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RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
D. LGS. 231/2001
IL TESTO DELLA LEGGE
Presentazione a cura di Amedeo Nigra
Marketing Sociale
INDICE
Nota
introduttiva
Capo I
Responsabilità amministrativa dell'ente
Sezione
I - Princìpi generali e criteri di attribuzione della
responsabilità amministrativa
1) Soggetti
.
2) Principio
di legalità .
3) Successione
di leggi.
4) Reati
commessi all'estero.
5) Responsabilità
dell'ente.
6) Soggetti
in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.
7) Soggetti
sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
dell'ente.
8) Autonomia
delle responsabilità dell'ente.
9) Sanzioni
amministrative.
10)
Sanzione amministrativa pecuniaria.
11)
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.
12)
Casi
di riduzione della sanzione pecuniaria.
13)
Sanzioni interdittive.
14)
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.
15)
Commissario giudiziale.
16)
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.
17)
Riparazione delle conseguenze del reato.
18)
Pubblicazione della sentenza di condanna.
19)
Confisca.
20)
Reiterazione.
21)
Pluralità di illeciti.
22)
Prescrizione.
23)
Inosservanza delle sanzioni interdittive.
Sezione
III - Responsabilità amministrativa da reato
24) Indebita
percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
24-bis)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
24-ter) Delitti
di criminalità organizzata.
25)
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e
corruzione
25-bis) Falsità
in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento
25-bis - 1) Delitti
contro l'industria e il commercio.
25-ter) Reati
societari.
25-quater) Delitti
con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
25-quater) 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili.
25-quinquies) Delitti contro la personalità individuale.
25-sexies) Abusi di mercato.
25-septies) Omicidio
colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
25-octies) Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita.
25-novies) Delitti
in materia di violazione del diritto d'autore.
25-decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
25-undecies) Reati
ambientali.
25-duodecies) Impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
26)
Delitti tentati.
Capo II
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
Sezione
I - Responsabilità patrimoniale dell'ente
27)
Responsabilità patrimoniale dell'ente.
Sezione
II - Vicende modificative dell'ente
28)
Trasformazione dell'ente.
29)
Fusione dell'ente.
30)
Scissione dell'ente.
31)
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.
32)
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della
reiterazione.
33)
Cessione di azienda.
Capo
III
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni
amministrative
Sezione
I - Disposizioni generali
34)
Disposizioni processuali applicabili.
35)
Estensione della disciplina relativa all'imputato.
Sezione
II - Soggetti, giurisdizione e competenza
36)
Attribuzioni del giudice penale.
37)
Casi
di improcedibilità .
38)
Riunione e separazione dei procedimenti.
39)
Rappresentanza dell'ente.
40)
Difensore di ufficio.
41)
Contumacia dell'ente.
42)
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.
43)
Notificazioni all'ente.
Sezione III – Prove
44)
Incompatibilità con l'ufficio di testimone.
Sezione
IV - Misure cautelari
45)
Applicazione delle misure cautelari.
46)
Criteri di scelta delle misure.
47)
Giudice competente e procedimento di applicazione.
48)
Adempimenti esecutivi.
49)
Sospensione delle misure cautelari.
50)
Revoca e sostituzione delle misure cautelari.
51)
Durata massima delle misure cautelari.
52)
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.
53)
Sequestro preventivo.
54)
Sequestro conservativo.
Sezione
V - Indagini preliminari e udienza preliminare
55)
Annotazione dell'illecito amministrativo.
56)
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle
indagini preliminari.
57)
Informazione di garanzia.
58)
Archiviazione.
59)
Contestazione dell'illecito amministrativo.
60)
Decadenza dalla contestazione.
61)
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.
Sezione
VI - Procedimenti speciali
62)
Giudizio abbreviato.
63)
Applicazione della sanzione su richiesta.
64)
Procedimento per decreto.
Sezione
VII - Giudizio
65)
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.
66)
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente.
67)
Sentenza di non doversi procedere.
68)
Provvedimenti sulle misure cautelari.
69)
Sentenza di condanna.
70)
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.
Sezione
VIII - Impugnazioni
71)
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità
amministrativa dell'ente.
72)
Estensione delle impugnazioni.
73)
Revisione delle sentenze.
Sezione
IX - Esecuzione
74)
Giudice dell'esecuzione.
75)
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.
76)
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.
77)
Esecuzione delle sanzioni interdittive.
78)
Conversione delle sanzioni interdittive.
79)
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.
80)
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.
81)
Certificati dell'anagrafe.
82)
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.
Capo IV
- Disposizioni di attuazione e di coordinamento
83)
Concorso di sanzioni.
84)
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza.
85)
Disposizioni regolamentari.
