22 INCIDENTE
STRADALE
- In
caso di incidente stradale imputabile al conducente del veicolo, il
concedente è responsabile a termini dell'art. 2054, 3° comma c.c.,
ma può rivalersi, a termini di contratto, sull'utilizzatore. (Trib.
Milano, 5.4.1984).
- Il
concedente, citato come responsabile ex art. 2054, 3° comma c.c.,
deve essere messo fuori causa a termini degli art. 116 e 117 c.p.p.,
in quanto è da ritenersi proprietario senza disponibilità
dell'autoveicolo. (Trib. Treviso ord. 16.2.1979).
- Il
concedente ha diritto al risarcimento dei danni subiti
dall'autoveicolo nei confronti del responsabile dell'incidente e
della sua assicurazione. (Trib. Milano, 25.6.1979).
- Nel
leasing la disponibilità del veicolo è dell'utilizzatore, e non
del concedente, quindi in applicazione analogica dell'art. 2054,
comma 3° c.c. è solidalmente responsabile con il concedente,
l'utilizzatore. (Trib. Milano, 19.11.1981).
- Il
concedente, citato come responsabile civile deve essere escluso dal
procedimento a termini degli artt. 116 e 120 c.p.p., in quanto con
la concessione in leasing ha perso la disponibilità
dell'autoveicolo. (Trib. Torino ord., 29.6.1982).
- In
base all'art. 2054, 3° comma c.c., la responsabilità è collegata
alla disponibilità effettiva del veicolo. Ne consegue che
responsabile del danno è l'utilizzatore. (Trib. Milano ord.,
13.1.1984 in Resp. Civ. Cir., 1984, 101, nota Scalfi).
- Nel
leasing automobilistico solo l'utilizzatore è responsabile dei
danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo. (Trib. Bari,
19.2.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 266)
- Il
proprietario che ha ceduto la vettura in locazione finanziaria,
venendosi in forza di tale contratto a trovare privo del potere di
disponibilità del veicolo, deve essere dichiarato carente di
legittimazione passiva di fronte ad una domanda risarcitoria per
danni conseguenti alla circolazione dell'autoveicolo, così come il
proprietario nel caso di usufrutto o vendita con riservato dominio.
(Trib. Macerata, 7.7.1987).
- La
società finanziaria che acquista un bene, scelto ed individuato da
un terzo, al fine di concederlo a quest'ultimo in locazione
finanziaria, non ne assume la titolarità
formale, ma ne diviene proprietaria. L'operazione di leasing,
sottostante all'acquisto del bene, non vale a snaturare la
compravendita del bene medesimo che trasferisce
la proprietà all'acquirente società di leasing, la quale diviene
titolare di tutti i diritti ed i doveri inerenti al bene acquistato.
Tant'è che, ove l'utilizzatore non
eserciti il diritto di opzione per l'acquisto, la proprietà del
bene permane alla società senza alcuna formalità successiva.
L'utilizzatore del bene, d'altra parte, assume contrattualmente su
di sè il complesso di responsabilità che sostanzialmente competono
a chi ha sulla cosa la disponibilità tipica del proprietario, con
la conseguenza che può estendersi nei suoi riguardi la normativa
dell'art. 2054, terzo comma, c.c. (Trib. Milano, 17.9.1990, sent. n.
6211).