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D.L. 4 luglio 2006, n.
223.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera
scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di
mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa
pubblica, nonchè in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed
elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della
concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione di settori produttivi
1. Finalità e ambito di intervento.
1.
Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e
117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare
riferimento alle materie di competenza statale della tutela della
concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare
l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di
regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la
promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al
fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso
la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi
posti di lavoro.
2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali.
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a)
la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
b) il divieto,
anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle
prestazioni;
c) il divieto
di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
2.
Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime
prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3.
Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto
dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale.
1.
Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi
ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere
e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di
distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a)
l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti
salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela
igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto
di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla
medesima tipologia di esercizio;
c) le
limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali;
d) il rispetto
di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume
delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la
fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno
che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f)
l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali.
2.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e
i saldi di fine stagione.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina
del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le
disposizioni di cui al comma 1.
4.
Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative
e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il
1° gennaio 2007.
4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione
di pane.
1.
Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia
accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la
legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2
dell'articolo 22 del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2.
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione
di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19
della
legge 7 agosto 1990,
n. 241. La dichiarazione deve essere
corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in
merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità
dei locali.
3.
I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano
le rispettive funzioni di vigilanza.
4.
Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite
ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.
1.
Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d),
e) e f), del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione,
di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 16 novembre
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste
dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2.
La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un
apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto
costo aventi ad oggetto farmaci.
3.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto
sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del
farmaco, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27
maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005,
n. 149, ed ogni altra norma
incompatibile.
4.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del
decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine,
il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5.
Al comma 1 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono soppresse le seguenti
parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono
soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»;
al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è
soppressa la parola: «distribuzione».
6.
Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991,
n. 362.
7.
All'articolo 100 del
decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di
fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro
incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
6. Deroga
al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi.
1.
Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta,
in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992,
n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis.
Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi,
nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di
licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i
comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui
all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere
separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti
dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in
misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra
i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio
personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere
trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno
precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli
autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi
straordinari.».
7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili
registrati.
1.
L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di
cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di
segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2.
I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto.
1.
In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto
divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di
stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze
relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2.
Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative
individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo
sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono
nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente
decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non
oltre il 1° gennaio 2008.
3.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva
ai sensi dell'articolo 2 della
legge 10 ottobre 1990,
n. 287, l'imposizione di un mandato di
distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti
massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano
il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari.
1.
All'articolo 23 del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater.
Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema
della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle
province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle
strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai
medesimi Ministeri.
2-quinquies.
I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2.
All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996,
n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis)
effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
10. Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari.
1.
L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è
sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto
qualora sussista un giustificato motivo.
2.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il
cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e
di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
4.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per
il consumatore.
5.
Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono
operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su
quelli creditori.».
11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni.
1.
Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991,
n. 287. Le relative funzioni sono svolte
dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della
legge 3 febbraio 1989,
n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di
commercio.
3.
Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993,
n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari
in mediazione.
4.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
legge 3 maggio 1985,
n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo
economico.
5.
Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti
di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale.
1.
Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza
dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un
assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e
di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i
comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri
accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto,
in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi
restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre
finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune
sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a
consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai
sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2.
A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla
sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una
adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità
non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai
principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione,
l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati
di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche
modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per
ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste
zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni
possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante
l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza.
1.
Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza,
debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non
possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare
ad altre società o enti.
2.
Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire
in violazione delle regole di cui al comma 1.
3.
Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le
società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle,
anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo
le procedure del
decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994,
n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4.
I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono
nulli.
14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
1.
Al capo II della
legge 10 ottobre 1990,
n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti
i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza,
l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2.
Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un
determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere
rinnovate.
3.
L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino
al 3 per cento del fatturato.
Art.14-ter
(Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che
accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del
Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare
l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far
cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l'illecito.
2.
L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai
sensi del comma 1 può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 10 per cento del fatturato.
3.
L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica
la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la
decisione;
b) le imprese
interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la
decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».
2.
All'articolo 15 della
legge 10 ottobre 1990,
n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis.
L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con
proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere
ridotta in misura non superiore alla metà.».
15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato.
1.
All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Titolo II
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il
sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica
Capo
I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale.
1.
A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005,
n. 58, a decorrere dall'anno 2006
l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di
trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza dover
procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
2.
All'articolo 1, comma 147, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per
il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della
Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».