NOTA
INTRODUTTIVA
a
cura di Amedeo Nigra
Sommario: A) Il quadro generale; B) Le novità; C) La giurisprudenza
utile
A)
Il quadro generale
In breve (e venendo al cuore del problema, del D. Lgs. 231/2001),
l'articolo 6 della legge prevede precise procedure e piani
obbligatori per le imprese e gli enti, come segue:
a.
va predisposto un modello di organizzazione interna
scritto, diretto a prevenire il compimento di illeciti, dei
dipendenti verso i terzi (articolo 6/1/a del D. Lgs. n. 231/2001);
b.
occorre poi la costituzione di un organismo
indipendente, per il controllo dei modelli organizzativi di cui
sopra “a”, (articolo 6/1/b del D. Lgs. n. 231/2001);
c.
è poi necessaria una relazione scritta, descrittiva
della vigilanza per prevenire gli illeciti (articolo 6/1/c del D.
Lgs. n. 231/2001);
d.
vanno poi studiati e predisposti precisi protocolli
organizzativi interni scritti (articolo 6/1/a del D. Lgs. n.
231/2001);
e.
occorre poi programmare, studiare e definire i criteri e i
mezzi scritti e audiovisivi, per informare gli utenti circa gli
strumenti diretti a prevenire gli illeciti (articolo 6/1/c del D.
Lgs. n. 231/2001);
f.
le imprese infine devono prevedere e rendere pubbliche le
sanzioni scritte, previste, in caso di violazione dei protocolli
organizzativi (di cui sopra lettera “d”), (articolo 6/2/e del D. Lgs.
n. 231/2001).
La realizzazione di questo articolo costituisce il cuore della
responsabilità amministrativa trattato dal D.Lgs 2001/231.
B)
Le novità
Va detto come la Legge n. 190 del 6.11.2012 sulla “corruzione tra
privati”, abbia modificato il testo precedente del Decreto
Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231. Le variazioni sono le
seguenti:
- l’art.
25, comma 3, inserisce il richiamo al nuovo art. 319-quater codice
penale;
- l’art.
25-ter, comma 1, aggiunge la lettera s-bis) che richiama il nuovo
delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo
comma dell’art. 2635 codice civile.
I nuovi reati sono, quindi, i seguenti:
Vi è anzitutto l’ articolo 319-quater del Codice Penale, che è così
concepito: “Induzione indebita a dare o promettere utilità”’:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito
con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo
comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni”.
Vi è poi, l’articolo 2635 c.c. così formulato,“Corruzione tra
privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro
o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione
fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene
ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona
offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi”.
C)
La giurisprudenza utile
Segnaliamo alcune sentenze sull’argomento.
La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la
responsabilità civile degli amministratori nei confronti della
società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.). Infatti, nel caso di
condanna dell’ente ex decreto 231, gli amministratori, oltre a
rispondere penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere
anche in una responsabilità civile per inadeguata attività
amministrativa. Ciò in quanto l’adozione di un modello idoneo a
prevenire il rischio-reato all’interno dell’ente è una decisione
amministrativa, che, seppur rimessa alla discrezionalità dell’organo
gestorio, è in grado di consentire all’ente di evitare la
responsabilità amministrativa e, soprattutto, l’applicazione delle
relative sanzioni, pecuniarie e interdittive.
Nel caso di specie, il danno patrimoniale provocato dal
comportamento “inerte” del manager è stato ritenuto sussistente in
ragione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente nell’ambito del
procedimento penale. La responsabilità civile dell’amministratore è
motivata proprio da una sua condotta negligente, dal momento che non
ha attivato l'organo amministrativo per le deliberazioni inerenti
all'adozione del modello, così contravvenendo a un dovere gestorio,
mentre avrebbe avuto i poteri per farlo considerata la posizione
rivestita all'interno dell'organo (Presidente del CdA e
Amministratore Delegato). (Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13
febbraio 2008, n. 1774)
Ai fini dell’applicabilità della disciplina sulla responsabilità
amministrativa da reato e delle relative sanzioni, non è possibile
prescindere dal divieto di retroattività della legge penale
sfavorevole (riferibile anche alle norme che prevedono sanzioni
amministrative, cfr. art. 2, D.Lgs. 231/01). Di conseguenza, qualora
la consumazione del delitto di cui all’art. 640-bis c.p. si sia
protatta fino (e oltre) all’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001,
la sanzione della confisca per equivalente (nonché il sequestro a
tale confisca finalizzato), sarà applicabile soltanto in relazione
alle condotte, intese quali singole percezioni di somme, realizzate
successivamente all’entrata in vigore della norma incriminatrice e
non anche in relazione a quelle condotte che siano anteriori ad
essa. (Cass. Pen., II, 10 gennaio 2007, n. 316).
