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17 FURTO E PERIMENTO DELLA COSA

- In caso di furto del veicolo per colpa del depositario, l'utilizzatore ha diritto al risarcimento del danno da parte del depositario, nella misura corrispondente alla differenza tra il valore del veicolo al momento del furto e la somma già ottenuta dall'assicurazione. (Trib. Milano, 9.2.1978).

- In caso di furto del veicolo il concedente ha diritto di ottenere il totale dei canoni a scadere; nel caso in cui l'assicurazione gli abbia concesso a titolo di indennizzo una somma maggiore, la differenza può essere chiesta. (Trib. Milano, 30.6.1980).

- In caso di furto di autoveicolo l'utilizzatore, che abbia adempiuto all'obbligo di assicurare l'autoveicolo, non è tenuto a risarcire il danno ulteriore rispetto a quanto corrisposto dall'assicurazione. (Trib. Biella, 18.02.1981).

- In caso di furto dell'autoveicolo, l'utilizzatore che non dimostri l'avvenuto risarcimento in forza di polizza assicurativa è tenuto a risarcire al concedente il danno. (Trib. Milano, 5.10.1981).

- Anche in caso di furto del veicolo il canone deve essere corrisposto sicché il concedente può valersi della clausola risolutiva espressa, ed ottenere a titolo di penale i canoni ancora a scadere. (Trib. Milano, 30.11.1981).

- In caso di furto dell'autoveicolo si applica la clausola contrattuale che consente il pagamento diretto da parte della compagnia di assicurazione a favore del concedente.

Quest'ultimo ha anche diritto di ritenere i canoni percepiti prima del furto. (Trib. Milano, 7.12.1981).

- La clausola contrattuale, secondo cui in caso di furto il danno che l'utilizzatore deve risarcire va determinato in base al costo dell'autovettura, moltiplicato per il numero dei canoni non scaduti e diviso per il numero totale dei canoni, va interpretato a termini dell'art. 1370 c.c., nel senso che nel numero dei canoni vanno computati anche quelli conglobati nel canone iniziale. (Trib. Milano, 2.2.1982).

- Nel caso di furto dell'autoveicolo, il concedente che abbia ottenuto l'indennizzo dall'impresa di assicurazioni deve restituire i canoni precetti dopo la data del furto, perché il leasing si è risolto a termini dell'art. 1463 c.c. (App. Torino, 6.6.1983).

- Nel caso il veicolo venga rubato, l'utilizzatore, a termini di contratto, non può sospendere il pagamento dei canoni e deve sostituire il veicolo. (App. Milano, 22.11.1983).

- Sospeso il pagamento dei canoni a seguito del furto del veicolo, il contratto si risolve, l'utilizzatore deve corrispondere quanto previsto dal contratto per la risoluzione, detratto quanto percepito dal concedente come indennizzo per il furto. (Trib. Milano, 17.5.1984).

- In caso di furto del veicolo, il contratto si risolve e l'utilizzatore deve corrispondere a titolo di risarcimento del danno i canoni a scadere e il prezzo di opzione detratto quanto ottenuto dal concedente come indennizzo assicurativo. (Trib. Milano, 4.2.1985).

- Nel contratto di leasing, l'utilizzatore è obbligato verso la società per i canoni relativi al periodo in cui ha goduto del bene ricevuto in leasing, anche se tale bene viene trafugato e sia stata stipulata una polizza assicurativa che copre il valore a nuovo del bene stesso. Infatti, il relativo indennizzo non reintegra la società concedente del danno derivante dall'anticipata risoluzione del contratto, nel quale rientra anche la remunerazione del capitale investito nell'acquisto del bene. (Trib. Milano, 15.2.1990, sent. n. 1361).

- La società concedente che, contravvenendo ai più elementari principi di buona fede contrattuale, omette di richiedere all'assicuratore il pagamento dell'indennità dovuta a

seguito del furto della cosa assicurata risponde delle conseguenze dannose del suo comportamento. Essa non può pretendere dall'utilizzatore il risarcimento di un danno che con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare, essendo obbligo del creditore di non aggravare le condizioni del proprio debitore. (Trib. Milano, 17.9.1990, sent. n. 6199).

Ai fini della determinazione del valore commerciale di un bene oggetto di un contratto di leasing, non può farsi riferimento all'ammontare delle rate di leasing corrispondenti al finanziamento erogato dalla società finanziaria, maggiorate dall'utile dell'investimento, ma occorre avere riguardo ai criteri normalmente usati a tale scopo, quali i listini delle varie riviste specializzate. Gli interessi moratori sui canoni a scadere sono quelli contrattualmente pattuiti e non quelli legali. (Trib. Milano, 29.12.1990, sent. n. 7741).

E’ pienamente legittimo e compreso nell’autonomia privata e/o negoziale delle parti il ricorso alla previsione di un arbitrato irrituale per la mera determinazione del quantum debeatur, impregiudicata ogni azione diretta ad accertare l’an, e cioè l’operatività o meno della polizza. Appare fondata la domanda di operatività della polizza e quindi fondata la domanda di indennizzo, peraltro limitatamente all’an, quando i danni del veicolo assicurato sono da ascrivere ad un’operazione di spoglio, finalizzata essenzialmente alla vendita dei singoli pezzi asportati, con arnesi da scasso, con evidenti danni anche alla parte di carrozzeria.(Trib. Milano, 20 dicembre 1990, sent. N. 9127).

Il perimento dei beni oggetto del leasing fa venir meno la loro funzione di garanzia del finanziamento, per cui è legittima la richiesta di pagamento di tutto l’importo del contratto concluso, salva l’attualizzazione dei canoni anticipati. (Trib. Milano, 14 novembre 1991, sent. N. 9245).

In caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di elementi di aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'utilizzatore del bene dovrà pagare al concedente stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata dalla compagnia di Assicurazione del bene stesso. (Corte di Appello di Milano, 17 Novembre 1998, sent. n. 3387/98).

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- In caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di elementi di aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’utilizzatore del bene dovrà pagare al concedente stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata dalla compagnia di Assicurazione del bene stesso. (T. Milano, 21/01/02, n. 2460).

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