17. ANAS e Ferrovie S.p.A.
1.
Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità /
alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto
impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie
dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2.
All'articolo 1, comma 32, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 marzo
2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 24 marzo 2006,
n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».
18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo.
1.
La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della
legge 8 luglio 1998,
n. 230, come determinata dalla tabella C
della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 30 milioni
di euro per l'anno 2006.
2.
La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20,
comma 8, della
legge 8 novembre 2000,
n. 328, come determinata dalla tabella C
della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 300 milioni
di euro annui per il triennio 2006-2008.
3.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985,
n. 163, come determinata dalla tabella C
della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 50 milioni
di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo
II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1.
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali,
nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di
3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2.
Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e
l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3.
Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito
un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica
20. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.
L'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla
tabella C della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di
euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le
provvidenze per l'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990,
n. 250.
3.
La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della
legge 24 febbraio
1992, n. 225, come determinata dalla
tabella C della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di
euro per l'anno 2006.
21. Spese di giustizia.
1.
Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso
all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti
di notifiche concernenti procedimenti penali.
2.
Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello
Stato.
3.
Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritto nell'unità
previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno
2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a
decorrere dal 2008.
4.
All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di giustizia di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per
le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della
legge 21 luglio 2000,
n. 205, per quelli previsti dall'articolo
25, comma 5, della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza
il contributo dovuto è di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato
e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5.
All'articolo 16 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis.
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o,
in solido, i difensori costituiti.».
6.
All'articolo 1, comma 309, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali».
22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non
territoriali.
1.
Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi
dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi
5 e 6, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia
italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle
istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento,
comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che
adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni
di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di
ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 2961.
2.
Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il
triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per
cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto
dal comma 57 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30
giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale.
1.
Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere
da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure
preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati
e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14,
comma 4, del
decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164, è abrogato
(2).
(2) Comma
così rettificato con
Comunicato 11 luglio
2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).
24. Contenimento
spesa per compensi spettanti agli arbitri.
1.
Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la
misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della
tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi
arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati.
La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della
medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni.
1.
Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali,
approvati con la
legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono accantonate e rese
indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità
previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2.
Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 novembre 2006.
3.
Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento
di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze
gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio
centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2,
fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto.
4.
Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa
distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate
nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il
triennio medesimo.
26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1.
In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, da parte degli enti
individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le
esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a
qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura
pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli
esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono
contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008,
un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi.
Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il
31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette
eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
1.
Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
28. Diarie per missioni all'estero.
1.
Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2.
L'articolo 3 del
regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive modificazioni
è abrogato.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile
e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per
l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.
1.
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della
legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta
del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione
si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2.
Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1,
per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli
organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,
n. 400, per gli organismi previsti dalla
legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a)
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)
razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione
del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione
del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione
dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3.
Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso
termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di
natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre
alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei
predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4.
Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
sono comunque soppressi.
5.
Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di
corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6.
Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di
direzione, amministrazione e controllo.
30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali.
1.
Il comma 204 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma
198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di
spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica
degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni
ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 30
settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire,
per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare
specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi
di spesa;
c) verificare,
sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b)
e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare
analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della
spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte
dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui
al titolo V del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il mancato invio
della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli
enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno.
1.
All'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad
un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un
organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2.
Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di
valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
32. Contratti di collaborazione.
1.
Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza
pubblica, all'articolo 7 del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis
e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto
della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la
prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono
essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
6-bis.
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
6-ter.
I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai
principi di cui al comma 6.».
33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici.
1.
Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle
forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in
servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio
alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del
trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento
dell'accoglimento della richiesta.
3.
I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, si applicano anche
ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo
19, comma 6, del citato
decreto legislativo n.
165 del 2001.
34. Criteri
per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di
consulenza.
1.
All'articolo 24, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori
massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e
perequazione.».
2.
All'articolo 53, comma 14, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo
è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico.».
3.
All'articolo 53, comma 16, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le
relative misure di pubblicità e trasparenza.».
Titolo III
Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di
recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo
dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti
tributari e in materia di giochi
35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
1.
All'articolo 74-quater del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle
discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2.
Nel terzo comma dell'articolo 54 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad
oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente
sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3.
Nel comma 1 dell'articolo 39 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di
cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi».
4.
L'articolo 15 del
decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995,
n. 85, è abrogato.
5.
All'articolo 17 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero
nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6.
Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente
alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
Direttiva 77/388/CEE
del 17 maggio 1977.
7.
Al
decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis
sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta
in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, crediti non
spettanti o inesistenti.».
8.
Al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:
«8)
le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non
prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al
servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis)
le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle
effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi
di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e)
della
legge 5 agosto 1978,
n. 457;»;
b)
all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la
rivendita» sono soppresse;
c)
all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
d)
nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso.».
9.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto
per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.
Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero con
l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il
mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e costituisce
titolo per la riscossione coattiva.
10.
Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo
comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8),
8-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti di
locazione finanziaria,».
11.
Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti
il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla
categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono
essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui
redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
12.
All'articolo 19 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al
primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o
postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti
per il pagamento delle spese.
I
compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
13.
Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti i seguenti:
«5-bis.
Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato
la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono
controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono
amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti
nel territorio dello Stato.
5-ter.
Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis,
rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per
le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di
cui all'articolo 5, comma 5.».
14.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
15.
All'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994,
n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1.
Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita
semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo
prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi,
degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli
straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore
alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per
cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore
dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite
da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera
a), del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il
15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1)
ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo
di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si
trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti
pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non
inferiore a 100.»;
b) il comma 3
è sostituito dal seguente:
«3.
Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale
sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma
1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai
valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)
l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis,
comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per
cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in
locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello
minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4
è sostituito dal seguente:
«4.
Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o di cessione ai
sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del
decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di
imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di
cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8,
del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.».
16.
Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17.
All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del
presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile
applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo
in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo
che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18.
Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e
fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni
deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre
1973, n. 600.
19.
Nell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le
agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
20.
La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
21.
All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 497:
1)
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque
l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2)
nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 30 per cento»;
b)
al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene
occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono
dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra
l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo
dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo
decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986.».
22.
All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di
pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti
ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi
affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta
per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con
l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente
immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei
predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di
cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23.
I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture
private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
24.
Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui
al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «53-bis (Attribuzioni e poteri
degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini
dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale di
cui al
decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347.».
b)
all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis,
si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».
25.
I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa
partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005,
n. 248, di seguito denominate «agenti
della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa
autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti della
riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate
dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26.
Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della
riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti,
presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti
pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di
estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere,
in carta libera, le relative certificazioni.
27.
All'articolo 7 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e
tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro
a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via
telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale
del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si
applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre
2006.
Il
contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28.
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31.
Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al
subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al
responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e
previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del
subappaltatore.
32.
Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura
o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33.
L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è
punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque
determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
34.
Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti
che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35.
L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle
violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore
in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale
ai sensi del
decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, ha facoltà di
procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto,
assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore
dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito
doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma,
la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta
dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle
società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle
società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione,
deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni
di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle
autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
36. Recupero di base imponibile.
1.
Nella Tabella A, Parte III, allegata al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono
soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies)
e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso
domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
2.
Ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
del
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3.
All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli
utili provenienti».
4.
Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte
per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione e nei due successivi;».
6.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche
per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato
testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
7.
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei
fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il
costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra
quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8.
Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le
quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel
corso di periodi di imposta precedenti.
9.
All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci
relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per
trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi
imputati dalle società partecipate.».
10.
All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del
terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».
11.
Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta
dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di
imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12.
All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1)
dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti
«dalla data di costituzione»;
2)
in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si
riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3,
la lettera a) è soppressa.
13.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti
di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato
dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla
medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità
previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14.
Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
15.
L'articolo 33, comma 3, della
legge 23 dicembre
2000, n. 388, è abrogato. Il periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
16.
All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
periodo del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2
è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e
gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il
reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo
58, comma 2, e nell'articolo 59.».
17.
Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.
All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere
a) e b),».
19.
Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20.
All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il comma 3 è soppresso.
21.
Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22.
Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si
applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi
degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato.»;
b)
nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
23.
Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il comma 4-bis è soppresso.
24.
All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o
per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,».
25.
All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la lettera g-bis) è soppressa.
26.
La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto
(3).
27.
L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di
cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle
associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti
e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita
semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente
disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3.
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni
di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi
conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma
non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente
alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del citato articolo 84.».
28.
Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto
(4).
29.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 54:
1)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione, se:
a) sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono
realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni
vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o
la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter.
Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o
negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il
valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater.
Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attività artistica o professionale.»;
2)
nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette
spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto
del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b)
nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la
seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30.
In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma
10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi
di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31.
L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è abrogato.
32.
Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in
conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli
stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono
ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui
sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi
dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la
deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi
di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente
norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di
calamità pubbliche.
33.
Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della
legge 27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11 della
legge 18 febbraio
1999, n. 28; l'articolo 28 della
legge 13 maggio 1999,
n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 febbraio
1986, n. 46.
34.
In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000,
n. 212, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata
dell'acconto.
(3) Comma
così rettificato con
Comunicato 11 luglio
2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).
(4) Comma
così rettificato con
Comunicato 11 luglio
2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).
37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di
carattere finanziario.
1.
All'articolo 23, comma 1, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni»
sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore».
2.
Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998,
n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e
3 sono abrogati;
b) nel comma
3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1»;
c) al comma 4
le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma
1».
3.
Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze
degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,
può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le
modalità ivi previste.
4.
All'articolo 7 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto
comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «;
l'esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicati
all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice
fiscale»;
b)
all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le comunicazioni» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono
altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante
ruolo.».
5.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai
sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la
comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorchè
cessati, nonchè per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6.
All'articolo 10 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 1:
1.
dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati,
delle notizie e»;
2.
le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 51, secondo comma, numero 7, del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7.
All'articolo 8, primo comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
dopo le parole «individuazione del soggetto» è aggiunta la seguente:
«ovvero».
8.
In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del
decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta
l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui
sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale
e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle
relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile,
dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di
quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono
individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti
dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione,
esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine
di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per
esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a
particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere.»;
b) il comma 6
è sostituito dal seguente:
«6.
Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per
l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».
9.
Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse
fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10.
Al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non
coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b)
all'articolo 2:
1.
al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via
telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1°
maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2.
al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno
del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»;
inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c)
all'articolo 3:
1.
al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2.
al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle
persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume
d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo
sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;
3.
al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d)
all'articolo 4:
1.
al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2.
al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3.
al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e)
all'articolo 5:
1.
al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
2.
al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del
settimo»;
f)
all'articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
g)
all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in
via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «, in via telematica».
11.
All'articolo 17, comma 1, del
decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16».
12.
Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b)
all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c)
all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13.
All'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole: «30
giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«16 giugno» e «16 dicembre».
14.
Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15.
Al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I
contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e
professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in
caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari
non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non
effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto,
ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e
comunicazione telematica dei corrispettivi.
2.
I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli
acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3.
Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti
non residenti.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in
via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
5.
A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale
di partita IVA.
6.
I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o
professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio
attività di cui all'articolo 35.
7.
I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione,
valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida
per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse
modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si
applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle
stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo
19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il
termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel
quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27
dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ovvero con
l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e costituisce
titolo per la riscossione coattiva.
9.
Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi
ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora
verificata l'esigibilità.
10.
Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30,
l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA
presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano
la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
12.
I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle operazioni effettuate.
13.
I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di
una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia
delle entrate.
14.
Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere
dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei
limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere
dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal
contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1
del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta
l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate
nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta
sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime
ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo.».
16.
All'articolo 41, comma 2-bis, del
decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo le parole «Stato membro»,
sono aggiunte le seguenti «nonchè le cessioni di beni effettuate dai
soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis
del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17.
Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18.
All'articolo 35 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato
alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè all'eventuale
preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività,
avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate:
a) specifiche
informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di
attività;
b) tipologie
di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è
subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione
bancaria;
c)
modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA
provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi,
esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993,
n. 427.».
19.
Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di
attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1°
settembre 2006.
20.
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici
controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero
di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della
disposizione di cui al comma 18.
21.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal
decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, ed al fine di
ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria,
senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione,
di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati dei bilanci di
esercizio depositati.
22.
Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in
formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma
precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23.
Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero
dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle
trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima
trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24.
All'articolo 43 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai
commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in
cui è stata commessa la violazione.».
25.
All'articolo 57 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai
commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in
cui è stata commessa la violazione.».
26.
Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 43 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27.
All'articolo 60, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la
lettera b) del primo comma è aggiunta la seguente: «b-bis)
se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il
messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta
notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella
lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito
prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte
le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la
lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis)
è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha
eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia
costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo
estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo
riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante
dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera
d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e) al terzo
comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafica»;
f) dopo il
terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è
ricevuto.».