Nel caso di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di
finanziamenti e contributi pubblici - ex art. 640-bis c.p. - erogati
in ratei periodici, è applicabile la disciplina della responsabilità
amministrativa ex decreto 231, qualora la fattispecie criminosa
contestata si sia perfezionata all’atto della percezione di una rata
di mutuo annuale, dopo l’entrata in vigore del citato decreto, e non
già, secondo la tesi difensiva, alla data anticipata di concessione
del finanziamento (avvenuta, con Decreto Ministeriale 3 marzo 1999,
in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 231/01). (Cass.
Pen., II, 20 dicembre 2005 - 30 gennaio 2006, n. 3615).
La responsabilità amministrativa ex 231/2001 riguarda tutti i
soggetti di diritto “metaindividuali”, per cui si deve escludere che
l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui al
decreto legislativo n. 231/2001 possa essere esteso alle “imprese
individuali”. (Cass., VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941).
Nel caso di gruppi societari, qualora il provvedimento
giurisdizionale che dispone l’applicazione di
una misura cautelare ex
art. 45, d.lgs. 231/2001 non è configurabile un’estensione della
misura adottata anche alle società controllate o partecipate da
quest’ultima.Quella prevista dal decreto 231 non è una forma di
responsabilità oggettiva. Ma l’impresa risponde sempre per fatto
proprio, ossia per non aver adottato misure organizzative e di
controllo idonee a prevenire reati. (Consiglio di Stato, parere del
11 gennaio 2005).
Gli enti hanno il dovere di osservare e rispettare la legge italiana
e, quindi, anche il d.lgs. n. 231/01.Nel caso in cui un
reato-presupposto ex decreto 231 sia commesso in Italia
nell’interesse di un ente straniero, trova applicazione il principio
generale della lex loci commissi delicti (cfr. art. 36), per cui la
competenza a giudicare l’eventuale responsabilità dell’ente spetta
al medesimo giudice che procede nei confronti della persona fisica.
(Trib. Milano, ufficio del Gip, ordinanza 27 aprile 2004).
Nel noto caso Parmalat, il Gup di Milano ha disposto il rinvio a
giudizio di diverse
banche estere, imputate
per responsabilità amministrativa dipendente dal reato di
aggiotaggio ex art. 2637 del codice civile, rigettando in tal modo
la tesi dalla non applicabilità nei loro confronti del d.lgs. n.
231/2001, in quanto società estere. (Trib. Milano, Ufficio del Gup,
decreto di rinvio a giudizio 13 giugno 2007).
La responsabilità dipendente da reato ex decreto 231 trova
applicazione solo con riferimento agli enti, siano essi società o
associazioni, forniti o meno di personalità giuridica, con
esclusione degli imprenditori individuali. (Trib. Roma, ufficio del
Gip, ordinanza 30 maggio 2003).
TESTO DELLA LEGGE D. LGS.
231/2001
“IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto
l'articolo
14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli
11 e
14 della
legge 29 settembre 2000, n. 300,
che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e
delle società , associazioni od enti privi di personalità giuridica
che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i
princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001; Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, a norma dell'articolo
14, comma 1, della citata
legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; Emana il seguente decreto
legislativo:
Capo I
- Responsabilità amministrativa dell'ente
Sezione
I - Princìpi generali e criteri di attribuzione della
responsabilità amministrativa.
1.
Soggetti.
1. Il presente decreto legislativo disciplina la
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si
applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle
società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli
altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
2.
Principio di legalità.
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un
fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
3.
Successione di leggi.
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un
fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o
in relazione al quale non è più prevista la responsabilità
amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in
cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che
sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi
1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o
temporanee.
4.
Reati commessi
all'estero.
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli
7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello
Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati
commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato
del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la
legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro
della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è
formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
5. Responsabilità dell'ente.
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate
nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
6.
Soggetti in posizione
apicale e modelli di organizzazione dell'ente.
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova
che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato
affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione
all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono
rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel
cui àmbito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici
protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle
decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c)
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee
ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di
informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione
possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia
che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro
trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire
i reati (NOTA BENE:
questo Articolo è stato modificato dagli articoli
da 5 a 8,
D.M. 26 giugno 2003, n. 201).
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera
b), del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)
(NOTA BENE: questo
Articolo è stato modificato dal comma 12
dell’art.
14,
L. 12 novembre 2011, n. 183,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal
comma 1 dell’art. 36 della stessa
legge n. 183/2011. Il
presente comma era stato modificato dal comma 2 dell'art.
16,
D.L. 22 dicembre 2011, n. 212,
soppresso dalla
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto
dal reato, anche nella forma per equivalente.
7.
Soggetti sottoposti
all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera
b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata
resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione
alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del
modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica
dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività ; b) un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
8.
Autonomia
delle responsabilità dell'ente.
