RESPONSABILITA'
CIVILE
SENTENZA
N. 5881/95 TRIBUNALE DI MILANO
TRIBUNALE
DI MILANO;
sentenza 29 Marzo 1995, n. 5881/95; Giudice Dottor BONAVITACOLA
(Presidente), Dottor VERONELLI (Giudice), Dottoressa PANDOLFI
(Giudice Relatore); xxxxxx Spa (Avv. AMEDEO NIGRA), Signora xxxxx
(Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxxx Spa (Avv. VARALDO) e c. Signor xxxxx
(Avv. CHIAFFARELLI), chiamata in causa xxxxx Spa (Avv. COSTANZA),
chiamata in causa xxxxx Spa (Avv. BRAMBILLA) e intervenuto
volontario xxxxx (Avvocatura Regionale) Milano, 29 Marzo 1995
Assicurazione
obbligatoria e responsabilità civile verso terzi
(l. 990/69; art. 2054 cc. - dei fatti illeciti).
Tardività
della rinuncia all’accettazione dell’eredità con beneficio di
inventario(art.
485 c.c. - del beneficio di inventario).
Legittimazione
passiva del minore a seguito di accettazione dell’eredità
(art. 484 c.c. – del beneficio di inventario).
Intervento su istanza
di parte
(art. 102 c.p.c. – dell’esercizio dell’azione).
Risarcimento per
fatti illeciti – neminem laedere (art.
2043 c.c. – dei fatti illeciti)
Danno biologico
"jure proprio" e "jure hereditario" -
risarcibilità
Indennità
di preavviso - risarcimento (art.
2122 c.c. – dell’estinzione del rapporto di lavoro)
· L’assicurazione
obbligatoria disciplinata dalla legge 990/69 è relativa alla
responsabilità
civile verso
terzi prevista dall’art. 2054 c.c. (v. art. 1 l. 990/69), sicchè
il responsabile va individuato in riferimento alla norma predetta e
quindi coincide con il proprietario del mezzo danneggiante,
indipendentemente da chi abbia stipulato la polizza assicurativa
(nel caso di specie la s.r.l. xxxxx, estranea al rischio
assicurato).
· Ai
fini dell’art. 485 c.c. è sufficiente anche il possesso di un
solo bene (v. Cass. 3175/79), ma, a fronte della esplicita
affermazione da parte del chiamato di "non essere e non essere
mai stato nel possesso dei beni ereditari", contenuta nell’atto
notarile, è onere delle attrici fornire elementi di prova del loro
assunto.
· L’intervenuta
accettazione - ovviamente con beneficio di inventario, come imposto
dall’art. 484 c.c. – fa acquistare al minore la qualità di
erede, sicchè ne va ritenuta la legittimazione passiva nel
giudizio. Non potendo il minore che accettare in tale forma, non si
applica l’art. 485 c.c. II c. e va quindi ritenuto che il maggior
termine di cui all’art. 489 c.p.c. opera non solo sulla facoltà
di accettazione con beneficio di inventario, ma anche, una volta che
si sia proceduto a quella accettazione, su tutte le relative
operazioni previste dagli artt. 485 e 487 c.c.. Ne consegue che la
responsabilità patrimoniale del minore, deve ritenersi limitata
entro il valore dei beni ereditari.
· La
parte convenuta può chiamare in giudizio un terzo non solo per fare
valere un proprio diritto sostanziale ad essere risarcita dalle
conseguenze di un’eventuale soccombenza (c.d. garanzia propria) ma
anche al fine di individuarlo quale unico responsabile, ottenendo
così la propria liberazione.
· La
responsabilità della società proprietaria della strada in cui è
avvenuto il fatto va inquadrata nel principio del neminem laedere di
cui all’art. 2043 c.c., che impone di mantenere la strada stessa
in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento
sullo stato di apparente transitabilità, una situazione diversa
dall’apparenza la quale costituisca un pericolo occulto (insidia o
trabocchetto), sia per il carattere obbiettivo della non visibilità
del pericolo che per quello soggettivo della non prevedibilità.