28.
Nell'articolo 16 del
decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1,
dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «,
sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'avviso.»;
b) al comma 3,
dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «,
sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto,».
29.
Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b),
del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata
restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione
con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza
all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30.
Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma
precedente si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre
1981, n. 689.
31.
All'articolo 36 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
le parole «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono
sostituite dalle seguenti: «nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti
e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
32.
All'articolo 32, primo comma, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le
seguenti: «nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti»;
b)
al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori
di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle
seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33.
I soggetti di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita,
l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto n. 633 del 1972.
34.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle
informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12,
comma 5, e 7 del
decreto legislativo n.
82 del 2005, comprese quelle previste
dall'articolo 24 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al
comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
35.
È soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui
all'articolo 12 della
legge 30 dicembre 1991,
n. 413 e al
decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
36.
Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli
obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato
adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la
sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37.
Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
38.
All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole «o donazione» sono soppresse;
b)
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque
anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39.
Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui
alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40.
La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle
somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno
in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai
sensi degli articoli 19 e 20 del
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41.
Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite
dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti».
42.
All'articolo 2 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1
le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato
il comma 1-bis.
43.
Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonchè per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31
dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, nè all'effettuazione di
rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a
cento euro.
44.
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a
ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della
legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,
è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b) del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei
contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai
sensi dell'articolo 9-bis della citata
legge n. 289 del 2002.
45.
All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle
parole «al 50 per cento del costo»;
b)
nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo del costo».
46.
Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso
dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali,
la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente
ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47.
All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di
valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di
sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui
all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni
acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano
dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro
importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di
cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48.
Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49.
A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono
tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo
17, comma 2, del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle entrate
spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28,
comma 1, dello stesso
decreto legislativo n.
241 del 1997.
50.
Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun
caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518,
nonchè del comma 519, secondo periodo, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
52.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole «un numero
massimo di» sono soppresse.
53.
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui
all'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ovvero della
comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli
adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
54.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del
decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal
decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, la circolazione e la
fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del
territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente
alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la
circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente
quelli di connessione.
55.
L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le
modalità del Capo III del
decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
56.
Al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23
febbraio 2004, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2004,
n. 104, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli
aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto
alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca
immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di
garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del
mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e
pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57.
Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei
decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del
Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società
madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed
a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa
di cui alla
legge 16 aprile 1987,
n. 183, che, a tal fine, sono versate
nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e
2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di
spesa di cui alla
legge 16 aprile 1987,
n. 183, e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
38. Misure di contrasto del gioco illegale.
1.
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di
assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999,
n. 133, sono
disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le
scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori;
b) i giochi di
abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende,
in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei
giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per
cento della somma giocata;
c) le
caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le
sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonchè gli ulteriori punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
di cui ai commi 2 e 4.
2.
L'articolo 1, comma 287, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo
1, comma 498, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonchè di ogni ulteriore
gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità
di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di
altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio
della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita
aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a
7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e)
determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in
proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già
assegnati;
f)
localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g)
localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati,
senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h)
aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i)
acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione
delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
marzo 2006, n. 111».
3.
All'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio
2007, è sostituito dal seguente:
«3)
per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e
per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori:
i.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura
dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
ii.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
iii.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
iv.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
v.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità
di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per
cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».
4.
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di
assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base
ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonchè di ogni ulteriore
gioco pubblico;
b) possibilità
di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione
europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio
della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita
aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a
10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e)
determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f)
localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g)
localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di
200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati,
senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip,
ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h)
aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i)
acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi
inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di
un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j)
definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della
raccolta di scommesse ippiche di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5.
L'articolo 22, comma 6, della
legge 27 dicembre
2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«6.
Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo
110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al
regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o
punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonchè le prescrizioni da
osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti
direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono
criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi
installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio
o il locale e la superficie degli stessi.».
6.
Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi,
concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di
notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni
stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in
ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari
affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7.
All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8.
All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
530:
1.
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a
decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2.
alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1°
gennaio 2007,»;
b) al comma
531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2007».
Titolo IV
Disposizioni finali
39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI.
1.
All'articolo 7 del
decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005,
n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale.».
40. Copertura finanziaria.
1.
Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni
di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
41. Entrata in vigore.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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