19.3 INADEMPIMENTO
ED OPZIONE
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del
contratto il concedente ha diritto ai canoni a scadere attualizzati,
dedotto il valore residuo del bene restituito, ed escluso il prezzo
di opzione, che non costituisce lucro cessante, essendo meramente
eventuale (Trib. Milano, 23.9.1982).
- In
caso di risoluzione del leasing per inadempimento si applica la
clausola contrattuale secondo cui l'utilizzatore è tenuto a
restituire il bene e a pagare i canoni scaduti e a scadere con gli
interessi convenuti, oltre al prezzo di opzione, al netto del
ricavato dalla vendita del bene restituito. ( Trib Milano,
23.11.1981).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non spetta
al concedente il prezzo d'opzione. (Trib. Milano, 9.12.1982)
-
Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi è
condannato, a termini del contratto, al pagamento: dei canoni
scaduti oltre agli interessi di mora, dei canoni a scadere e del
prezzo di opzione attualizzato, da ciò dedotto il ricavo della
vendita del veicolo restituito. (Trib. Milano, 20.2.1984).