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RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA

D. LGS. 231/2001

IL TESTO DELLA LEGGE

 

Presentazione a cura di Amedeo Nigra

 

 

  

 

 

 

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INDICE

 

Nota introduttiva

 

Capo I

Responsabilità  amministrativa dell'ente

Sezione I - Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità  amministrativa

1)       Soggetti .

2)       Principio di legalità .

3)       Successione di leggi.

4)       Reati commessi all'estero.

5)       Responsabilità  dell'ente.

6)       Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

7)       Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

8)       Autonomia delle responsabilità  dell'ente.

9)       Sanzioni amministrative.

10)     Sanzione amministrativa pecuniaria.

11)     Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

12)     Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.

13)     Sanzioni interdittive.

14)     Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

15)     Commissario giudiziale.

16)     Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

17)     Riparazione delle conseguenze del reato.

18)     Pubblicazione della sentenza di condanna.

19)     Confisca.

20)     Reiterazione.

21)     Pluralità  di illeciti.

22)     Prescrizione.

23)     Inosservanza delle sanzioni interdittive.

 

Sezione III - Responsabilità  amministrativa da reato

24)   Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

24-bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

24-ter) Delitti di criminalità  organizzata.

25)     Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

25-bis) Falsità  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

25-bis - 1) Delitti contro l'industria e il commercio.

25-ter) Reati societari.

25-quater) Delitti con finalità  di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

25-quater) 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

25-quinquies) Delitti contro la personalità  individuale.

25-sexies) Abusi di mercato.

25-septies) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

25-octies) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità  di provenienza illecita.

25-novies) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

25-decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

25-undecies) Reati ambientali.

25-duodecies) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

26)     Delitti tentati.

 

Capo II

Responsabilità  patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Sezione I - Responsabilità  patrimoniale dell'ente

27)     Responsabilità  patrimoniale dell'ente.

 

Sezione II - Vicende modificative dell'ente

28)     Trasformazione dell'ente.

29)     Fusione dell'ente.

30)     Scissione dell'ente.

31)     Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.

32)     Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.

33)     Cessione di azienda.

 

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I - Disposizioni generali

34)     Disposizioni processuali applicabili.

35)     Estensione della disciplina relativa all'imputato.

 

Sezione II - Soggetti, giurisdizione e competenza

36)     Attribuzioni del giudice penale.

37)     Casi di improcedibilità .

38)     Riunione e separazione dei procedimenti.

39)     Rappresentanza dell'ente.

40)     Difensore di ufficio.

41)     Contumacia dell'ente.

42)     Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.

43)     Notificazioni all'ente.

 

Sezione III – Prove

44)     Incompatibilità con l'ufficio di testimone.

 

Sezione IV - Misure cautelari

45)     Applicazione delle misure cautelari.

46)     Criteri di scelta delle misure.

47)     Giudice competente e procedimento di applicazione.

48)     Adempimenti esecutivi.

49)     Sospensione delle misure cautelari.

50)     Revoca e sostituzione delle misure cautelari.

51)     Durata massima delle misure cautelari.

52)     Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.

53)     Sequestro preventivo.

54)     Sequestro conservativo.

 

Sezione V - Indagini preliminari e udienza preliminare

55)     Annotazione dell'illecito amministrativo.

56)     Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari.

57)     Informazione di garanzia.

58)     Archiviazione.

59)     Contestazione dell'illecito amministrativo.

60)     Decadenza dalla contestazione.

61)     Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

 

Sezione VI  - Procedimenti speciali

62)     Giudizio abbreviato.

63)     Applicazione della sanzione su richiesta.

64)     Procedimento per decreto.

 

Sezione VII - Giudizio

65)     Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.

66)     Sentenza di esclusione della responsabilità  dell'ente.

67)     Sentenza di non doversi procedere.

68)     Provvedimenti sulle misure cautelari.

69)     Sentenza di condanna.

70)     Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.

 

Sezione VIII - Impugnazioni

71)     Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità  amministrativa dell'ente.

72)     Estensione delle impugnazioni.

73)     Revisione delle sentenze.

 

Sezione IX - Esecuzione

74)     Giudice dell'esecuzione.

75)     Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

76)     Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.

77)     Esecuzione delle sanzioni interdittive.

78)     Conversione delle sanzioni interdittive.

79)     Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.

80)     Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

81)     Certificati dell'anagrafe.

82)     Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.

 

Capo IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento

83)     Concorso di sanzioni.

84)     Comunicazioni alle autorità  di controllo o di vigilanza.

85)     Disposizioni regolamentari.

