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D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O)
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(1).
Codice in materia di protezione dei dati
personali
(2)
(3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle
disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla
gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n.
1/2005.
(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la
seguente istruzione:
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti:
Circ. 9 dicembre 2004,
n. T7697/60I6.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1 della
legge 24 marzo 2001,
n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo
unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della
legge 3 febbraio 2003,
n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
Vista la
legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la
legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la
direttiva 95/46/CE
del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la
direttiva 2002/58/CE
del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
TITOLO I
Princìpi generali.
1. Diritto alla protezione dei dati personali.
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
2. Finalità.
1. Il presente testo unico, di seguito
denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio
da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
3. Principio di necessità nel trattamento dei
dati.
1. I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o)
e da r) a u), del
D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli
60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate
a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e
dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti;
q) «Garante», l'autorità di cui all'articolo
153, istituita dalla
legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende,
inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete
di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della
direttiva 2002/21/CE
del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio
che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti
testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne
ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende,
altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l'insieme
degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una
credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio,
indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e
di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
5. Oggetto ed àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento
di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per
il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
6. Disciplina del trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente
Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto,
in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
TITOLO II
Diritti dell'interessato.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono
essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed
f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
9. Modalità di esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta
può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
10. Riscontro all'interessato.
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da
parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi
per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i
tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'àmbito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile
o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in
forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi,
salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in
forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può
comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato
(4).
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
(4) Per la determinazione del contributo di cui al presente comma
vedi la Del. Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 14.
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
11. Modalità del trattamento e requisiti dei
dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento
sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali
non possono essere utilizzati.
12. Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell'àmbito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice
(5).
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei
codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità
e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
(5) Con
D.M. 14 gennaio 2005
(Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23) è stato disposto l'inserimento del
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dati personali
per scopi statistici e scientifici e del codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti nell'allegato
A del presente decreto.
13. Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e,
se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo
di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell'articolo 17.
15. Danni cagionati per effetto del
trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche in caso di violazione dell'articolo 11.
16. Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati
ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati
sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali
e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per
scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in
materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
17. Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma
1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti dal
presente codice, nell'àmbito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare
(6).
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il
Provv.Garante protez. dati pers. 27 ottobre 2005.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano
tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico
osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in
relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
19. Princìpi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto
pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una
norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di
un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento.
20. Princìpi applicabili al trattamento di dati
sensibili.
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo
(7).
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2
(8).
4. L'identificazione dei tipi di dati e di
operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è
provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225; per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con
Provv. 16 dicembre
2005; per la Consob, con
Del.Consob 8 febbraio
2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati
personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per
l'ENIT, con
D.M. 3 marzo 2006
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per
l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005
(pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per
il Ministero della difesa, con
D.M. 13 aprile 2006,
n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei
conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio
superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli
uffici della giustizia amministrativa, con
Decr. 12 maggio 2006;
per l'Ufficio italiano dei Cambi con
Provv. 25 maggio 2006
(Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170).
(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per
il Ministero degli affari esteri, il
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225.
21. Princìpi applicabili al trattamento di dati
giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte
di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20,
commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari
(9).
(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è
provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225; per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con
Provv. 16 dicembre
2005; per la Consob, con
Del.Consob 8 febbraio
2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati
personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per
l'ENIT, con
D.M. 3 marzo 2006
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per
l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005
(pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per
il Ministero della difesa, con
D.M. 13 aprile 2006,
n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei
conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio
superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli
uffici della giustizia amministrativa, con
Decr. 12 maggio 2006
e, per l'Ufficio italiano dei Cambi, con
Provv. 25 maggio 2006
(Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126).
22. Princìpi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i
dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti,
di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1,
lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la
loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare
che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in
elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali
trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati
ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono
essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti
di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo
recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera
dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
23. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.
24. Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei
casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di
gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
25. Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione e la diffusione sono
vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione
di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da
altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
26. Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale
o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o
dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente
le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche
in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di
previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
27. Garanzie per i dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte
di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il trattamento.
28. Titolare del trattamento.
1. Quando il trattamento è effettuato da una
persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro
ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel
suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
29. Responsabile del trattamento.
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
30. Incaricati del trattamento.
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'àmbito del trattamento consentito. Si considera
tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità
per la quale è individuato, per iscritto, l'àmbito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei sistemi.
Capo I - Misure di sicurezza
31. Obblighi di sicurezza.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
32. Particolari titolari.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31
idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi
al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno
dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile,
gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'àmbito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare
ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
33. Misure minime.
1. Nel quadro dei più generali obblighi di
sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte
ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
34. Trattamenti con strumenti elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato
con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti
alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei
dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di
copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei
sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di
codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato
senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea
custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento
dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione
di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
36. Adeguamento.
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato
B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
TITOLO VI
Adempimenti
37. Notificazione del trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che
indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione
di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la
sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato,
o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati
a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento
dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei
medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale
funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio
sanitario nazionale
(10).
2. Il Garante può individuare altri trattamenti
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'àmbito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo
di notificazione
(11).
3. La notificazione è effettuata con unico atto
anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni
ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina
le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
38. Modalità di notificazione.
1. La notificazione del trattamento è
presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta,
a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento
da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata
solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto
dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del
modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno
degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto
alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta,
salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
39. Obblighi di comunicazione.
1. Il titolare del trattamento è tenuto a
comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di
un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma
di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di
cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai
sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni
dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata
utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
40. Autorizzazioni generali.
1. Le disposizioni del presente codice che
prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
41. Richieste di autorizzazione.
1. Il titolare del trattamento che rientra
nell'àmbito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda
un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può
provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è
formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a
fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il
Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
Trasferimento dei dati all'estero.
42. Trasferimenti all'interno dell'Unione
europea.
1. Le disposizioni del presente codice non
possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di
eludere le medesime disposizioni.
43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio
consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se
il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni.
44. Altri trasferimenti consentiti.
1. Il trasferimento di dati personali oggetto
di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base
di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a
garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE
del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, con le quali
la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
45. Trasferimenti vietati.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44,
il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO I
Trattamenti in àmbito giudiziario.
Capo I - Profili generali
46. Titolari dei trattamenti.
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e
grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per
legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia
sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra
più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia.
1. In caso di trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e
il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37,
38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si
intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e
di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico
del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
48. Banche di dati di uffici giudiziari.
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine
gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli
3 e 11 del presente codice.
49. Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Ministro della giustizia
sono adottate, anche ad integrazione del
D.M. 30 settembre
1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei princìpi del
presente codice nella materia penale e civile.
Capo II - Minori
50. Notizie o immagini relative a minori.
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento
a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale.
Capo III - Informatica giuridica
51. Princìpi generali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
52. Dati identificativi degli interessati.
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede
in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre
d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei
diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del
deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi
appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».
4. In caso di diffusione anche da parte di
terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al
comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto
ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al
comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità
di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di
famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825
del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la
richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del
comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della
legge 11 febbraio
1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di
una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente
articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
Trattamenti da parte di forze di polizia.
Capo I - Profili generali
53. Àmbito applicativo e titolari dei
trattamenti.
1. Al trattamento di dati personali effettuato
dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da
forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37,
38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i
relativi titolari.
54. Modalità di trattamento e flussi di dati.
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica
sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche
per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al
medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati
per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero
della giustizia di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di
dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo
53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia
verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o,
per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
55. Particolari tecnologie.
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a
banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base
di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
56. Tutela dell'interessato.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10,
commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire
nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
57. Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei princìpi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei
dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in
particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di
analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche
relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da
parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti
per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione
separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di
conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell'àmbito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di
elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice.
TITOLO III
Difesa e sicurezza dello stato.
Capo I - Profili generali
58. Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di
cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice
si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11,
14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di
cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di
interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
Trattamenti in àmbito pubblico.
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
59. Accesso a documenti amministrativi.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche
per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni
di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico.
