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D.L. 4 luglio 2006, n.
223.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera
scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di
mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa
pubblica, nonchè in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed
elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della
concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione di settori produttivi
1. Finalità e ambito di intervento.
1.
Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e
117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare
riferimento alle materie di competenza statale della tutela della
concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare
l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di
regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la
promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al
fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso
la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi
posti di lavoro.
2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali.
1. In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a)
la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
b) il divieto,
anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle
prestazioni;
c) il divieto
di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
2.
Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni
reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime
prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3.
Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che
contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con
l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto
dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale.
1.
Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi
ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere
e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di
distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a)
l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti
salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela
igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto
di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla
medesima tipologia di esercizio;
c) le
limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali;
d) il rispetto
di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume
delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la
fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno
che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f)
l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali.
2.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e
i saldi di fine stagione.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina
del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le
disposizioni di cui al comma 1.
4.
Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative
e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il
1° gennaio 2007.
4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione
di pane.
1.
Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia
accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la
legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2
dell'articolo 22 del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2.
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione
di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da
presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19
della
legge 7 agosto 1990,
n. 241. La dichiarazione deve essere
corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in
merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità
dei locali.
3.
I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano
le rispettive funzioni di vigilanza.
4.
Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite
ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.
1.
Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d),
e) e f), del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione,
di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 16 novembre
2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste
dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2.
La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un
apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto
costo aventi ad oggetto farmaci.
3.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto
sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del
farmaco, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27
maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005,
n. 149, ed ogni altra norma
incompatibile.
4.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del
decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine,
il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5.
Al comma 1 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono soppresse le seguenti
parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono
soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»;
al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è
soppressa la parola: «distribuzione».
6.
Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991,
n. 362.
7.
All'articolo 100 del
decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di
fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro
incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
6. Deroga
al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi.
1.
Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta,
in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992,
n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis.
Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente
programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi,
nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di
licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i
comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui
all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere
separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti
dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in
misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra
i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio
personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere
trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno
precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli
autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi
straordinari.».
7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili
registrati.
1.
L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di
cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di
segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2.
I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto.
1.
In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto
divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di
stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze
relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2.
Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative
individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo
sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono
nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente
decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non
oltre il 1° gennaio 2008.
3.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva
ai sensi dell'articolo 2 della
legge 10 ottobre 1990,
n. 287, l'imposizione di un mandato di
distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti
massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano
il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari.
1.
All'articolo 23 del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater.
Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema
della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle
province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle
strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai
medesimi Ministeri.
2-quinquies.
I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2.
All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996,
n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis)
effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate,
rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
10. Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari.
1.
L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è
sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto
qualora sussista un giustificato motivo.
2.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il
cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e
di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
4.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per
il consumatore.
5.
Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono
operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su
quelli creditori.».
11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni.
1.
Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991,
n. 287. Le relative funzioni sono svolte
dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della
legge 3 febbraio 1989,
n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di
commercio.
3.
Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993,
n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari
in mediazione.
4.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
legge 3 maggio 1985,
n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo
economico.
5.
Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti
di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale.
1.
Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza
dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un
assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e
di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i
comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri
accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto,
in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi
restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre
finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune
sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a
consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai
sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2.
A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla
sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una
adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità
non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai
principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione,
l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati
di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche
modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per
ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste
zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni
possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante
l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza.
1.
Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza,
debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non
possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare
ad altre società o enti.
2.
Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire
in violazione delle regole di cui al comma 1.
3.
Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le
società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle,
anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo
le procedure del
decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994,
n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4.
I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono
nulli.
14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
1.
Al capo II della
legge 10 ottobre 1990,
n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti
i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza,
l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2.
Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un
determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere
rinnovate.
3.
L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino
al 3 per cento del fatturato.
Art.14-ter
(Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che
accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del
Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare
l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far
cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l'illecito.
2.
L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai
sensi del comma 1 può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 10 per cento del fatturato.
3.
L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica
la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la
decisione;
b) le imprese
interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la
decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».
2.
All'articolo 15 della
legge 10 ottobre 1990,
n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis.
L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con
proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere
ridotta in misura non superiore alla metà.».
15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato.
1.
All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Titolo II
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il
sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica
Capo
I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale.
1.
A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005,
n. 58, a decorrere dall'anno 2006
l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di
trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza dover
procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
2.
All'articolo 1, comma 147, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per
il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della
Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».
17. ANAS e Ferrovie S.p.A.
1.
Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità /
alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto
impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie
dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2.
All'articolo 1, comma 32, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 marzo
2006, n. 68, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 24 marzo 2006,
n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».
18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo.
1.
La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della
legge 8 luglio 1998,
n. 230, come determinata dalla tabella C
della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 30 milioni
di euro per l'anno 2006.
2.
La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20,
comma 8, della
legge 8 novembre 2000,
n. 328, come determinata dalla tabella C
della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 300 milioni
di euro annui per il triennio 2006-2008.
3.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985,
n. 163, come determinata dalla tabella C
della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è integrata di 50 milioni
di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo
II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1.
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali,
nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di
3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2.
Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e
l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3.
Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito
un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica
20. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.
L'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla
tabella C della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di
euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le
provvidenze per l'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990,
n. 250.
3.
La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della
legge 24 febbraio
1992, n. 225, come determinata dalla
tabella C della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di
euro per l'anno 2006.
21. Spese di giustizia.
1.
Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso
all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti
di notifiche concernenti procedimenti penali.
2.
Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello
Stato.
3.
Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritto nell'unità
previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno
2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a
decorrere dal 2008.
4.
All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di giustizia di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per
le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della
legge 21 luglio 2000,
n. 205, per quelli previsti dall'articolo
25, comma 5, della
legge 7 agosto 1990,
n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza
il contributo dovuto è di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato
e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5.
All'articolo 16 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis.
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o,
in solido, i difensori costituiti.».
6.
All'articolo 1, comma 309, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali».
22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non
territoriali.
1.
Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi
dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi
5 e 6, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia
italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle
istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento,
comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che
adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni
di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di
ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 2961.
2.
Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il
triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per
cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto
dal comma 57 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30
giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale.
1.
Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere
da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure
preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati
e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14,
comma 4, del
decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164, è abrogato
(2).
(2) Comma
così rettificato con
Comunicato 11 luglio
2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).
24. Contenimento
spesa per compensi spettanti agli arbitri.
1.
Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la
misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della
tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi
arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati.
La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della
medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni.
1.
Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali,
approvati con la
legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono accantonate e rese
indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità
previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2.
Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 novembre 2006.
3.
Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento
di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze
gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio
centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2,
fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto.
4.
Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa
distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate
nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il
triennio medesimo.
26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1.
In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, da parte degli enti
individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le
esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a
qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura
pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli
esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono
contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008,
un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi.
Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il
31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette
eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
1.
Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
28. Diarie per missioni all'estero.
1.
Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2.
L'articolo 3 del
regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive modificazioni
è abrogato.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile
e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per
l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.
1.
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della
legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta
del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai
suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione
si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2.
Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1,
per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli
organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,
n. 400, per gli organismi previsti dalla
legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a)
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)
razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione
del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione
del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione
dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3.
Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso
termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di
natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre
alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei
predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4.
Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
sono comunque soppressi.
5.
Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di
corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6.
Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di
direzione, amministrazione e controllo.
30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali.
1.
Il comma 204 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma
198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di
spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica
degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni
ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 30
settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire,
per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la
documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare
specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica
dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi
di spesa;
c) verificare,
sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b)
e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della
disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare
analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della
spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte
dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui
al titolo V del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il mancato invio
della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli
enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno.