054, III c.c. (non trattandosi certo di un mero problema di "appellativi", come vorrebbero le attrici, bensì di fonte di responsabilità, risulta rivolta a soggetto privo di legittimazione passiva, come poteva evincersi dallo stesso rapporto della xxxxx (che già indicata come proprietaria la Signora xxxxx).

Come detto in narrativa, la sola xxxxx ha, con atto 12/07/91, provveduto ad estendere il contraddittorio agli xxxxx, quali eredi della responsabile, cui è seguita la costituzione degli stessi esplicitamente nelle "cause riunite promosse da xxxxx, xxxxx, xxxxx" sicchè ogni problema di estensione del giudizio ai litisconsorti necessari da parte della xxxxx appare superato.

Tuttavia, xxxx, costituendosi in proprio ha rilevato di avere rinunciato all’eredità con atto notarile 25/10/90.

Le attrici allegano la tardività della rinuncia ex art. 485 c.c., trattandosi di chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari che non ha effettuato l’inventario nei tre mesi dall’apertura della successione.

Ora, è pur vero che ai fini dell’art. 485 c.c. è sufficiente anche il possesso di un solo bene (v. Cass. 3175/79), ma, a fronte della esplicita affermazione da parte del chiamato di "non essere e non essere mai stato nel possesso dei bene ereditari", contenuta nell’atto notarile, era onere delle attrici fornire elementi di prova del loro assunto.

Infatti: "l’art. 485 c.c. contempla una fattispecie complessa, che realizza un’ipotesi di accettazione ex lege dell’eredità e della quale sono elementi l’apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni e la mancata tempestiva realizzazione dell’inventario; in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c., colui il quale deduca detta accettazione come fatto costitutivo a fondamento della domanda ha l’onere di provare la verificazione di tutti gli elementi della fattispecie, in particolare il possesso dell’eredità da parte del chiamato." (così Cass. 1692/76; 2359/78; 4520/84).

Non basta in proposito rilevare il rapporto di coniugio e convivenza tra de cuius e chiamato, in assenza di elementi certi in ordine al regime patrimoniale vigente tra i coniugi xxxxx (che le attrice avrebbero dovuto documentare) ed alla presenza nel domicilio coniugale di beni ereditari.

Pertanto ritiene il Collegio che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di xxxxx, quale erede di xxxxx, possa essere accolta.

Quanto alla posizione del minore xxxxx, legalmente rappresentato in giudizio dal padre xxxxx (senza che possa ritenersi sussistente il conflitto di interessi ex art. 320 c.c., ipotizzato in sede discussione orale avanti a questo Collegio) lo stesso afferma di avere accettato l’eredità della madre con beneficio di inventario divenendone così l’unico erede ex art. 522 c.c..

L’intervenuta accettazione - ovviamente con beneficio di inventario, come imposto dall’art. 484 c.c. – ha fatto acquistare a xxxxx la qualità di erede, sicchè ne va ritenuta la legittimazione passiva nel presente giudizio. Non potendo il minore che accettare in tale forma, non si applica l’art. 485 c.c. II c. e va quindi ritenuto che il maggior termine di cui all’art. 489 c.p.c. opera solo sulla facoltà di accettazione con beneficio di inventario, ma anche, una volta che si sia proceduto a quella accettazione, su tutte le relative operazioni previste dagli artt. 485 e 487 c.c.. Ne consegue che, allo stato, la responsabilità patrimoniale di xxxxx, deve ritenersi limitata entro il valore dei beni ereditari. (v. Cass. 2442/ 78).

In conclusione, deve ritenersi legittimamente instaurato il contraddittorio con l’unico erede del responsabile ex art. 2054 c.c.

Va poi respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla xxxxx in ordine alla chiamata effettuata dalla xxxxx.

Invero, la parte convenuta può chiamare in giudizio un terzo non solo per fare valere un proprio diritto sostanziale ad essere risarcita dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza (c.d. garanzia propria) ma anche al fine di individuarlo quale unico responsabile, ottenendo così la propria liberazione (v. Cass. 986/76), come ha fatto nel caso di specie la xxxxx, che ha indicato il difetto di fabbricazione della Fiesta come causa unica del sinistro (facendo leva sul disposto dell’art. 2043 c.c. più che sulla normativa speciale del DPR 224/88).

