9.1 INADEMPIMENTO
IN GENERALE
-
Deve essere convalidato il sequestro giudiziario sui beni concessi
in leasing, ottenuto dal concedente a seguito dell'inadempimento
dell'utilizzatore. (Trib. Milano,6.10.1977).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve
pagare i canoni scaduti, nonché a titolo di penale, una somma pari
all'ammontare del valore residuo dei beni, maggiorata della metà
dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 25.5.1978).
- Il
concedente ha diritto al pagamento dei canoni per il periodo
intercorrente tra la risoluzione, causata da inadempimento
dell'utilizzatore, e l'effettiva restituzione del bene. (Trib.
Milano, 16.10.1980).
- Se
l'obbligo di restituzione è stato sancito con forza di giudicato
anteriore al fallimento, il bene deve essere restituito al
concedente. (Trib. Venezia, 19.11.1981).
-
L'utilizzatore, che abbia sottoscritto il verbale di consegna ed
accettazione, non può mai sollevare contestazioni relative al
macchinario oggetto del leasing. In caso di risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore, il danno deve essere determinato,
in via equitativa,
in misura inferiore al totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano,
15.4.1982).
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente risoluzione
del contratto, l'utilizzatore è obbligato a versare i canoni
corrispondenti, al periodo in cui ha goduto del bene. Non si applica
al leasing l'art. 1526 c.c. (Trib. Milano, 3.06.1982).
- Al
leasing si applica l'art. 1526 c.c., che consente la riduzione
dell'indennità consistente nei canoni già pagati, e della penale
consistente nell'intera somma pattuita per la locazione, dedotto
l'importo ottenuto dal concedente. (Trib. Torino, 18.8.1982).
- Il
leasing è caratterizzato da una causa atipica, non è pertanto
applicabile la norma dell'art. 1591 c.c. che determina il danno in
una somma non inferiore all'importo del corrispettivo convenuto fino
alla consegna. (Trib. Palermo, 22.4.1983).
-
Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi
deve restituire l'autoveicolo, ovvero, qualora non provi che la
perdita è a lui non imputabile (art. 1588 c.c.), corrispondere il
suo controvalore. (Trib. Milano, 23.5.1983).
- Nel
contratto di leasing automobilistico è applicabile in via diretta,
trattandosi di un contratto misto di locazione e vendita, non solo
l'art. 1526 c.c. ma anche l'art. 1525 c.c. Quindi se il concedente a
seguito del mancato pagamento di una sola rata, inferiore ad un
ottavo dell'intero costo dell'operazione ritiri l'autoveicolo si
rende inadempiente, e il contratto si risolve per sua colpa. (Trib.
Firenze, 19.10.1983).
- E'
fondata la richiesta congiunta, in caso di inadempimento
dell'utilizzatore, della restituzione dei veicoli e dei canoni a
scadere. (Trib. Milano, 24.10.1983).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il
risarcimento del danno deve essere equivalente alla utilità perduta
dal concedente. (App. Milano, 27.12.1983).
- Il
leasing è un contratto atipico, che si distingue dalla vendita
rateale con riserva di proprietà, quindi i canoni precetti sono
definitivamente acquisiti dal concedente, e quest'ultimo ha diritto
alla corresponsione dei canoni maturati sino alla restituzione (art.
1591 c.c.). (Trib. Bologna, 21.06.1984).
- E'
valida la clausola risolutiva espressa che ha riferimento
all'inadempimento di specifiche obbligazioni. Risolto il contratto
il concedente può ottenere la restituzione del bene mediante
decreto ingiuntivo, perché non si tratta di azione esecutiva
vietata dall'art. 168 l. f. (Trib. Milano, 18 marzo 1985).