60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende
tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
61. Utilizzazione di dati pubblici.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando
i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R
(91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente
codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o
ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di
provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio
della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a
richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare
i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o
collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a
convegni o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste
elettorali
62. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della
popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
63. Consultazione di atti.
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107
del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante interesse
pubblico
64. Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di
condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'àmbito delle finalità di cui al comma 1
è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o
dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e
di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione
di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di
lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme
vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla
vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai
trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
65. Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio
di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché
di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale
di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e
giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e
la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento
degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli
e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di
rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita
la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di
liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in
particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione
di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per
le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la
divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
66. Materia tributaria e doganale.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e
detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette,
in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla
effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e
alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
67. Attività di controllo e ispettive.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità
istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo
di cui all'articolo 65, comma 4.
68. Benefìci economici ed abilitazioni.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e
revoca di benefìci economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti
e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti
regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed
informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti
dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra
o al riconoscimento di benefìci in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefìci connessi
all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di
formazione professionale;
f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefìci previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o
riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione
nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle
attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per
finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense,
di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni
ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
70. Volontariato e obiezione di coscienza.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante
interesse pubblico le finalità di applicazione della
legge 8 luglio 1998,
n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
71. Attività sanzionatorie e di tutela.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di
sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in
sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai
sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso
di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b)
del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
72. Rapporti con enti di culto.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
73. Altre finalità in àmbito amministrativo e
sociale.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività che
la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di
formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in
favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a
provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle
attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche
o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e
dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale,
salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai
servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di
ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il
pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento
al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V - Particolari contrassegni
74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo
per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad
individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o
diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona
fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non
consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di
richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di
esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti
mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
Trattamento di dati personali in àmbito sanitario.
Capo I - Princìpi generali
75. Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento
dei dati personali in àmbito sanitario.
76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, anche nell'àmbito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche
senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e
operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può
essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione
del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
77. Casi di semplificazione.
1. Il presente capo individua modalità
semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai
dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento
dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1
sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli
esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati
nell'articolo 80.
78. Informativa del medico di medicina generale
o del pediatra.
1. Il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei
dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il
complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati
personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente
specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di
dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il
pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su
richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'àmbito
di un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra
in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente
articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali
che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca
scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza
che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'àmbito della teleassistenza o
telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi
all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
79. Informativa da parte di organismi sanitari.
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati
possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e
al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità
di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le
strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri
reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli
articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato
in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati
nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative
in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere
utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
80. Informativa da parte di altri soggetti
pubblici.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79,
possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una
pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in
àmbito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata
con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'àmbito di pubblicazioni istituzionali e
mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto
riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
81. Prestazione del consenso.
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del
presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato
con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti
e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79
e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce
l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78,
comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
82. Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumità fisica.
1. L'informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la
quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o
incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per
la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento
dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere
pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età
l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
83. Altre misure per il rispetto dei diritti
degli interessati.
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in
particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a
prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un
periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di
cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato
in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti
volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente
notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli
ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite
sulla dislocazione degli interessati nell'àmbito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di
formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture,
indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non
sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle
disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un
rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice
di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12
(12).
(12) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies,
D.L. 29 marzo 2004, n.
81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
84. Comunicazione di dati all'interessato.
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono
autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
85. Compiti del Servizio sanitario nazionale.
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale
e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano,
anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990,
n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di
dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le
professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo
o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al
consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei
a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di
una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per
caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
86. Altre finalità di rilevante interesse
pubblico.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85,
si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di
interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a
quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per
gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con
particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e
l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la
funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e
delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
87. Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale.
1. Le ricette relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono
redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da
permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di
medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del
D.M. 11 luglio 1988,
n. 350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi
delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto
sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per
effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti
necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente
separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso,
quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo
della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente
separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per
fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da
parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di
ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica
diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta
adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non
cartacei.
88. Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali
soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può
indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una
speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
89. Casi particolari.
1. Le disposizioni del presente capo non
precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998,
n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata
l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro
documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78,
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88,
comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato
(13).
(13) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies,
D.L. 29 marzo 2004, n.
81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Capo V - Dati genetici
90. Trattamento dei dati genetici e donatori di
midollo osseo.
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a
tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua
anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi
legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della
legge 6 marzo 2001, n.
52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei
confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
91. Dati trattati mediante carte.
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi,
o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo 17.
92. Cartelle cliniche.
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici
e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla
disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per
assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di
rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari
a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile.
93. Certificato di assistenza al parto.
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si
osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la
cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la
richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta
relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
94. Banche di dati, registri e schedari in
àmbito sanitario.
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3
anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in
particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di
mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza
della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al
D.M. 21 dicembre 2001
del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10
gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di
cui all'articolo 3 del
D.M. 18 maggio 2001,
n. 279 del Ministro della sanità;
d) i registri dei donatori di midollo osseo
istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001,
n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui
all'articolo 15 del
D.M. 26 gennaio 2001
del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2001.
TITOLO VI
Istruzione.
Capo I - Profili generali
95. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in àmbito scolastico, professionale, superiore o universitario,
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
96. Trattamento di dati relativi a studenti.
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e
gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.
Capo I - Profili generali
97. Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento
dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
98. Finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico
nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
99. Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento.
1. Il trattamento di dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il
periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici
possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati
personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
100. Dati relativi ad attività di studio e
ricerca.
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca
e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con
autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e
studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di
opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
a).
3. I dati di cui al presente articolo non
costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono
essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
Capo II - Trattamento per scopi storici
101. Modalità di trattamento.
1. I dati personali raccolti per scopi storici
non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati
anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali,
trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della
loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di
tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque
diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
102. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo
12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta
di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi
privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e
nella diffusione.
103. Consultazione di documenti conservati in
archivi.
1. La consultazione dei documenti conservati
negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati è disciplinata dal
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici
104. Àmbito applicativo e dati identificativi
per scopi statistici o scientifici.
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente
capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei
mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico.
105. Modalità di trattamento.
1. I dati personali trattati per scopi
statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per
trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono
essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di
cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del
decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate
dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto
di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o
convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il
tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi
statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee
forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
106. Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo
12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per scopi statistici o scientifici
(14).
2. Con i codici di cui al comma 1 sono
individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'àmbito del
Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal
decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per
altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per
documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo
decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi
statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice,
gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare
per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di
sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei princìpi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei princìpi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del
consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella
raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il
rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non
sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'àmbito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche
sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta
degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto
d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
Provv.Garante protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2.
107. Trattamento di dati sensibili.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e
l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi
dell'articolo 40.
108. Sistema statistico nazionale.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai
sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal
decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati
nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto
statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita.
1. Per la rilevazione dei dati statistici
relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da
parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui
al
D.M. 16 luglio 2001,
n. 349 del Ministro della sanità, le modalità tecniche
determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro
della salute, dell'interno e il Garante.
110. Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica.
1. Il consenso dell'interessato per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo
12-bis del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a
causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e
il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di
cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale.
Capo I - Profili generali
111. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati
personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del
rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui
all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
112. Finalità di rilevante interesse pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e
gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità
di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di
collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari
requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla
definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefìci assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere
compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti
previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del
decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello
Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che
abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento
della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive
materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere
m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale
da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
113. Raccolta di dati e pertinenza.
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8
della
legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
114. Controllo a distanza.
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4
della
legge 20 maggio 1970,
n. 300.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio.
1. Nell'àmbito del rapporto di lavoro domestico
e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il
rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere
la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale
116. Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato.
1. Per lo svolgimento delle proprie attività
gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'àmbito del mandato
conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli
enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo.
Capo I - Sistemi informativi
117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato nell'àmbito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e
la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali
esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato
(15).
(15) Per il codice di deontologia previsto dal presente articolo
vedi la Del.Garante protez. dati pers. 16 novembre 2004, n. 8.
118. Informazioni commerciali.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione
commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto
dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza
dei dati raccolti e comunicati.
119. Dati relativi al comportamento debitorio.
1. Con il codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare,
in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e
privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi
diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi àmbiti.
120. Sinistri.
1. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della
banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per
i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai
soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle
assicurazioni private
(16).
(16) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006,
dall'art. 352 del Codice delle assicurazioni private di cui al
D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209.
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche.
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
121. Servizi interessati.
1. Le disposizioni del presente titolo si
applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti
pubbliche di comunicazioni.
122. Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato o dell'utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente
(17).
