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 19.5 INADEMPIMENTO E PENALE

- La penale prevista per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non può essere ridotta a termini dell'art. 1526 c.c. nè può essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c. e l'adeguatezza della penale non deve essere valutata al momento della risoluzione. (App. Milano, 5.2.1980).

- In caso di apertura di procedure concorsuali a carico dell'utilizzatore, il concedente può richiedere la risoluzione del contratto. La clausola penale, pari al totale dei canoni deve essere ridotta a termini dall'art. 1384 c.c. se il concedente recuperi l'autoveicolo con largo anticipo sulla scadenza del contratto. (Trib. Milano, 29.10.1981).

- Il concedente che fa valere la clausola penale che comporta il pagamento dei canoni a scadere chiede la risoluzione del contratto e insieme la sua esecuzione, perché il riferimento ai canoni a scadere è un nuovo pagamento per la determinazione forfettaria del risarcimento. (App. Milano, 18.11.1983).

- Il leasing trova la sua disciplina nell'autonomia delle parti; ne consegue la validità della clausola che prevede, in caso di risoluzione, l'obbligo di riconsegnare il bene e di corrispondere una penale pari al totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 30.11.1981).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto sia alla penale di 1/3 dei canoni dovuti e a scadere che gli interessi moratori convenzionali, calcolati anche sulla penale. (Trib. Firenze, 5.2.1982).

- La penale prevista nel totale dei canoni a scadere va ridotta ad 1/5 dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 28.7.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si applica la clausola penale che prevede il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere e del prezzo di opzione, dedotto il ricavo del bene restituito. (Trib. Napoli, 17.9.1983).

- Il leasing è soggetto alla disciplina degli artt. 1523 ss. c.c. In particolare si applica l'art. 1526 c.c. In applicazione dell'art. 1384, la penale contrattuale prevista nel pagamento dei canoni a scadere e negli interessi convenzionali del 5% sui canoni insoluti va ridotta. (Trib. Milano, 3.10.1983)

- A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve e questi è condannato al pagamento della penale, consistente nel totale dei canoni a scadere, penale che non viene ridotta in difetto di istanza di parte. (Trib. Milano, 12.07.1984).

 

 

 

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