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CASSAZIONE E MUSICA ON-LINE


I giudici della Cassazione, presieduti dal Presidente Claudio Vitalone, hanno dichiarato la legittimità del download di musica, film e programmi.
“Se non c’è lucro”, - dicono i giudici – “è lecito scaricare musica on-line”.
La Cassazione spiega anche come vada definito il concetto di fine di lucro, intendendo con tale espressione “un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto”.

Con questa sentenza dunque (numero 149 del 9 Gennaio scorso) la Suprema Corte ha sorpreso tutti legittimando il “P2P”, sigla che sta per “peer to peer”, e significa “da pari a pari”. Il P2P è un sistema di gruppo che consente alle persone di connettersi e di accedere direttamente alle risorse attraversando un problema condiviso.

Ricordiamo che la materia è disciplinata dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (la l. 633/41), recentemente aggiornata dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, dall'art. 4 del D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205, dall'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, dall'art. 13 della L. 18 agosto 2000, n. 248, dall'art. 26, comma 7-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21 della L. 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dall'art. 1 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal comma 3-quinquies dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
 

 

 

 

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