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo
133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei
modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo
chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
(17) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4
dell'art. 7,
D.L. 27 luglio 2005,
n. 144.
123. Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi al traffico riguardanti
abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai
fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini
di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa
del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche
in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2
nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono
hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento
(18).
4. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a
trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai
commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi
al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che
si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi
per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e
deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
(18) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4
dell'art. 7,
D.L. 27 luglio 2005,
n. 144.
124. Fatturazione dettagliata.
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in
dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla
data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al
tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o
di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato
relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per
attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono
evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di
specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti
a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri
completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva
disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
125. Identificazione della linea.
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente
chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene
prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio
e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
126. Dati relativi all'ubicazione.
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se
l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per
la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di
richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che
saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la
prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi
dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea
del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per
ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi
1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio
a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che
accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
127. Chiamate di disturbo e di emergenza.
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo
può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto
dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1
possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per
esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i
servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla
legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
128. Trasferimento automatico della chiamata.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate
verso il proprio terminale effettuato da terzi.
129. Elenchi di abbonati.
1. Il Garante individua con proprio
provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo
dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già
raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua
idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli
elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima
semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera
ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in
tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
130. Comunicazioni indesiderate.
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2,
ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai
sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se
il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni
momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di
comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o
senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di
filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di
posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
131. Informazioni ad abbonati e utenti.
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere
in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da
parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il
contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri
a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel
corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
132. Conservazione di dati di traffico per
altre finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati,
mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi
(19).
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati
relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate
senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro
mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per
esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici
(20).
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati
sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico
ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico
entrante
(21).
4. Dopo la scadenza del termine indicato al
comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi
al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato
immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice
competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida
con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è
convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere
utilizzati
(22).
5. Il trattamento dei dati per le finalità di
cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del
trattamento di cui all'allegato B);
b) disciplinare le modalità di conservazione
separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei
dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,
decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia
consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la
periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. [Le modalità di trattamento dei dati di cui
al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere
del Garante]
(23).
(19) Comma così modificato dall'art. 6,
D.L. 27 luglio 2005,
n. 144.
(20) Comma così modificato dall'art. 6,
D.L. 27 luglio 2005,
n. 144.
(21) Comma così modificato dall'art. 6,
D.L. 27 luglio 2005,
n. 144.
(22) Comma aggiunto dall'art. 6,
D.L. 27 luglio 2005,
n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(23) Articolo così sostituito dall'art. 3,
D.L. 24 dicembre 2003,
n. 354, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Capo II - Internet e reti telematiche
133. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti
delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e
privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del
loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea
in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
134. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e
forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità
e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione privata.
Capo I - Profili generali
135. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità
alla legge.
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica.
Capo I - Profili generali
136. Finalità giornalistiche e altre
manifestazioni del pensiero.
1. Le disposizioni del presente titolo si
applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco
dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della
legge 3 febbraio 1963,
n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
137. Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136
non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista
dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per
i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero,
contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è
effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli
articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei
dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico.
138. Segreto professionale.
1. In caso di richiesta dell'interessato di
conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Capo II - Codice di deontologia
139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche.
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo
12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni
al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei
mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal
Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa
disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione
ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIII
Marketing diretto.
Capo I - Profili generali
140. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in
cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale.
Capo I - Tutela dinanzi al garante
Sezione I - Princìpi generali
141. Forme di tutela.
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi
previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile
presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli
specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela amministrativa
142. Proposizione dei reclami.
1. Il reclamo contiene un'indicazione per
quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si
fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati,
o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il
reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il
reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità
con strumenti elettronici.
143 Procedimento per i reclami.
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il
reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla
lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad
effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in
parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il
trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o
per la complessità degli accertamenti.
144. Segnalazioni.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143
possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
(24)
145. Ricorsi.
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere
proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già
adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
(24) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25,
L. 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'art. 17,
L. 11 febbraio 2005,
n. 15.
146. Interpello preventivo.
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è
stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del
titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le
operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal
caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
147. Presentazione del ricorso.
1. Il ricorso è proposto nei confronti del
titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente,
dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al
titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla
richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della
domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del
procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o
dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare
o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un
recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la
relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se
la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile,
ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è
trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le
modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma
del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
148. Inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati
nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente
o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai
sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o
della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera
presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene
all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è
possibile la regolarizzazione del ricorso
(25).
(25) La Del.Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 16 (Gazz.
Uff. 21 marzo 2005, n. 66) ha disposto che la regolarizzazione dei ricorsi
presentati al Garante ai sensi del presente comma è possibile nei seguenti
casi:
a) quando il ricorso è sottoscritto da persona
fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale,
oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico
raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell'art.
147, comma 5;
b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei
dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera a);
c) qualora manchi l'indicazione della data
della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell'art. 8, comma 1, del codice o l'indicazione del pregiudizio imminente
e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art.
147, comma 1, lettera b);
d) quando il ricorso sia privo di una
sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell'art. 147, comma 4;
e) quando manchi l'indicazione degli elementi
posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);
f) quando il ricorso non rechi l'indicazione
del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d);
g) quando manchi l'indicazione del domicilio
eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);
h) qualora al ricorso non risultino allegate
l'eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al
responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del codice;
i) qualora difetti la prova del versamento dei
diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o
incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle
condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
149. Procedimento relativo al ricorso.
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato
inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare
al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato
non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi
anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il
titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto
di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di
cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del
termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in
cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare
la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed
è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il
responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore
o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per
un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti
dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146,
comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
150, comma 1.
150. Provvedimenti a seguito del ricorso.
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di
avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al
comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il
Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna
delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche
provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta
elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni
riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il
Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il
provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di
suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte,
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
151. Opposizione.
1. Avverso il provvedimento espresso o il
rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi
dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui
all'articolo 152.
Capo II - Tutela giurisdizionale
152. Autorità giudiziaria ordinaria.
1. Tutte le controversie che riguardano,
comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese
quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei
dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1
l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in
composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del
Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o
dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine
il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte
con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado
di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un
danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a
quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non
meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non
compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo,
ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone,
anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita
le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza,
alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può
anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere
alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga
al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso
il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L'autorità.
Capo I - Il garante per la protezione dei dati personali
153. Il Garante.
1. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone
che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro àmbito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un
vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità
non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del
decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto
l'Ufficio di cui all'articolo 156.
154. Compiti.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati
nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e
provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni
che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del
trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143
(26);
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in
parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il
blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai
sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo
l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle
relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato
sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del
comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento
dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla
legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla
legge 23 marzo 1998,
n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal
regolamento (CE) n.
515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla
legge 30 luglio 1998,
n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal
regolamento (CE) n.
2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce
l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e
resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità
amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A
tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle
riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per
legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in
materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Garante
(27).
(26) Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 21 giugno 2006.
(27) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25,
L. 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'art. 17,
L. 11 febbraio 2005,
n. 15 Capo II - L'ufficio del garante
155. Princìpi applicabili.
1. All'Ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni
del medesimo
decreto legislativo n.
165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
156. Ruolo organico e personale.
1. All'Ufficio del Garante è preposto un
segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è
stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità
di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo
35 del
decreto legislativo n.
165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse
aree e qualifiche
(28);
d) il trattamento giuridico ed economico del
personale, secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997,
n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità,
anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme
già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi
di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le
modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o
di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del
decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e
per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio
può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in
numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30 del
decreto legislativo n.
165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante
ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che
devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante
addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.
(28) Con Del.Garante protez. dati pers. 18 dicembre 2003, n. 20 (Gazz.
Uff. 30 gennaio 2004, n. 24) sono state approvate le modifiche alle
dotazioni organiche del personale dipendente del Garante per la protezione
dei dati personali.
Capo III - Accertamenti e controlli
157. Richiesta di informazioni e di esibizione
di documenti.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il
Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti
(29).
(29) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25,
L. 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'art. 17,
L. 11 febbraio 2005,
n. 15
158. Accertamenti.
1. Il Garante può disporre accessi a banche di
dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti
da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se
svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo,
al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante
quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento
(30).
