
27 OBBLIGO
DI RIACQUISTO DEL FORNITORE
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore, opera l'obbligo assunto dal
fornitore di riacquistare il bene concesso in leasing, e così il
fornitore è condannato al pagamento del corrispettivo. (Trib.
Milano, 12.7.1984).
- Il
patto di riacquisto è un negozio costituito da una garanzia atipica
a favore del concedente cui è applicabile analogicamente l'art.
1956. (Trib. Milano, 15.7.1985, in Riv. it. Leasing, 1986, 190; Foro
pad., 1985, I, 395).
-
Quando l'obbligo del fornitore di riacquistare il bene concesso in
locazione finanziaria è sottoposto alla condizione che esso torni
nella disponibilità del concedente, tale disponibilità deve essere
intesa in senso giuridico e non materiale. (Trib. Milano,
28.10.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 190).
- Il
patto di riacquisto costituisce un'offerta unilaterale irrevocabile
di riacquisto. L'obbligo di riacquisto è sottoposto alla condizione
che il bene ritorni nella disponibilità giuridica del concedente. (Trib.
Milano, 24.4.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 769).
- Il
patto di riacquisto ha natura di garanzia atipica essendo diretto a
trasferire sul venditore originario il rischio derivante al
concedente dall'inadempimento dell'utilizzatore al contratto di
locazione finanziaria; è pertanto, applicabile in via analogica
l'art. 1956 c.c. (App. Milano, 5.12.1986, in Dir. fallim., 1987, II,
79, nota Micelisopo).
- Il
patto di riacquisto è una proposta irrevocabile con funzione di
garanzia in senso lato; la causa del patto è quella della
compravendita, dato che il prezzo del riacquisto è determinato
anche con riferimento al valore del bene. (Trib. Monza, 5.10.1987,
in Riv. it. Leasing, 1987, 751).
- Il
patto di riacquisto ha natura di fideiussione; la scelta del
fornitore-garante di acquisire i beni già locati all'utilizzatore
inadempiente è un'opzione di acquisto che estingue. In caso di
risoluzione del contratto di leasing l'obbligo del fornitore di
pagare quanto pattuito non è sottoposto alla condizione che i beni
siamo materialmente messi a sua disposizione, poiché al patto di
riacquisto non si applicano le norme della compravendita di beni
mobili. (App. Torino, 28.6.1988, in Foro it., 1988, I, 3412).
- Il
patto di riacquisto inserito in un contratto di locazione
finanziaria nel momento in cui viene fatto valere realizza una
retrovendita con effetti reali, nella quale colui che riacquista il
bene consegue immediatamente la proprietà ed il possesso giuridico
della cosa per effetto del semplice consenso, ma non la
disponibilità della cosa da parte della società di leasing. (Trib.
Milano, 9.5.1988, in Riv. it. leasing, 1988, 712; Foro pad., 1989,
I, 110, nota Mavellia).
- Il
patto di riacquisto previsto in un contratto di leasing è
pienamente valido anche se sottoscritto precedentemente alla
formalizzazione del contratto di vendita. E' altresì irrilevante
che il bene sia nella materiale disponibilità della società di
leasing poiché la disponibilità del bene oggetto del patto di
riacquisto va intesa in senso giuridico e non materiale, tenuto
conto del ruolo di finanziatrice che la società di leasing in
realtà ha e che comporta che una effettiva disponibilità materiale
non viene da essa
acquisita neanche nella fase iniziale del rapporto di leasing. (Trib.
Milano, 15.5.1989, sent. n. 4355).
- Nel
contratto di leasing, l'utilizzatore è obbligato verso la società
per i canoni relativi al periodo in cui ha goduto del bene ricevuto
in leasing, anche se tale bene viene trafugato e sia stata stipulata
una polizza assicurativa che copre il valore a nuovo del bene
stesso. Infatti, il relativo indennizzo non reintegra la società
concedente del danno derivante dall'anticipata risoluzione del
contratto, nel quale rientra anche la remunerazione del capitale
investito nell'acquisto del bene. Trib. Milano, 15.2.1990.