19.4 INADEMPIMENTO
E VENDITA DEL BENE
- In caso
di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto ai canoni
scaduti e non pagati, ai canoni a scadere e al prezzo di opzione,
attualizzati, e l'indennità di mora, detratto il ricavo della vendita
dell'autoveicolo al netto delle
spese. (Trib. Torino, 29.02.1980).
- In caso
di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo Š tenuto
a restituire il bene e a pagare i canoni scaduti e a scadere, con gli
interessi convenuti, dedotto
quanto ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Milano, 9.7.1981).
- Il
risarcimento del danno va determinato, ai sensi dell'art. 1526 c.c., in
base alla differenza fra il totale dei canoni e del prezzo di opzione da
un lato e quanto ricavato dalla rivendita del bene dall'altro. (Trib.
Milano, 8.2.1982).
- In caso
di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del contratto il
concedente ha diritto ai canoni scaduti con gli interessi, ai canoni a
scadere e al prezzo di opzione attualizzati, da ciò detratto il ricavo
della vendita dell'autoveicolo restituito. (Trib. Torino, 6.3.1982).
- In
difetto di eccezioni dell'utilizzatore convenuto si applica la penale
corrispondente ai canoni complessivamente dovuti e al prezzo di opzione
detratto l'importo ricavato dalla
vendita del bene. (Trib. Torino, 28.2.1983).
- In caso
di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si applica la penale
corrispondente al totale dei canoni scaduti e non pagati e dei canoni a
scadere, detratto il ricavo della vendita del bene. (Trib. Napoli,
24.3.1983).
- In caso
di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve
corrispondere la differenza tra il totale dei canoni insoddisfatti e la
somma ottenuta dalla vendita a
terzi del
bene, nonché la clausola con cui sono pattuiti interessi convenzionali. (Trib.
Milano, 6.6.1983).
- Il
leasing è un contratto che presenta, come connotato causale prevalente,
quello della locazione. Al leasing non si applica l'art. 1526 c.c. perché
il trasferimento della proprietà
non è automatico. (App. Firenze, 23.8.1983).
- Il terzo
comma dell'art. 1526 c.c. è rispettato se il concedente pretende
dall'utilizzatore inadempiente i canoni e il prezzo di opzione
attualizzati, dedotto il ricavo della vendita del bene restituito. (Trib.
Milano, 12.7.1984).
- In caso
di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve
corrispondere i canoni a scadere con gli interessi di mora, dedotto il
ricavo della vendita del bene restituito al concedente. (Trib. Milano,
16.7.1984).