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IL LEASING COME VENDITA DI BENE FUTURO

1) Con il leasing si cede il godimento

Ed invero, per comprendere l'essenza del contratto di leasing sembra opportuno ricorrere alle nostre origini romanistiche. In questo ambito occorre richiamare i concetti basilari del diritto di proprietà e delle facoltà ad esso riconnesse.

Su tale premessa, viene dunque in considerazione il concetto di "elasticità del dominio".

Cos'è mai questo concetto? Cosa c'entra con il leasing? Esaminiamo brevemente questo argomento.

Orbene, fin dai tempi più antichi (nella tradizione del diritto romano), gli studiosi del diritto elaborarono il principio della "elasticità del dominio". In base a tale principio - si dice - la proprietà assume una forma elastica. Essa può restringersi o ampliarsi sulla base di alcune operazioni legali. Vediamo come. Ed invero, in origine la proprietà è integra e completa. Ad essa fanno capo tutte le facoltà del proprietario, quale quella di godere e di disporre del proprio bene nell'ambito dei limiti previsti dalla legge. Peraltro, il proprietario può cedere molte sue facoltà, mantenendo la sola titolarità del suo diritto e diventando - si suol dire - "nudo proprietario".

Questo avviene quando il proprietario stesso costituisce alcuni "diritti reali" sul proprio bene (usufrutto, uso, superficie, enfiteusi, servitù) oppure quando costituisce alcuni "diritti relativi", (cosiddette obbligazioni, attraverso i contratti di affitto, locazione, comodato, mutuo, vendita di beni futuri). In tali casi, il proprietario si spoglia della facoltà d'uso e viene appunto definito "nudo proprietario". Peraltro, non appena cesserà quel dato diritto, in precedenza trasferito ai terzi di cui si è detto, in quel momento, egli ritornerà pieno proprietario.

Posti in chiaro questi primi rilievi, passiamo ora ad affrontare il tema del leasing.

In verità, questo contratto è proprio una espressione del principio della "elasticità del dominio" che poc'anzi abbiamo accennato. Con esso, infatti, il proprietario (società di leasing) trasferisce ad altri (utilizzatore) tutte le facoltà che ineriscono al proprio diritto.

Sul piano pratico, osservando il contratto di leasing, si rileva un dato che non manca mai. In tutte le occasioni esaminate si rileva sempre la cessione del godimento della cosa, verso il corrispettivo di un prezzo.

Chiarito questo punto, resta peraltro un problema fondamentale. Infatti, la cessione del godimento che si realizza con il leasing, si verifica in diversi altri casi come nella figura dell'usufrutto, nel contratto di locazione ed in quello di comodato. Su tale premessa, esiste un'altra possibilità di qualificazione oppure il leasing deve essere ricompreso solo tra i citati contratti? E se la risposta è positiva, di che ipotesi si tratta?

In verità, c'è una figura negoziale che ancora non è stata esaminata. Questa figura è la vendita di beni futuri. Vedremo di seguito se sia realizzabile in concreto.

2) Il godimento è un bene futuro

Secondo l'articolo 810 del Codice Civile "sono beni le cose possono formare oggetto di diritti". Su tale base, si deduce che il godimento è una "cosa" sotto ogni profilo giuridico. La legge prevede espressamente il "diritto di godere" all'art. 832 c.c. e questo dato conferma appunto come il godimento - in quanto oggetto di diritto - sia effettivamente una cosa.

A questo punto sorge peraltro un secondo problema. Accertato infatti che il godimento è una cosa, in quanto oggetto di diritto (articolo 832 c.c.), di che "tipo" di cosa si tratta? Come classificarlo per il diritto?

Al riguardo, va escluso che il godimento, inteso nella sua interezza, sia una cosa presente. Certo, io ho il godimento presente e questo esiste. Ma dov'è il godimento futuro? Dov'è quello che avrò ad esempio tra un anno? Lo posso toccare ed avere, ora?