(30) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25,
L. 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'art. 17,
L. 11 febbraio 2005,
n. 15
159. Modalità.
1. Il personale operante, munito di documento
di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti
tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a
rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto,
dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli
accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli
eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il
titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo
o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto
di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può
essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere
eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i
provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158
possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva
la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271
(31).
(31) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25,
L. 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'art. 17,
L. 11 febbraio 2005,
n. 15.
160. Particolari accertamenti.
1. Per i trattamenti di dati personali indicati
nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per
il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando
risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il
componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto
al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il
componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al
presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta
idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della
particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono
differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui
cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità
di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di
regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali
nella materia civile e penale
(32).
(32) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25,
L. 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'art. 17,
L. 11 febbraio 2005,
n. 15
TITOLO III
Sanzioni.
Capo I - Violazioni amministrative
161. Omessa o inidonea informativa
all'interessato.
1. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai
sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma
può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
162. Altre fattispecie.
1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
163. Omessa o incompleta notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
164. Omessa informazione o esibizione al
Garante.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150,
comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro
(33).
(33) L'importo della sanzione prevista dal presente comma è così
indicato nella Gazzetta Ufficiale: «da lire quattromila euro a lire
ventiquattromila euro».
165. Pubblicazione del provvedimento del
Garante.
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164
può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
166. Procedimento di applicazione.
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e
ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma
3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della
legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella
misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo
di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
Capo II - Illeciti penali
167. Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27
e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.
168. Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante.
1. Chiunque, nella notificazione di cui
all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
169. Misure di sicurezza.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante
a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono
nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili.
170. Inosservanza di provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
171. Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della
legge 20 maggio 1970,
n. 300.
172. Pene accessorie.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal
presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali.
Capo I - Disposizioni di modifica
173. Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen.
1. La
legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) ...
(34);
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) ...
(35);
d) l'articolo 12 è abrogato.
(34) Sostituisce il comma 2 dell'art. 9,
L. 30 settembre 1993,
n. 388.
(35) Sostituisce l'art. 11,
L. 30 settembre 1993,
n. 388.
174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie.
1. ...
(36).
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice
di procedura civile, le parole da: «può sempre eseguire» a «destinatario,»
sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso
la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del
codice di procedura civile, la parola: «l'originale» è sostituita dalle
seguenti: «una ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura
civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le
seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...
(37);
b) nell'ultimo comma le parole: «ai commi
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice
di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla
fine del periodo
(38).
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di
procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le
seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».
8. ...
(39).
9. ...
(40).
10. All'articolo 570, primo comma, del codice
di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e le parole
da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
«informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».
11. ...
(41).
12. ...
(42).
13. All'articolo 148 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...
(43);
b) ...
(44).
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di
procedura penale le parole: «è scritta all'esterno del plico stesso» sono
sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall'articolo
148, comma 3».
15. ...
(45).
16. Alla
legge 20 novembre
1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...
(46);
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo
periodo, dopo le parole: «L'agente postale rilascia avviso» sono inserite
le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».
(36) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 137 del codice di
procedura civile.
(37) Sostituisce con un unico comma gli originari primo e secondo
comma dell'art. 142 del codice di procedura civile.
(38) La Corte costituzionale, con
ordinanza 7-22 luglio
2005, n. 310 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, sollevata in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
(39) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 250 del codice di
procedura civile.
(40) Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 490 del codice di
procedura civile.
(41) Aggiunge un periodo al quarto comma dell'art. 14,
L. 24 novembre 1981,
n. 689.
(42) Aggiunge l'art. 15-bis al
D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
(43) Sostituisce il comma 3 dell'art. 148 del codice di procedura
penale.
(44) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 148 del codice di procedura
penale.
(45) Sostituisce il comma 1 dell'art. 80 delle disposizioni di
attuazioni del codice di procedura penale approvate con
D.Lgs. 28 luglio 1989,
n. 271.
(46) Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 2,
L. 20 novembre 1982,
n. 890.
175. Forze di polizia.
1. Il trattamento effettuato per il
conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001,
n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39,
commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di
polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede
di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati
se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. ...
(47).
(47) Sostituisce l'art. 10, L. 1° aprile 1981, n. 121.
176. Soggetti pubblici.
1. Nell'articolo 24, comma 3, della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo le parole: «mediante strumenti informatici» sono
inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono, «.
2. ...
(48).
3. ...
(49).
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del
decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. ...
(50).
6. La denominazione: «Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente
normativa è sostituita dalla seguente: «Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione».
(48) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 2,
D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
(49) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4,
D.Lgs. 12 febbraio
1993, n. 39.
(50) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5,
D.Lgs. 12 febbraio
1993, n. 39.
177. Disciplina anagrafica, dello stato civile
e delle liste elettorali.
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia
di comunicazione istituzionale.
2. ...
(51).
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello
stato civile di cui all'articolo 107 del
decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le
lettere d) ed e).
5. ...
(52).
(51) Sostituisce il comma 7 dell'art. 28,
L. 4 maggio 1983, n.
184.
(52) Sostituisce il quinto comma dell'art. 51,
D.P.R. 20 marzo 1967,
n. 223.
178. Disposizioni in materia sanitaria.
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma,
della
legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo
le parole: «il Consiglio sanitario nazionale» e prima della virgola sono
inserite le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali».
2. All'articolo 5 della
legge 5 giugno 1990,
n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) ...
(53).
b) nel comma 2, le parole: «decreto del
Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali».
3. ...
(54).
4. All'articolo 2, comma 1, del
D.M. 11 febbraio 1997
del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del
27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo
5-bis del
decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998,
n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al
consenso relativo al trattamento dei dati personali».
(53) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5,
L. 5 giugno 1990, n.
135.
(54) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 5,
D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 539.
179. Altre modifiche.
1. Nell'articolo 6 della
legge 2 aprile 1958,
n. 339, sono soppresse le parole: «; mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e:
«garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale;».
2. Nell'articolo 38, primo comma, della
legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali».
4. [ ...
(55).
(55) Il presente comma, abrogato dall'art. 184,
D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 183 dello stesso decreto, aggiunge l'art. 107-bis al
D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490.
Capo II - Disposizioni transitorie
180. Misure di sicurezza.
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il
31 marzo 2006
(56).
2. Il titolare che alla data di entrata in
vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le
medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare
adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30
giugno 2006
(57).
(56) Comma così modificato prima dall'art. 3,
D.L. 24 giugno 2004,
n. 158, poi dall'art. 6,
D.L. 9 novembre 2004,
n. 266 e dall'art. 6-bis,
D.L. 30 dicembre 2004,
n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, ed infine dall'art. 10,
D.L. 30 dicembre 2005,
n. 273.
(57) Comma così modificato prima dall'art. 3,
D.L. 24 giugno 2004,
n. 158, poi dall'art. 6,
D.L. 9 novembre 2004,
n. 266 e dall'art. 6-bis,
D.L. 30 dicembre 2004,
n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, ed infine dall'art. 10,
D.L. 30 dicembre 2005,
n. 273.
181. Altre disposizioni transitorie.
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura
regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31
dicembre 2006
(58);
b) la determinazione da rendere nota agli
interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37
sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39
sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) [le modalità semplificate per l'informativa
e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta
e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto
con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004]
(59);
f) l'utilizzazione dei modelli di cui
all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis
del
decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei
titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30
giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente
trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della
legge 31 dicembre
1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è
effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima
dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3,
lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci
le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma
5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di
cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171
(60).
(58) Lettera così modificata prima dall'art. 3,
D.L. 24 giugno 2004,
n. 158, poi dall'art. 10,
D.L. 30 dicembre 2005,
n. 273, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed
infine dall'art. 1,
D.L. 12 maggio 2006,
n. 173, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In
attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il
Ministero degli affari esteri, il
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225.
(59) Lettera abrogata dall'art. 2-quinquies,
D.L. 29 marzo 2004, n.
81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(60) Comma aggiunto dall'art. 4,
D.L. 24 dicembre 2003,
n. 354, come modificato dalla relativa legge di conversione.
182. Ufficio del Garante.
1. Al fine di assicurare la continuità delle
attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice
e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per
l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche
e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data
di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi
pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità
di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante
di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
183. Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati:
a) la
legge 31 dicembre
1996, n. 675;
b) la
legge 3 novembre 2000,
n. 325;
c) il
decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123;
d) il
decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del
decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 135;
f) il
decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171
(61);
g) il
decreto legislativo 6
novembre 1998, n. 389;
h) il
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 51;
i) il
decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
l) il
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282;
n) il
decreto legislativo 28
dicembre 2001, n. 467;
o) il
decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del
decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
D.M. 18 maggio 2001,
n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della
legge 30 marzo 2001,
n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della
legge 6 marzo 2001, n.