·
Pur costituendo il danno biologico un "danno evento",
coincidente con lo stesso fatto lesivo della salute, la sua
risarcibilità è correlata all’incidenza negativa di detto fatto
lesivo sulle manifestazioni ed esplicazioni di vita del soggetto
danneggiato. Vengono cioè risarcite non le lesioni in sé, bensì
le loro conseguenze pregiudizievoli sulla qualità della vita futura
del soggetto leso. Una siffata configurazione del diritto
risarcitorio non appare possibile ove la vita del danneggiato sia
cessata quale immediata conseguenza delle lesioni e non si possano
prospettare conseguenze pregiudizievoli sulla sua qualità futura.
·
Non rientra nella nozione del danno biologico, quale conosciuto nel
nostro ordinamento, la lesione dei diritti che si esplicano nella
famiglia, mentre il dolore e la sofferenza causati dalla morte del
congiunto vengono presi in considerazione sotto il profilo del danno
morale.
· Per
i principi che regolano la responsabilità risarcitoria di tutti i
danni che siano conseguenza immediata e diretta di un illecito, i
danneggianti di quest’ultimo devono essere condannati a rifondere
quanto anticipato (ex art. 2122 c.c.) a titolo di indennità di
preavviso.
Svolgimento
del processo. – Con
atto di citazione notificato il 30/8-5/9/90 la xxxxx Spa chiamava in
giudizio la xxxxx e il Signor xxxxx per sentirli condannare al
risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il 21/05/90
sulla A9 in località Lomazzo, nel quale aveva perduto la vita il
suo dipendente xxxxx.
Si
costituiva la xxxxx allegando di non avere avuto la possibilità di
verificare la regolarità del contraddittorio con l’assicurato e
nel merito rilevava l’anomalia della dinamica del sinistro.
Successivamente,
con atto notificato il 31/10 – 15/11/1990 la Signora xxxxx, in
proprio e quale madre esercente la potestà sul minore xxxxx,
svolgeva domanda di risarcimento per i danni subiti nel medesimo
sinistro, evocando in giudizio la xxxxx e il Signor xxxxxx.
Si
costituiva il Signor xxxxx negando di essere stato proprietario
della vettura Ford Fiesta, condotta dall’ex moglie, Signora xxxxx
pure deceduta nel sinistro), che era venuta a collisione con la Fiat
Croma del Signor xxxxx. Pertanto il convenuto negava la propria
legittimazione passiva e chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Si
costituiva anche la xxxxx, ribadendo come le modalità del sinistro
rendessero verosimile l’intervento di fatti eccezionali
rapportabili ad un guasto meccanico della Fiesta per difetto di
fabbricazione o ad agenti esterni, quali il lancio di pietre dal
cavalcavia.
Quindi
la società convenuta chiedeva ed otteneva dal G.I. l’autorizzazione
a chiamare in causa la xxxxx Spa e la Spa xxxxx, perciò vi
provvedeva con atto notificato il 3/05/91).
Si
costituiva la xxxxx allegando la carenza di legittimazione attiva
della xxxxx a far valere la responsabilità ex DPR 224/86 e nel
merito contestando la sussistenza di un vizio di costruzione della
Fiesta casualmente rilevante nel sinistro.
Con
provvedimento presidenziale 24/05/91 le due cause venivano portate
avanti il medesimo G.I. che, all’udienza dell’11/07/91
autorizzava l’estensione del contraddittorio nei confronti degli
eredi della Signora xxxxx. Quindi con atto ritualmente notificato
nella loro residenza, la Signora xxxxx estendeva il contraddittorio
nei confronti del Signor xxxxx e del minore xxxxxx, rappresentato
legalmente dal padre xxxx quali eredi di xxxx.
Il
Signor xxxx pur chiamato dalla sola Signora xxxx si costituiva nelle
cause riunite, in proprio allegando di avere rinunciato all’eredità
di xxxxx e per il figlio minore, rilevando che l’accettazione a
favore di questi era avvenuta con beneficio di inventario e facendo
proprie nel merito le difese della xxxx Spa.
