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NOVITA' IN CASSAZIONE

 

“Lo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali di cui alla Legge 794 del 1942, articolo 28 e seguenti, quanto le prestazioni rese siano relative al giudizio di cassazione, non è esperibile dinanzi alla Corte di cassazione, bensì dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio e, dinanzi al giudice di rinvio per il caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio davanti a quel giudice. Il ricorso ex art. 28, della legge ove proposto alla Corte di cassazione deve essere dichiarato inammissibile”. (Ordinanza 20930 del 1° Agosto 2008, Cassazione civile, sezione III).
 

 

 

 

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