 


 

NOTA INTRODUTTIVA

a cura di Amedeo Nigra

 

Sommario: A) Il quadro generale; B) Le novità; C) La giurisprudenza utile

 

 

A)    Il quadro generale

 

In breve (e venendo al cuore del problema, del D. Lgs. 231/2001), l'articolo 6 della legge prevede precise procedure e piani obbligatori per le imprese e gli enti, come segue:

 

a.     va predisposto un  modello di organizzazione interna scritto, diretto a prevenire il compimento di illeciti, dei dipendenti verso i terzi (articolo 6/1/a del D. Lgs. n. 231/2001);

b.     occorre poi la costituzione di un organismo indipendente, per il controllo dei modelli organizzativi di cui sopra “a”, (articolo 6/1/b del D. Lgs. n. 231/2001);

c.      è poi necessaria una relazione scritta, descrittiva della vigilanza per prevenire gli illeciti (articolo 6/1/c del D. Lgs. n. 231/2001);

d.     vanno poi studiati e predisposti precisi protocolli organizzativi interni scritti (articolo 6/1/a del D. Lgs. n. 231/2001);

e.      occorre poi programmare, studiare e definire i criteri e i mezzi scritti e audiovisivi, per informare gli utenti circa gli strumenti diretti a prevenire gli illeciti (articolo 6/1/c del D. Lgs. n. 231/2001);

f.       le imprese infine devono prevedere e rendere pubbliche le sanzioni scritte, previste, in caso di violazione dei protocolli organizzativi (di cui sopra lettera “d”), (articolo 6/2/e del D. Lgs. n. 231/2001).

 

La realizzazione di questo articolo costituisce il cuore della responsabilità amministrativa trattato dal D.Lgs 2001/231.

 

 

B)    Le novità

 

Va detto come la Legge n. 190 del 6.11.2012 sulla “corruzione tra privati”, abbia  modificato il testo precedente del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231. Le variazioni sono le seguenti:

 

-    l’art. 25, comma 3, inserisce il richiamo al nuovo art. 319-quater codice penale;

-    l’art. 25-ter, comma 1, aggiunge la lettera s-bis) che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 codice civile.

 

I nuovi reati sono, quindi, i seguenti:

 

Vi è anzitutto l’ articolo 319-quater del Codice Penale, che è così concepito: “Induzione indebita a dare o promettere utilità”’: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

 

Vi è poi, l’articolo 2635 c.c. così formulato,“Corruzione tra privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

 

 

C)    La giurisprudenza utile

 

Segnaliamo alcune sentenze sull’argomento.

 

  • Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio 2008, n. 1774

La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.). Infatti, nel caso di condanna dell’ente ex decreto 231, gli amministratori, oltre a rispondere penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere anche in una responsabilità civile per inadeguata attività amministrativa. Ciò in quanto l’adozione di un modello idoneo a prevenire il rischio-reato all’interno dell’ente è una decisione amministrativa, che, seppur rimessa alla discrezionalità dell’organo gestorio, è in grado di consentire all’ente di evitare la responsabilità amministrativa e, soprattutto, l’applicazione delle relative sanzioni, pecuniarie e interdittive.

Nel caso di specie, il danno patrimoniale provocato dal comportamento “inerte” del manager è stato ritenuto sussistente in ragione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente nell’ambito del procedimento penale. La responsabilità civile dell’amministratore è motivata proprio da una sua condotta negligente, dal momento che non ha attivato l'organo amministrativo per le deliberazioni inerenti all'adozione del modello, così contravvenendo a un dovere gestorio, mentre avrebbe avuto i poteri per farlo considerata la posizione rivestita all'interno dell'organo (Presidente del CdA e Amministratore Delegato). (Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio 2008, n. 1774)

  • Cass. Pen., II, 10 gennaio 2007, n. 316

Ai fini dell’applicabilità della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato e delle relative sanzioni, non è possibile prescindere dal divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (riferibile anche alle norme che prevedono sanzioni amministrative, cfr. art. 2, D.Lgs. 231/01). Di conseguenza, qualora la consumazione del delitto di cui all’art. 640-bis c.p. si sia protatta fino (e oltre) all’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, la sanzione della confisca per equivalente (nonché il sequestro a tale confisca finalizzato), sarà applicabile soltanto in relazione alle condotte, intese quali singole percezioni di somme, realizzate successivamente all’entrata in vigore della norma incriminatrice e non anche in relazione a quelle condotte che siano anteriori ad essa. (Cass. Pen., II, 10 gennaio 2007, n. 316).