All’udienza
del 10/10/91 il G.I. concedeva provvisionale ex art. 24 L. 990/69 e
provvedeva alla riunione delle cause, poi ammetteva c.t.u. sulla
dinamica del sinistro e sulle condizioni della vettura, Ford Fiesta
e, ritenuta la necessità di provvedere alla custodia temporanea del
mezzo in questione, disponeva sequestro giudiziario ex art. 6710 n.
2 c.p.c. nominando custode il medesimo soggetto già nominato in
sede penale. Questi non accettava e quindi, all’udienza del
13/04/92 dopo la mancata accettazione dell’incarico da parte del
consulente nominato, veniva nominata custode l’Avv. Azzini.
All’udienza
del 17/06/93 veniva sentito il c.t.u. per chiarimenti ed assegnato
un supplemento di quesito.
All’udienza
del 18/04/94 interveniva volontariamente xxxxx svolgendo domanda di
rivalsa delle prestazioni effettuate ed infine, all’udienza del
15/07/94 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni riportate in epigrafe.
All’udienza
collegiale dell’11/01/95 questo Tribunale rilevava che il
fascicolo della causa 6963/90 riunito alla 13685/90 era stato
smarrito sicchè fissava l’odierna udienza collegiale di
provvedere alla ricostruzione degli atti essenziali nel
contraddittorio delle parti e l’avvocato dell’attrice produceva
fotocopie dei verbali di causa antecedenti alla riunione, che le
altre parti dichiaravano conformi all’originale e la causa veniva
definitivamente assunta in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente
vanno affrontate tutte le questioni relative alla regolarità del
contraddittorio instaurato dalle attrici nei confronti del
"responsabile del danno" litisconsorte necessario ex art.
23 l.990/69.
Innanzitutto,
vista la difesa in proposito sviluppata dalla xxxx nella
conclusionale, va sottolineato come l’assicurazione obbligatoria
disciplinata dalla legge citata sia relativa alla responsabilità
civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. (v. art. 1 l.
990/69), sicchè il responsabile va individuato in riferimento alla
norma predetta e quindi coincide con il proprietario del mezzo
danneggiante, indipendentemente da chi abbia stipulato la polizza
assicurativa (nel caso di specie la s.r.l. xxxxx, estranea al
rischio assicurato).
Costituendosi
con comparsa 10/01/91 il Signor xxxxx ha prodotto il foglio di
immatricolazione della Ford Fiesta, dal quale si rileva che la
proprietaria era la defunta Signora xxxxx.
Ne
consegue che l’originaria chiamata in causa del Signor xxxxx,
quale responsabile ex art. 2054, III c.c. (non trattandosi certo di
un mero problema di "appellativi", come vorrebbero le
attrici, bensì di fonte di responsabilità, risulta rivolta a
soggetto privo di legittimazione passiva, come poteva evincersi
dallo stesso rapporto della xxxxx (che già indicata come
proprietaria la Signora xxxxx).
Come
detto in narrativa, la sola xxxxx ha, con atto 12/07/91, provveduto
ad estendere il contraddittorio agli xxxxx, quali eredi della
responsabile, cui è seguita la costituzione degli stessi
esplicitamente nelle "cause riunite promosse da xxxxx, xxxxx,
xxxxx" sicchè ogni problema di estensione del giudizio ai
litisconsorti necessari da parte della xxxxx appare superato.
Tuttavia,
xxxx, costituendosi in proprio ha rilevato di avere rinunciato all’eredità
con atto notarile 25/10/90.
Le
attrici allegano la tardività della rinuncia ex art. 485 c.c.,
trattandosi di chiamato all’eredità nel possesso dei beni
ereditari che non ha effettuato l’inventario nei tre mesi dall’apertura
della successione.
Ora,
è pur vero che ai fini dell’art. 485 c.c. è sufficiente anche il
possesso di un solo bene (v. Cass. 3175/79), ma, a fronte della
esplicita affermazione da parte del chiamato di "non essere e
non essere mai stato nel possesso dei bene ereditari",
contenuta nell’atto notarile, era onere delle attrici fornire
elementi di prova del loro assunto.
