Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 

Cliccate qui per contattarci

 28 OPZIONE

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del contratto il concedente ha diritto ai canoni a scadere attualizzati, dedotto il valore residuo del bene restituito, ed escluso il prezzo di opzione, che non costituisce lucro cessante, essendo meramente eventuale. (Trib. Milano, 23.9.1982)

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non spetta al concedente il prezzo d'opzione. (Trib. Milano, 9.12.1982).

- Il fideiussore che acquista il bene può pregiudicare i creditori dell'utilizzatore fallito e quindi deve corrispondere al fallimento al differenza tra il valore di mercato del bene e il prezzo di opzione. (Trib. Ravenna, 1.3.1983).

- Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi è condannato, a termini del contratto, al pagamento dei canoni scaduti oltre agli interessi di mora, dei canoni a scadere e del prezzo di opzione attualizzato, da ciò dedotto il ricavo della vendita del veicolo restituito. (Trib. Milano, 20.2.1984).

- In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'utilizzatore è condannato al risarcimento del danno per la mancata tempestiva restituzione. (Trib. Padova, 29.9.1984).

- Il leasing automobilistico è finalizzato al trasferimento della proprietà del bene e presenta, quindi, analogie con la vendita con riserva di proprietà; per cui in caso di risoluzione e di mancato esercizio dell'opzione l'utilizzatore ha diritto alla riduzione ex art. 1526 c.c. delle somme pagate. (Trib. Padova, 18.1.1986, in Riv. it. leasing, 1988, 223).

- L'esercizio della facoltà d'acquisto del bene oggetto di locazione finanziaria è un valido motivo di opposizione all'ingiunzione emessa per canoni scaduti, in mancanza di un'esplicita rinuncia a tali somme da parte della società di leasing. All'ingiunzione di pagamento per canoni di leasing scaduti non si applica la prescrizione ex. art. 2948 c.c., n. 3 e 4. (Trib. Milano, 25.9.1986, in Riv. it. leasing, 1988, 484).

- L'opzione d'acquisto è elemento essenziale del leasing. Il diritto d'opzione, in quanto accettazione di una proposta irrevocabile, dev'essere esercitato entro il termine pattuito. (Trib. Perugia, 23.12.1986, in Riv. it. leasing, 1987, 468, nota Zuddas).

- L'utilizzatore è legittimato ad agire per la risoluzione del contratto di fornitura per i vizi della cosa locata; tuttavia la risoluzione di detto contratto non lo esonera dall'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di locazione finanziaria, ivi compreso il pagamento dell'importo fissato per l'esercizio dell'opzione contrattuale. (Trib. Milano, 18.1.1988, in Riv. it. leasing, 1989, 443).

- La clausola secondo la quale il conduttore di beni in leasing potrà esercitare sul macchinario un diritto di opzione all'acquisto, secondo le condizioni convenute a parte, si sostanzia in un accordo relativo ad un oggetto non ancora determinato ed introduce la necessità di decidere in ordine alla nota questione della determinazione e della determinabilità dell'oggetto del contratto. (Trib. Milano, 22.3.1990, sent. n. 2428).

- Il patto di riacquisto è una convenzione che interviene tra fornitore e concedente, in virtù della quale il fornitore-venditore, in funzione di garante, si obbliga a riacquistare il bene oggetto di locazione finanziaria nella ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore a semplice richiesta del concedente. Detta convenzione crea un vincolo unilaterale immediato a carico del solo promittente, assumendo la struttura tipica di una dichiarazione unilaterale di volontà, che la legge equipara, per gli effetti, alla proposta irrevocabile (art. 1331 c.c.), ed attribuisce all'altra parte la facoltà di accettarla o meno, dando luogo ad un contratto di retrovendita. Ne deriva che il cosiddetto "patto di riacquisto", sebbene collegato alla complessa struttura del contratto di leasing, non può essere oggetto di cessione se non con il consenso del fornitore-promittente ceduto. L'assenso preventivo alla cessione del contratto di leasing stipulato tra concedente e utilizzatore non implica dunque la cedibilità del patto di riacquisto, che, sebbene ad esso collegato, riguarda un rapporto diverso da quello corrente tra concedente ed utilizzatore e non può, perciò, coinvolgere un terzo soggetto che non ha partecipato né alla stipula del patto di cedibilità nè alla cessione del contratto. (Trib. Milano, 28.3.1991, Sent. n. 2585).

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

- Azienda

- Azioni esperibili

- Canoni in generale

- Canoni; risoluzione e inadempimento

- Canoni e fallimento

- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

- Clausola di esonero della responsabilità

- Clausola di conguaglio

- Clausola risolutiva espressa (validità)

- Clausole vessatorie

- Competenza

- Compravendita

- Conclusione del contratto

- Evizione

- Frode alla legge

- Furto e perimento della cosa

- Garanzia per vizi

- Inadempimento

- Inadempimento in generale

- Inadempimento e fideiussione

- Inadempimento e opzione

- Inadempimento e vendita del bene

- Inadempimento e penale

- Inadempimento del concedente

- Inadempimento del fornitore

- Incidente stradale

- Ingiunzione

- I.V.A. sui canoni scaduti

- Legittimazione processuale nelle azioni di danno

- Norme antinfortunistiche: violazione

- Obbligo di riacquisto del fornitore

- Opzione

- Pagamento di canoni successivo alla dichiarazion e

  di risoluzione

- Patto commissorio

- Penale

- Pignoramento

- Prescrizione

- Provenienza furtiva del bene

- Responsabilità civile

- Responsabilità civile del fornitore

- Responsabilità penale del concedente

- Responsabilità penale e tributaria

- Restituzione anticipata del bene: casistica

- Revocatoria ordinaria

- Riscatto del bene

- Risarcimento del danno

- Risarcimento danni da incidente stradale

- Risoluzione del contratto

- Risoluzione della vendita

- Risoluzione del contratto: effetti

- Ritardata restituzione del veicolo

- Ritenzione dei canoni percetti

- Ritrovamento (del veicolo rubato); effetti 

- Sequestro

- Simulazione relativa

- Sospensione

- Successione

- Trasporto senza licenza

   
Copyright Studio Legale Nigra