52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del
D.M. 27 ottobre 2000,
n. 380 del Ministro della sanità, in materia di flussi
informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e
terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati
sinistri in àmbito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del
decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi
a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9,
quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
(61) La presente lettera era stata sostituita dall'art. 5,
D.L. 24 dicembre 2003,
n. 354, poi soppressa dalla relativa legge di conversione.
Capo IV - Norme finali
184. Attuazione di direttive europee.
1. Le disposizioni del presente codice danno
attuazione alla
direttiva 96/45/CE
del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, e alla
direttiva 2002/58/CE
del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Quando leggi, regolamenti e altre
disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella
legge 31 dicembre
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza
riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia
di trattamento di taluni dati personali.
185. Allegazione dei codici di deontologia e di
buona condotta.
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di
cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli
25 e 31 della
legge 31 dicembre
1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
186. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente codice
entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore
il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Allegato A
(62)
Codici di deontologia
A.1 Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n.
179)
(63)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del
Garante n. 8/P21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
(64)
A.3 Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre
2002, n. 230)
(65)
A.4 Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.
(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto
2004, n. 190, S.O.)
(66)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti
al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento del
Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)
(67)
(62) Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e scientifici ed il codice di
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti sono inseriti nel presente allegato ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1,
D.M. 14 gennaio 2005
(Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23).
(63) Il Provv.Garante protez. dati pers. 29 luglio 1998 è pubblicato
autonomamente nell'Opera.
(64) Il Provv.Garante protez. dati pers. 14 marzo 2001, n. 8/P/2001
è pubblicato autonomamente nell'Opera.
(65) Il Provv.Garante protez. dati pers. 31 luglio 2002, n. 13 è
pubblicato autonomamente nell'Opera.
(66) Il Provv.Garante protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2 è
pubblicato autonomamente nell'Opera.
(67) La Del. Garante protez. dati pers. 16 novembre 2004, n. 8 è
pubblicata autonomamente nell'Opera.
Allegato B
Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del
titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con
strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali
di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di
autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di
trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono
in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola
chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato,
eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave,
oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o
associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati
è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente
custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal
sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di
caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti
agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di
trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è
modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove
utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non
utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in
caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai
dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati
per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti
elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente
riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati
o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per
esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso
la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la
relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di
autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di
autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali
destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati
profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun
incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno
annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico
con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può
essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il
rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei
strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi
per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In
caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è
almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e
tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare
di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche
attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati
personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle
responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al trattamento dei
dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui
dati;
19.4. le misure da adottare per garantire
l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e
dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle
modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi
degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più
rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne
derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare
per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice,
all'esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione
dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti
contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale,
mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e
tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e
trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati
sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi
inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati,
non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni
precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in
alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire
il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi
o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti
degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le
professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi
dati dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono
trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli
incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad
accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di
sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione
scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione
accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta
redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del
titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni
scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e
dei documenti contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del
trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati
può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti
dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e
documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati
sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando
gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo
degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono
sono preventivamente autorizzate.
Allegato C
Trattamenti non occasionali effettuati in
àmbito giudiziario o per fini di polizia
(artt. 46 e 53 del codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE |
RIFERIMENTO PREVIGENTE |
|
|
|
|
Parte I |
|
Disposizioni generali |
|
Titolo I |
|
Princìpi generali |
|
|
|
|
|
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati
personali) |
--- |
|
|
|
|
Art. 2 (Finalità) |
cfr. art. 1,
dir. 95/46/CE; |
comma 1 |
art. 1, comma 1,
L. 31 dicembre
1996, n. 675 |
comma 2 |
--- |
|
|
Art. 3 (Principio di necessità del
trattamento dei dati) |
--- |
comma 1 |
|
|
|
Art. 4 (Definizioni) |
|
comma 1, lett. a) |
cfr. art. 2,
dir. 95/46
CE; |
|
art. 1, comma 2, lett. b),
L. n. 675/1996 |
lett. b) |
art. 1, comma 2, lett. c),
L. n. 675/1996 |
lett. c) |
art. 10, comma 5,
D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 281 |
lett. d) |
cfr. art. 22, comma 1,
L. n. 675/1996 |
lett. e) |
cfr. art. 24, comma 1,
L. n. 675/1996 |
lett. f) |
art. 1, comma 2, lett. d),
L. n. 675/1996 |
lett. g) |
art. 1, comma 2, lett. e),
L. n. 675/1996 |
lett. h) |
cfr. art. 19
L. n. 675/1996 |
lett. i) |
art. 1, comma 2, lett. f),
L. n. 675/1996 |
lett. l) |
art. 1, comma 2, lett. g),
L. n. 675/1996 |
lett. m) |
art. 1, comma 2, lett. h),
L. n. 675/1996 |
lett. n) |
art. 1, comma 2, lett. i),
L. n. 675/1996 |
lett. o) |
art. 1, comma 2, lett. l),
L. n. 675/1996 |
lett. p) |
art. 1, comma 2, lett. a),
L. n. 675/1996 |
lett. q) |
art. 1, comma 2, lett. m),
L. n. 675/1996 |
comma 2, lett. a) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del
Parlamento |
|
europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE |
lett. b) |
cfr. art. 2, lett. e), direttiva n.
2002/58/CE |
lett. c) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. a), direttiva del
Parlamento |
|
europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE |
lett. d) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n.
2002/21/CE |
lett. e) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n.
2002/21/CE |
lett. f) |
cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n.
2002/21/CE |
lett. g) |
cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n.
2002/58/CE |
lett. h) |
cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n.
2002/58/CE |
lett. i) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n.
2002/58/CE |
lett. l) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n.
2002/58/CE |
lett. m) |
cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n.