Infatti:
"l’art. 485 c.c. contempla una fattispecie complessa, che
realizza un’ipotesi di accettazione ex lege dell’eredità e
della quale sono elementi l’apertura della successione, la
delazione ereditaria, il possesso dei beni e la mancata tempestiva
realizzazione dell’inventario; in applicazione del generale
principio di cui all’art. 2697 c.c., colui il quale deduca detta
accettazione come fatto costitutivo a fondamento della domanda ha l’onere
di provare la verificazione di tutti gli elementi della fattispecie,
in particolare il possesso dell’eredità da parte del
chiamato." (così Cass. 1692/76; 2359/78; 4520/84).
Non
basta in proposito rilevare il rapporto di coniugio e convivenza tra
de cuius e chiamato, in assenza di elementi certi in ordine al
regime patrimoniale vigente tra i coniugi xxxxx (che le attrice
avrebbero dovuto documentare) ed alla presenza nel domicilio
coniugale di beni ereditari.
Pertanto
ritiene il Collegio che l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva di xxxxx, quale erede di xxxxx, possa essere accolta.
Quanto
alla posizione del minore xxxxx, legalmente rappresentato in
giudizio dal padre xxxxx (senza che possa ritenersi sussistente il
conflitto di interessi ex art. 320 c.c., ipotizzato in sede
discussione orale avanti a questo Collegio) lo stesso afferma di
avere accettato l’eredità della madre con beneficio di inventario
divenendone così l’unico erede ex art. 522 c.c..
L’intervenuta
accettazione - ovviamente con beneficio di inventario, come imposto
dall’art. 484 c.c. – ha fatto acquistare a xxxxx la qualità di
erede, sicchè ne va ritenuta la legittimazione passiva nel presente
giudizio. Non potendo il minore che accettare in tale forma, non si
applica l’art. 485 c.c. II c. e va quindi ritenuto che il maggior
termine di cui all’art. 489 c.p.c. opera solo sulla facoltà di
accettazione con beneficio di inventario, ma anche, una volta che si
sia proceduto a quella accettazione, su tutte le relative operazioni
previste dagli artt. 485 e 487 c.c.. Ne consegue che, allo stato, la
responsabilità patrimoniale di xxxxx, deve ritenersi limitata entro
il valore dei beni ereditari. (v. Cass. 2442/ 78).
In
conclusione, deve ritenersi legittimamente instaurato il
contraddittorio con l’unico erede del responsabile ex art. 2054
c.c.
Va
poi respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva
svolta dalla xxxxx in ordine alla chiamata effettuata dalla xxxxx.
Invero,
la parte convenuta può chiamare in giudizio un terzo non solo per
fare valere un proprio diritto sostanziale ad essere risarcita dalle
conseguenze di un’eventuale soccombenza (c.d. garanzia propria) ma
anche al fine di individuarlo quale unico responsabile, ottenendo
così la propria liberazione (v. Cass. 986/76), come ha fatto nel
caso di specie la xxxxx, che ha indicato il difetto di fabbricazione
della Fiesta come causa unica del sinistro (facendo leva sul
disposto dell’art. 2043 c.c. più che sulla normativa speciale del
DPR 224/88).
Risolte
positivamente le questioni relative alla regolarità del rapporto
processuale, si può entrare nel merito della responsabilità del
sinistro nel quale ha trovato la morte xxxxx.
In
proposito nel verbale della xxxxx il fatto è stato così
ricostruito, sulla scorta delle rilevazioni obbiettive effettuate:
"alle ore 20.10 circa la Fiesta perveniva alla progressiva
chilometrica 25, tratto pianeggiante, senza anomalie (…) ove
esiste un bay pass per l’interscambio delle carreggiate; per
ragioni che obiettivamente non è stato possibile accertare, dalla
corsia di sorpasso della carreggiata di sua pertinenza, imboccava l’interscambio
e invadeva la carreggiata opposta; il salto di carreggiata avveniva
nella parte terminale dell’interscambio, tanto da salire nella
struttura in calcestruzzo posta a fissaggio delle parti terminale
del guard-rail posto a protezione della carreggiata, e da questo
rialzo, per effetto della velocità, produceva l’effetto di lancio
a mò di trampolino, nel preciso istante che, nella carreggiata
opposta transitava regolarmente l’autovettura Fiat Croma condotta
dal proprietario xxxxx, così i due autoveicoli entravano in
collisione; la collisione si concretizzava mentre la Ford Fiesta
aveva spiccato il volo a seguito del passaggio sopra il manufatto di
calcestruzzo, tra la fiancata sinistra di questa e la fiancata
sinistra della Croma, all’altezza dei cristalli delle portiere di
quest’ultima".