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei
confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in
relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare
all'amnistia.
Sezione
II - Sanzioni in generale
9.
Sanzioni amministrative.
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni
interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2.
Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio
dell'attività (NOTA BENE:
in proposito, Vedi anche, l'art.
97-bis,
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
aggiunto dall'art.
8,
D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197
(Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art.
60-bis,
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
aggiunto dall'art.
10 del citato
decreto legislativo n. 197 del 2004.);
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito(NOTA
BENE: in proposito, Vedi, anche, l'art.
97-bis,
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
aggiunto dall'art.
8,
D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197
(Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art.
60-bis,
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
aggiunto dall'art.
10 del citato
decreto legislativo n. 197 del 2004),
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d)
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di
pubblicizzare beni o servizi.
10.
Sanzione amministrativa
pecuniaria.
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato
si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria
viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè
superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro
258 ad un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in
misura ridotta.
11.
Criteri di commisurazione
della sanzione pecuniaria.
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità
del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché
dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2.
L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12,
comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103.
12.
Casi di riduzione della
sanzione pecuniaria.
1. 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e
non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del
reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di
particolare tenuità. 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà
se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato
le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso
operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono
entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma,
la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la
sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.
13.
Sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione
ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato
un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da
soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del
reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le
sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si
applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
14.
Criteri
di scelta delle sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la
specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il
giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri
indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle
singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a
determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di
un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attività. 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono
essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio
dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre
sanzioni interdittive risulta inadeguata.
15.
Commissario
giudiziale.
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di
una sanzione interdittiva che determina l'interruzione
dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione
della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da
parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico
servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione
può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b)
l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto
delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in
cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la
sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività , il giudice
indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della
specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da
parte dell'ente. 3. Nell'àmbito dei compiti e dei poteri indicati
dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di
straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4.
Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene
confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del
commissario non può essere disposta quando l'interruzione
dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una
sanzione interdittiva.
16.
Sanzioni
interdittive applicate in via definitiva.
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un
profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre
volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea
dall'esercizio dell'attività . 2. Il giudice può applicare
all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare
beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione
almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua
unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in
relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre
disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e
non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
17.
Riparazione
delle conseguenze del reato.
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le
sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito
integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in
tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative
che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di
modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il
profitto conseguito ai fini della confisca.
18.
Pubblicazione
della sentenza di condanna. 1. La pubblicazione
della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti
dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La
pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la
sede principale (NOTA BENE: questo Articolo
è stato modificato dal comma 218 dell'art.
2,
L. 23 dicembre 2009, n. 191,
a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal
comma 253 del citato art. 2). 3. La pubblicazione della
sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese
dell'ente.
19.
Confisca.
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del
reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona
fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del
comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o
altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del
reato.
20.
Reiterazione.
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato
in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da
reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna
definitiva.
21.
Pluralità
di illeciti.
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una
pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione
ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima
che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per
l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto
aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque
essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun
illecito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a
uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione
delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per
l'illecito più grave.
22.
Prescrizione.
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel
termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2.
Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure
cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della
interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se
l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino
al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
23.
Inosservanza
delle sanzioni interdittive.
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività
dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura
cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti
dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato
commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma
dell'articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha
tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive,
anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
Sezione
III - Responsabilità amministrativa da reato (NOTA
BENE : questa Rubrica è stata sostituita dall'art.
3,
D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61).
24.
Indebita
percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico,
del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di
cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità o è derivato un danno di particolare gravità ; si applica la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi
previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
24-bis. Delitti
informatici e trattamento illecito di dati.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies,
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies
del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies
del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a
trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto
per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente
pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed
e) (NOTA BENE: questo
Articolo è stato modificato dall'art.
7
L. 18 marzo 2008, n. 48).
24-ter. Delitti
di criminalità organizzata.
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti
di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter
e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla
commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice
penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura
penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei
commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (NOTA
BENE: questo comma è stato modificato dal comma 29 dell'art.
2,
L. 15 luglio 2009, n. 94).
25.
Concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità e corruzione
(NOTA BENE: questa Rubrica è stata
modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 77 dell’art.
1,
L. 6 novembre 2012, n. 190).
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317,
319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal
fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,
comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
(NOTA BENE: questo comma è
stato modificato dal n. 2) della
lettera a) del comma 77 dell’art.
1,
L. 6 novembre 2012, n. 190).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(NOTA BENE: questa Rubrica è stata modificata dal n. 4) della lettera a) del
comma 7 dell'art.
15,
L. 23 luglio 2009, n. 99).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice
penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie(NOTA BENE: questa alinea è stata
modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 7 dell'art.
