2 ASSICURAZIONE
- In
caso di furto dell'autoveicolo si applica la clausola contrattuale
che consente il pagamento diretto da parte della compagnia di
assicurazione a favore del concedente. Quest'ultimo
ha anche diritto di ritenere i canoni percepiti prima del furto. (Trib.
Milano, 7.12.1981).
- Non
è fonte di ingiustificato arricchimento per la società di leasing
l'aver percepito dalla compagnia assicuratrice anche l'indennizzo
per il furto del bene locato qualora, nelle condizioni generali di
contratto sia previsto il subingresso dell'utilizzatore nei diritti
del concedente secondo uno schema analogo a quello previsto
dall'art. 1259 c.c.. Non costituisce clausola vessatoria si sensi
dell'art. 1341, 2° comma, c.c. quella che prevede, in caso di furto
dell'autoveicolo, l'obbligo dell'utilizzatore di continuare a
pagare i canoni a scadere. (Pret. Napoli, 30.10.1986, in Dir. e
giur., 1986,798, nota Monticelli; Arch. circolaz., 1987, 887).
- Se è stato stipulato
un contratto di assicurazione dal concedente in leasing a copertura
del perimento accidentale della cosa concessa, l'assicuratore è
privo di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal
concessionario. (Trib. Viterbo, 2.1.1989, in Giur. it., 1990, I, 2,
840, nota Feliziani).
- Nel
contratto di leasing, l'utilizzatore è obbligato verso la società
per i canoni relativi al periodo in cui ha goduto del bene ricevuto
in leasing, anche se tale bene viene trafugato e sia stata stipulata
una polizza assicurativa che copre il valore a nuovo del bene
stesso. Infatti, il relativo indennizzo non reintegra la società
concedente del danno derivante dall'anticipata risoluzione del
contratto, nel quale rientra anche la remunerazione del capitale
investito nell'acquisto del bene. (Trib. Milano, 15.2.1990, sent. n.
1361).
- In
assenza di un'espressa pattuizione nel contratto d'assicurazione
"Kasko" relativo ad un'autovettura concessa in leasing,
l'utilizzatore non è legittimato ad agire nei confronti della
società di assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti
dall'autovettura a seguito di incidente. (Pret. Verona, 2.7.1990, in
Foro it, 1991, I, 1598-1602).
-
La clausola compromissoria, di cui
all'articolo 34 delle condizioni generali di polizza, non
opera nel caso in cui l'Assicurazione non richieda la perizia
contrattuale e non provveda alla nomina del proprio perito. In tale
caso, vi è giurisdizione dell'A.G.O. (T. Milano, 21/01/2002, n.
2460).
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- La parte che contesta la competenza per
territorio derogabile ha l’onere di formulare tale eccezione in
relazione a tutti i profili di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., con la
conseguenza che l’eccezione incompleta comporta che la causa rimanga
radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non
contestato dal convenuto.(T.
Milano, 21/01/2002, n. 2460).
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- Qualora sia stata stipulata dall’utilizzatore polizza assicurativa
contro il furto con vincolo a favore della società concedente, come
previsto dall’art. 8 del contratto, quest’ultima ha il dovere
giuridico di agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo
imputandolo al residuo credito. Infatti, il creditore ha l’obbligo
di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del
contratto.(T.
Milano, 21/01/2002, n. 2460).
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