La
xxxxx, rilevando che la vettura assicurata era nuova (immatricolata
solo due mesi prima del fatto) e che la conducente era giovane ed in
piena salute e sottolineando come la P.S. aveva trovato il semiasse
anteriore sinistro della Fiesta staccato di netto, con lievissime
tracce di abrasione sul braccetto, ha ipotizzato la rottura di tale
elemento meccanico come causa unica ed efficiente dell’improvvisa
deviazione sulla sinistra del veicolo.
Il
C.t.u. tuttavia, dopo avere rilevato come gli organi di sterzo della
Fiesta fossero stati trovati perfettamente funzionanti dopo il
sinistro, ha anche escluso la possibilità che il semiasse si fosse
rotto prima dell’impatto (tanto che all’interno del giunto sono
state trovate cinque delle sei sfere che lo compongono), attribuendo
la rottura alla forte sollecitazione assiale determinata dall’urto
e dallo schiacciamento verso il basso subito nel cappottamento. A
riprova dei propri assunti il consulente ha anche evidenziato come
il semiasse abbia lasciato un’unica netta impronta sul braccio
inferiore della sospensione: "ciò dimostra che la ruota era
ormai pressochè ferma, altrimenti l’estremità interna del
semiasse, rimasta libera, avrebbe martellato le parti circostanti,
lasciando numerose impronte anziché una sola".
A
fronte di tali conclusioni (depositate il 22/06/92), mentre il
c.t.p. della xxxxx abbandonava l’originaria contestazione relativa
alla preventiva rottura del semiasse, l’assicurazione convenuta
depositava una memoria critica redatta da diverso perito, il quale,
pur apprezzando "l’accuratezza e le precise indicazioni
fornite dal c.t.u. sulle quali non possono certo sollevarsi
eccezioni o censure" ha esposto una ipotetica e possibile
diversa ricostruzione della dinamica, compatibile con un preventivo
sfilamento del semiasse, al solo fine di contestare non tanto le
conclusioni del consulente quanto la loro categoricità.
Ora,
osserva il Collegio che la xxxxx, nel sostenere che il sinistro era
stato determinato da un fattore causale esclusivo diverso dalla
condotta del conducente della Fiesta, era onerata della relativa
prova, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente, a fronte delle
precise osservazioni tecniche del c.t.u., la formulazione di ipotesi
remote di una compatibilità tra un preventivo guasto e la
traiettoria tenuta dal mezzo.
Analogamente
non ritiene il Collegio che il semplice vizio di costruzione dei
"flaps posteriori di ventilazione", con conseguente
irregolare circolazione dell’aria (v. lettera xxxxx doc. 9 conv)
possa avere avuto efficacia determinante nella causazione del
sinistro.
Di
conseguenza non appare opportuno a questo Tribunale procedere ad
ulteriori indagini tecniche relative a possibili vizi intrinseci
della Fiesta.
Da
ultimo, la xxxxx allega una concorrente o esclusiva responsabilità
della xxxxx s.p.a., a causa dell’assetto autostradale ed in
particolare della inutilità e pericolosità del varco purtroppo
imboccato dalla Signora xxxxx, nonché della conformazione del
guard-rail.
Preliminarmente
va rilevato come la responsabilità della società proprietaria
della strada in cui è avvenuto il fatto va inquadrata nel principio
del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., che impone di
mantenere la strada stessa in condizioni tali che non derivi agli
utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente
transitabilità, una situazione diversa dall’apparenza la quale
costituisca un pericolo occulto (insidia o trabocchetto), sia per il
carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo che per
quello soggettivo della non prevedibilità (così, tra le altre,
Cass. 3619/80; 375/79; 3143/77; 2693/76; 2166/74).
