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FURTO E PERIMENTO DELLA COSA
- In
caso di furto del veicolo per colpa del depositario, l'utilizzatore
ha diritto al risarcimento del danno da parte del depositario, nella
misura corrispondente alla differenza tra il valore del veicolo al
momento del furto e la somma già ottenuta dall'assicurazione. (Trib.
Milano, 9.2.1978).
- In
caso di furto del veicolo il concedente ha diritto di ottenere il
totale dei canoni a scadere; nel caso in cui l'assicurazione gli
abbia concesso a titolo di indennizzo una somma maggiore, la
differenza può essere chiesta. (Trib. Milano, 30.6.1980).
- In
caso di furto di autoveicolo l'utilizzatore, che abbia adempiuto
all'obbligo di assicurare l'autoveicolo, non è tenuto a risarcire
il danno ulteriore rispetto a quanto corrisposto dall'assicurazione.
(Trib. Biella, 18.02.1981).
- In
caso di furto dell'autoveicolo, l'utilizzatore che non dimostri
l'avvenuto risarcimento in forza di polizza assicurativa è tenuto a
risarcire al concedente il danno. (Trib. Milano, 5.10.1981).
-
Anche in caso di furto del veicolo il canone deve essere corrisposto
sicché il concedente può valersi della clausola risolutiva
espressa, ed ottenere a titolo di penale i canoni ancora a scadere.
(Trib. Milano, 30.11.1981).
- In
caso di furto dell'autoveicolo si applica la clausola contrattuale
che consente il pagamento diretto da parte della compagnia di
assicurazione a favore del concedente.
Quest'ultimo
ha anche diritto di ritenere i canoni percepiti prima del furto. (Trib.
Milano, 7.12.1981).
- La
clausola contrattuale, secondo cui in caso di furto il danno che
l'utilizzatore deve risarcire va determinato in base al costo
dell'autovettura, moltiplicato per il numero dei canoni non scaduti
e diviso per il numero totale dei canoni, va interpretato a termini
dell'art. 1370 c.c., nel senso che nel numero dei canoni vanno
computati anche quelli conglobati nel canone iniziale. (Trib.
Milano, 2.2.1982).
- Nel
caso di furto dell'autoveicolo, il concedente che abbia ottenuto
l'indennizzo dall'impresa di assicurazioni deve restituire i canoni
precetti dopo la data del furto, perché il leasing si è risolto a
termini dell'art. 1463 c.c. (App. Torino, 6.6.1983).
- Nel
caso il veicolo venga rubato, l'utilizzatore, a termini di
contratto, non può sospendere il pagamento dei canoni e deve
sostituire il veicolo. (App. Milano, 22.11.1983).
-
Sospeso il pagamento dei canoni a seguito del furto del veicolo, il
contratto si risolve, l'utilizzatore deve corrispondere quanto
previsto dal contratto per la risoluzione, detratto quanto percepito
dal concedente come indennizzo per il furto. (Trib. Milano,
17.5.1984).
- In
caso di furto del veicolo, il contratto si risolve e l'utilizzatore
deve corrispondere a titolo di risarcimento del danno i canoni a
scadere e il prezzo di opzione detratto quanto ottenuto dal
concedente come indennizzo assicurativo. (Trib. Milano, 4.2.1985).
- Nel
contratto di leasing, l'utilizzatore è obbligato verso la società
per i canoni relativi al periodo in cui ha goduto del bene ricevuto
in leasing, anche se tale bene viene trafugato e sia stata stipulata
una polizza assicurativa che copre il valore a nuovo del bene
stesso. Infatti, il relativo indennizzo non reintegra la società
concedente del danno derivante dall'anticipata risoluzione del
contratto, nel quale rientra anche la remunerazione del capitale
investito nell'acquisto del bene. (Trib. Milano, 15.2.1990, sent. n.
1361).
- La
società concedente che, contravvenendo ai più elementari principi
di buona fede contrattuale, omette di richiedere all'assicuratore il
pagamento dell'indennità dovuta a
seguito
del furto della cosa assicurata risponde delle conseguenze dannose
del suo comportamento. Essa non può pretendere dall'utilizzatore il
risarcimento di un danno che con l'ordinaria diligenza avrebbe
potuto evitare, essendo obbligo del creditore di non aggravare le
condizioni del proprio debitore. (Trib. Milano, 17.9.1990, sent. n.
6199).
Ai
fini della determinazione del valore commerciale di un bene oggetto
di un contratto di leasing, non può farsi riferimento all'ammontare
delle rate di leasing corrispondenti al finanziamento erogato dalla
società finanziaria, maggiorate dall'utile dell'investimento, ma
occorre avere riguardo ai criteri normalmente usati a tale scopo,
quali i listini delle varie riviste specializzate. Gli interessi
moratori sui canoni a scadere sono quelli contrattualmente pattuiti
e non quelli legali. (Trib. Milano, 29.12.1990, sent. n. 7741).
E’
pienamente legittimo e compreso nell’autonomia privata e/o
negoziale delle parti il ricorso alla previsione di un arbitrato
irrituale per la mera determinazione del quantum debeatur,
impregiudicata ogni azione diretta ad accertare l’an, e cioè l’operatività
o meno della polizza. Appare fondata la domanda di operatività
della polizza e quindi fondata la domanda di indennizzo, peraltro
limitatamente all’an, quando i danni del veicolo assicurato sono
da ascrivere ad un’operazione di spoglio, finalizzata
essenzialmente alla vendita dei singoli pezzi asportati, con arnesi
da scasso, con evidenti danni anche alla parte di carrozzeria.(Trib.
Milano, 20 dicembre 1990, sent. N. 9127).
Il
perimento dei beni oggetto del leasing fa venir meno la loro
funzione di garanzia del finanziamento, per cui è legittima la
richiesta di pagamento di tutto l’importo del contratto concluso,
salva l’attualizzazione dei canoni anticipati. (Trib. Milano, 14
novembre 1991, sent. N. 9245).
In
caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di elementi di
aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi dell'art.
1227 c.c., l'utilizzatore del bene dovrà pagare al concedente
stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata dalla
compagnia di Assicurazione del bene stesso. (Corte di Appello di
Milano, 17 Novembre 1998, sent. n. 3387/98).
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- In caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di
elementi di aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi
dell’art. 1227 c.c., l’utilizzatore del bene dovrà pagare al
concedente stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata
dalla compagnia di Assicurazione del bene stesso. (T. Milano,
21/01/02, n. 2460).
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