28 OPZIONE
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del
contratto il concedente ha diritto ai canoni a scadere attualizzati,
dedotto il valore residuo del bene restituito, ed escluso il prezzo
di opzione, che non costituisce lucro cessante, essendo meramente
eventuale. (Trib. Milano, 23.9.1982)
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non spetta
al concedente il prezzo d'opzione. (Trib. Milano, 9.12.1982).
- Il
fideiussore che acquista il bene può pregiudicare i creditori
dell'utilizzatore fallito e quindi deve corrispondere al fallimento
al differenza tra il valore di mercato del bene e il prezzo di
opzione. (Trib. Ravenna, 1.3.1983).
-
Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi è
condannato, a termini del contratto, al pagamento dei canoni scaduti
oltre agli interessi di mora, dei canoni a scadere e del prezzo di
opzione attualizzato, da ciò dedotto il ricavo della vendita del
veicolo restituito. (Trib. Milano, 20.2.1984).
- In
caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'utilizzatore è
condannato al risarcimento del danno per la mancata tempestiva
restituzione. (Trib. Padova, 29.9.1984).
- Il
leasing automobilistico è finalizzato al trasferimento della
proprietà del bene e presenta, quindi, analogie con la vendita con
riserva di proprietà; per cui in caso di risoluzione e di mancato
esercizio dell'opzione l'utilizzatore ha diritto alla riduzione ex
art. 1526 c.c. delle somme pagate. (Trib. Padova, 18.1.1986, in Riv.
it. leasing, 1988, 223).
-
L'esercizio della facoltà d'acquisto del bene oggetto di locazione
finanziaria è un valido motivo di opposizione all'ingiunzione
emessa per canoni scaduti, in mancanza di un'esplicita rinuncia a
tali somme da parte della società di leasing. All'ingiunzione di
pagamento per canoni di leasing scaduti non si applica la
prescrizione ex. art. 2948 c.c., n. 3 e 4. (Trib. Milano, 25.9.1986,
in Riv. it. leasing, 1988, 484).
-
L'opzione d'acquisto è elemento essenziale del leasing. Il diritto
d'opzione, in quanto accettazione di una proposta irrevocabile, dev'essere
esercitato entro il termine pattuito. (Trib. Perugia, 23.12.1986, in
Riv. it. leasing, 1987, 468, nota Zuddas).
-
L'utilizzatore è legittimato ad agire per la risoluzione del
contratto di fornitura per i vizi della cosa locata; tuttavia la
risoluzione di detto contratto non lo esonera dall'adempimento di
tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di locazione finanziaria,
ivi compreso il pagamento dell'importo fissato per l'esercizio
dell'opzione contrattuale. (Trib. Milano, 18.1.1988, in Riv. it.
leasing, 1989, 443).
- La
clausola secondo la quale il conduttore di beni in leasing potrà
esercitare sul macchinario un diritto di opzione all'acquisto,
secondo le condizioni convenute a parte, si sostanzia in un accordo
relativo ad un oggetto non ancora determinato ed introduce la
necessità di decidere in ordine alla nota questione della
determinazione e della
determinabilità dell'oggetto del contratto. (Trib. Milano,
22.3.1990, sent. n. 2428).
- Il
patto di riacquisto è una convenzione che interviene tra fornitore
e concedente, in virtù della quale il fornitore-venditore, in
funzione di garante, si obbliga a riacquistare il bene oggetto di
locazione finanziaria nella ipotesi di inadempimento
dell'utilizzatore a semplice richiesta del concedente. Detta
convenzione crea un vincolo unilaterale immediato a carico del solo
promittente, assumendo la
struttura tipica di una dichiarazione unilaterale di volontà, che
la legge equipara, per gli effetti, alla proposta irrevocabile (art.
1331 c.c.), ed attribuisce all'altra parte la facoltà di accettarla
o meno, dando luogo ad un contratto di retrovendita. Ne deriva che
il cosiddetto "patto di riacquisto", sebbene collegato
alla complessa struttura del contratto di leasing, non può essere
oggetto di cessione se non con il consenso del fornitore-promittente
ceduto. L'assenso preventivo alla cessione del contratto di leasing
stipulato tra concedente e utilizzatore non implica dunque la
cedibilità del patto di riacquisto, che, sebbene ad esso collegato,
riguarda un rapporto diverso da quello corrente tra concedente ed
utilizzatore e non può, perciò, coinvolgere un terzo soggetto che
non ha partecipato né alla stipula del patto di cedibilità nè
alla cessione del contratto. (Trib. Milano, 28.3.1991, Sent. n.
2585).