Nel
caso di specie, pur potendo opinarsi l’utilità di collocare un
varco per la conversione di direzione dei mezzi di soccorso a breve
distanza da uno svincolo in uscita e risultando la conformazione del
guard-rail più pericolosa di altre successivamente adottate, non
pare al Collegio che sussistessero i requisiti oggettivo e
soggettivo del pericolo occulto, essendo il varco ben visibile e la
possibilità di invadere l’opposta corsia in caso di deviazione
sulla sinistra più che prevedibile, così da non costituire insidia
più di una curva stretta o di una riduzione di corsie presegnalate.
Nessun
elemento obbiettivo è stato infine fornito a sostegno dell’ipotesi
di un lancio di pietre dal cavalcavia che, eliminando la
possibilità di governo della Fiesta, interrompesse il nesso causale
tra la condotta di guida della conducente e l’incidente.
In
conclusione, l’unico dato certo è che la Signora xxxxx, per
distrazione, velocità, imperizia o altro, ad un certo punto ha
perso il controllo del proprio mezzo e non è stata in grado di
porre in essere alcuna manovra di emergenza per evitare di invadere
l’opposta corsia autostradale.
Quindi,
dovendo negarsi ogni responsabilità, esclusiva o ricorrente, della
xxxx e della Società xxxxx, i convenuti xxxxxx dovranno essere
condannati a rifondere alle attrici tutti i danni subiti, come di
seguito quantificati:
-
danni dei
familiari di xxxxxx:
-
danno patrimoniale
per perdita dell’apporto economico del capofamiglia, che
certamente provvedeva al mantenimento del proprio nucleo
familiare, versando una quota dei propri guadagni che, al netto
di quanto trattenuto per le proprie spese personali, il
Tribunale stima nel 70% dell’intero. Dai modelli 101 prodotti
risulta che nell’anno antecedente alla morte il Signor xxxxx
aveva percepito un reddito netto di £. 47.117.369. Pertanto,
tenuto conto del fatto che le esigenze di reddito familiare non
avrebbe subito rilevanti decurtazioni neppure al cessare
dell'attività lavorativa di xxxxx (che avrebbe piuttosto
diminuito la parte riservata alle proprie spese personali) e che
quindi non è opportuno procedere alla decurtazione per scarto
tra vita fisica e lavorativa, il mancato introito può essere
quantificato, capitalizzato alla data del sinistro, in £
491.698.015 (14.117.369 – 30% x 14.905), da rivalutare ai fini
del calcolo del 25%, per complessive £ 614.622.518. Da tale
somma va detratto l’importo di £ 308.611.836 pari al valore
attuale della rendita INAIL erogata alla parte attrice,
rimborsata all’Istituto dall’assicurazione nelle more tra l’udienza
di precisazione delle conclusioni e l’odierna udienza
collegiale. Quindi il residuo danno patrimoniale per perdita del
contributo economico di xxxxx ammonta a £ 306.010.660. Da tale
importo deve essere detratto quello di £ 100.000.000 versato
dalla xxxxx in ottemperanza all’ordine del giudice ex art. 24
l. 990/69, che certamente è stato utilizzato (o messo a frutto)
dall’attrice per soddisfare i bisogni economici della famiglia
(funzione connaturata nell’istituto della provvisionale). La
somma predetta deve essere rivalutata, ai fini del calcolo in
moneta attuale, a far tempo dal provvedimento (10/10/91) nella
misura del 14%, ottenendo complessive £ 114.000.000. L’importo
di £. 192.010.680, gravato degli interessi - al tasso legale
– dalla sentenza (trattandosi di danno parzialmente futuro) al
saldo effettivo dovrà essere corrisposta dai convenuti alla
Signora xxxxx, attuale capofamiglia, onerata dell’obbligo al
mantenimento del figlio sino al compimento degli studi di
questi.