15,
L. 23 luglio 2009, n. 99).
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di
cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455
le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in
relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione
all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i
delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni
pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui
all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a),
c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto
di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a
trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473
e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
(NOTA BENE: questa Lettera è stata
aggiunta dal n. 2) della lettera a) del comma 7 dell'art.
15,
L. 23 luglio 2009, n. 99).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli
453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno(NOTA
BENE: questo comma modificato dal n. 3) della lettera a) del
comma 7 dell'art.
15,
L. 23 luglio 2009, n. 99.
Questo articolo è stato aggiunto dall'art.
6,
D.L. 25 settembre 2001, n. 350).
25-bis.1. Delitti
contro l'industria e il commercio.
1. In relazione alla commissione dei delitti contro
l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di
cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i
delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i
delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
(NOTA BENE: questo Articolo è
stato aggiunto dalla lettera b)
del comma 7 dell'art.
15,
L. 23 luglio 2009, n. 99).
25-ter. Reati
societari.
1. In relazione ai reati in materia societaria
previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della
società , da amministratori, direttori generali o liquidatori o da
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si
fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti
sanzioni pecuniarie: a) per la contravvenzione di false
comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; b)
per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei
soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e)
per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623,
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la
contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per
il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625,
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione
fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,
previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la
contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle
riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il
delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,
previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il
delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q)
per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di
aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il
delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto
dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote (NOTA
BENE: questa Lettera è stata aggiunta dall'art.
31,
L. 28 dicembre 2005, n. 262.);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638,
primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di
corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma
dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote (NOTA
BENE: questa Lettera è stata
aggiunta dalla lettera b) del comma 77 dell’art.
1,
L. 6 novembre 2012, n. 190.).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità , la sanzione
pecuniaria è aumentata di un terzo (NOTA
BENE: questo Articolo è stato
aggiunto dall'art.
3,
D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata
nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.
Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state
così raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art.
39, comma 5,
L. 28 dicembre 2005, n. 262).
25-quater. Delitti
con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è
punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il
delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci
anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1,
2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati
posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2
della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999
(NOTA BENE: questo Articolo è
stato aggiunto dall'art.
3,
L. 14 gennaio 2003, n. 7).
25-quater. 1. Pratiche
di mutilazione degli organi genitali femminili.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente,
nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da
300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si
tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato
l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica
la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (NOTA
BENE: questo Articolo è stato
aggiunto dall'art.
8,
L. 9 gennaio 2006, n. 7).
25-quinquies. Delitti
contro la personalità individuale. 1. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del
capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di
cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (NOTA
BENE: questa Lettera è stata modificata dall'art.
10,
L. 6 febbraio 2006, n. 38);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo
comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote
(NOTA BENE: questa Lettera è stata
modificata dall'art.
10,
L. 6 febbraio 2006, n. 38).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica
la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (NOTA BENE: questo Articolo è stato aggiunto dall'art.
5,
L. 11 agosto 2003, n. 228).
25-sexies. Abusi
di mercato.
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V,
titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma
1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante
entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto (NOTA BENE: questo
Articolo è stato aggiunto dal
comma 3 dell'art.
9,
L. 18 aprile 2005, n. 62 -
Legge comunitaria 2004).
25-septies. Omicidio
colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del
codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2,
del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il
delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto
previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo
589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo
comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi (NOTA
BENE: questo Articolo è stato
aggiunto dall'art.
9,
L. 3 agosto 2007, n. 123 e
poi così sostituito dall'art.
300,
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
25-octies. Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita.
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,
648-bis e 648-ter del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui
il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione
agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia,
sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo
6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(NOTA BENE: questo Articolo è
stato aggiunto dall'art.
63,
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
25-novies. Delitti
in materia di violazione del diritto d'autore.
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti
dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo
comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies
della
legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo
174-quinquies della citata
legge n. 633 del 1941
NOTA BENE: questo Articolo è
stato aggiunto dalla lettera c)
del comma 7 dell'art.
15,
L. 23 luglio 2009, n. 99).
25-decies. Induzione
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria.
1. In relazione alla commissione del delitto di cui
all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
NOTA BENE: questo Articolo è stato
aggiunto dall'art.
4, comma 1,
L. 3 agosto 2009, n. 116,
come sostituito dall'art.
2, comma 1,
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121).