Orbene, la risposta negativa è evidente e, dal punto di vista giuridico, il godimento appare come una cosa futura, come lo sono i frutti. La legge (art. 820 c.c.) stabilisce infatti che "sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento". In pratica, vi è una perfetta simmetria tra la "cosa-futura-godimento" e la "cosa-futura-frutto". Giorno per giorno procede il godimento (cosa futura) e giorno per giorno nascono i corrispondenti frutti civili (cose future) ossia i canoni delle locazioni, gli interessi sui capitali, eccetera (artt. 820 e 821 c.c.).

Il godimento è un bene futuro anche dal punto di vista operativo. Il proprietario può infatti disporre che il godimento sia trasferito ad un terzo per un dato anno ed ad un altro

soggetto l'anno successivo (costituzione di usufrutto, locazione, comodato, vendita di beni futuri). Proprio questa possibilità di trasferimento a vari soggetti in tempi diversi dimostra la classificazione del godimento come bene futuro. Esso può essere ripetuto e trasferito a più soggetti in ragione del tempo. Lo stesso godimento è anche distinto dalla "cosa madre". Essa fa sempre capo al proprietario, mentre il godimento può trasferirsi in più soggetti in modo frazionato ed in tempi diversi.

In verità, sul "godimento" inteso come bene futuro non esistono molti scritti né in dottrina, né in giurisprudenza. Quel poco che si può ritrovare sembrerebbe comunque confortare la tesi che qui si sostiene.

In verità, il Martel afferma come il godimento e l'uso della cosa siano entità assimilabili al frutto civile.

L'insigne autore così si esprime nel passo citato:

"Determinato dal lato positivo il concetto di frutti naturali e civili, gioverà per meglio "porne in rilievo i caratteri, accennare brevemente ad alcuni istituti che presentano "qualche elemento di somiglianza coi frutti, e cioè i prodotti, i proventi ed i vantaggi "dell'uso o utilità.

Poco più avanti, l'insigne studioso così prosegue:

"Infine, distinti dai proventi sono i vantaggi dell'uso di una cosa (per esempio, di un "edificio di propria abitazione). Anche questi utili hanno importanza giuridica in quanto "non solo entrano nel contenuto dei vari diritti come facoltà d'uso, ma la legge tien conto "di questa utilizzazione, quando è indebitamente ottenuta, nel contenuto dell'obbligo di "restituzione e risarcimento del possessore di mala fede.

In conclusione, il godimento di una data cosa, il suo uso concreto, ed il suo sfruttamento pratico, sono per ogni effetto giuridico un "bene futuro".

Il godimento è dunque un frutto, come lo sono i prodotti della terra, gli interessi dei capitali, i canoni delle locazioni, eccetera. Come vedremo tra breve, la cosa non Š priva di effetti giuridici nel campo del leasing.

 

3) La vendita di beni futuri

Orbene, dei beni futuri si può disporre, perché questi beni possono formare oggetto di contratto ai sensi dell'art. 1348 c.c. ed in particolare, potranno formare oggetto di donazione e di vendita, secondo le modalità stabilite dal legislatore agli artt. 771 e 1472 c.c. In pratica, pur non essendo ancora esistenti, i beni futuri vengono considerati da parte dell'ordinamento giuridico come attuali e "disponibili".

Ciò premesso, vista la disponibilità dei frutti e dei beni futuri e la loro tutela da parte della legge, il potere di disporre dei beni futuri può essere definito come "diritto al profitto", ossia come "il diritto di godere e di disporre, secondo un ordine oggettivo, dei beni futuri non ancora venuti ad esistenza e di ottenere dai terzi un comportamento di rispetto quanto ai beni medesimi".