-
Danno morale di
xxxxx: sussistendone i presupposti (fatto integrante gli estremi
del reato di cui all’art. 589 c.p.) può essere
equitativamente liquidato in £ 200.000.000 in moneta attuale
(oltre interessi, al tasso legale vigente nel tempo dal fatto al
saldo);
-
Danno morale di
xxxxx: può essere equitativamente liquidato in £ 180.000.000,
su cui decorrono gli interessi legali dal 4/05/90; rileva infine
il Collegio come gli attori abbiano chiesto venisse loro
riconosciuto il ristoro del danno biologico "iure proprio e
jure hereditario". Sotto il primo profilo questo Tribunale,
pur non disconoscendo la trasmissibilità agli eredi del diritto
al risarcimento conseguente alla violazione del bene della
salute, non ritiene sussistente tale danno nell’ipotesi di
morte pressochè istantanea del soggetto leso. Infatti, pur
costituendo il danno biologico un "danno evento",
coincidente con lo stesso fatto lesivo della salute, la sua
risarcibilità è correlata all’incidenza negativa di detto
fatto lesivo sulle manifestazioni ed esplicazioni di vita del
soggetto danneggiato. Non a caso il ristoro viene correlato, pur
con qualche contemperamento, alla ricchezza e molteplicità di
attività fisico-relazionali che risultano parzialmente o
totalmente compromesse in relazione al presumibile corso futuro
della vita del danneggiato. Vengono cioè risarcite non le
lesioni in sé, bensì le loro conseguenze pregiudizievoli sulla
qualità della vita futura del soggetto leso. Una siffata
configurazione del diritto risarcitorio non appare possibile ove
la vita del danneggiato sia cessata quale immediata conseguenza
delle lesioni e non si possano prospettare conseguenze
pregiudizievoli sulla sua qualità futura. Sotto il secondo
profilo questo Collegio, pur considerando possibile che la morte
di un prossimo congiunto possa compromettere l’equilibrio
psichico e fisico del familiare, non ritiene di poter
riconoscere la sussistenza del danno biologico, risarcibile in
assenza di prova in ordine all’effettiva incidenza negativa
sull’integrità psico-fisica dei parenti superstiti. In
particolare il Tribunale non pensa possa rientrare nella nozione
del danno biologico, quale conosciuto nel nostro ordinamento, la
lesione dei diritti che si esplicano nella famiglia, mentre il
dolore e la sofferenza causati dalla morte del congiunto sono
già stati presi in considerazione sotto il profilo del danno
morale.
B)
Danno subito dalla xxxxx, che ha agito per recuperare l’indennità
di preavviso, corrisposta ex art. 2122 c.c. ai congiunti superstiti
del xxxxx, esborso che trova la propria causa unica nell’incidente
mortale occorso al dipendente dell’attrice. Pertanto, per i
principi che regolano la responsabilità risarcitoria di tutti i
danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, i
danneggianti debbono essere condannati a rifondere alla xxxxx la
somma di £ 12.926.272, che la stessa ha versato (come risulta dalla
busta paga) per la causale predetta, da rivalutarsi, trattandosi di
debito di valore, del 25 %, ottenendo complessive £ 16.157.840, su
cui decorrono gli interessi legali dal fatto al saldo.
Per
quanto riguarda la rivalsa dell’xxxxx (intervenuta nella sola
udienza di precisazione delle conclusioni) la xxxxx ha dato atto di
avere effettuato il relativo pagamento nelle more dell’odierna
udienza collegiale, ed infatti l’istituto assicuratore pubblico ha
abbandonato il giudizio ritirando anche il proprio fascicolo con i
documenti fondanti la domanda. Il Collegio ritiene di dover tenere
conto dell’evenienza in oggetto per economia di giudizio,
considerando cessata la materia del contendere tra xxxxx e xxxxx.
Le
spese seguono la soccombenza e pertanto:
-
i convenuti xxxxx
e xxxxx dovranno rifondere le spese dell’attrice xxxxx, qui
liquidate in £ 12.480.500, di cui £ 480.500 per spese, £.