25-undecies. Reati
ambientali.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per la violazione dell' articolo 727-bis la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la
violazione dell' articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla
commissione dei reati previsti dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per
i reati di cui all'
articolo 137: 1) per la violazione
dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei
commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'
articolo 256: 1) per la violazione
dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei
commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la
violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'
articolo 257: 1) per la violazione
del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la
violazione dell'
articolo 258, comma 4, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'
articolo 259, comma 1, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f)
per il delitto di cui all'
articolo 260, la sanzione
pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal
comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal
comma 2; g) per la violazione dell'
articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo
periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel
caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la
violazione dell'
articolo 279, comma 5, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla
commissione dei reati previsti dalla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per
la violazione degli articoli
1, comma 1,
2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'
articolo 1, comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c)
per i reati del codice penale richiamati dall'
articolo 3-bis, comma 1, della
medesima
legge n. 150 del 1992,
rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena
non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di
commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel
massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso
di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel
massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione
dei reati previsti dall'articolo
3, comma 6, della
legge 28 dicembre 1993, n. 549,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati
previsti dal
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per
il reato di cui all'
articolo 9, comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di
cui agli
articoli 8, comma 1, e
9, comma 2, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato
di cui all'articolo
8, comma 2, la sanzione pecuniaria
da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2,
lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione
del reato previsto dall'articolo
256, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5,
lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo
9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua
unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico
o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di
cui all'articolo
260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e all'articolo
8 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,
si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'art.
16, comma 3, del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
NOTA BENE: questo Articolo è
stato aggiunto dall'art.
2, comma 2,
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)
.
25-duodecies. Impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
1. In
relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma
12-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro
il limite di 150.000 euro (NOTA
BENE: questo Articolo è stato
aggiunto dal comma 1 dell’art.
2,
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).
26.
Delitti
tentati.
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte
da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme
del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Capo II
- Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
Sezione
I - Responsabilità patrimoniale dell'ente
27.
Responsabilità
patrimoniale dell'ente.
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione
pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il
fondo comune. 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti
amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo
le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti
dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende
equiparata alla pena pecuniaria.
Sezione
II - Vicende modificative dell'ente
28.
Trasformazione
dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma
la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in
cui la trasformazione ha avuto effetto.
29.
Fusione
dell'ente.
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione,
l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano
responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
30.
Scissione
dell'ente.
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la
responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente
alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto
previsto dal comma 3. 2. Gli enti benefìciari della scissione, sia
totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle
sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto.
L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto
trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è
stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'àmbito
del quale è stato commesso il reato. 3. Le sanzioni interdittive
relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è
rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività
nell'àmbito del quale il reato è stato commesso.
31.
Determinazione
delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della
conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della
sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente
risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è
applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la
sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a
seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la
condizione prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle
lettere a) e c) del medesimo articolo. 3. Se accoglie
la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna,
sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di
ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria
inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. 4. Resta salva la
facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva
alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della
sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
32. Rilevanza
della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante
dalla fusione o benefìciario della scissione per reati commessi
successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha
avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma
dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei
confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso
per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il
giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività
nell'à mbito della quale sono state commesse nonché delle
caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli
enti benefìciari della scissione, la reiterazione può essere
ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato
trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'à mbito del
quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna
nei confronti dell'ente scisso.
33.
Cessione
di azienda.
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui
attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente
obbligato, salvo il benefìcio della preventiva escussione dell'ente
cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della
sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata
alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali
egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
Capo
III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni
amministrative
Sezione
I -Disposizioni generali
34.
Disposizioni
processuali applicabili.
1. Per il procedimento relativo agli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo
capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura penale e del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
35.
Estensione
della disciplina relativa all'imputato.
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali
relative all'imputato, in quanto compatibili.
Sezione
II - Soggetti, giurisdizione e competenza
36.
Attribuzioni
del giudice penale.
1. La competenza a conoscere gli illeciti
amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per
i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di
accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le
disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito
amministrativo dipende.
37.
Casi
di improcedibilità .
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la
mancanza di una condizione di procedibilità.
38.
Riunione
e separazione dei procedimenti.
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo
dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti
dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. 2. Si procede
separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto
quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento
ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale; b)
il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di
condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo
rende necessario.
39.
Rappresentanza
dell'ente.
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il
proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del
reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 2. L'ente che
intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella
cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione
contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione
dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b)
il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore; d) la
dichiarazione o l'elezione di domicilio. 3. La procura, conferita
nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di
procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico
ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in
udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2. 4. Quando
non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è
rappresentato dal difensore (NOTA BENE: La
Corte costituzionale, con
ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186
(Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento
agli artt. 24 e 111 della Costituzione).
40.
Difensore
di ufficio.
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia
o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
41.
Contumacia
dell'ente.
1. L'ente che non si costituisce nel processo è
dichiarato contumace.
42.
Vicende
modificative dell'ente nel corso del processo.
