Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi e e-mail  
Dicono di noi  
Curiosità personali  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
Studi in corso
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
Testi disponibili

e materie trattate

Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 

 

Cliccate qui per contattarci

 

 

"Le Undici Regole del Bene Comune"

di Amedeo Nigra

INTERVISTA ALL'AUTORE


- E-Book "Le Undici Regole del Bene Comune" di Amedeo Nigra

- Cliccate qui per ascoltare l'intervista su Radio 24, all'autore

TRATTO DA "ECONOMIA IN PAGINE" DI GIANFRANCO FABI DEL 4/12/2010

 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?articolo=etica-economia-libri-capitalismo-flavio-felice

 

Fabi. L’altro libro di cui parliamo è “Le Undici Regole del Bene Comune” di Amedeo Nigra. Un libro in cui si parla dei principi proposti dall’UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, per un’economia ideale che sappia correre, ma che correndo traini anche la solidarietà.

Avvocato Nigra, “Le Undici Regole del Bene Comune”. Anche questo libro raccoglie molti contributi anche esterni che hanno portato, nell’ambito della discussione, l’UCID del Gruppo Lombardo ad elaborare questo progetto e queste tesi. Le Undici Regole: sembra che abbiate voluto fare un passo in avanti rispetto al decalogo, una in più rispetto ai dieci comandamenti. Avvocato Nigra.

 

Nigra: Esatto. Beh, noi ci abbiamo tenuto a mettere undici regole per non apparire che ci proponessimo come il famoso decalogo. La prima cosa che ci siamo posti come obiettivo è stata la semplicità, perché tutti parlano di bene comune, però il bene comune non è definito in modo concreto, né dalle regole dello Stato, né dalla cultura. Così ci siamo posti l’obiettivo di spiegare in concreto cosa possano essere queste regole. Quindi abbiamo fatto un percorso attraverso l’UCID Gruppo Regionale Lombardo, un percorso che è durato tre anni, dal 2006 alla fine del 2009, per interrogare manager e studiosi per definire queste regole e cosa sia in pratica il bene comune. Devo dire che questo è il primo e unico libro che definisce in qualche modo concretamente il bene comune. Un altro obiettivo che ci siamo dati è stato quello di dire delle cose semplici e quindi di riscoprire cosa deve fare in concreto un operatore per poter contribuire al bene comune. Qui emerge un’importantissima regola formata dalla dottrina sociale della Chiesa e che in fondo è una regola che risale ancora ad Aristotele e a San Tommaso: è quella che per parlarsi di profitto, quindi di frutto, bisogna che la situazione esistente si incrementi. Quindi la Chiesa cattolica dice: c’è profitto quando si incrementa il bene comune. Questa è la primissima regola con cui bisogna praticamente confrontarsi quando si deve valutare cosa si deve fare in economia.

 

Fabi. Quindi avete fatto un percorso per elaborare queste regole, questi principi, questi temi di fondo. Possiamo dire un po’ leggendo che poi il punto di arrivo è molto vicino alla Caritas in veritate, non poteva che essere così, una società in cui l’efficienza della società si deve affiancare anche alla solidarietà, all’apertura, alla capacità di porre in evidenza non solo i problemi strettamente economici, ma anche i problemi di coesione sociale e di equità sociale complessiva. Amedeo Nigra.

 

Nigra: Certo. Uno dei temi più importanti che vorrei sottolineare a chi ascolta è che la Chiesa cattolica afferma un principio molto importante che non è tanto religioso, ma è umano ed anche economico: tutti siamo responsabili di tutto. Nelle Undici Regole che abbiamo evidenziato viene affermato, io credo per la prima volta, che nel rivolgersi all’incremento del bene comune non bisogna appunto rivolgersi solamente alle imprese, ma tutti sono responsabili, prima di tutto anche il settore pubblico, anche gli Enti pubblici, anche lo Stato. Basti pensare che noi non abbiamo nessuna università tra le prime cento al mondo per vedere quanto il settore pubblico possa e debba fare ancora. Poi c’è la riscoperta della semplicità. Noi parliamo sempre di entità astratte, il mercato, il bene, la burocrazia, ma parlando di bene comune si riscopre l’unità, ovvero il fatto che ciascuno può fare qualcosa. In questo libro si fa un esempio molto pratico, dicendo che se ciascuno di noi, ciascuno che lavora, lavorasse un minuto in più al giorno per tutti i giorni dell’anno e se spendesse solamente un euro in più, questo accenderebbe e metterebbe in movimento non solo l’imitazione, e quindi quello che gli studiosi chiamano empathic learning, quindi l’imitazione empatica, ma soprattutto permetterebbe a ciascuno di dare un contributo concreto, perché se noi prendiamo per tutte le persone che consumano un euro al giorno moltiplicato per 365 giorni viene fuori una finanziaria.

