5.1 CANONI
IN GENERALE
-
Considerato che la proprietà del bene spetta al concedente, fino al
momento dell'esercizio dell'opzione, e che il canone non è semplice
corrispettivo del godimento del bene, al leasing non si applicano le norme
della vendita e della locazione e sul concedente non deve gravare il
rischio del bene. (Trib. Roma, 22.3.1985, in Riv. it. leasing, 1985, 534).
- Una
società italiana aveva preso in leasing da una società straniera del
macchinario, con pagamento di canoni in dollari Usa; la società italiana
domandava la risoluzione per eccessiva onerosità a seguito di un
aggravamento del cambio tra la lira e il dollaro; la società di leasing
si opponeva all'accoglimento della domanda. Il Tribunale di Catania
respingeva in termini di numerario la domanda di risoluzione, ritenendo la
dedotta svalutazione prevedibile e rientrante nell'alea normale; la corte
di merito dichiarava inammissibile la domanda da parte del contraente in
mora. (App. Catania, 18.9.1985, in Foro pad., 1986, I, 68).
- La
clausola risolutiva espressa formulata in modo generico e che non prevede
specificamente la facoltà per il concedente di risolvere anticipatamente
il contratto per inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni
di leasing, è inutilizzabile nel caso si verifichi detta ipotesi. (Trib.
Milano, 30.9.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 752).
- I canoni
costituiscono quote di rimborso del finanziamento erogato dal concedente e
non rate di prezzo; pertanto è lecito il cosiddetto maxi canone iniziale.
(App. Milano, 11.3.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 685).
- Nel lease
back si configura una clausola penale e cioè la pattuizione per cui
l'utilizzatore deve corrispondere al concedente delle annualità di
canone; a tale pattuizione si applica l'art. 1384. (Trib. Bologna,
23.6.1986, in Dir. fallim, 1987, II, 231; Giur. it., 1987, I, 2, 360; in
Riv. it. Leasing, 1987, 210).
-
L'esercizio della facoltà d'acquisto del bene oggetto di locazione
finanziaria è un valido motivo di opposizione all'ingiunzione emessa per
canoni scaduti, in mancanza di un'esplicita rinuncia a tali somme da parte
della società di leasing. All'ingiunzione di pagamento per canoni di
leasing scaduti non si applica la prescrizione ex. art. 2948 c.c., n. 3 e
4. (Trib. Milano, 25.9.1986, in Riv. it. leasing, 1988,484).
-
Nell'ipotesi del patto di riacquisto, il prezzo di rivendita del bene non
va determinato con esclusivo riferimento alla data di pagamento
dell'ultimo canone da parte del
conduttore e in base alla tabella di degrado allegata al patto di
riacquisto. (Trib. Belluno, 3.11.1987, in Riv. it. leasing, 1988, 211).
- Il
leasing finanziario è un contratto atipico, il canone ha valore di
restituzione della somma mutuata e non di versamento periodico di un
prezzo di acquisto (che è solo eventuale); in caso di risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c., ma l'art.
1450 1comma c.c.; è pertanto lecita l'integrale percezione da parte del
concedente dei canoni scaduti relativi alla risoluzione. (Cass.,
26.11.1987, n. 8766, in Mass., 1987).
- E'
applicabile al contratto di leasing la norma dell'art. 1526 c.c. con il
relativo obbligo del concedente di rimborsare i canoni, verso la
restituzione della cosa, salvo l'equo compenso per l'uso del bene. (Trib.
Milano, 16.5.1988, in Riv. it. leasing, 1989, 419).
- Il
leasing è un contratto atipico che ha la funzione di procurare ad
un'impresa il godimento immediato di un bene con assunzione di rischi a
carico dell'utilizzatore e verso un canone. Ma la riconosciuta atipicità
non esonera l'interprete da una ricognizione dei tipi assimilabili per
sceglierne uno o alcuni combinati tra loro; se l'autonoma individuazione
causale del leasing finanziario non consente di definirlo come una species
del contratto di vendita con riserva di proprietà non vi sono tuttavia
ostacoli per applicare in via analogica l'art. 1526. Anche nel leasing i
canoni pagati hanno funzione di acquisto del bene; ricorre quindi il
presupposto della eadem ratio per l'applicazione analogica della norma che
persegue lo scopo di evitare un eventuale lucro indebito del dante causa.
(App. Genova, 21.11.1988, in Foro Padano,1989, I,
109, nota Mavellia; Fallimento, 1989, 803, nota Fabiani; Nuova giur. civ.
1989, I, 408, nota Icardi).
- L'art.
1526 c.c. è applicabile in caso di risoluzione o scioglimento anticipato
del contratto di leasing qualora le parti non abbiano inteso considerare i
canoni come corrispettivo della consumazione economica del bene oggetto
del contratto stesso, ma abbiamo operato sul presupposto che il bene
conservasse al termine del contratto un rilevante valore economico, si da
conferire al canone una funzione di pagamento anticipato del prezzo della
res ed alla conservazione della proprietà al concedente sino alla
scadenza del contratto ed all'esercizio del diritto di opzione una
funzione di garanzia del concedente. Ne consegue l'obbligo del concedente
di rimborsare i canoni, verso la restituzione della cosa, salvo, l'equo
compenso per l'uso del bene (nella specie, tuttavia, si è esclusa la
restituzione dei canoni sul rilievo che le somme percette dal concedente
lo indennizzavano soltanto degli oneri corrispondenti alla concessione in
godimento dei beni). (Trib. Torino, 26.5.1990, in Giur. piemontese, 1990,
568).