
24 IVA
E TRIBUTI
- In
caso di risoluzione consensuale del leasing, il concedente ha
diritto, a titolo di rivalsa, all'IVA sui canoni maturati, a
condizione che emetta la fattura, e ciò al momento del pagamento,
poiché il leasing costituisce prestazione di servizi. (Trib.
Torino, 23.11.1981).
-
Nessuna distinzione può operarsi tra i diversi tipi di leasing
(finanziario, operativo, lease back) ai fini della detraibilità
dell'IVA corrisposta sui relativi canoni, dovendosi, oltretutto,
applicare direttamente il disposto normativo dell'art. 5, punto 2,
lett. a) della Direttiva comunitaria n. 228/1967, in cui non vi è
traccia alcuna della predetta distinzione. (Decisione n. 300 del
25.6.1991, Sez. III della Commissione tributaria primo grado di
Firenze).