 

Fabi. Indubbiamente. Dai piccoli gesti, dalle piccole attenzioni può nascere anche un progetto di coesione sociale molto forte. Forse parlare di riforma del capitalismo può essere magari ambizioso o temerario, però anche dalle piccole cose, anche dai richiami sulle piccole cose, può essere importante ripartire.

 

Ringrazio anche l’avvocato Amedeo Nigra, che ha curato il libro “Le Undici Regole del Bene Comune”, la presentazione è di Giuseppe De Rita, edito da Marketing Sociale, 141 pagine, per 9,50 euro.

 


DA ESPANSIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2005


DA TVSETTE DEL CORRIERE DELLA SERA DEL 13/06/2002


MEDIASET ON LINE 19/02/2001 - SEZIONE ECONOMIA

Un mercato sempre più in espansione

Il fenomeno pubblicitario non è più un fenomeno. E’ talmente parte integrante della nostra vita da non permetterci di accorgercene. Corrisponde perfettamente ai nostri stili di vita e alla nostra mentalità, basti osservare che ogni momento della nostra giornata dalla famiglia al lavoro, dalla scuola al tempo libero può essere, potenzialmente, oggetto dei messaggi pubblicitari.
Nelle prime pagine di questo volumetto (La pubblicità e i suoi contratti tipici, Maggioli Editore ) affiora la prima preoccupazione dell’autore, Amedeo Nigra avvocato e saggista: descrivere ciò che è essenzialmente un bene economico in sé e per sé e non più solo veicolo e strumento del mercato.

Il valore aggiunto che la pubblicità conferisce diventa ormai indistinguibile dalle caratteristiche dei prodotti al punto tale che le parole di presentazione, le forme e i colori dei contenitori, materiali e quant’altro contribuisca a creare quella particolare suggestione che colleghiamo al momento dell’acquisto, sono il frutto di attente analisi di mercato, progetti di programmazione e sviluppo che ormai costituiscono l’altra “faccia” non più in ombra della produzione di beni e servizi.

Prevale in questo lavoro l’aspetto descrittivo e non si cade mai nella trappola di conferire sistematicità ad un settore che è considerato fra i più fluidi esistenti. Viene presentato inizialmente un ampio inventario della comunicazione pubblicitaria e della sua relativa regolamentazione .
E’ rivolto agli addetti ai lavori e non, a chiunque cioè voglia utilizzare nel proprio lavoro questo tipo d’informazioni, ma anche al semplice interessato che voglia soddisfare la propria curiosità addentrandosi in un mondo non sempre facilmente decifrabile.

L’esame infatti prende le mosse dall’enunciazione delle fonti legislative in materia pubblicitaria, all’analisi della vasta gamma di messaggi esistenti (occulta, subliminale, comparativa, satirica ecc.), con particolare attenzione ad alcuni settori particolari che riguardano la vendita di medicinali, di bevande alcoliche, di prodotti da fumo, cosmetici ecc.
E’ un saggio completo, scritto in modo chiaro, sintetico e progressivo. Particolare attenzione viene rivolta infatti ai nuovi scenari della pubblicità in Internet.

Chi usufruisce della rete contribuisce a creare un bacino di utenti senza precedenti che è destinato, per questo, a diventare il più importante “target” dei pubblicitari. I contratti che le Agenzie faranno on-line, si calcola, costituiranno la parte predominante del loro lavoro proprio perché l’elemento pubblicitario, tramite il web, si abbinerà praticamente a tutti i fenomeni di consumo esistenti.
L’utilità del volume è proprio questa: aiutare ad affrontare tutte queste nuove realtà fornendo un ampio e aggiornato compendio di tutti i contributi economici, giuridici e sociologici necessari senza mai perdere di vista semplicità e chiarezza espositiva.


DA @LFA IL SOLE 24 ORE DEL 22/2/2002


DAL MENSILE ESPANSIONE 5/2002


Dicono di noi: www.telenova.it

IL PROCESSO A INTERNET

Martedì alle ore 19.45 su Telenova

in studio l'avvocato e giornalista Amedeo Nigra

Il Processo a InternetIl ciclo di trasmissioni televisive "Il Processo a Internet", si propone di affrontare le tematiche relative alle nuove tecnologie. Dalla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, alla firma digitale, al commercio elettronico, al home banking, all'informazione on-line, con tutti i temi merceologici, economici e legali connessi. La trasmissione "Il Processo a Internet" è dunque una iniziativa di grande attualità, su cui, con tutta probabilità, occorrerà investire un po' del nostro tempo.

Il futuro ci riserverà numerose sorprese. In pochi anni, ogni negozio Internet o anche ogni semplice sito, diventeranno come un punto vendita con tre miliardi di potenziali clienti. Contemporaneamente, chi andrà sulla rete avrà a disposizione più di dieci miliardi di pagine web, su cui spaziare per ogni genere di operazione e di acquisto.

