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 9.1 INADEMPIMENTO IN GENERALE

- Deve essere convalidato il sequestro giudiziario sui beni concessi in leasing, ottenuto dal concedente a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore. (Trib. Milano,6.10.1977).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve pagare i canoni scaduti, nonché a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del valore residuo dei beni, maggiorata della metà dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 25.5.1978).

- Il concedente ha diritto al pagamento dei canoni per il periodo intercorrente tra la risoluzione, causata da inadempimento dell'utilizzatore, e l'effettiva restituzione del bene. (Trib. Milano, 16.10.1980).

- Se l'obbligo di restituzione è stato sancito con forza di giudicato anteriore al fallimento, il bene deve essere restituito al concedente. (Trib. Venezia, 19.11.1981).

- L'utilizzatore, che abbia sottoscritto il verbale di consegna ed accettazione, non può mai sollevare contestazioni relative al macchinario oggetto del leasing. In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il danno deve essere determinato, in via equitativa, in misura inferiore al totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 15.4.1982).

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente risoluzione del contratto, l'utilizzatore è obbligato a versare i canoni corrispondenti, al periodo in cui ha goduto del bene. Non si applica al leasing l'art. 1526 c.c. (Trib. Milano, 3.06.1982).

- Al leasing si applica l'art. 1526 c.c., che consente la riduzione dell'indennità consistente nei canoni già pagati, e della penale consistente nell'intera somma pattuita per la locazione, dedotto l'importo ottenuto dal concedente. (Trib. Torino, 18.8.1982).

- Il leasing è caratterizzato da una causa atipica, non è pertanto applicabile la norma dell'art. 1591 c.c. che determina il danno in una somma non inferiore all'importo del corrispettivo convenuto fino alla consegna. (Trib. Palermo, 22.4.1983).

- Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire l'autoveicolo, ovvero, qualora non provi che la perdita è a lui non imputabile (art. 1588 c.c.), corrispondere il suo controvalore. (Trib. Milano, 23.5.1983).

- Nel contratto di leasing automobilistico è applicabile in via diretta, trattandosi di un contratto misto di locazione e vendita, non solo l'art. 1526 c.c. ma anche l'art. 1525 c.c. Quindi se il concedente a seguito del mancato pagamento di una sola rata, inferiore ad un ottavo dell'intero costo dell'operazione ritiri l'autoveicolo si rende inadempiente, e il contratto si risolve per sua colpa. (Trib. Firenze, 19.10.1983).

- E' fondata la richiesta congiunta, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, della restituzione dei veicoli e dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 24.10.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno deve essere equivalente alla utilità perduta dal concedente. (App. Milano, 27.12.1983).

- Il leasing è un contratto atipico, che si distingue dalla vendita rateale con riserva di proprietà, quindi i canoni precetti sono definitivamente acquisiti dal concedente, e quest'ultimo ha diritto alla corresponsione dei canoni maturati sino alla restituzione (art. 1591 c.c.). (Trib. Bologna, 21.06.1984).

- E' valida la clausola risolutiva espressa che ha riferimento all'inadempimento di specifiche obbligazioni. Risolto il contratto il concedente può ottenere la restituzione del bene mediante decreto ingiuntivo, perché non si tratta di azione esecutiva vietata dall'art. 168 l. f. (Trib. Milano, 18 marzo 1985).

 

 

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

- Azienda

- Azioni esperibili

- Canoni in generale

- Canoni; risoluzione e inadempimento

- Canoni e fallimento

- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

- Clausola di esonero della responsabilità

- Clausola di conguaglio

- Clausola risolutiva espressa (validità)

- Clausole vessatorie

- Competenza

- Compravendita

- Conclusione del contratto

- Evizione

- Frode alla legge

- Furto e perimento della cosa

- Garanzia per vizi

- Inadempimento

- Inadempimento in generale

- Inadempimento e fideiussione

- Inadempimento e opzione

- Inadempimento e vendita del bene

- Inadempimento e penale

- Inadempimento del concedente

- Inadempimento del fornitore

- Incidente stradale

- Ingiunzione

- I.V.A. sui canoni scaduti

- Legittimazione processuale nelle azioni di danno

- Norme antinfortunistiche: violazione

- Obbligo di riacquisto del fornitore

- Opzione

- Pagamento di canoni successivo alla dichiarazion e

  di risoluzione

- Patto commissorio

- Penale

- Pignoramento

- Prescrizione

- Provenienza furtiva del bene

- Responsabilità civile

- Responsabilità civile del fornitore

- Responsabilità penale del concedente

- Responsabilità penale e tributaria

- Restituzione anticipata del bene: casistica

- Revocatoria ordinaria

- Riscatto del bene

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- Risarcimento danni da incidente stradale

- Risoluzione del contratto

- Risoluzione della vendita

- Risoluzione del contratto: effetti

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- Ritenzione dei canoni percetti

- Ritrovamento (del veicolo rubato); effetti 

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- Simulazione relativa

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- Trasporto senza licenza

   
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