Quest'ordine d'idee è già stato in parte formulato. La giurisprudenza ha assegnato al compratore di beni futuri uno "jus ad habendam rem", La giurisprudenza ha infatti individuato la necessità di qualificare la posizione giuridica del compratore di beni futuri come quella corrispondente ad un diritto soggettivo. Essa ha inoltre rinvenuto l'esigenza di riferirla alla cosa futura. Peraltro, non essendo questa ancora venuta ad esistenza, ha dovuto qualificare questa posizione giuridica in modo diverso dal diritto di proprietà e l'ha definita con la formula sopra ricordata e, cioè, come "jus ad habendam rem".

Vi è infine un'altra osservazione che riguarda la vendita di cosa futura che abbia ad oggetto un'utilità generata dal diritto di proprietà.

Da un punto di vista classificatorio si potrebbe dire che il negozio di vendita di beni futuri, in campo obbligatorio, sia speculare e simmetrico al negozio di costituzione di usufrutto, nel campo dei diritti reali.

In pratica, tanto il compratore di cose future, quanto l'usufruttuario, sono titolari dello "jus ad habendam rem". Il primo, peraltro, è titolare di un mero diritto di natura obbligatoria, mentre il secondo sarà titolare di un diritto di usufrutto di natura reale.

 

4) Il leasing come vendita di beni futuri (vendita d'uso)

Come si è detto, sono essenzialmente quattro i negozi che trasferiscono dal proprietario ad un terzo il godimento della cosa. Essi sono la locazione, il comodato, il contratto costitutivo di usufrutto e la vendita di cosa futura.

Nelle pagine che precedono abbiamo escluso di definire il leasing come contratto di locazione. Come si è visto, questa disciplina è totalmente stravolta nel leasing, onde il richiamo alla locazione appare da escludere.

Va poi ricordato il contratto di comodato. Tale accordo è essenzialmente e necessariamente gratuito, per cui non si accorda con la onerosità del leasing.

La qualificazione del leasing come usufrutto sarebbe possibile. Esistono, peraltro, due ostacoli. L'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario e ciò contrasta con il leasing. Vi sono poi ostacoli di natura letterale: le parti non dicono di voler costituire un usufrutto.

Escludiamo infine anche la vendita con riserva di proprietà, in quanto interamente divergente dal leasing. Detto contratto (il primo) è diretto al trasferimento della proprietà, mentre il leasing è diretto al trasferimento del solo godimento.

Ciò premesso, se si concorda con tali "esclusioni" rimane solo un negozio a nostra disposizione. C'è un diverso contratto che trasferisce dal proprietario ad un terzo il potere di godere della cosa. Questo accordo è la vendita di cosa futura.

In sintesi, anche il contratto di leasing appare come una ipotesi di vendita di beni futuri. In esso, infatti, un soggetto (società di leasing) cede ad un altro soggetto (utilizzatore) l'intero godimento della cosa ed i diritti e i doveri nascenti dal godimento della cosa stessa. Si tratta in pratica di una "vendita d'uso".

Come si è visto, il godimento di un dato bene è per ogni effetto una cosa futura. Su tale base, il contratto che si limiti a trasferire dal proprietario ad un terzo il solo godimento della cosa (trattenendo per sé la titolarità del diritto di proprietà) ben può essere definito vendita di cosa futura.

Per avversare questa tesi, che individua nel leasing un contratto di vendita di beni futuri, si potrebbe ricordare un evidente ostacolo. L'utilizzatore ha la detenzione e la custodia

della cosa madre, che appartiene invece al proprietario. E questo fatto urterebbe con la natura della vendita di beni futuri, dove questa custodia non esiste, di norma.

Senonché, questo rilievo non vale ad escludere la tesi in esame poiché la presenza di un elemento ulteriore rispetto ad un normale tipo negoziale non può portare a negare la sua

qualificazione. A parte questo rilievo, non bisogna dimenticare che sono numerosi i contratti-tipici a cui si associa il negozio di custodia. Questi stessi contratti non perdono perciò solo la loro qualità originaria.

Il lavoratore subordinato riceve quasi sempre in custodia dei beni di proprietà del datore di lavoro, ma questo solo fatto non trasforma il contratto originario. Il lavoratore subordinato rimane tale e non diventa depositario, né il contratto di lavoro si trasforma in contratto di deposito.