Risolte positivamente le questioni relative alla regolarità del rapporto processuale, si può entrare nel merito della responsabilità del sinistro nel quale ha trovato la morte xxxxx.

In proposito nel verbale della xxxxx il fatto è stato così ricostruito, sulla scorta delle rilevazioni obbiettive effettuate: "alle ore 20.10 circa la Fiesta perveniva alla progressiva chilometrica 25, tratto pianeggiante, senza anomalie (…) ove esiste un bay pass per l’interscambio delle carreggiate; per ragioni che obiettivamente non è stato possibile accertare, dalla corsia di sorpasso della carreggiata di sua pertinenza, imboccava l’interscambio e invadeva la carreggiata opposta; il salto di carreggiata avveniva nella parte terminale dell’interscambio, tanto da salire nella struttura in calcestruzzo posta a fissaggio delle parti terminale del guard-rail posto a protezione della carreggiata, e da questo rialzo, per effetto della velocità, produceva l’effetto di lancio a mò di trampolino, nel preciso istante che, nella carreggiata opposta transitava regolarmente l’autovettura Fiat Croma condotta dal proprietario xxxxx, così i due autoveicoli entravano in collisione; la collisione si concretizzava mentre la Ford Fiesta aveva spiccato il volo a seguito del passaggio sopra il manufatto di calcestruzzo, tra la fiancata sinistra di questa e la fiancata sinistra della Croma, all’altezza dei cristalli delle portiere di quest’ultima".

La xxxxx, rilevando che la vettura assicurata era nuova (immatricolata solo due mesi prima del fatto) e che la conducente era giovane ed in piena salute e sottolineando come la P.S. aveva trovato il semiasse anteriore sinistro della Fiesta staccato di netto, con lievissime tracce di abrasione sul braccetto, ha ipotizzato la rottura di tale elemento meccanico come causa unica ed efficiente dell’improvvisa deviazione sulla sinistra del veicolo.

Il C.t.u. tuttavia, dopo avere rilevato come gli organi di sterzo della Fiesta fossero stati trovati perfettamente funzionanti dopo il sinistro, ha anche escluso la possibilità che il semiasse si fosse rotto prima dell’impatto (tanto che all’interno del giunto sono state trovate cinque delle sei sfere che lo compongono), attribuendo la rottura alla forte sollecitazione assiale determinata dall’urto e dallo schiacciamento verso il basso subito nel cappottamento. A riprova dei propri assunti il consulente ha anche evidenziato come il semiasse abbia lasciato un’unica netta impronta sul braccio inferiore della sospensione: "ciò dimostra che la ruota era ormai pressochè ferma, altrimenti l’estremità interna del semiasse, rimasta libera, avrebbe martellato le parti circostanti, lasciando numerose impronte anziché una sola".

A fronte di tali conclusioni (depositate il 22/06/92), mentre il c.t.p. della xxxxx abbandonava l’originaria contestazione relativa alla preventiva rottura del semiasse, l’assicurazione convenuta depositava una memoria critica redatta da diverso perito, il quale, pur apprezzando "l’accuratezza e le precise indicazioni fornite dal c.t.u. sulle quali non possono certo sollevarsi eccezioni o censure" ha esposto una ipotetica e possibile diversa ricostruzione della dinamica, compatibile con un preventivo sfilamento del semiasse, al solo fine di contestare non tanto le conclusioni del consulente quanto la loro categoricità.

Ora, osserva il Collegio che la xxxxx, nel sostenere che il sinistro era stato determinato da un fattore causale esclusivo diverso dalla condotta del conducente della Fiesta, era onerata della relativa prova, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente, a fronte delle precise osservazioni tecniche del c.t.u., la formulazione di ipotesi remote di una compatibilità tra un preventivo guasto e la traiettoria tenuta dal mezzo.

Analogamente non ritiene il Collegio che il semplice vizio di costruzione dei "flaps posteriori di ventilazione", con conseguente irregolare circolazione dell’aria (v. lettera xxxxx doc. 9 conv) possa avere avuto efficacia determinante nella causazione del sinistro.