4.400.000 per diritti e £. 7.600.000 per onorari (oltre 10%
spese generali;
-
gli stessi
convenuti dovranno rifondere le spese della xxxxx, qui liquidate
in £ 4.047.400, di cui £. 127.400 per spese, £ 520.000 per
diritti e £. 3.400.000 per onorari;
-
la sola xxxxx
dovrà rifondere le spesse della xxxxx, qui liquidate in £
14.106.000, di cui £ 662.000 per spese, £5.424.000 per diritti
e £. 8.00000.000 per onorari;
-
sempre la sola
xxxxx dovrà rifondere le spese della xxxxx, qui liquidate in £
12.477.000, di cui £. 785.000 per spese, £. 3.692.000 per
diritti e £. 8.000.000 per onorari;
-
gli attori (tanto
xxxxx che xxxxx), in solido in relazione all’identità delle
difese) dovranno rifondere le spese sostenute da xxxxx, sia
quale proprietario che quale erede, nella misura qui liquidata,
in relazione agli effettivi oneri della difesa, di £.
8.320.000, di cui £. 720.000 per spese, £. 2.600.000 per
diritti e £. 5.000.000 per onorari.
Le
spese di c.t.u. già liquidate dal G.I. in £. 3.920.000 devono
essere poste in via definitiva a carico della sola xxxxx (che ha
chiesto di svolgere l’incombebte, per i suoi rapporti con le terze
chiamate).
Ritiene
infine il Collegio di dover convalidare il sequestro della vettura,
concesso ex art. 670 n. 2 c.p.c. all’udienza del 20/02/92,
rilevando come lo stesso debba essere mantenuto (per le sue funzioni
di custodia della prova) sino al passaggio in giudicato della
presente sentenza, con spese a carico della xxxxx che l’ha chiesto
ed è anche risultata soccombente nel merito.
La
presente sentenza è per legge esecutiva nei confronti della sola
xxxxx e per le sole pronunce a favore dei danneggiati.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione
disattesa:
-
dichiara la
carenza di legittimazione passiva di xxxxx e condanna xxxxx e la
xxxxx a rifondergli le spese di lite, come sopra liquidate in
£. 8.320.000;
-
dichiara che la
responsabilità nella causazione del sinistro va attribuita in
via esclusiva a xxxxx;
-
condanna la xxxxx
e xxxxx, quest’ultimo nei limiti del valore dei beni ereditari
di xxxxx ex art. 490 c.c. a pagare:
-
a xxxxx, quale
capofamiglia onerata anche del mantenimento del figlio xxxxx al
somma di £. 192.010.680, oltre ad interessi legali dalla
presente sentenza al saldo effettivo;
-
a xxxxx l’ulteriore
somma di £ 200.000.000, con gli interessi legali, al tasso
vigente nel tempo, dal 4/05/90 al saldo effettivo;
-
a xxxxx,
legalmente rappresentato da xxxxx la somma di £. 180.000.000.
oltre interessi legali dal fatto al saldo;
-
alla xxxxx S.p.A.
la somma di £. 16.157.840, oltre ad interessi legali dal
4/05/90 al saldo;
-
condanna i
convenuti predetti a rifondere le spese di lite, come sopra
liquidate a favore di xxxxx, in proprio e quale legale
rappresentante di xxxxx, in £. 12.480.500 ed a favore della
xxxxx in £. 4.047.500;
-
respinge le
domande proposte dalla s.p.a. xxxxx nei confronti delal S.p.A.
xxxxx e della S.p.A. xxxxx;
-
condanna le
chiamate in causa xxxxx a rifondere alle terze chiamate le spese
di lite, come sopra liquidate in £. 12.477.000 a favore della
S.p.A. xxxxx e £. 14.106.000 a favore della S.p.A. xxxxx;
-
pone a carico
definitivo della xxxxx le spese di c.t.u. già liquidate in £.
3.920.000;
-
convalida il
sequestro ex art. 670 n. 2 c.p.c. dell’autovettura Ford Fiesta
targata xxxxx, ponendo le relative spese a carico della sola
xxxxx S.p.A.;
-
dichiara la
presente sentenza esecutiva nei confronti della sola xxxxx
S.p.A.
Così deciso in
Milano, il 29/03/1995
Il Giudice
Relatore
Torna
indietro