  • Cass. Pen., II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n. 3615

Nel caso di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di finanziamenti e contributi pubblici - ex art. 640-bis c.p. - erogati in ratei periodici, è applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa ex decreto 231, qualora la fattispecie criminosa contestata si sia perfezionata all’atto della percezione di una rata di mutuo annuale, dopo l’entrata in vigore del citato decreto, e non già, secondo la tesi difensiva, alla data anticipata di concessione del finanziamento (avvenuta, con Decreto Ministeriale 3 marzo 1999, in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 231/01). (Cass. Pen., II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n. 3615).

 

  • Cass., VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941

La responsabilità amministrativa ex 231/2001 riguarda tutti i soggetti di diritto “metaindividuali”, per cui si deve escludere che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2001 possa essere esteso alle “imprese individuali”. (Cass., VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941).

  • Consiglio di Stato, parere del 11 gennaio 2005

Nel caso di gruppi societari, qualora il provvedimento giurisdizionale che dispone l’applicazione di una misura cautelare ex art. 45, d.lgs. 231/2001 non è configurabile un’estensione della misura adottata anche alle società controllate o partecipate da quest’ultima.Quella prevista dal decreto 231 non è una forma di responsabilità oggettiva. Ma l’impresa risponde sempre per fatto proprio, ossia per non aver adottato misure organizzative e di controllo idonee a prevenire reati. (Consiglio di Stato, parere del 11 gennaio 2005).

  • Trib. Milano, ufficio del Gip, ordinanza 27 Aprile 2004

Gli enti hanno il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e, quindi, anche il d.lgs. n. 231/01.Nel caso in cui un reato-presupposto ex decreto 231 sia commesso in Italia nell’interesse di un ente straniero, trova applicazione il principio generale della lex loci commissi delicti (cfr. art. 36), per cui la competenza a giudicare l’eventuale responsabilità dell’ente spetta al medesimo giudice che procede nei confronti della persona fisica. (Trib. Milano, ufficio del Gip, ordinanza 27 aprile 2004).

 

  • Trib. Milano, Ufficio del Gup, decreto di rinvio a giudizio 13 giugno 2007

Nel noto caso Parmalat, il Gup di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di diverse banche estere, imputate per responsabilità amministrativa dipendente dal reato di aggiotaggio ex art. 2637 del codice civile, rigettando in tal modo la tesi dalla non applicabilità nei loro confronti del d.lgs. n. 231/2001, in quanto società estere. (Trib. Milano, Ufficio del Gup, decreto di rinvio a giudizio 13 giugno 2007).

 

  • Trib. Roma, ufficio del Gip, ordinanza 30 maggio 2003

La responsabilità dipendente da reato ex decreto 231 trova applicazione solo con riferimento agli enti, siano essi società o associazioni, forniti o meno di personalità giuridica, con esclusione degli imprenditori individuali. (Trib. Roma, ufficio del Gip, ordinanza 30 maggio 2003).

 


 

TESTO DELLA LEGGE D. LGS. 231/2001

 

“IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche e delle società , associazioni od enti privi di personalità  giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Responsabilità  amministrativa dell'ente

Sezione I - Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità  amministrativa.

 

1. Soggetti. 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità  degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.  2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità  giuridica e alle società  e associazioni anche prive di personalità  giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 

2. Principio di legalità. 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità  amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

 

3. Successione di leggi. 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità  amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

 

4. Reati commessi all'estero. 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

 

5. Responsabilità dell'ente. 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità  organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività  nel cui àmbito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità  di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità  dei modelli a prevenire i reati (NOTA BENE: questo Articolo è stato modificato dagli  articoli da 5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201). 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (NOTA BENE: questo Articolo è stato modificato dal comma 12 dell’art. 14, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011. Il presente comma era stato modificato dal comma 2 dell'art. 16, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, soppresso dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10). 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

 

7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività  svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività  nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

8.  Autonomia delle responsabilità  dell'ente. 1. La responsabilità  dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

 

Sezione II - Sanzioni in generale

 

9. Sanzioni amministrative. 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività  (NOTA BENE: in proposito, Vedi  anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.); b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito(NOTA BENE: in proposito, Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004), c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già  concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

10. Sanzione amministrativa pecuniaria. 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

 

11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria. 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità  del fatto, del grado della responsabilità  dell'ente nonché dell'attività  svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103.

