19.5 INADEMPIMENTO
E PENALE
- La
penale prevista per il caso di risoluzione per inadempimento
dell'utilizzatore non può essere ridotta a termini dell'art. 1526
c.c. nè può essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c. e
l'adeguatezza della penale non deve essere valutata al momento della
risoluzione. (App. Milano, 5.2.1980).
- In
caso di apertura di procedure concorsuali a carico
dell'utilizzatore, il concedente può richiedere la risoluzione del
contratto. La clausola penale, pari al totale dei canoni deve essere
ridotta a termini dall'art. 1384 c.c. se il concedente recuperi
l'autoveicolo con largo anticipo sulla scadenza del contratto. (Trib.
Milano, 29.10.1981).
- Il
concedente che fa valere la clausola penale che comporta il
pagamento dei canoni a scadere chiede la risoluzione del contratto e
insieme la sua esecuzione, perché il riferimento ai canoni a
scadere è un nuovo pagamento per la determinazione forfettaria del
risarcimento. (App. Milano, 18.11.1983).
- Il
leasing trova la sua disciplina nell'autonomia delle parti; ne
consegue la validità della clausola che prevede, in caso di
risoluzione, l'obbligo di riconsegnare il bene e di corrispondere
una penale pari al totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano,
30.11.1981).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il
concedente ha diritto sia alla penale di 1/3 dei canoni dovuti e a
scadere che gli interessi moratori convenzionali, calcolati anche
sulla penale. (Trib. Firenze, 5.2.1982).
- La
penale prevista nel totale dei canoni a scadere va ridotta ad 1/5
dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 28.7.1983).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si applica
la clausola penale che prevede il pagamento dei canoni scaduti e non
pagati, dei canoni a scadere e del prezzo di opzione, dedotto il
ricavo del bene restituito. (Trib. Napoli, 17.9.1983).
- Il
leasing è soggetto alla disciplina degli artt. 1523 ss. c.c. In
particolare si applica l'art. 1526 c.c. In applicazione dell'art.
1384, la penale contrattuale prevista nel pagamento dei canoni a
scadere e negli interessi convenzionali del 5% sui canoni insoluti
va ridotta. (Trib. Milano, 3.10.1983)
- A
seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si
risolve e questi è condannato al pagamento della penale,
consistente nel totale dei canoni a scadere, penale che non viene
ridotta in difetto di istanza di parte. (Trib. Milano, 12.07.1984).