Lo stesso avviene nel contratto d'opera. Il lavoratore autonomo riceve beni e documenti dal committente, ma il rapporto originario non si trasforma. Agli obblighi originari se ne aggiungerà uno nuovo, consistente nella custodia dei beni ricevuti.

Non diversamente accade nel contratto di leasing. Questo contratto concreta essenzialmente una vendita di beni futuri (vendita del godimento della cosa madre) e la custodia della cosa diventa un fatto accessorio, che non sposta la natura del negozio originario. Anzi, si può dire che la detenzione della cosa sia un fatto naturale nell'ambito della vendita dei beni futuri.

Per raccogliere i frutti naturali, una volta che questi siano maturati, il compratore di cosa futura dovrà occupare la cosa madre per eseguire le operazioni di raccolta. Lo stesso avverrà per la cessione dei frutti civili. Il godimento di questi beni presuppone la detenzione della cosa madre nella forma di un bene o di una somma di denaro.

La conclusione è dunque la seguente. Il negozio di leasing può integrare un contratto di vendita di beni futuri cui si associa, come fatto logico e naturale, per la stessa vita del negozio, la custodia (e la gestione) della cosa madre.

A questo punto si è osservato che, dall'entità dei canoni, si potrebbe stabilire se si tratti effettivamente di un leasing o se, invece, ricorra la vendita a rate del bene.

Senonché, i contraenti non stipulano alcuna "vendita a rate" della cosa in sé e, allora, perché imporre loro questo tipo di contratto? Certo, lo si potrebbe fare se ricorressero i presupposti della simulazione. Ma in assenza di una rigorosa prova non parrà esatto modificare il contratto originariamente indicato.

Si è ancora obiettato che, quando il canone è molto alto, "assomiglia" ad una rata di un prezzo di vendita ed, in realtà, ci si troverebbe nella vendita a rate (o in un contratto atipico, cui sono applicabili le norme sulla vendita a rate) e non invece in un contratto di leasing.

Senonché, non pare giusto entrare nel merito del prezzo stabilito dalle parti, né pare esatto sindacare i corrispettivi voluti e definiti dalle stesse. Semmai, in questo campo verrà in considerazione l'azione di rescissione per lesione o, ancora, l'azione di simulazione. Ma al di fuori di ciò, non vi sarebbe titolo per sindacare il prezzo liberamente adottato dalle parti.

Neppure si può paragonare il canone del leasing ad un canone di locazione, giungendo a dire che esso è "troppo alto". In verità, il canone del leasing è il saldo della totalità del godimento che è stato trasferito. Quest'entità di godimento comprende sì l'uso della cosa, ma prevede anche la possibilità di divenire proprietari attraverso il meccanismo dell'opzione. In pratica, all'utilizzatore è attribuita una facoltà enorme. Una facoltà che, pur essendo distinta dal diritto di proprietà, è comunque molto penetrante.

A questo riguardo si può ancora obiettare che il prezzo dell'opzione è di solito bassissimo.

Senonché, la possibilità di avere "quell'opzione" e "quel godimento" è costituita e raggiunta, non a caso, ma attraverso la definizione di un certo corrispettivo, ossia attraverso la definizione del canone. Quel canone Š forse alto, ma lo è proprio perché trasferisce poteri particolarissimi.

In pratica, le parti non si dicono "ti vendo un bene a rate". Neppure si dicono: "ti do questo bene in locazione". Al contrario, si dicono: "ti dò questo bene in uso completo (trattenendomi la sola nuda proprietà) ed, oltre a ciò, ti dò la possibilità di divenire proprietario in un certo momento per un prezzo molto buono". Tutto ciò - quindi - esula dallo schema della vendita a rate.

