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NOVITA' IN
CASSAZIONE
“Lo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali di cui
alla Legge 794 del 1942, articolo 28 e seguenti, quanto le prestazioni
rese siano relative al giudizio di cassazione, non è esperibile dinanzi
alla Corte di cassazione, bensì dinanzi al giudice che ha pronunciato il
provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio o di mancata
riassunzione del giudizio di rinvio e, dinanzi al giudice di rinvio per il
caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio davanti
a quel giudice. Il ricorso ex art. 28, della legge ove proposto alla Corte
di cassazione deve essere dichiarato inammissibile”. (Ordinanza 20930 del
1° Agosto 2008, Cassazione civile, sezione III).
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