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COMMENTI
RECUPERO CREDITO DI
SOMME ISCRITTE A RUOLO
di Amedeo Nigra
Secondo l’articolo 72 bis del Dpr 602/73, modificato con l’articolo 3 del
Dl 203/05 convertito dalla legge 248/05, l’atto di pignoramento del quinto
dello stipendio, di somme iscritte a ruolo, può contenere semplicemente
l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario
(Riscossione Spa), fino a concorrenza del credito per il quale si procede.
Questa intimazione sarà fatta in luogo della citazione, di cui
all’articolo 543, comma 2, n. 4 del Codice di procedura civile.
Il debito andrà pagato, nel termine di 15
giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Successivamente, alle
varie scadenze, dovranno essere corrisposti il quinto degli stipendi e
altri crediti connessi.
Questa misura si aggiunge al pignoramento di
fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai
coobbligati.
Normalmente, per il pignoramento di crediti
del debitore verso terzi (o di cose del debitore che sono che sono in
possesso di terzi), è richiesto che l’atto sia notificato personalmente al
terzo e al debitore.
Manca l’esecutività dell’ordine. E questo è il
punto debole, della presente disposizione.
* * *
542. Distribuzione giudiziale.
Se i creditori non
raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice
dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda
alla distribuzione della somma ricavata.
Il giudice
dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma
degli
articoli 510
e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote
[c.p.c. 485, 620].
543. Forma del pignoramento.
Il pignoramento di crediti del debitore verso
terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi
[c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545],
si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a
norma degli
articoli 137 e seguenti
[c.p.c. 546].
L'atto deve contenere,
oltre all'ingiunzione al debitore di cui
all'articolo 492:
1. l'indicazione del
credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto
[c.p.c. 474, 480];
2. l'indicazione,
almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo
di non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale
competente;
4. la citazione del
terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza
[c.c. 43]
del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547
e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori
[c.p.c. 544],
con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti
di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a
comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine
previsto
nell'articolo
501.
L'ufficiale
giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a
depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per
la formazione del fascicolo previsto
nell'articolo 488.
In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il
precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al
momento della costituzione prevista
nell'articolo 314.
* * *
72-bis. Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio.
1. Salvo che per i
crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545,
commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello
stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si
procede:
a) nel termine di
quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per
le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data
di tale notifica;
b) alle rispettive
scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di
inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 72, comma 2
* * *
3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.
1. A decorrere dal 1°
ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla
riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le
esercita mediante la società di cui al comma 2.
2.
La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e
dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attività
di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nonché l'attività di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237;
b) può effettuare:
1) le attività di
riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate,
tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e
delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni
o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta
della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso
(30);
2) altre attività,
strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la
stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
40. Al
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo l'articolo 72,
è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio
e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione
di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura
civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e
sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di
quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi
non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive
scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»;
«b-bis) all'articolo
76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire«sono sostituite dalle
seguenti: «ottomila euro»;
b-ter) all'articolo
85:
1) al comma 2, secondo
periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle
seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo
periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle
seguenti: «del prezzo di assegnazione».
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