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di
scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento
prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende
modificative o benefìciari della scissione, che partecipano al
processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
43.
Notificazioni
all'ente.
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le
disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura
penale. 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante
consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da
cui dipende l'illecito amministrativo (NOTA
BENE: La Corte costituzionale,
con
sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249
(Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e
117, primo comma, della Costituzione). 3. Se l'ente ha
dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui
all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità
giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale. 4. Se non è possibile eseguire
le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano
esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
sospende il procedimento.
Sezione III - Prove
44.
Incompatibilità
con l'ufficio di testimone.
1. Non può essere assunta come testimone: a) la
persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale
funzione anche al momento della commissione del reato. 2. Nel caso
di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti
previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata
in un procedimento connesso.
Sezione
IV - Misure cautelari
45.
Applicazione
delle misure cautelari.
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la
sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede,
il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura
cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta
si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali
deduzioni e memorie difensive già depositate. 2. Sulla richiesta il
giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità
applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo
292 del codice di procedura penale. 3. In luogo della misura
cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario
giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata
della misura che sarebbe stata applicata.
46.
Criteri
di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene
conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura
e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata
all'ente. 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. 4. Le misure cautelari non possono essere applicate
congiuntamente.
47.
Giudice
competente e procedimento di applicazione.
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure
cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive,
provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede
il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 91 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è
presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori.
L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la
cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico
ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda. 3.
Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme
dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di
procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra
il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può
intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
48.
Adempimenti
esecutivi.
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una
misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico
ministero.
49.
Sospensione
delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari possono essere sospese se
l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge
condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma
dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico
ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una
somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della
misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte
riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 2. La cauzione consiste
nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro
che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione
pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In
luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o fideiussione solidale. 3. Nel caso di mancata,
incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine
fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma
depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla
Cassa delle ammende. 4. Se si realizzano le condizioni di cui
all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la
restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca;
la fideiussione prestata si estingue.
50.
Revoca
e sostituzione delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio
quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando
ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. 2. Quando le
esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata
non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione
che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice,
su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la
misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con
modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
51.
Durata
massima delle misure cautelari. 1. Nel disporre le
misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può
superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13,
comma 2. 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata
della misura cautelare può avere la stessa durata della
corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni
caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi
del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 3. Il
termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della
notifica dell'ordinanza. 4. La durata delle misure cautelari è
computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
52.
Impugnazione
dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo
difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in
materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis,
commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale. 2. Contro il
provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e
l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
53.
Sequestro
preventivo.
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di
cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano
le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter,
322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
54.
Sequestro
conservativo.
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione
pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma
dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato
e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso
dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma
4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
Sezione
V - Indagini preliminari e udienza preliminare
55.
Annotazione
dell'illecito amministrativo.
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia
dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente
annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente
unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale
rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito. 2.
L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo
difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è
consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato è attribuito.
56.
Termine
per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini
preliminari.
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento
dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le
indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito
stesso. 2. Il termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista
dall'articolo 55.
57.
Informazione
di garanzia.
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve
contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le
notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al
procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo
39, comma 2.
58.
Archiviazione.
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero
emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo
al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore
generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora
ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla
comunicazione.
59.
Contestazione
dell'illecito amministrativo.
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico
ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal
reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti
indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può
comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.
60.
Decadenza
dalla contestazione.
1. Non può procedersi alla contestazione di cui
all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito
amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
61.
Provvedimenti
emessi nell'udienza preliminare.
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia
sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di
improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando
l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in
giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 426 del codice di procedura penale. 2. Il decreto che,
a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei
confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità , la contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato
da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle
fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.
Sezione
VI - Procedimenti speciali
62.
Giudizio
abbreviato.
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le
disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura
penale, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienza preliminare, si
applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma
2, 557 e 558, comma 8. 3. La riduzione di cui all'articolo 442,
comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della
sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 4.
In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per
l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
63.
Applicazione
della sanzione su richiesta.
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta
è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito
ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni
di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale,
in quanto applicabili. 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione
su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del
codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione
interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il
giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
64.
Procedimento
per decreto.
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba
applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per
le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione
dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e
previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione
del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone
la misura. 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di
una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo
dell'importo applicabile. 3. Il giudice, quando non accoglie la
richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della
responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico
ministero. 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro
sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
Sezione
VII - Giudizio
65.
Termine
per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo
grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente
chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e
dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima.
In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 49.
66.
Sentenza
di esclusione della responsabilità dell'ente.
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente
non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la
causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito
amministrativo.