Di fronte a questi dati, viene spontaneo sorridere. Ma, contrariamente a quanto potremmo immaginare, la realtà commerciale sarà proprio questa. Guardiamo i fatti. Mentre leggiamo, sono presenti sulla rete oltre due miliardi di pagine web, in continua crescita. Eppure Internet esiste da pochissimi anni e interessa solo il 3% della popolazione mondiale.

Dunque, riflettendo tra noi, probabilmente non c’è proprio tempo da perdere. Occorre iniziare al più presto a padroneggiare le tecniche commerciali e di marketing sociale, per poter dialogare con un fenomeno di "micro-macro-commercio-mondiale", senza precedenti nella storia dell’uomo. In futuro, Internet sarà soprattutto cooperazione incrociata all’ennesima potenza. La sua forza sarà costituita dalla capacità di congiungere tra di loro miliardi di individui, con le loro piccole-grandi idee e desideri, producendo, a sua volta, miliardi di ordini, di offerte di acquisto e di iniziative economiche, polverizzate in tutto il mondo e formulate con metodi finora sconosciuti. L'Italia è otto volte più piccola degli U.S.A. Ma, per internet è 158 volte di meno. Un dato che ci fa riflettere e che, probabilmente, ci dice che le cose da sapere sono veramente molte.

www.il-processo-a-internet.com

 

AMEDEO NIGRA: PRESENTAZIONE

Amedeo NigraAmedeo Nigra, milanese, 54 anni, avvocato, giornalista pubblicista, nei primi 10 anni della sua vita lavorativa ha collaborato con la Direzione Centrale de "la Rinascente", divisione "UPIM", occupandosi di problemi commerciali e di marketing operativo. Ha poi iniziato la professione di avvocato a 32 anni ed è titolare di uno studio legale che opera a Milano. 
E’ autore di numerose opere e saggi, di natura giuridico-economica, tra cui "La tutela del profitto", "La società per azioni", "Il codice commentato del leasing", "Il manuale del trasporto", "La pubblicità e i suoi contratti tipici". Ha ideato e descritto la teoria economica del "marketing sociale" e la figura giuridica dal "diritto al profitto". E' stato Ufficiale di Complemento degli Alpini e paracadutista. E' appassionato di cavalli e ha partecipato a competizioni in siepi, cross country e steeple chase, come gentleman rider. 
E' sposato con Anna e aderisce a numerose organizzazioni di solidarietà. E' socio dell'UCID, Unione Imprenditori e Dirigenti Cattolici, in cui ricopre la funzione di Membro del Consiglio dei Probiviri, per la Regione Lombardia. 
Il sito
www.studiolegalenigra.com, oltre a offrire un'ampia panoramica di leggi e giurisprudenza, riporta i dati di maggior rilievo del titolare.

 

Vi ricordiamo che chi ci volesse contattare può inviare una e-mail:

info@il-processo-a-internet.com
Oppure inviare un fax: 02/48.19.33.78

Milano, 21 novembre 2001

www.telenova.it


Dicono di noi: www.ilgiorno.it
 

Va in onda

«senza rete»

il processo

a Internet

MILANO — Un dibattito, quattro ospiti, un conduttore e un unico imputato: Internet.
Da martedì 22, e per tutti i martedì dell'anno, Telenova manderà in onda dalle 19,45 alle 20,15 «Il processo a Internet», una nuova trasmissione interamente dedicata a Internet e alle nuove tecnologie. Gli argomenti di martedì 22? Presto detti: si parlerà di processo digitale, di dati e di bilanci via Internet nelle società e nella pubblica amministrazione, ma anche di problematiche giuridiche generate da un cattivo uso del computer.
Ampio spazio sarà infine dedicato ai vantaggi e agli svantaggi per i consumatori.
Nel corso della prima puntata prenderanno la parola la dottoressa Floretta Rolleri del Ministero della Giustizia, l'avvocato Paolo Giuggioli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, il dottor Marco Manzoli, amministratore delegato di Aem Service e la giurista Caterina Bossi. Moderatore della serata, l'avvocato Amedeo Nigra.
Il pubblico potrà intervenire in diretta durante la trasmissione chiamando il numero 02-48010921.
El. Ca.


Il Sole 24 Ore - New Economy - Venerdì 19 Gennaio 2001

COSI' IL WEB RIVOLUZIONA L'UNIVERSO DI CONSUMI E PUBBLICITA'

A che cosa si deve il successo di Internet? Secondo Amedeo Nigra (autore di questa guida) la risposta va soprattutto ricercata nella pubblicità. Una pubblicità destinata ad agire come moltiplicatore di contatti, di conoscenze e di opportunità di mercato. E che deve sempre più spesso confrontarsi con aspetti collegati (ad esempio) ai meccanismi di vendita, di servizio o di appalto come a quelli codificati dall'Antitrust o dalle leggi in materia di tutela del consumatore. Dunque, la pubblicità via Web rappresenta ormai un fenomeno capace di amplificare persino la stessa rivoluzione mediatica attualmente in corso. Anche perché l'elemento pubblicitario a livello mondiale si abbinerà praticamente a tutti i fenomeni di consumo. Tanto che oggi chi si collega alla Rete acquisisce automaticamente centinaia di migliaia di contatti, nonostante gli utilizzatori della Rete siano attualmente meno del 4% della popolazione. Un "piccolo" universo comunque sempre più desideroso di conoscere le regola del gioco. (Amedeo Nigra, "La pubblicità e i suoi contratti tipici", Maggioli, Rimini 2001, pagg. 374, L. 54.000).


(Articolo pubblicato in seguito alla conferenza di presentazione dell'opera "La tutela del profitto" di Amedeo Nigra, del 1 Luglio 1985 a Milano, Circolo della Stampa)

Il Sole 24 Ore 2 Luglio 1985
PROFITTO: UN DIRITTO SOGGETTIVO CHE PUO' ESSERE TUTELATO
di Marino Massaro

MILANO - Il tema del profitto è ampiamente trattato da diverse discipline: diritto civile, penale, tributario economia aziendale ed economia politica. Incrociando le varie definizioni, è possibile affermare l'esistenza di un "diritto soggettivo al profitto" caratterizzato da due elementi. Da un lato vi è una protezione giuridica di un dato oggetto e, dall'altro, vi è la possibilità di godere e di disporre liberamente di questo oggetto. Il diritto al profitto sarebbe dunque, "Il potere di godere e di disporre delle proprie entrate, dei propri vantaggi e dei propri guadagni futuri, non ancora venuti a desistenza, e di ottenere dai terzi un comportamento conforme all'ordinamento vigente".
E' questa la tesi che Amedeo Nigra, giovane avvocato milanese, sostiene in un libro ("La tutela del profitto", edito da Pirola) che in 270 pagine formula una ipotesi mai trattata sistematicamente prima d'ora.
Il volume è stato presentato ieri a Milano in un dibattito al quale hanno preso parte il parlamentare democristiano Roberto Mazzotta, il Consigliere Regionale Gianni Verga, i Consiglieri Comunali Carlo Radice Fossati e Diego Masi, il Vice Presidente della Confederquadri, Guido Martinez e l'ex Presidente dell'Ospedale Maggiore di Milano, Goffredo Grassani.
La presenza di così numerosi amministratori locali si spiega proprio con uno degli aspetti maggiormente innovativi della tesi di Nigra e cioè la presenza di un diritto al profitto sia nella Pubblica Amministrazione, sia nel caso in cui lo Stato o gli Enti locali ledono, come spesso avviene, tale diritto del privato cittadino o dell'impresa.
Il significato politico della tesi di Nigra è stato particolarmente sottolineato da Roberto Mazzotta, secondo il quale il diritto al profitto si configura come la giusta risposta dopo anni di prevalenza di opinioni politiche che hanno visto nel profitto, nel singolo e nell'impresa, solo un obiettivo da combattere o comunque da limitare.
Anche la Pubblica Amministrazione, i suoi enti e le sue aziende - è stato ancora osservato - hanno recepito negli ultimi tempi questo messaggio, accettando la similitudine tra profitto, e relativi mezzi per raggiungerlo, e fine pubblico.


IL SOLE 24 ORE - Venerdì 2 Febbraio 1990

Su istanza dell'Ora componenti
SEQUESTRO DEI BENI PER LA BANCA CENTRALE NIGERIANA
di Alberto Negri

Milano - Quando un Paese del Terzo mondo non paga si può arrivare anche al sequestro dei beni della Banca centrale. Il fatto, quasi senza precedenti, è avvenuto martedì scorso a Milano dove il Tribunale ha decretato il sequestro conservativo per 500 milioni di lire, su richiesta dei legali della società Ora che vanta crediti per 200 milioni in seguito a forniture, mai saldate, di materiali meccanici e componenti auto effettuate a imprese nigeriane agli inizi degli anni '80.
Il provvedimento di sequestro ne ricorda uno analogo (emesso nell'86 contro enti libici) ma è la prima volta che una Banca centrale si vede recapitare un avviso di sequestro. Del resto il provvedimento appare ben motivato. La società Ora - fallita poi nell'86 in seguito ai mancati pagamenti della Nigeria - aveva effettuato negli anni tra il '79 e l'81 diverse forniture a imprese nigeriane che, in rispetto alla stringente legislazione valutaria del Paese, avevano versato alla Central Bank di Lagos i fondi destinati al pagamento dei debiti contratti. Convenuti in Tribunale, i legali della Banca centrale nigeriana hanno negato di aver mai ricevuto i fondi, ma la documentazione presentata dagli avvocati della Ora sembra averli smentiti.
Sono state esibite numerose lettere delle imprese nigeriane che testimoniano dei versamenti effettuati presso la Central Bank. Non solo. I legali della Ora hanno anche esibito titoli di credito garantiti dalla Centrl Bank di Lagos, per circa 29mila dollari. Questi titoli, tra l'altro, sono stati girati dalle autorità nigeriane alla Chase Manhattan Bank di New York e alla United Bank of Africa di Lagos, due delle banche che hanno gestito in questi anni il debito estero del Paese. Anche questi titoli di credito non sono stati onorati, salvo per un credito di mille dollari saldato dalla Chase.
Alla Ora è dunque successo quello che ha messo in ginocchio molte altre società italiane creditrici della Nigeria. Soffocato dal debito, penalizzato dall'andamento al ribasso dei prezzi internazionali del petrolio, agitato dai rivolgimenti politici (attualmente a Lagos comanda una giunta di militari), il Paese due anni fa ha cancellato la metà dei debiti non assicurati, rinviando l'altra metà dei pagamenti al 2010 (con interessi ridotti al 3%). A un certo punto gli esportatori italiani (non assicurati) verso la Nigeria si erano trovati esposti per 1.250 miliardi di lire e si erano costituiti in un comitato che aveva richiesto il sequestro di beni nigeriani (sequestri poi sospesi dal ministro di Grazie e Giustizia per non compromettere i rapporti bilaterali). Nel caso della Ora va anche detto che la società era coperta dalla Sace, con la quale tuttavia è aperta un'altra causa, in quanti l'ente sostiene che i termini con cui la società aveva richiesto l'intervento assicurativo erano già caduti in prescrizione. E' molto probabile, comunque, che una volta vinta la causa con i nigeriani i legali del fallimento Ora trasferiranno il diritto di rivalsa sui crediti della stessa Sace.
"Ottenere il sequestro dei beni della Central Bank nigeriana - ha detto l'avvocato Amedeo Nigra - non è stato comunque facile, visto che la procedura è iniziata nel maggio dell'89 e che noi siamo stati finora gli unici a dare il via a un'azione legale contro Lagos". Alla Sace ammettono che la Nigeria è tra i Paesi a "rischio": l'ente dei crediti all'export attende ancora di recuperare crediti per almeno 800 miliardi di lire. Ma il fatto forse più preoccupante è che di un accordo per la ristrutturazione del debito nigeriano verso l'italia si è persa traccia.


CORRIERE DELLA SERA - 28 Dicembre 1990

Il tribunale giudica non pericolose per la cittadinanza le acrobazie dei velivoli.
VIA LIBERA AI DELTAPLANI
Sospeso dal Tar il divieto del sindaco di Merate
di Edoardo Stucchi

Merate. I deltaplani possono tornare a volare. Il Tar ha sospeso l'ordinanza del Sindaco di Merate che vietava ai soci del club La Chiocciola ogni attività di volo, ritenuta pericolosa. Il sindaco aveva disposto il 23 giugno scorso lo stop ai decolli per salvaguardare l'incolumità dei cittadini ed evitare conseguenze alle persone e alle cose, tenuto presente che l'area utilizzata per l'attività è vicina ad insediamenti residenziali ed industriali. Il provvedimento che è stato impugnato davanti al Tar, è stato però sospeso perché non è risultata provata alcuna situazione di pubblico pericolo.
I soci della Chiocciola, quindi, potranno ritornare a volare sul territorio di Merate, ma certamente la guerra non finirà qui poiché fra i due fronti non è tornata la pace.
Il piccolo campo volo è ubicato sui terreni di due comuni, Merate e Robbiate, vicino alla frazione di Brugarolo, i cui abitanti no vogliono veder volteggiare sulle loro teste quelle macchine volanti che, oltre a disturbare la loro quiete, avrebbero anche spaventato le mucche provocando una ridotta produzione di latte. Tutto è cominciato il 17 giugno quando un deltaplano è precipitato in via Novarino, a Robbiate, nei pressi dell'abitazione di Pompeo Manzoni. Da qui è partita una raccolta di firme e un esposto che il Comune di Merate ha subito recepito in forza del fatto che l'attività di volo riguardava anche i suo territorio (la località Brugarolo). La reazione dei seguaci di Icaro non si è fatta attendere e la cooperativa si è rivolta all'Avvocato Amedeo Nigra di Milano per un esame del caso e per presentare opposizione.
La Chiocciola è una cooperativa il cui scopo è quello di svolgere attività turistica, sportiva e didattica di volo a motore e a vela con aereomobili ultraleggeri. Si è costituita nel '90 e il terreno per la pista fu scelto in località Brugarolo di Merate. Ma si sa che i velivoli di queste dimensioni, per le loro caratteristiche tecniche, si muovono in volo con notevole agilità ed è sufficiente una virata per trovarsi sopra un centro abitato. Le lamentele della gente erano arrivate al sindaco che ha ritenuto di accogliere le proteste e di emettere l'ordinanza.
Il ricorso contro il Comune da parte della cooperativa puntava prima di tutto ad evidenziare la spiccata opposizione delle autorità comunali di Merate nei confronti di questa attività e, in secondo luogo, sostenerne la legittimità. Secondo l'avvocato Nigra il deltaplano non è soggetto al regime di autorizzazioni e di controllo degli aerei; inoltre non è nei poteri del Comune decidere sulla sorte degli "ultraleggeri".
Il ricorso si avvaleva anche di un errore giudiziario perché l'ordinanza sarebbe stata notificata alla signora Felicina Brambilla di Lecco (che ha la rappresentanza giuridica della cooperativa) quando, invece, andava indirizzata ai piloti interessati. La risposta del Tar non si è fatta attendere e per i deltaplanisti è arrivato il regalo di Natale, anche se la neve e il maltempo disturbano la loro attività. Il Tribunale, ritenendo che dall'attività dei deltaplani non deriva un pericolo per la popolazione, ha accolto la domanda di sospensione dell'ordinanza, consentendo il ripristino di decolli, atterraggi e sorvoli.


CORRIERE DELLA SERA - Giovedì 23 Gennaio 1992

Nuovo caso giudiziario mentre si apre il processo al primario imputato di truffa.
SANITA' ANCORA ALLA SBARRA
Due medici del Policlinico accusati di omicidio colposo dopo la morte di un paziente.
Secondo il magistrato non si accorsero per re ora di una fatale emorragia interna.
di Goffredo Buccini

Sanità sotto accusa, camici bianchi nei guai. Due medici a giudizio per omicidio colposo. Un primario di urologia imputato di truffa. Nelle aule di tribunale si ricostruiscono due storie lontane l'una dall'altra, ma in fondo simili. Famiglie che denunciano negligenze o errori macroscopici. Poi battaglie tra periti, inchieste difficili in cui basta una consulenza per rovesciare la verità. E infine il processo.
Il 28 febbraio toccherà a Gherardo Buccinati, 52 anni, responsabile del servizio dialisi del Policlinico, e ad Antonietta Vazzola, 48 anni, da qualche tempo passata in un ospedale dell'hinterland. I due medici dovranno rispondere di un'accusa pesante: omicidio colposo. Secondo il giudice Rosa Polizzi, che li ha mandati alla sbarra, Buccianti e la Vazzola provocarono, per "imperizia" e per "negligenza", la morte di un imprenditore, Dante Fanteria, 65 anni, che aveva moglie e due figli. Fanteria, da tempo in dialisi al Policlinico, fu operato a mezzogiorno del 21 dicembre '87: "agobiopsia epatica" un prelievo dei tessuti del fegato necessario per una serie di esami. Stando al capo d'accusa, rimase tre ore a spegnersi lentamente per una emorragia interna, senza che nessuno se ne accorgesse. Era troppo tardi quando un'infermiera diede l'allarme ad Antonietta Vazzola, di turno quel giorno, e si tentò una trasfusione.
Da allora la famiglia, assistita dall'avvocato Amedeo Nigra, ha cominciato la sua battaglia. Nel luglio '88 una prima perizia ordinata dal pm Francesco Greco proclama l'innocenza dei due medici e del chirurgo che aveva fatto l'agobopsia. Greco sta per archiviare. Ma Nigra presenta i risultati di una consulenza di parte. Supplemento d'inchiesta. Nuova perizia del professor Antonio Fornari di Pavia. Ancora dubbi. Supplemento di perizia di Fornari. Alla fine il chirurgo è completamente scagionato, i medici della dialisi vanno invece sotto processo. Fornari parla di omissione di controlli. "Buccianti non c'era neppure, non c'entra nulla. Era andato a trovare il paziente per amicizia, a operazione appena conclusa..."dice invece l'avvocato Giovanni Dedola. "In aula un'altra perizia potrebbe ribaltare tutto" spiega Federico Sinicato, che difende la Vazzola.
Ieri intanto si è presentato davanti al pretore Dino Franch, 62 anni, primario di urologia a San Donato. Prima udienza e immediato rinvio al 24 febbraio. Franch è imputato di truffa. Secondo l'accusa ha operato di calcoli e prostata un malato terminale di cancro, Franco Monico facendosi pagare 12 milioni, senza informare né lui né la sua famiglia della reale situazione. Monico morì 20 giorni dopo l'intervento. "L'operazione era necessaria e non sapevo del cancro" si difende il professore. Il figlio di Monico, Gianantonio, lo smentisce: "Il nostro medico di famiglia, vedendo un'ecografia fatta mesi prima, capì subito che mio padre aveva una metastasi. Ma ormai Franch l'aveva operato".


IL SOLE 24 ORE DEL LUNEDI' - 2 Novembre 1992

Un manuale di dottrina e giurisprudenza per dare soluzione ai problemi contrattuali
LEASING IN CERCA DI IDENTITA'
In rassegna venti anni di sentenze mentre ancora si attende una disciplina organica
di Vittorio Da Rold

Strano destino quello del leasing: questa diffusissima forma contrattuale viene solo "citata" e "definita" nell'ambito di alcune disposizioni fiscali e finanziarie, ma non vi è traccia (nel nostro pur ponderoso corpo legislativo) di un intervento normativo organico sulla materia dove poter rintracciare sicuri orientamenti operativi.
Peraltro, il mondo economico ha scelto questa originale forma contrattuale (non è un noleggio e neppure una vendita a rate, ma un particolare istituto di locazione finanziaria che consente l'utilizzo del bene da parte del conduttore con la possibilità di un riscatto finale) in modo sempre più massiccio e diffuso.
Mancando però una legislazione specifica sul leasing occorre rifarsi a quegli "scampoli" di normativa che ne hanno fugacemente fatto cenno, quali, a esempio, la legge 183/76, che reca una disciplina per un intervento straordinario nel Mezzogiorno o il decreto legge 8 maggio 1991, n. 72, in tema di antiriciclaggio di denaro sporco. Ma soprattutto occorre rifarsi agli insegnamenti della giurisprudenza e in particolare della Cassazione che solo recentemente ha definito l'istituto della locazione finanziaria.
Ma tutte queste definizioni lasciano scoperto il problema principale. In pratica, come si qualifica il leasing? che contratto è ? Come si regolano i rapporti tra le parti?
L'assenza del dato legislativo provoca quindi una molteplicità di definizioni possibili. In quest'ottica particolare si inserisce un nuovo testo, a firma di Amedeo Nigra: trattando oltre 130 diversi argomenti con oltre mille citazioni e 120 note, si propone di fornire un quadro di assieme completo e di catalogare sistematicamente i vari scritti sulla locazione finanziaria.
Le sentenze sono state opportunamente riportate in forma molto stringata e la dottrina è stata riportata in nota.
Il cuore del testo è quindi la definizione, in via interpretativa, del contratto in generale utilizzando soprattutto la giurisprudenza. Questa è ormai molto ponderosa e ha formato una sorta di codificazione e di disciplina dei casi pratici. Quindi il testo offre sia un'introduzione dottrinaria alla materia sia una codificazione giurisprudenziale delle fattispecie.


MILANO FINANZA - 28 Novembre 1992

PUBBLICAZIONI
Un testo di Amedeo Nigra si propone di catalogare gli scritti sul leasing. E di sopperire al silenzio legislativo.

CANONI IN CODICE
Un tentativo da parte della giurisprudenza di colmare una lacuna del legislatore. Anche così può essere interpretato il testo dell'avvocato Amedeo Nigra Codice commentato del leasing, pubblicato di recente da Pirola. Che nasce da un'anomalia tutta italiana: l'esistenza del contratto di locazione finanziaria a tutt'oggi non è supportata da una legislazione specifica in materia. E' stata dunque soprattutto la giurisprudenza a dar vita nel corso degli anni a una sorta di disciplina, desunta ovviamente solo in via di interpretazione, facendo riferimento alle norme generali e alle clausole disposte dalle parti. "La prima obiezione che mi è stata mossa" ha detto Nigra a Leasing & Factoring, "riguarda proprio il titolo dell'opera, in cui si parla di codice laddove codice non esiste, dal momento che a tutt'oggi in Italia non è stata varata in materia di leasing nessuna legge ad hoc.
Con questa scelta, tuttavia, ho voluto porre in risalto il mio tentativo di pervenire, attraverso una raccolta delle sentenze, proprio a una sorta di codificazione dell'argomento. Il volume, infatti, cerca di affrontare, per la prima volta in maniera globale, i vari problemi legali della locazione finanziaria. Evidenziando come, in un certo senso, il leasing sia rappresentativo dei problemi italiani. In una situazione in cui è generalmente difficile recuperare il credito, infatti, le società del settore non fanno certo eccezione".
Il Codice di Nigra, comunque, non vorrebbe solo porsi come un'opera di studi giuridici, ma anche come uno strumento di consultazione operativa, dal momento che contiene gli appunti collezionati in diversi anni dall'avvocato attinenti la risoluzione di problemi pratici.
Le sentenze ivi raccolte, precedute da una breve trattazione istituzionale sul contratto in generale e sulla qualificazione del leasing, sono state divise per argomento (oltre 130 i temi trattati) e accompagnate da alcune note di approfondimento. Tra le questioni ancora oggi irrisolte compaiono quelle relative alla disciplina del leasing, ai rapporti tra le parti, al comportamento da tenere in caso di inadempimento o di cessione del contratto.
"Uno dei problemi su cui la Cassazione, per fare solo un esempio, non ha ancora preso un orientamento definitivo" commenta Dario Purcaro, presidente della XII sezione del Tribunale di Milano "riguarda la risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatore. In questi casi si mira generalmente all'intervento equitativo del giudice. Il pericolo risiede nella possibilità che una norma di opinione come l'equità venga strumentalizzata. Il giudice, infatti, può anche introdurre una propria opinione di giustizia nel problema. E' auspicabile, quindi, che la Cassazione stabilisca in via definitiva che il contratto di leasing è un contratto finanziario, anche se in modo indiretto".
A questi come ad altri interrogativi non si può, del resto, non tentare di rispondere in modo chiaro, se si vuole davvero fare in modo che anche in Italia il leasing esca finalmente da quella sorta di anonimato in cui versa. IN questo senso, molti hanno giudicato con favore le ultime disposizioni legislative in materia di normativa antiriciclaggio, dalle quali emergerebbe anche una disciplina delle società del settore, per una volta menzionate e definite in base a grandezza.


