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CASSAZIONE E MUSICA ON-LINE
I giudici della Cassazione, presieduti dal Presidente Claudio Vitalone,
hanno dichiarato la legittimità del download di musica, film e programmi.
“Se non c’è lucro”, - dicono i giudici – “è lecito scaricare musica on-line”.
La Cassazione spiega anche come vada definito il concetto di fine di
lucro, intendendo con tale espressione “un fine di guadagno economicamente
apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto”.
Con questa sentenza dunque
(numero 149 del 9 Gennaio scorso) la Suprema Corte ha sorpreso tutti
legittimando il “P2P”, sigla che sta per “peer to peer”, e significa “da
pari a pari”. Il P2P è un sistema di gruppo che consente alle persone di
connettersi e di accedere direttamente alle risorse attraversando un
problema condiviso.
Ricordiamo che la materia è
disciplinata dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto
d’autore (la l. 633/41), recentemente aggiornata dall'art. 10 del D.Lgs.
29 dicembre 1992, n. 518, dall'art. 4 del D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205,
dall'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, dall'art. 13 della L. 18
agosto 2000, n. 248, dall'art. 26, comma 7-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, introdotto dall'art. 21 della L. 30 luglio 2002, n. 189, dall'art.
26 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dall'art. 1 del D.L. 22 marzo 2004, n.
72, dal comma 3-quinquies dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
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