67.
Sentenza
di non doversi procedere.
1. Il giudice pronuncia sentenze di non doversi
procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è
estinta per prescrizione.
68.
Provvedimenti
sulle misure cautelari.
1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli
articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure
cautelari eventualmente disposte.
69.
Sentenza
di condanna.
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito
amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste
dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 2.
In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve
sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.
70.
Sentenza
in caso di vicende modificative dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione
dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la
sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla
trasformazione o fusione ovvero benefìciari della scissione,
indicando l'ente originariamente responsabile. 2. La sentenza
pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha
comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma
1.
Sezione
VIII - Impugnazioni
71.
Impugnazioni
delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa
dell'ente.
1. Contro la sentenza che applica sanzioni
amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre
impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato
dal quale dipende l'illecito amministrativo. 2. Contro la sentenza
che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre
proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del
reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. 3. Contro la
sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico
ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il
reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
72.
Estensione
delle impugnazioni.
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da
cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano,
rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su
motivi esclusivamente personali.
73.
Revisione
delle sentenze.
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV
del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli
articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
Sezione
IX - Esecuzione
74.
Giudice
dell'esecuzione.
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudice
indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi
previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione
nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla
determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi
previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e
alla restituzione delle cose sequestrate. 3. Nel procedimento di
esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti
dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale. 4. Quando è applicata l'interdizione
dall'esercizio dell'attività , il giudice, su richiesta dell'ente,
può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non
comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
75.
Esecuzione
delle sanzioni pecuniarie.
[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per
l'esecuzione delle pene pecuniarie. 2. Per il pagamento rateale, per
la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione
delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo
7 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46]
(NOTA BENE: questo Articolo è
stato abrogato dall'art.
299,
D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113
e dall'art.
299,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi,
ora, gli artt.
200,
240 e
241 del citato
D.P.R. n. 115 del 2002).
76.
Pubblicazione
della sentenza applicativa della condanna.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è
eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la
sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694,
commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.
77.
Esecuzione
delle sanzioni interdittive.
1. L'estratto della sentenza che ha disposto
l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a
cura del pubblico ministero. 2. Ai fini della decorrenza del termine
di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della
notificazione.
78.
Conversione
delle sanzioni interdittive.
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le
condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica
dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della
sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. 2. La
richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere
la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti
di cui all'articolo 17. 3. Entro dieci giorni dalla presentazione
della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e
ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non
appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere
l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto
motivato revocabile. 4. Se accoglie la richiesta il giudice, con
ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo
della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già
applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel
determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della
gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che
hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all'articolo 17.
79.
Nomina
del commissario giudiziale e confisca del profitto.
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone
la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15,
la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico
ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza
formalità. 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della
gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione
sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione,
indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e
le modalità con le quali sono stati attuati i modelli
organizzativi. 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme
dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Le
spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.
80.
Anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative.
[1. Presso il casellario giudiziale centrale è
istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui
al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le
sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni
amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili
nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali
dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le
sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono
eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto
esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni
se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi
indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo]
(NOTA BENE: questo Articolo è
stato abrogato dall'art. 52 del
testo unico di cui al
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le
norme di cui al comma 2 del presente articolo sono ora contenute
negli artt. 9 e 11 del citato testo unico).
81.
Certificati
dell'anagrafe.
[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del
presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo
dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di
giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei
confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche
amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il
certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro
funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si
riferisce. 2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di
giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a
procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa
dipendente da reato. 3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono
ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la
domanda. 4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le
iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su
richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria]
(NOTA BENE: questo Articolo è
stato abrogato dall'art. 52 del
testo unico di cui al
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le
norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 30,
31 e 32 del citato testo unico).
82.
Questioni
concernenti le iscrizioni e i certificati.
[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai
certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che
decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui
all'articolo 78] NOTA BENE: questo Articolo
è stato abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le
norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 40
del citato testo unico).
Capo IV
- Disposizioni di attuazione e di coordinamento
83.
Concorso
di sanzioni.
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le
sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo
anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza
della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei
confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico
o analogo. 2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata
già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o
analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto
legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai
fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa
dipendente da reato.
84.
Comunicazioni
alle autorità di controllo o di vigilanza. 1. Il
provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la
sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della
cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che
esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
85. Disposizioni
regolamentari.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento
dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità
di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b)
[i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale]
(NOTA BENE: questa Lettera è stata
abrogata dall'art. 52 del testo unico di cui al
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.);
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del
presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato
sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni
dalla richiesta (NOTA BENE:
In attuazione di quanto previsto
dal presente articolo vedi il
D.M. 26 giugno 2003, n. 201).
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