Di conseguenza non appare opportuno a questo Tribunale procedere ad ulteriori indagini tecniche relative a possibili vizi intrinseci della Fiesta.

Da ultimo, la xxxxx allega una concorrente o esclusiva responsabilità della xxxxx s.p.a., a causa dell’assetto autostradale ed in particolare della inutilità e pericolosità del varco purtroppo imboccato dalla Signora xxxxx, nonché della conformazione del guard-rail.

Preliminarmente va rilevato come la responsabilità della società proprietaria della strada in cui è avvenuto il fatto va inquadrata nel principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., che impone di mantenere la strada stessa in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una situazione diversa dall’apparenza la quale costituisca un pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo che per quello soggettivo della non prevedibilità (così, tra le altre, Cass. 3619/80; 375/79; 3143/77; 2693/76; 2166/74).

Nel caso di specie, pur potendo opinarsi l’utilità di collocare un varco per la conversione di direzione dei mezzi di soccorso a breve distanza da uno svincolo in uscita e risultando la conformazione del guard-rail più pericolosa di altre successivamente adottate, non pare al Collegio che sussistessero i requisiti oggettivo e soggettivo del pericolo occulto, essendo il varco ben visibile e la possibilità di invadere l’opposta corsia in caso di deviazione sulla sinistra più che prevedibile, così da non costituire insidia più di una curva stretta o di una riduzione di corsie presegnalate.

Nessun elemento obbiettivo è stato infine fornito a sostegno dell’ipotesi di un lancio di pietre dal cavalcavia che, eliminando la possibilità di governo della Fiesta, interrompesse il nesso causale tra la condotta di guida della conducente e l’incidente.

In conclusione, l’unico dato certo è che la Signora xxxxx, per distrazione, velocità, imperizia o altro, ad un certo punto ha perso il controllo del proprio mezzo e non è stata in grado di porre in essere alcuna manovra di emergenza per evitare di invadere l’opposta corsia autostradale.

Quindi, dovendo negarsi ogni responsabilità, esclusiva o ricorrente, della xxxx e della Società xxxxx, i convenuti xxxxxx dovranno essere condannati a rifondere alle attrici tutti i danni subiti, come di seguito quantificati:

  1. danni dei familiari di xxxxxx:

  1. danno patrimoniale per perdita dell’apporto economico del capofamiglia, che certamente provvedeva al mantenimento del proprio nucleo familiare, versando una quota dei propri guadagni che, al netto di quanto trattenuto per le proprie spese personali, il Tribunale stima nel 70% dell’intero. Dai modelli 101 prodotti risulta che nell’anno antecedente alla morte il Signor xxxxx aveva percepito un reddito netto di £. 47.117.369. Pertanto, tenuto conto del fatto che le esigenze di reddito familiare non avrebbe subito rilevanti decurtazioni neppure al cessare dell'attività lavorativa di xxxxx (che avrebbe piuttosto diminuito la parte riservata alle proprie spese personali) e che quindi non è opportuno procedere alla decurtazione per scarto tra vita fisica e lavorativa, il mancato introito può essere quantificato, capitalizzato alla data del sinistro, in £ 491.698.015 (14.117.369 – 30% x 14.905), da rivalutare ai fini del calcolo del 25%, per complessive £ 614.622.518. Da tale somma va detratto l’importo di £ 308.611.836 pari al valore attuale della rendita INAIL erogata alla parte attrice, rimborsata all’Istituto dall’assicurazione nelle more tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e l’odierna udienza collegiale. Quindi il residuo danno patrimoniale per perdita del contributo economico di xxxxx ammonta a £ 306.010.660. Da tale importo deve essere detratto quello di £ 100.000.000 versato dalla xxxxx in ottemperanza all’ordine del giudice ex art. 24 l. 990/69, che certamente è stato utilizzato (o messo a frutto) dall’attrice per soddisfare i bisogni economici della famiglia (funzione connaturata nell’istituto della provvisionale). La somma predetta deve essere rivalutata, ai fini del calcolo in moneta attuale, a far tempo dal provvedimento (10/10/91) nella misura del 14%, ottenendo complessive £ 114.000.000. L’importo di £. 192.010.680, gravato degli interessi - al tasso legale – dalla sentenza (trattandosi di danno parzialmente futuro) al saldo effettivo dovrà essere corrisposta dai convenuti alla Signora xxxxx, attuale capofamiglia, onerata dell’obbligo al mantenimento del figlio sino al compimento degli studi di questi.

