7 CIRCOLAZIONE
SENZA COPERTURA ASSICURATIVA
- In
caso di circolazione senza copertura assicurativa, il concedente
deve essere prosciolto dalla imputazione ex artt. 1 e 32, comma 1ø
L. 24.12.69 n. 990 per non aver commesso il fatto. (Trib. La Spezia,
15.10.1980).
- In
caso di circolazione dell'autovettura senza copertura assicurativa,
il concedente, non è responsabile della contravvenzione di cui
all'art. 32, L. 24.12.1969, n. 990 perché ha perduto la
disponibilità dell'autoveicolo medesimo. (Pret. Torino,
27.12.1980).