Non bisogna inoltre trascurare un fatto ulteriore. Il riconoscimento di un diritto di opzione è normalmente oneroso. Se pertanto si vuole dissertare sulla "sovradimensione" del canone di leasing e sulla "sottodimensione" del prezzo di esercizio del diritto di opzione, potremo farlo, tenendo presente che questi argomenti non portano necessariamente alla "scelta obbligata" della qualificazione del contratto come vendita con riserva di proprietà. Bisogna infatti riconoscere che esiste una ulteriore interpretazione logica, secondo la quale il "canone alto" è il corrispettivo del "diritto d'opzione basso". In pratica, con il "canone alto" si compra l'opzione e non il diritto di proprietà, onde si è al di fuori della vendita a rate e semmai si è nel campo della vendita d'opzione.

D'altra parte, se si considera il dato letterale e la manifestazione della volontà della parti, questa seconda ipotesi ci pare più naturale. Ci pare più naturale che le parti abbiano acquistato il diritto d'opzione, piuttosto che le parti abbiano acquistato il diritto di proprietà. La prima ipotesi trova riscontri "in facta et in verbis" , mentre la seconda è frutto di una complessa elaborazione in netto contrasto con quanto dichiarato dai contraenti.

A questo punto appare evidente come il canone di leasing sia del tutto svincolato sia dalla vendita, che dalla locazione. Esso appare invece rapportato all'importanza della cessione in esame, cessione che vede un intenso godimento della cosa e che correlativamente, vede la riduzione, lo svilimento, del concedente al ruolo di nudo proprietario. Avviene in pratica - in campo obbligatorio - quello che avverrebbe nel campo del diritto reale di godimento, quando si costituisce l'usufrutto.

In pratica con il leasing le parti - utilizzando il principio dell'elasticità del dominio - attuano una spartizione delle utilità facenti capo al bene oggetto di contratto.

E precisamente:

a) al proprietario è attribuita la sola nuda proprietà;

b) all'utilizzatore è attribuito l'intero godimento della cosa con tutti i diritti ed oneri conseguenti.

In verità, questo schema dell'operazione rimane inalterato, e si realizzerà sempre con la separazione tra godimento e proprietà, a prescindere dai corrispettivi previsti dalle parti.

Si deve infatti riconoscere che la struttura del negozio di leasing (separazione tra proprietà ed uso) è sempre la stessa, tanto in presenza di corrispettivo definito "a", quanto per il corrispettivo definito "b", oppure "c", "d", "e", "f", eccetera. In tutti questi casi muterà certo il valore del corrispettivo ma non quello della struttura.

Ciò posto, il variare del corrispettivo ci farà forse ritenere la presenza del "negotium mixtum cum donatione" (se è troppo basso) oppure ci farà rilevare la presenza degli estremi della rescissione (se è troppo alto), ma - in ogni caso - qualsiasi discussione resterà esclusa dal tema strutturale, essere relegata al mero tema del corrispettivo.

Su tale premessa, il leasing può apparire come un contratto di vendita di beni futuri. Più concretamente, può essere definito come "vendita d'uso". Più precisamente, ecco un'ipotesi: "Il leasing è il contratto con cui una parte (proprietario) trasferisce all'altra "(utilizzatore) l'intero godimento di una cosa (frequentemente scelta dallo stesso "utilizzatore), con ogni facoltà di gestione, con ogni rischio inerente alla qualità della "cosa stessa e con diritto d'opzione d'acquisto, verso l'obbligo di custodia e di "manutenzione e verso un canone periodico.

Quanto al canone pagato dall'utilizzatore al proprietario, si può osservare quanto segue.

Ed invero, questo canone non appare come una rata di un prezzo di vendita del bene, ma appare come il corrispettivo del godimento della cosa (artt. 820-821 c.c.). Detto canone, pertanto, appare come un frutto civile in accordo all'esatta definizione dettata dal terzo comma dell'articolo 820 c.c. Secondo questo articolo, difatti, "sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie ed ogni altra utilità, il corrispettivo delle locazioni" (* da "Codice Commentato del leasing", Pirola, 1992, di Amedeo Nigra).

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