Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 


Cliccate qui per contattarci

5.1 CANONI IN GENERALE

- Considerato che la proprietà del bene spetta al concedente, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, e che il canone non è semplice corrispettivo del godimento del bene, al leasing non si applicano le norme della vendita e della locazione e sul concedente non deve gravare il rischio del bene. (Trib. Roma, 22.3.1985, in Riv. it. leasing, 1985, 534).

- Una società italiana aveva preso in leasing da una società straniera del macchinario, con pagamento di canoni in dollari Usa; la società italiana domandava la risoluzione per eccessiva onerosità a seguito di un aggravamento del cambio tra la lira e il dollaro; la società di leasing si opponeva all'accoglimento della domanda. Il Tribunale di Catania respingeva in termini di numerario la domanda di risoluzione, ritenendo la dedotta svalutazione prevedibile e rientrante nell'alea normale; la corte di merito dichiarava inammissibile la domanda da parte del contraente in mora. (App. Catania, 18.9.1985, in Foro pad., 1986, I, 68).

- La clausola risolutiva espressa formulata in modo generico e che non prevede specificamente la facoltà per il concedente di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni di leasing, è inutilizzabile nel caso si verifichi detta ipotesi. (Trib. Milano, 30.9.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 752).

- I canoni costituiscono quote di rimborso del finanziamento erogato dal concedente e non rate di prezzo; pertanto è lecito il cosiddetto maxi canone iniziale. (App. Milano, 11.3.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 685).

- Nel lease back si configura una clausola penale e cioè la pattuizione per cui l'utilizzatore deve corrispondere al concedente delle annualità di canone; a tale pattuizione si applica l'art. 1384. (Trib. Bologna, 23.6.1986, in Dir. fallim, 1987, II, 231; Giur. it., 1987, I, 2, 360; in Riv. it. Leasing, 1987, 210).

- L'esercizio della facoltà d'acquisto del bene oggetto di locazione finanziaria è un valido motivo di opposizione all'ingiunzione emessa per canoni scaduti, in mancanza di un'esplicita rinuncia a tali somme da parte della società di leasing. All'ingiunzione di pagamento per canoni di leasing scaduti non si applica la prescrizione ex. art. 2948 c.c., n. 3 e 4. (Trib. Milano, 25.9.1986, in Riv. it. leasing, 1988,484).

- Nell'ipotesi del patto di riacquisto, il prezzo di rivendita del bene non va determinato con esclusivo riferimento alla data di pagamento dell'ultimo canone da parte del conduttore e in base alla tabella di degrado allegata al patto di riacquisto. (Trib. Belluno, 3.11.1987, in Riv. it. leasing, 1988, 211).

- Il leasing finanziario è un contratto atipico, il canone ha valore di restituzione della somma mutuata e non di versamento periodico di un prezzo di acquisto (che è solo eventuale); in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c., ma l'art. 1450 1comma c.c.; è pertanto lecita l'integrale percezione da parte del concedente dei canoni scaduti relativi alla risoluzione. (Cass., 26.11.1987, n. 8766, in Mass., 1987).

- E' applicabile al contratto di leasing la norma dell'art. 1526 c.c. con il relativo obbligo del concedente di rimborsare i canoni, verso la restituzione della cosa, salvo l'equo compenso per l'uso del bene. (Trib. Milano, 16.5.1988, in Riv. it. leasing, 1989, 419).

- Il leasing è un contratto atipico che ha la funzione di procurare ad un'impresa il godimento immediato di un bene con assunzione di rischi a carico dell'utilizzatore e verso un canone. Ma la riconosciuta atipicità non esonera l'interprete da una ricognizione dei tipi assimilabili per sceglierne uno o alcuni combinati tra loro; se l'autonoma individuazione causale del leasing finanziario non consente di definirlo come una species del contratto di vendita con riserva di proprietà non vi sono tuttavia ostacoli per applicare in via analogica l'art. 1526. Anche nel leasing i canoni pagati hanno funzione di acquisto del bene; ricorre quindi il presupposto della eadem ratio per l'applicazione analogica della norma che persegue lo scopo di evitare un eventuale lucro indebito del dante causa. (App. Genova, 21.11.1988, in Foro Padano,1989, I, 109, nota Mavellia; Fallimento, 1989, 803, nota Fabiani; Nuova giur. civ. 1989, I, 408, nota Icardi).

- L'art. 1526 c.c. è applicabile in caso di risoluzione o scioglimento anticipato del contratto di leasing qualora le parti non abbiano inteso considerare i canoni come corrispettivo della consumazione economica del bene oggetto del contratto stesso, ma abbiamo operato sul presupposto che il bene conservasse al termine del contratto un rilevante valore economico, si da conferire al canone una funzione di pagamento anticipato del prezzo della res ed alla conservazione della proprietà al concedente sino alla scadenza del contratto ed all'esercizio del diritto di opzione una funzione di garanzia del concedente. Ne consegue l'obbligo del concedente di rimborsare i canoni, verso la restituzione della cosa, salvo, l'equo compenso per l'uso del bene (nella specie, tuttavia, si è esclusa la restituzione dei canoni sul rilievo che le somme percette dal concedente lo indennizzavano soltanto degli oneri corrispondenti alla concessione in godimento dei beni). (Trib. Torino, 26.5.1990, in Giur. piemontese, 1990, 568).

 

 

 

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

- Azienda

- Azioni esperibili

- Canoni in generale

- Canoni; risoluzione e inadempimento

- Canoni e fallimento

- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

- Clausola di esonero della responsabilità

- Clausola di conguaglio

- Clausola risolutiva espressa (validità)

- Clausole vessatorie

- Competenza

- Compravendita

- Conclusione del contratto

- Evizione

- Frode alla legge

- Furto e perimento della cosa

- Garanzia per vizi

- Inadempimento

- Inadempimento in generale

- Inadempimento e fideiussione

- Inadempimento e opzione

- Inadempimento e vendita del bene

- Inadempimento e penale

- Inadempimento del concedente

- Inadempimento del fornitore

- Incidente stradale

- Ingiunzione

- I.V.A. sui canoni scaduti

- Legittimazione processuale nelle azioni di danno

- Norme antinfortunistiche: violazione

- Obbligo di riacquisto del fornitore

- Opzione

- Pagamento di canoni successivo alla dichiarazion e

  di risoluzione

- Patto commissorio

- Penale

- Pignoramento

- Prescrizione

- Provenienza furtiva del bene

- Responsabilità civile

- Responsabilità civile del fornitore

- Responsabilità penale del concedente

- Responsabilità penale e tributaria

- Restituzione anticipata del bene: casistica

- Revocatoria ordinaria

- Riscatto del bene

- Risarcimento del danno

- Risarcimento danni da incidente stradale

- Risoluzione del contratto

- Risoluzione della vendita

- Risoluzione del contratto: effetti

- Ritardata restituzione del veicolo

- Ritenzione dei canoni percetti

- Ritrovamento (del veicolo rubato); effetti 

- Sequestro

- Simulazione relativa

- Sospensione

- Successione

- Trasporto senza licenza

   
Copyright Studio Legale Nigra