2002/58/CE |
comma 3, lett. a) |
art. 1, comma 1, lett. a),
D.P.R. 28 luglio
1999, n. 318 |
lett. b) |
art. 1, lett. b,
D.P.R. n. 318/1999 |
lett. c) |
--- |
lett. d) |
--- |
lett. e) |
--- |
lett. f) |
--- |
lett. g) |
--- |
comma 4, lett. a) |
art. 1, comma 2, lett. a),
D.Lgs. n. 281/1999 |
lett. b) |
art. 1, comma 2, lett. c),
D.Lgs. n. 281/1999 |
lett. c) |
art. 1, comma 2, lett. b),
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 5 (Oggetto ed àmbito di applicazione) |
cfr. art. 4,
dir. 95/46/CE; |
comma 1 |
artt. 2, comma 1, e 6, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 2, commi 1 -bis, e 1 -ter,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo),
dir. 95/46/CE; |
|
art. 3,
L. n. 675/1996 |
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
|
--- |
Titolo II |
|
Diritti dell'interessato |
|
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti) |
cfr. art. 12,
dir. 95/46; |
comma 1 |
art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima
parte)
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1
(seconda parte) |
|
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
art. 13, comma 1, lett. d) ed e),
L. n. 675/1996 |
Art. 8 (Esercizio dei diritti) |
cfr. art. 13,
dir. 95/46; |
comma 1 |
art. 17, comma 1,
D.P.R. n. 501/1998. |
comma 2 |
art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed
e- bis)
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 14, comma 2, n. 675/1996 |
comma 4 |
--- |
Art. 9 (Modalità di esercizio) |
|
comma 1 |
art. 17, comma 3,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 2 |
art. 13, comma 4,
L. n. 675/1996;
art. 17, comma 4, D.P.R. n. |
|
501/1998 |
comma 3 |
art. 13, comma 3 ,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 5 |
art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo
periodo),
L. n. 675/1996 |
Art. 10 (Riscontro all'interessato) |
|
comma 1 |
art. 17, comma 9,
D.P.R. 31 marzo
1998, n. 501. |
comma 2 |
art. 17, comma 6,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 3 |
art. 17, comma 5
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 4 |
--- |
comma 5 |
--- |
comma 6 |
--- |
comma 7 |
art. 13, comma 2,
L. n. 675/1996;
art. 17, comma 7, D.P.R. n. |
|
501/1998 |
comma 8 |
art. 17, comma 7,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 9 |
art. 17, comma 8,
D.P.R. n. 501/1998 |
Titolo III |
|
Regole generali per il trattamento dei dati |
|
Capo I |
|
Regole per tutti i trattamenti |
|
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti
dei dati) |
cfr. art. 6,
dir. 95/46/CE; |
comma 1 |
art. 9, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
--- |
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona
condotta) |
cfr. art. 27,
dir. 95/46/CE; |
comma 1 |
art. 31, comma 1, lett. h),
L. n. 675/1996; |
comma 2 |
art. 20, comma 4,
D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 467. |
comma 3 |
art. 20, comma 3,
D.Lgs. n. 467/2001 |
comma 4 |
--- |
Art. 13 (Informativa) |
cfr. art. 10,
dir. 95/46/CE
; |
comma 1 |
art. 10, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 10, comma 2,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
--- |
comma 4 |
art. 10, comma 3,
L. n. 675/1996 |
comma 5 |
art. 10, comma 4,
L. n. 675/1996 |
Art. 14 (Definizione di profili e della
personalità |
|
dell'interessato) |
cfr. art. 15,
dir. 95/46/CE
; |
Comma 1 |
art. 17, comma 1,
L. n. 675/1996 |
Comma 2 |
art. 17, comma 2,
L. n. 675/1996 |
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del
trattamento) |
cfr. art. 23,
dir. 95/46/CE
: |
comma 1 |
art. 18,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 29, comma 9,
L. n. 675/1996 |
Art. 16 (Cessazione del trattamento) |
cfr. art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE |
comma 1 |
art. 16, comma 2,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 16, comma 3,
L. n. 675/1996 |
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi
specifici) |
cfr. art. 20,
dir. 95/46/CE
: |
comma 1 |
art. 24 -bis, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 24 -bis, comma 2,
L. n. 675/1996 |
Capo II |
|
Regole ulteriori per i soggetti pubblici |
|
Art. 18 (Princìpi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati |
|
da soggetti pubblici) |
|
comma 1 |
--- |
comma 2 |
cfr. art. 27, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
cfr. art. 27, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
--- |
comma 5 |
--- |
Art. 19 (Princìpi applicabili al trattamento
di dati diversi da |
|
quelli sensibili e giudiziari) |
art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE
; |
comma 1 |
art. 27, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 27, comma 2,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 27, comma 3,
L. n. 675/1996 |
Art. 20 (Princìpi applicabili al trattamento
di dati sensibili) |
cfr. art. 8,
dir. 95/46/CE; |
comma 1 |
art. 22, comma 3, primo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art.22, comma 3 -bis,
L. n. 675/1996;
art. 5, comma 5, D.Lgs. |
|
n. 135/1999 |
comma 3 |
art. 22, comma 3, secondo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
art. 22, comma 3 -bis,
L. n. 675/1996 |
Art. 21 (Princìpi applicabili al trattamento
di dati |
|
giudiziari) |
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; |
comma 1 |
art. 24, comma 1,
L. n. 675/1996; |
comma 2 |
art. 5, comma 5 -bis,
D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 135 |
Art. 22 (Princìpi applicabili al trattamento
di dati sensibili e |
|
giudiziari) |
|
comma 1 |
--- |
comma 2 |
art. 2, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 3 |
art. 3, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 4 |
art. 3, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 5 |
art. 3, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 6 |
art. 3, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 7 |
art. 3, comma 5,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 8 |
art. 23, comma 4,
L. n. 675/1996 |
comma 9 |
art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 10 |
art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999;
art. 3, comma 6, D.Lgs. n. |
|
135/1999 |
comma 11 |
art. 4, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 12 |
art. 1, comma 2, lett. c),
D.Lgs. n. 135/1999 |
Capo III |
|
Regole ulteriori per i privati ed enti
pubblici economici |
|
Art. 23 (Consenso) |
cfr.art. 7, par. 1, lett. A),
dir. 95/46/CE
; |
comma 1 |
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a)
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 11, comma 2,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 11, comma 3,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
cfr. art. 22, comma 1,
L. n. 675/1996 |
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato
il trattamento |
|
senza il consenso) |
cfr. art. 7,
dir. 95/46/CE
; |
comma 1, lett. a) |
artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1,
lett. c), L. n. |
|
675/1996; |
lett. b) |
artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1,
lett. a-bis), L. n. |
|
675/1996 |
lett. c) |
artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1,
lett. b), L. n. |
|
675/1996 |
lett. d) |
artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1,
lett. e),L. n. |
|
675/1996 |
lett. e) |
art. 7, par. 1, lett. d),
dir. 95/46;
artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 |
|
comma 1, lett. f),
L. n. 675/1996 |
lett. f) |
artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1,
lett. g), L. n. |
|
675/1996 |
lett. g) |
artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma
1, lett. h ed h-bis), L. |
|
n. 675/1996 |
lett. h) |
--- |
lett. i) |
artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4,
lett. a), L. n. |
|
675/1996; art. 7, comma 4 .Lgs. n. 281/1999 |
Art. 25 (Divieti di comunicazione e
diffusione) |
|
comma 1 |
art. 21 commi 1 e 2,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 21, comma 4, lett. b),
L. n. 675/1996 |
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) |
cfr. Art. 8,
dir. 95/46/CE
; |
comma 1 |
art. 22, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 22, comma 2,
L. n. 675/1996 |
comma 3, lett. a) |
art. 22, comma 1-b is,
L. n. 675/1996 |
comma 3, lett. b) |
art. 22, comma 1- ter,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
art. 22, comma 4,
L. n. 675/1996 |
comma 5 |
art. 23, comma 4,
L. n. 675/1996 |
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) |
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE |
comma 1 |
art. 24, comma 1,
L. n. 675/1996 |
Titolo IV |
|
I soggetti che effettuano il trattamento |
|
Art. 28 (Titolare del trattamento) |
|
comma 1 |
--- |
Art. 29 (Responsabile del trattamento) |
cfr. art. 16,
dir. 95/46/CE; |
comma 1 |
art. 8, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 8, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 8, comma 3,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
art. 8, comma 4,
L. n. 675/1996 |
comma 5 |
art. 8, comma 2,
L. n. 675/1996 |
Art. 30 (Incaricati del trattamento) |
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ; |
comma 1 |
artt. 8, comma 5, e 19,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 19,
L. n. 675/1996 |
Titolo V |
|
Sicurezza dei dati e dei sistemi |
|
Capo I |
|
Misure di sicurezza |
cfr. art. 17,
dir. 95/46/CE; |
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) |
art. 15, comma 1,
L. n. 675/1996 |
Art. 32 (Particolari titolari) |
|
comma 1 |
art. 2, comma 1,
D.Lgs. 13 maggio
1998, n. 171 |
comma 2 |
art. 2, comma 2,
D.Lgs. 13 maggio
1998, n. 171 |
comma 3 |
art. 2, comma 3,
D.Lgs. 13 maggio
1998, n. 171 |
Capo II |
|
Misure minime |
|
Art. 33 (Misure minime) |
cfr. art. 15, comma 2,
L. n. 675/1996 |
Art. 34 (Trattamenti con strumenti
elettronici) |
--- |
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di
strumenti elettronici) |
--- |
Art. 36 (Adeguamento) |
cfr. art. 15, comma 3,
L. n. 675/1996 |
Titolo VI |
|
Adempimenti |
|
Art. 37 (Notificazione del trattamento) |
|
comma 1 |
art. 18,
dir. 95/46/CE
; cfr. art. 7, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
--- |
comma 3 |
art. 28, comma 7, secondo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
D.P.R. n. 501/1998 |
Art. 38 (Modalità di notificazione) |
art. 19,
dir. 95/46/CE |
comma 1 |
art. 7, comma 2, primo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 12, comma 1, primo periodo,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 3 |
art. 12, comma 1, secondo periodo,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 4 |
art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16,
comma 1 L. n. |
, |
675/1996 |
comma 5 |
art. 12, comma 6,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 6 |
--- |
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) |
art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE |
comma 1, lett. a) |
art. 27, comma 2,
L. n. 675/1996 |
lett. b) |
--- |
comma 2 |
--- |
comma 3 |
--- |
Art. 40 (Autorizzazioni generali) |
art. 41, comma 7,
L. n. 675/1996;
art. 14, comma 1, D.P.R. n. |
comma 1 |
501/1998 |
Art. 41 (Richieste di autorizzazione) |