  2. Danno morale di xxxxx: sussistendone i presupposti (fatto integrante gli estremi del reato di cui all’art. 589 c.p.) può essere equitativamente liquidato in £ 200.000.000 in moneta attuale (oltre interessi, al tasso legale vigente nel tempo dal fatto al saldo);

  3. Danno morale di xxxxx: può essere equitativamente liquidato in £ 180.000.000, su cui decorrono gli interessi legali dal 4/05/90; rileva infine il Collegio come gli attori abbiano chiesto venisse loro riconosciuto il ristoro del danno biologico "iure proprio e jure hereditario". Sotto il primo profilo questo Tribunale, pur non disconoscendo la trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento conseguente alla violazione del bene della salute, non ritiene sussistente tale danno nell’ipotesi di morte pressochè istantanea del soggetto leso. Infatti, pur costituendo il danno biologico un "danno evento", coincidente con lo stesso fatto lesivo della salute, la sua risarcibilità è correlata all’incidenza negativa di detto fatto lesivo sulle manifestazioni ed esplicazioni di vita del soggetto danneggiato. Non a caso il ristoro viene correlato, pur con qualche contemperamento, alla ricchezza e molteplicità di attività fisico-relazionali che risultano parzialmente o totalmente compromesse in relazione al presumibile corso futuro della vita del danneggiato. Vengono cioè risarcite non le lesioni in sé, bensì le loro conseguenze pregiudizievoli sulla qualità della vita futura del soggetto leso. Una siffata configurazione del diritto risarcitorio non appare possibile ove la vita del danneggiato sia cessata quale immediata conseguenza delle lesioni e non si possano prospettare conseguenze pregiudizievoli sulla sua qualità futura. Sotto il secondo profilo questo Collegio, pur considerando possibile che la morte di un prossimo congiunto possa compromettere l’equilibrio psichico e fisico del familiare, non ritiene di poter riconoscere la sussistenza del danno biologico, risarcibile in assenza di prova in ordine all’effettiva incidenza negativa sull’integrità psico-fisica dei parenti superstiti. In particolare il Tribunale non pensa possa rientrare nella nozione del danno biologico, quale conosciuto nel nostro ordinamento, la lesione dei diritti che si esplicano nella famiglia, mentre il dolore e la sofferenza causati dalla morte del congiunto sono già stati presi in considerazione sotto il profilo del danno morale.

B) Danno subito dalla xxxxx, che ha agito per recuperare l’indennità di preavviso, corrisposta ex art. 2122 c.c. ai congiunti superstiti del xxxxx, esborso che trova la propria causa unica nell’incidente mortale occorso al dipendente dell’attrice. Pertanto, per i principi che regolano la responsabilità risarcitoria di tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, i danneggianti debbono essere condannati a rifondere alla xxxxx la somma di £ 12.926.272, che la stessa ha versato (come risulta dalla busta paga) per la causale predetta, da rivalutarsi, trattandosi di debito di valore, del 25 %, ottenendo complessive £ 16.157.840, su cui decorrono gli interessi legali dal fatto al saldo.

Per quanto riguarda la rivalsa dell’xxxxx (intervenuta nella sola udienza di precisazione delle conclusioni) la xxxxx ha dato atto di avere effettuato il relativo pagamento nelle more dell’odierna udienza collegiale, ed infatti l’istituto assicuratore pubblico ha abbandonato il giudizio ritirando anche il proprio fascicolo con i documenti fondanti la domanda. Il Collegio ritiene di dover tenere conto dell’evenienza in oggetto per economia di giudizio, considerando cessata la materia del contendere tra xxxxx e xxxxx.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto:

