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 19.4 INADEMPIMENTO E VENDITA DEL BENE

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto ai canoni scaduti e non pagati, ai canoni a scadere e al prezzo di opzione, attualizzati, e l'indennità di mora, detratto il ricavo della vendita dell'autoveicolo al netto delle spese. (Trib. Torino, 29.02.1980).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo Š tenuto a restituire il bene e a pagare i canoni scaduti e a scadere, con gli interessi convenuti, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Milano, 9.7.1981).

- Il risarcimento del danno va determinato, ai sensi dell'art. 1526 c.c., in base alla differenza fra il totale dei canoni e del prezzo di opzione da un lato e quanto ricavato dalla rivendita del bene dall'altro. (Trib. Milano, 8.2.1982).

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del contratto il concedente ha diritto ai canoni scaduti con gli interessi, ai canoni a scadere e al prezzo di opzione attualizzati, da ciò detratto il ricavo della vendita dell'autoveicolo restituito. (Trib. Torino, 6.3.1982).

- In difetto di eccezioni dell'utilizzatore convenuto si applica la penale corrispondente ai canoni complessivamente dovuti e al prezzo di opzione detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Torino, 28.2.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si applica la penale corrispondente al totale dei canoni scaduti e non pagati e dei canoni a scadere, detratto il ricavo della vendita del bene. (Trib. Napoli, 24.3.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve corrispondere la differenza tra il totale dei canoni insoddisfatti e la somma ottenuta dalla vendita a

terzi del bene, nonché la clausola con cui sono pattuiti interessi convenzionali. (Trib. Milano, 6.6.1983).

- Il leasing è un contratto che presenta, come connotato causale prevalente, quello della locazione. Al leasing non si applica l'art. 1526 c.c. perché il trasferimento della proprietà non è automatico. (App. Firenze, 23.8.1983).

- Il terzo comma dell'art. 1526 c.c. è rispettato se il concedente pretende dall'utilizzatore inadempiente i canoni e il prezzo di opzione attualizzati, dedotto il ricavo della vendita del bene restituito. (Trib. Milano, 12.7.1984).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve corrispondere i canoni a scadere con gli interessi di mora, dedotto il ricavo della vendita del bene restituito al concedente. (Trib. Milano, 16.7.1984).

 

 

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

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