|
comma 1 |
--- |
comma 2 |
art. 14, comma 2,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 3 |
art. 14, comma 3,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 4 |
art. 14, comma 4,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 5 |
art. 14, comma 5,
D.P.R. n. 501/1998 |
Titolo VII |
|
Trasferimento dei dati all'estero |
cfr. artt. 25 e 26,
dir. 95/46/CE |
Art. 42 (Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea) |
|
comma 1 |
--- |
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi
terzi) |
|
alinea del comma 1 |
art. 28, comma 1,
L. n. 675/1996 |
comma 1 |
artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26,
comma 2, L. n. |
|
675/1996; art. 7, comma 4,
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) |
art. 28, comma 4, lett. g),
L. n. 675/1996 |
Art. 45 (Trasferimenti vietati) |
art. 28, comma 3,
L. n. 675/1996 |
Parte II |
|
Disposizioni relative a specifici settori |
|
Titolo I |
|
Trattamenti in àmbito giudiziario |
|
Capo I |
cfr. art. 3,
dir. 95/46/CE |
Profili generali |
|
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
|
--- |
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di
giustizia) |
art. 3, par. 2, (primo periodo)
dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, |
|
lett. c) e d) e comma 2,
L. n. 675/1996 |
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
|
--- |
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
|
--- |
Capo II |
|
Minori |
|
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai
minori) |
--- |
Capo III |
|
Informatica giuridica |
|
Art. 51 (Princìpi generali) |
--- |
Art. 52 (Dati identificativi degli
interessati) |
--- |
Titolo II |
|
Trattamenti da parte di forze di polizia |
|
Capo I |
cfr. art. 3,
dir. 95/46/CE |
Profili generali |
|
Art. 53 (Àmbito applicativo e titolari dei
trattamenti) |
art. 3, par. 2, (primo periodo)
dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, |
|
lett. a) ed e) e comma 2,
L. n. 675/1996 |
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di
dati) |
--- |
Art. 55 (Particolari tecnologie) |
--- |
Art. 56 (Tutela dell'interessato)
|
--- |
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
|
--- |
Titolo III |
|
Difesa e sicurezza dello Stato |
|
Capo I |
art. 3,
dir. 95/46/CE
; |
Profili generali |
|
Art. 58 (Disposizioni applicabili) |
|
comma 1 |
art. 4, commi 1, lett. b) e 2,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 4, commi 1, lett. e) e 2,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 15, comma 4,
L. n. 675/1996 |
comma 4 |
--- |
Titolo IV |
|
Trattamenti in àmbito pubblico |
|
Capo I |
|
Accesso a documenti amministrativi |
|
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) |
art. 43, comma 2,
L. 675/1996;
art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. |
|
n. 135/1999 |
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita |
|
sessuale) |
art. 16, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Capo II |
|
Registri pubblici e albi professionali |
|
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici) |
|
comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. f),
D.Lgs. n. 467/2001 |
comma 2 |
--- |
comma 3 |
--- |
comma 4 |
--- |
Capo III |
|
Stato civile, anagrafi e liste elettorali |
|
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) |
art. 6
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 63 (Consultazione di atti) |
--- |
Capo IV |
|
Finalità di rilevante interesse pubblico |
|
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello |
|
straniero) |
|
comma 1 |
art. 7, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 7, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 3 |
art. 7, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità
dell'attività di organi) |
|
comma 1 |
art. 8, commi 1 e 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 8, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 3 |
art. 8, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 4 |
art. 8, comma 5,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 5 |
art. 8, comma 6,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 66 (Materia tributaria e doganale) |
|
comma 1 |
art. 10, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 10, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) |
|
comma 1, lett. a) |
art. 11, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
lett. b) |
art. 11, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 68 (Benefìci economici ed abilitazioni) |
|
comma 1 |
art. 13, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 13, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 3 |
art. 13, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti) |
art. 14,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 70 (Volontariato e obiezione di
coscienza) |
|
comma 1 |
art. 15, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 15, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) |
|
comma 1 |
art. 16, comma 1, lett. a) e b),
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 16, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) |
art. 21,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 73 (Altre finalità in àmbito
amministrativo e sociale) |
Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre
1999-13 gennaio |
|
2000 |
Capo V |
|
Particolari contrassegni |
|
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a
centri storici) |
--- |
Titolo V |
|
Trattamento di dati personali in àmbito |
|
sanitario |
|
Capo I |
cfr. art. 8,
dir. 95/46/CE |
Princìpi generali |
|
Art. 75 (Àmbito applicativo) |
art. 1.
D.Lgs. n. 282/1999 |
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e
organismi sanitari |
|
pubblici) |
|
comma 1 |
art. 23, comma 1,
L. n. 675/1996 |
|
|
comma 2 |
--- |
comma 3 |
art. 23, comma 3, (primo periodo),
L. n. 675/1996 |
Capo II |
|
Modalità semplificate per informativa e
consenso |
|
Art. 77 (Casi di semplificazione)
|
--- |
Art. 78 (Informativa del medico di medicina
generale o del |
|
pediatra) |
--- |
Art. 79 (Informativa da parte di organismi
sanitari) |
--- |
Art. 80 (Informativa da parte di altri
soggetti pubblici) |
--- |
Art. 81 (Prestazione del consenso)
|
--- |
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumità |
|
fisica) |
|
comma 1 |
--- |
comma 2 |
art. 23, comma 1 -quater,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
--- |
comma 4 |
--- |
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei
diritti degli |
|
interessati) |
--- |
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato) |
|
comma 1 |
art. 23, comma 2,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
--- |
Capo III |
|
Finalità di rilevante interesse pubblico |
|
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario
nazionale) |
|
comma 1 |
art. 17, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
--- |
comma 3 |
--- |
comma 4 |
art. 17, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 86 (Altre finalità di rilevante
interesse pubblico) |
|
comma 1 |
|
lett. a) |
art. 18,
D.Lgs. n. 135/1999 |
lett. b) |
art. 19,
D.Lgs. n. 135/1999 |
lett. c) |
art. 20,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Capo IV |
|
Prescrizioni mediche |
|
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale) |
art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 282/1999 |
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio
sanitario |
|
nazionale) |
art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 282/1999 |
Art. 89 (Casi particolari) |
|
comma 1 |
--- |
comma 2 |
art. 4, comma 4,
D.Lgs. n. 282/1999 |
Capo V |
|
Dati genetici |
|
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e
donatori di midollo |
|
osseo) |
art. 17, comma 5,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 1 |
|
comma 2 |
--- |
comma 3 |
art. 4, comma 3,
L. n. 52 del 6
marzo 2001 |
Capo VI |
|
Disposizioni varie |
|
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)
|
--- |
Art. 92 (Cartelle cliniche) |
--- |
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) |
|
comma 1 |
art. 16, comma 2,
D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 |
comma 2 |
--- |
comma 3 |
--- |
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari
in àmbito |
|
sanitario) |
--- |
Titolo VI |
|
Istruzione |
|
Capo I |
|
Profili generali |
|
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) |
art. 12,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a
studenti) |
art. 330 -bis, (primo e secondo periodo)D.Lgs.
n. 297 del 16 |
comma 1 |
aprile 1994 |
comma 2 |
art. 330 -bis, (terzo periodo),
D.Lgs. n. 297/1994 |
Titolo VII |
|
Trattamento per scopi storici, statistici o |
|
scientifici |
|
Capo I |
cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir.
95/46/CE |
Profili generali |
|
Art. 97 (Àmbito applicativo) |
--- |
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse
pubblico) |
artt. 22 e 23,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento) |
|
Comma 1 |
art. 9, comma 1- bis,
L. 675/1996 |
comma 2 |
art. 9, comma 1- bis,
L. 675/1996 |
comma 3 |
art. 16, comma 2, lett. c -bis),
L. 675/1996 |
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio
e di ricerca) |
art. 6, comma 4,
D.Lgs. n. 204/1998 |
Capo II |
|
Trattamento per scopi storici |
|
Art. 101 (Modalità di trattamento) |
|
comma 1 |
art. 7, comma 1,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 2 |
art. 7, comma 2,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 3 |
art. 7, comma 3,
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona
condotta) |
|
comma 1 |
art. 6, comma 1,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 2 |
art. 7, comma 5,
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 103 (Consultazione di documenti
conservati in archivi) |
--- |
Capo III |
|
Trattamento per scopi statistici o
scientifici |
|
Art. 104 (Àmbito applicativo e dati
identificativi per scopi |
|
statistici o scientifici) |
|
comma 1 |
art. 10, comma 1,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 2 |
art. 10, comma 5,
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 105 (Modalità di trattamento) |
|
comma 1 |
art. 10, comma 3,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 2 |
art. 10, comma 2,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 3 |
--- |
comma 4 |
--- |
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona
condotta) |
|
comma 1 |
art. 6, comma 1,
D.Lgs. n. 281/1999 |
comma 2 |
art. 10, comma 6,
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) |
|
comma 1 |
art. 10, comma 4,
D.Lgs. n. 281/1999 |
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)
|
--- |
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento
della nascita) |
--- |
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica) |
|
comma 1 |
art. 5, comma 1,
D.Lgs. n. 282/1999 |
comma 2 |
art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 282/1999 |
Titolo VIII |
|
Lavoro e previdenza sociale |
|
Capo I |
|
Profili generali |
|
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona
condotta) |
|
comma 1 |
art. 20, comma 2, lett. b),
D.Lgs., n.