  1. i convenuti xxxxx e xxxxx dovranno rifondere le spese dell’attrice xxxxx, qui liquidate in £ 12.480.500, di cui £ 480.500 per spese, £. 4.400.000 per diritti e £. 7.600.000 per onorari (oltre 10% spese generali;

  2. gli stessi convenuti dovranno rifondere le spese della xxxxx, qui liquidate in £ 4.047.400, di cui £. 127.400 per spese, £ 520.000 per diritti e £. 3.400.000 per onorari;

  3. la sola xxxxx dovrà rifondere le spesse della xxxxx, qui liquidate in £ 14.106.000, di cui £ 662.000 per spese, £5.424.000 per diritti e £. 8.00000.000 per onorari;

  4. sempre la sola xxxxx dovrà rifondere le spese della xxxxx, qui liquidate in £ 12.477.000, di cui £. 785.000 per spese, £. 3.692.000 per diritti e £. 8.000.000 per onorari;

  5. gli attori (tanto xxxxx che xxxxx), in solido in relazione all’identità delle difese) dovranno rifondere le spese sostenute da xxxxx, sia quale proprietario che quale erede, nella misura qui liquidata, in relazione agli effettivi oneri della difesa, di £. 8.320.000, di cui £. 720.000 per spese, £. 2.600.000 per diritti e £. 5.000.000 per onorari.

Le spese di c.t.u. già liquidate dal G.I. in £. 3.920.000 devono essere poste in via definitiva a carico della sola xxxxx (che ha chiesto di svolgere l’incombebte, per i suoi rapporti con le terze chiamate).

Ritiene infine il Collegio di dover convalidare il sequestro della vettura, concesso ex art. 670 n. 2 c.p.c. all’udienza del 20/02/92, rilevando come lo stesso debba essere mantenuto (per le sue funzioni di custodia della prova) sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con spese a carico della xxxxx che l’ha chiesto ed è anche risultata soccombente nel merito.

La presente sentenza è per legge esecutiva nei confronti della sola xxxxx e per le sole pronunce a favore dei danneggiati.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

  1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di xxxxx e condanna xxxxx e la xxxxx a rifondergli le spese di lite, come sopra liquidate in £. 8.320.000;

  2. dichiara che la responsabilità nella causazione del sinistro va attribuita in via esclusiva a xxxxx;

  3. condanna la xxxxx e xxxxx, quest’ultimo nei limiti del valore dei beni ereditari di xxxxx ex art. 490 c.c. a pagare:

  1. a xxxxx, quale capofamiglia onerata anche del mantenimento del figlio xxxxx al somma di £. 192.010.680, oltre ad interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;

  2. a xxxxx l’ulteriore somma di £ 200.000.000, con gli interessi legali, al tasso vigente nel tempo, dal 4/05/90 al saldo effettivo;

  3. a xxxxx, legalmente rappresentato da xxxxx la somma di £. 180.000.000. oltre interessi legali dal fatto al saldo;

  4. alla xxxxx S.p.A. la somma di £. 16.157.840, oltre ad interessi legali dal 4/05/90 al saldo;

  1. condanna i convenuti predetti a rifondere le spese di lite, come sopra liquidate a favore di xxxxx, in proprio e quale legale rappresentante di xxxxx, in £. 12.480.500 ed a favore della xxxxx in £. 4.047.500;

  2. respinge le domande proposte dalla s.p.a. xxxxx nei confronti delal S.p.A. xxxxx e della S.p.A. xxxxx;

  3. condanna le chiamate in causa xxxxx a rifondere alle terze chiamate le spese di lite, come sopra liquidate in £. 12.477.000 a favore della S.p.A. xxxxx e £. 14.106.000 a favore della S.p.A. xxxxx;

  4. pone a carico definitivo della xxxxx le spese di c.t.u. già liquidate in £. 3.920.000;

  5. convalida il sequestro ex art. 670 n. 2 c.p.c. dell’autovettura Ford Fiesta targata xxxxx, ponendo le relative spese a carico della sola xxxxx S.p.A.;

  6. dichiara la presente sentenza esecutiva nei confronti della sola xxxxx S.p.A.

Così deciso in Milano, il 29/03/1995

Il Giudice Relatore

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