 

12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria. 1. 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà  e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà  se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà  ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

 

13. Sanzioni interdittive. 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità  e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

 

14.  Criteri di scelta delle sanzioni interdittive. 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività  alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità  delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività  comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività  si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

 

15.  Commissario giudiziale. 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività  dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività  dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità  la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività  dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività , il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività  in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'àmbito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività  viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività  da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività  consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

 

16.  Sanzioni interdittive applicate in via definitiva. 1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità  ed è già  stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività .  2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già  stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità  è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

 

17.  Riparazione delle conseguenze del reato. 1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

 

18.  Pubblicazione della sentenza di condanna. 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (NOTA BENE: questo Articolo è stato modificato dal comma 218 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2). 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

 

19.  Confisca. 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità  di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

 

20.  Reiterazione. 1. Si ha reiterazione quando l'ente, già  condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

 

21.  Pluralità  di illeciti. 1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità  di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività  e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

 

22.  Prescrizione. 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

 

23.  Inosservanza delle sanzioni interdittive. 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività  dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

 

Sezione III - Responsabilità  amministrativa da reato (NOTA BENE  : questa Rubrica è stata sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61).

 

24.  Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità  o è derivato un danno di particolare gravità ; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

 

24-bis.  Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (NOTA BENE: questo Articolo è stato modificato dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48).

 

24-ter. Delitti di criminalità  organizzata. 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività  delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (NOTA BENE: questo comma è stato modificato dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94).

 

25.  Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (NOTA BENE: questa Rubrica è stata modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 77 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (NOTA BENE: questo comma è stato modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 77 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190). 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

 

25-bis. Falsità  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (NOTA BENE: questa Rubrica è stata modificata dal n. 4) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie(NOTA BENE: questa alinea è stata modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99). a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (NOTA BENE: questa Lettera è stata aggiunta dal n. 2) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99). 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno(NOTA BENE: questo comma modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.   Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350).

 

25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio. 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99).

 

25-ter. Reati societari. 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società , da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità  degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità  nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società  di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità  nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società  di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società  controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (NOTA BENE: questa Lettera è stata aggiunta dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262.); s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità  pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (NOTA BENE: questa Lettera è stata aggiunta dalla lettera b) del comma 77 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.). 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità , la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state così raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262).

 

25-quater. Delitti con finalità  di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità  di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7).

 

25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7).

 

25-quinquies. Delitti contro la personalità  individuale. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (NOTA BENE: questa Lettera è stata modificata dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38); c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (NOTA BENE: questa Lettera è stata modificata dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38). 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità  organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228).

 

 25-sexies. Abusi di mercato. 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dal comma 3 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004).

 

 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

 

25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità  di provenienza illecita. 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità  provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

 

25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941 NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99).

 

 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121).

 

25-undecies. Reati ambientali. 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell' articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell' articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all' articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all' articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all' articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell' articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell' articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all' articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell' articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell' articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell' articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall' articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all' articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) .

 

25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

 

26.  Delitti tentati. 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà  in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

 

Capo II - Responsabilità  patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Sezione I - Responsabilità  patrimoniale dell'ente

 

27.  Responsabilità  patrimoniale dell'ente. 1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

 

Sezione II - Vicende modificative dell'ente

 

28.  Trasformazione dell'ente. 1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità  per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

 

29.  Fusione dell'ente. 1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

 

30.  Scissione dell'ente. 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità  dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Gli enti benefìciari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività  nell'àmbito del quale è stato commesso il reato. 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività  nell'àmbito del quale il reato è stato commesso.

 

31.  Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione. 1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. 4. Resta salva la facoltà  dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

 

32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione. 1. Nei casi di responsabilità  dell'ente risultante dalla fusione o benefìciario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività  nell'à mbito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti benefìciari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività  nell'à mbito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

 

33.  Cessione di azienda. 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività  è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

 

Capo III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I  -Disposizioni generali

 

34.  Disposizioni processuali applicabili. 1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

35.  Estensione della disciplina relativa all'imputato. 1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

 

Sezione II - Soggetti, giurisdizione e competenza

 

36.  Attribuzioni del giudice penale. 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

 

37.  Casi di improcedibilità . 1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

 

38.  Riunione e separazione dei procedimenti. 1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. 2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

 

39.  Rappresentanza dell'ente. 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità  giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità  del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio. 3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (NOTA BENE: La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità  della questione di legittimità  costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione).

