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D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O)
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(1).
Codice in materia di protezione dei dati
personali
(2)
(3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle
disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla
gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n.
1/2005.
(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la
seguente istruzione:
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti:
Circ. 9 dicembre 2004,
n. T7697/60I6.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1 della
legge 24 marzo 2001,
n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo
unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della
legge 3 febbraio 2003,
n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
Vista la
legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la
legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la
direttiva 95/46/CE
del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la
direttiva 2002/58/CE
del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
TITOLO I
Princìpi generali.
1. Diritto alla protezione dei dati personali.
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
2. Finalità.
1. Il presente testo unico, di seguito
denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio
da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
3. Principio di necessità nel trattamento dei
dati.
1. I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o)
e da r) a u), del
D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli
60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate
a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e
dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti;
q) «Garante», l'autorità di cui all'articolo
153, istituita dalla
legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende,
inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete
di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i
servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della
direttiva 2002/21/CE
del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio
che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti
testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne
ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende,
altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l'insieme
degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una
credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle
modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio,
indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e
di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
5. Oggetto ed àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento
di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per
il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
6. Disciplina del trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente
Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto,
in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
TITOLO II
Diritti dell'interessato.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono
essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed
f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
9. Modalità di esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta
può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
10. Riscontro all'interessato.
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da
parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi
per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i
tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'àmbito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile
o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un
organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in
forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi,
salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in
forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può
comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato
(4).
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è
corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
(4) Per la determinazione del contributo di cui al presente comma
vedi la Del. Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 14.
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
11. Modalità del trattamento e requisiti dei
dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento
sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali
non possono essere utilizzati.
12. Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell'àmbito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice
(5).
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei
codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità
e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
(5) Con
D.M. 14 gennaio 2005
(Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23) è stato disposto l'inserimento del
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dati personali
per scopi statistici e scientifici e del codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti nell'allegato
A del presente decreto.
13. Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e,
se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo
di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell'articolo 17.
15. Danni cagionati per effetto del
trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche in caso di violazione dell'articolo 11.
16. Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati
ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati
sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali
e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per
scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in
materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
17. Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma
1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti dal
presente codice, nell'àmbito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare
(6).
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il
Provv.Garante protez. dati pers. 27 ottobre 2005.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano
tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico
osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in
relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
19. Princìpi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto
pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2,
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una
norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto
pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di
un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento.
20. Princìpi applicabili al trattamento di dati
sensibili.
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo
(7).
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2
(8).
4. L'identificazione dei tipi di dati e di
operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è
provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225; per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con
Provv. 16 dicembre
2005; per la Consob, con
Del.Consob 8 febbraio
2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati
personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per
l'ENIT, con
D.M. 3 marzo 2006
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per
l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005
(pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per
il Ministero della difesa, con
D.M. 13 aprile 2006,
n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei
conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio
superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli
uffici della giustizia amministrativa, con
Decr. 12 maggio 2006;
per l'Ufficio italiano dei Cambi con
Provv. 25 maggio 2006
(Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170).
(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per
il Ministero degli affari esteri, il
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225.
21. Princìpi applicabili al trattamento di dati
giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte
di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20,
commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari
(9).
(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è
provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con
D.M. 23 giugno 2004,
n. 225; per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con
Provv. 16 dicembre
2005; per la Consob, con
Del.Consob 8 febbraio
2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati
personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per
l'ENIT, con
D.M. 3 marzo 2006
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per
l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005
(pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per
il Ministero della difesa, con
D.M. 13 aprile 2006,
n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei
conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio
superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli
uffici della giustizia amministrativa, con
Decr. 12 maggio 2006
e, per l'Ufficio italiano dei Cambi, con
Provv. 25 maggio 2006
(Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126).
22. Princìpi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i
dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti,
di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1,
lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la
loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare
che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in
elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali
trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute
non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati
ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono
essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti
di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo
recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera
dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
23. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.
24. Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei
casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla
legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di
gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
25. Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione e la diffusione sono
vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione
di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da
altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
26. Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale
o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o
dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati no