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  2 ASSICURAZIONE

- In caso di furto dell'autoveicolo si applica la clausola contrattuale che consente il pagamento diretto da parte della compagnia di assicurazione a favore del concedente. Quest'ultimo ha anche diritto di ritenere i canoni percepiti prima del furto. (Trib. Milano, 7.12.1981).

- Non è fonte di ingiustificato arricchimento per la società di leasing l'aver percepito dalla compagnia assicuratrice anche l'indennizzo per il furto del bene locato qualora, nelle condizioni generali di contratto sia previsto il subingresso dell'utilizzatore nei diritti del concedente secondo uno schema analogo a quello previsto dall'art. 1259 c.c.. Non costituisce clausola vessatoria si sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c. quella che prevede, in caso di furto dell'autoveicolo, l'obbligo dell'utilizzatore di continuare a pagare i canoni a scadere. (Pret. Napoli, 30.10.1986, in Dir. e giur., 1986,798, nota Monticelli; Arch. circolaz., 1987, 887).

- Se è stato stipulato un contratto di assicurazione dal concedente in leasing a copertura del perimento accidentale della cosa concessa, l'assicuratore è privo di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal concessionario. (Trib. Viterbo, 2.1.1989, in Giur. it., 1990, I, 2, 840, nota Feliziani).

- Nel contratto di leasing, l'utilizzatore è obbligato verso la società per i canoni relativi al periodo in cui ha goduto del bene ricevuto in leasing, anche se tale bene viene trafugato e sia stata stipulata una polizza assicurativa che copre il valore a nuovo del bene stesso. Infatti, il relativo indennizzo non reintegra la società concedente del danno derivante dall'anticipata risoluzione del contratto, nel quale rientra anche la remunerazione del capitale investito nell'acquisto del bene. (Trib. Milano, 15.2.1990, sent. n. 1361).

- In assenza di un'espressa pattuizione nel contratto d'assicurazione "Kasko" relativo ad un'autovettura concessa in leasing, l'utilizzatore non è legittimato ad agire nei confronti della società di assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura a seguito di incidente. (Pret. Verona, 2.7.1990, in Foro it, 1991, I, 1598-1602).

- La clausola compromissoria, di cui all'articolo 34 delle condizioni generali di polizza, non opera nel caso in cui l'Assicurazione non richieda la perizia contrattuale e non provveda alla nomina del proprio perito. In tale caso, vi è giurisdizione dell'A.G.O. (T. Milano, 21/01/2002, n. 2460).

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  - La parte che contesta la competenza per territorio derogabile ha l’onere di formulare tale eccezione in relazione a tutti i profili di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che l’eccezione incompleta comporta che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato dal convenuto.(T. Milano, 21/01/2002, n. 2460).

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- Qualora sia stata stipulata dall’utilizzatore polizza assicurativa contro il furto con vincolo a favore della società concedente, come previsto dall’art. 8 del contratto, quest’ultima ha il dovere giuridico di agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo imputandolo al residuo credito. Infatti, il creditore ha l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.(T. Milano, 21/01/2002, n. 2460).

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