Home Page
   
Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi e e-mail  
Dicono di noi  
Curiosità personali  
Pubblicazioni
La tutela del profitto  
La società per azioni  
La pubblicità e i suoi contratti tipici  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
Studi in corso
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
Testi disponibili

e materie trattate

Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

Mappa

Cliccate qui per contattarci

COMMENTI

 

RECUPERO CREDITO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

di Amedeo Nigra

 


Secondo l’articolo 72 bis del Dpr 602/73, modificato con l’articolo 3 del Dl 203/05 convertito dalla legge 248/05, l’atto di pignoramento del quinto dello stipendio, di somme iscritte a ruolo, può contenere semplicemente l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario (Riscossione Spa), fino a concorrenza del credito per il quale si procede. Questa intimazione sarà fatta in luogo della citazione, di cui all’articolo 543, comma 2, n. 4 del Codice di procedura civile.

Il debito andrà pagato, nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Successivamente, alle varie scadenze, dovranno essere corrisposti il quinto degli stipendi e altri crediti connessi.

Questa misura si aggiunge al pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati.

Normalmente, per il pignoramento di crediti del debitore verso terzi (o di cose del debitore che sono che sono in possesso di terzi), è richiesto che l’atto sia notificato personalmente al terzo e al debitore.

Manca l’esecutività dell’ordine. E questo è il punto debole, della presente disposizione.

* * *

542. Distribuzione giudiziale.

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [c.p.c. 485, 620].

543. Forma del pignoramento.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545], si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546].

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza [c.c. 43] del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori [c.p.c. 544], con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

* * *

72-bis. Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio.

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2 

* * *

3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso (30);

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»;

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»;

b-ter) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione».

 

Commenti

       

                                            Copyright Studio Legale Nigra