467/2001 |
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse
pubblico) |
|
comma 1 |
art. 9, comma 1,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 2 |
art. 9, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999 |
comma 3 |
art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999 |
Capo II |
|
Annunci di lavoro e dati riguardanti |
|
prestatori di lavoro |
|
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) |
cfr. art. 8,
L. 20 maggio 1970,
n. 300 |
Capo III |
|
Divieto di controllo a distanza e telelavoro |
|
Art. 114 (Controllo a distanza) |
cfr. art. 4, comma 1,
L. 20 maggio 1970,
n. 300 |
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) |
|
comma 1 e 2 |
art. 6,
L. 2 aprile 1958,
n. 339 |
Capo IV |
|
Istituti di patronato e di assistenza sociale |
|
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato) |
|
commi 1 e 2 |
art. 12,
L. 30 marzo 2001,
n. 152 |
Titolo IX |
|
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo |
|
Capo I |
|
Sistemi informativi |
|
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei
pagamenti) |
|
comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. e),
D.Lgs. n. 467/2001 |
Art. 118 (Informazioni commerciali) |
|
comma 1 |
art. 20, comma 1, lett. d),
D.Lgs. n. 467/2001 |
Art. 119 (Dati relativi al comportamento
debitorio) |
--- |
Art. 120 (Sinistri) |
art. 2, comma 5 -quater 1,
D.L. 28 marzo
2000, n. 70, conv. da |
|
L. 26 maggio 2000,
n. 137 |
Titolo X |
|
Comunicazioni elettroniche |
|
Capo I |
|
Servizi di comunicazione elettronica |
|
Art. 121 (Servizi interessati) |
cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE |
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato e |
|
dell'utente) |
cfr. art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE |
Art. 123 (Dati relativi al traffico) |
cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE |
comma 1 |
art. 4, comma 1,
D.Lgs. 13 maggio
1998, n. 171; |
comma 2 |
art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 3 |
art. 4, comma 3,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 4 |
--- |
comma 5 |
art. 4, comma 4,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 6 |
art. 4, comma 5,
D.Lgs. n. 171/1998 |
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) |
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE |
comma 1 |
art. 5, comma 3 (primo periodo),
D.Lgs. n. 171/1998; |
comma 2 |
art. 5, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 3 |
art. 5, comma 2,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 4 |
art. 5, comma 3 (secondo periodo),
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 5 |
--- |
Art. 125 (Identificazione della linea) |
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE |
comma 1 |
art. 6, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998; |
comma 2 |
art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 3 |
art. 6, comma 3,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 4 |
art. 6, comma 4,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 5 |
art. 6, comma 5,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 6 |
art. 6, comma 6,
D.Lgs. n. 171/1998 |
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione) |
cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE |
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di
emergenza) |
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE |
comma 1 |
art. 7, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998; |
comma 2 |
art. 7, comma 2,
D.Lgs. n. 171/1998 |
comma 3 |
--- |
comma 4 |
art. 7, comma 2 -bis,
D.Lgs. n. 171/1998 |
Art. 128 (Trasferimento automatico della
chiamata) |
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE |
comma 1 |
art. 8, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998; |
Art. 129 (Elenchi di abbonati) |
cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE |
|
art. 9,
D.Lgs. n. 171/1998; |
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) |
cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE |
|
art. 10,
D.Lgs. n. 171/1998; |
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) |
art. 3,
D.Lgs. n. 171/1998 |
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico
per altre finalità) |
cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE |
Capo II |
|
Internet e reti telematiche |
|
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona
condotta) |
art. 20, comma 2, lett. a),
D.Lgs. n. 467/2001 |
Capo III |
|
Videosorveglianza |
|
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona
condotta) |
art. 20, comma 2, lett. g),
D.Lgs. n. 467/2001 |
Titolo XI |
|
Libere professioni e investigazione privata |
|
Capo I |
|
Profili generali |
|
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona
condotta) |
art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo,
L. n. 675/1996 |
Titolo XII |
|
Giornalismo ed espressione letteraria ed
artistica |
|
Capo I |
cfr. art. 9,
dir. 95/46/CE |
Profili generali |
|
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre
manifestazioni del |
|
pensiero) |
|
comma 1, lett. a) |
art. 25, comma 1,
L. n. 675/1996 |
lett. b) e c) |
art. 25, comma 4- bis,
L. n. 675/1996 |
Art. 137 (Disposizioni applicabili) |
|
comma 1, lett. a) |
art. 25, comma 1,
L. n. 675/1996 |
lett. b) |
art. 25, comma 1,
L. n. 675/1996 |
lett. c) |
art. 28, comma 6,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 12, comma 1, lett. e),
L. n. 675/1996;
art. 25, comma 1, L. n. |
|
675/1996 |
comma 3 |
art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma
1,
L. n. 675/1996 |
Art. 138 (Segreto professionale) |
art. 13, comma 5,
L. n. 675/1996 |
Capo II |
|
Codice di deontologia |
|
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad
attività |
|
giornalistiche) |
art. 25, commi 2 , 3 e 4,
L. n. 675/1996 |
Titolo XIII |
|
Marketing diretto |
|
Capo I |
|
Profili generali |
|
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona
condotta) |
art. 20, comma 2, lett. c),
D.Lgs. n. 467/2001 |
Parte III |
|
Tutela dell'interessato e sanzioni |
|
Titolo I |
|
Tutela amministrativa e giurisdizionale |
|
Capo I |
|
Tutela dinanzi al Garante |
cfr. art. 22,
dir. 95/46/CE |
Sezione I |
|
Princìpi generali |
|
Art. 141 (Forme di tutela) |
--- |
Sezione II |
|
Tutela amministrativa |
|
Art. 142 (Proposizione dei reclami)
|
--- |
Art. 143 (Procedimento per i reclami) |
art. 21, comma 3,
L. n. 675/1996;
art. 31, comma 1, lett. c) e l), |
|
L. n. 675/1996 |
Art. 144 (Segnalazioni) |
--- |
Sezione III |
|
Tutela alternativa a quella giurisdizionale |
|
Art. 145 (Ricorsi) |
|
comma 1 |
art. 29, comma 1, primo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 29, comma 1, secondo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
art. 29, comma 2, secondo periodo,
L. n. 675/1996 |
Art. 146 (Interpello preventivo) |
|
comma 1 |
art. 29, comma 2, primo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 2 |
art. 29, comma 2, primo periodo,
L. n. 675/1996 |
comma 3 |
--- |
Art. 147 (Presentazione del ricorso) |
|
comma 1, lett. a) |
art. 18, comma 1, lett. a),
D.P.R. n. 501/1998 |
lett. b) |
art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte-
D.P.R. n. 501/1998 |
lett. c) |
art. 18, comma 1, lett. d),
D.P.R. n. 501/1998 |
lett. d) |
art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte-
D.P.R. n. 501/1998 |
lett. e) |
art. 18, comma 1, lett. b),
D.P.R. n. 501/1998 |
alinea del comma 2 |
art. 18, comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 501/1998 |
lett. a), b) e c) |
art. 18, comma 3,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 3 |
art. 18, comma 4,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 4 |
art. 18, comma 2,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 5 |
art. 18, alinea del comma 1,
D.P.R. n. 501/1998 |
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) |
|
comma 1 |
art. 19, comma 1,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 2 |
art. 18, comma 5,
D.P.R. n. 501/1998 |
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) |
|
comma 1 |
art. 20, comma 1,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 2 |
art. 20, comma 2,
D.P.R. n. 501/1998 |
comma 3 |
art. 29, comma 3,
L. n. 675/1996;
art. 20, comma 3, D.P.R. n. |
|
501/1998 |
comma 4 |
--- |
comma 5 |
art. 20, comma 4,
|