 

40.  Difensore di ufficio. 1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

 

41.  Contumacia dell'ente. 1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

 

42.  Vicende modificative dell'ente nel corso del processo. 1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o benefìciari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

 

43.  Notificazioni all'ente. 1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale. 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (NOTA BENE: La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione). 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità  giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale. 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità  giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

 

Sezione III - Prove

 

44.  Incompatibilità  con l'ufficio di testimone. 1. Non può essere assunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. 2. Nel caso di incompatibilità  la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

 

Sezione IV - Misure cautelari

 

45.  Applicazione delle misure cautelari. 1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità  dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già  depositate. 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità  applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. 3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

 

46.  Criteri di scelta delle misure. 1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità  di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità  del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività  può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

 

47.  Giudice competente e procedimento di applicazione. 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità  esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda. 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

 

48.  Adempimenti esecutivi. 1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

 

49.  Sospensione delle misure cautelari. 1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà  della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. 3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività  nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende. 4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

 

50.  Revoca e sostituzione delle misure cautelari. 1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità  previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità  del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità  meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

 

51.  Durata massima delle misure cautelari. 1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà  del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. 4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

 

52.  Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari. 1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale. 2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

 

53.  Sequestro preventivo. 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

 

54.  Sequestro conservativo. 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

 

Sezione V - Indagini preliminari e udienza preliminare

 

55.  Annotazione dell'illecito amministrativo. 1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità  del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito. 2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

 

56.  Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari. 1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso. 2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

 

57.  Informazione di garanzia. 1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

 

58.  Archiviazione. 1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

 

59.  Contestazione dell'illecito amministrativo. 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

 

60.  Decadenza dalla contestazione. 1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

 

61.  Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare. 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità  della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità  dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale. 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità , la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

 

Sezione VI - Procedimenti speciali

 

62.  Giudizio abbreviato. 1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

 

63.  Applicazione della sanzione su richiesta. 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

 

64.  Procedimento per decreto. 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura. 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà  rispetto al minimo dell'importo applicabile. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità  dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

 

Sezione VII - Giudizio

 

65.  Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato. 1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività  di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità  di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

 

66.  Sentenza di esclusione della responsabilità  dell'ente. 1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

 

67.  Sentenza di non doversi procedere. 1. Il giudice pronuncia sentenze di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

 

68.  Provvedimenti sulle misure cautelari. 1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

 

69.  Sentenza di condanna. 1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività  o le strutture oggetto della sanzione.

 

70.  Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente. 1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà  atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero benefìciari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile. 2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

 

Sezione VIII - Impugnazioni

 

71.  Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità  amministrativa dell'ente. 1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. 2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. 3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

 

72.  Estensione delle impugnazioni. 1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

 

73.  Revisione delle sentenze. 1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

 

Sezione IX - Esecuzione

 

74.  Giudice dell'esecuzione. 1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività , il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività  interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

 

75.  Esecuzione delle sanzioni pecuniarie. [1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. 2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46] (NOTA BENE: questo Articolo è stato abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 200, 240 e 241 del citato D.P.R. n. 115 del 2002).

 

76.  Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna. 1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

77.  Esecuzione delle sanzioni interdittive. 1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero. 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

 

78.  Conversione delle sanzioni interdittive. 1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. 2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17. 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile. 4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già  applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità  dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

 

79.  Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto. 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività  dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità. 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività  svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità  del profitto da sottoporre a confisca e le modalità  con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Le spese relative all'attività  svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

 

80.  Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative. [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo] (NOTA BENE: questo Articolo è stato abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al comma 2 del presente articolo sono ora contenute negli artt. 9 e 11 del citato testo unico).

 

81.  Certificati dell'anagrafe. [1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità  amministrativa dipendente da reato. 3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. 4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria] (NOTA BENE: questo Articolo è stato abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 30, 31 e 32 del citato testo unico).

 

82.  Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati. [1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78] NOTA BENE: questo Articolo è stato abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 40 del citato testo unico).

 

Capo IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento

 

83.  Concorso di sanzioni. 1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo. 2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già  applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già  sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

 

84.  Comunicazioni alle autorità  di controllo o di vigilanza. 1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità  che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

 

85. Disposizioni regolamentari. 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità  di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) [i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale] (NOTA BENE: questa Lettera è stata abrogata dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.);  c) le altre attività  necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta (NOTA BENE: In attuazione di quanto previsto dal presente articolo vedi il D.M. 26 giugno 2003, n. 201). 

 

   
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