IL SOLE 24 ORE - Martedì 18 Ottobre 1994

Gli effetti della convenzione Unidroit di Ottawa esecutiva con la legge 259/93
IL LEASING INTERNAZIONALE ADOTTA NUOVE TUTELE
Le operazioni finanziarie possono prevedere esclusioni concordate dalle parti
di Amedeo Nigra

Nella prassi giuridico-commerciale italiana, in materia di leasing, si è affermata la regola in base alla quale l'utilizzatore risponde in via esclusiva dell'operato del fornitore del bene oggetto di contratto. In pratica, l'utilizzatore "sceglie" il fornitore e, di conseguenza, sarà obbligato a pagare i canoni e ogni altro corrispettivo contrattuale, anche nell'ipotesi in cui il fornitore sia stato inadempiente per qualsivoglia motivo (vizi della merce, mancata consegna, difformità, eccetera).
Senonché, la convenzione Unidroit di Ottawa del 28 maggio 1988, resa esecutiva in Italia con la legge del 14 luglio 1993 n. 259 ha innovato completamente la materia, limitatamente al leasing internazionale, ossia a quel contratto fra soggetti di nazionalità diversa, con la previsione di due norme che hanno dato vita a una vera e propria rivoluzione. La prima di queste norme è costituita dall'articolo 12, secondo il quale l'eventuale inadempimento del fornitore (vizi del bene, eccetera) dovrà essere sostanzialmente imputato al concedente e cioè alla società di leasing. La seconda di queste norme (e la prima in ordine progressivo) è costituita dall'articolo 8 paragrafo 2, dove, in perfetta conformità all'articolo 12, si impone al concedente di garantire all'utilizzatore il pacifico godimento della cosa, coinvolgendo dunque in qualsiasi tipo di responsabilità riconnessa al bene, quale il difetto di una licenza o di una concessione, nonché per il caso di evizione (quando cioè si fa avanti un terzo, rivendicando la proprietà del bene dato in leasing).
In pratica, in base a queste due norme, e in caso di qualsiasi tipo di inadempimento del fornitore, l'utilizzatore di un bene in leasing, potrà pretendere di sospendere il pagamento dei canoni e - in taluni casi - potrà addirittura pretendere la sostituzione del bene a opera della società di leasing.
A questo punto è evidente la completa trasformazione della situazione.
In pratica, applicando questa disciplina (ma vedremo poi che ci sono delle vie d'uscita) le società di leasing si verrebbero a trovare nella scomodissima posizione di chi è costretto a controllare il bene in ogni sua parte, nonché la solvibilità e la capacità del fornitore. Il tutto, con la minaccia, in caso di mancato o di errato e difettoso controllo, di vedersi addossare le ulteriori responsabilità conseguenti. E spesso per valori rilevantissimi.
La cosa non è di poca importanza, se si tiene conto del fatto che le società di leasing sono costituite da semplici "sportelli" che verificano principalmente la solvibilità dell'utilizzatore. In pratica, l'ufficio che stipula il leasing dovrebbe trasformarsi completamente e la società finanziaria sarebbe addirittura onerata di tutti i controlli tecnici del caso (spesso in materie tra loro assai dissimili).
Vi è però una via d'uscita. Infatti, è possibile escludere consensualmente in tutto o in parte l'applicazione di queste norme (articolo 5), eliminando così le disposizioni sfavorevoli, all'una e all'altra parte. Attenzione prima di decidere, perché non vi sono solo norme favorevoli all'utilizzatore (come quelle che si sono appena viste), ma vi sono anche norme di deciso interesse per le società di leasing.
La convenzione Unidroit prevede, infatti che i diritti del concedente siano opponibili al curatore fallimentare (articolo 7, par. 1) e - in tal modo - risolve un problema annoso, adottando una impostazione opposta a quella oggi pressoché prevalente, laddove i giudici spesso ritengono il leasing non opponibile al fallimento.
La stessa convenzione prevede, inoltre, la esenzione da ogni responsabilità del concedente relativa all'uso della cosa affidata al conduttore (articolo 8, par. 14), risolvendo così un altro enorme problema, consistente, a esempio, nella responsabilità del trasporto e nel sinistro stradale che ora coinvolge sistematicamente le società di leasing, ossia chi - di fatto - non ha più alcun potere sulla cosa, non avendone il possesso.


 

Copyright Studio Legale Nigra