11 CLAUSOLE
VESSATORIE
- Non costituiscono
clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c. la
clausola che precede, in caso di furto, l'obbligo dell'utilizzatore
di continuare a pagare i canoni, e la clausola che prevede, in
ultimo di sostituire l'autoveicolo rubato, perché con tali clausole
le parti hanno validamente derogato agli artt. 1588 e 1463 c.c.,
mentre è vessatoria soltanto la clausola che limita la facoltà di
opporre eccezioni fondate su norme inderogabili o non derogate dalla
parti. (App. Milano, 25.10.1983).
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