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31 PENALE

- Il leasing non è assimilabile alla vendita con riserva di proprietà In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la penale, prevista dal contratto e ammontante al totale dei canoni a scadere, deve essere ridotta. (Trib. Milano, 6.11.1974).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene e la penale contrattuale deve essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c. (Trib. Milano, 27.6.1977).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve pagare i canoni scaduti, nonché. a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del valore residuo dei beni, maggiorata della metà dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 25.5.1978).

- In caso di restituzione anticipata e di interruzione del pagamento dei canoni, il contratto si risolve, e si applica la clausola contrattuale secondo cui l'utilizzatore deve versare i canoni scaduti, nonché, a titolo di penale, il totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 1.10.1979).

- La penale prevista per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non può essere ridotta a termini dell'art. 1526 c.c. né può essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c. e l'adeguatezza della penale non deve essere valutata al momento della risoluzione. (App. Milano, 5.2.1980).

- Il leasing è un contratto atipico, al quale si applica la norma generale dell'art. 1384 c.c. (Trib. Ancona, 21.1.1981).

- In caso di apertura di procedure concorsuali a carico dell'utilizzatore, il concedente può richiedere la risoluzione del contratto. La clausola penale, pari al totale dei canoni a scadere deve essere ridotta a termini dall'art. 1384 c.c. se il concedente recuperi l'autoveicolo con largo anticipo sulla scadenza del contratto. (Trib. Milano, 29.10.1981)

- Il leasing trova la sua disciplina nell'autonomia delle parti; ne consegue la validità della clausola che prevede, in caso di risoluzione, l'obbligo di riconsegnare il bene e di corrispondere una penale pari al totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 30.11.1981).

- Anche in caso di furto del veicolo il canone deve essere corrisposto sicché il concedente può valersi della clausola risolutiva espressa, ed ottenere a titolo di penale i canoni ancora da scadere. (Trib. Milano, 30.11.1981).

- La penale, con cui si prevede che, oltre a restituire il veicolo, l'utilizzatore inadempiente deve corrispondere il totale dei canoni a scadere, deve essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c.. (App. Milano, 2.2.1982).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto sia alla penale di 1/3 dei canoni dovuti e a scadere che gli interessi moratori convenzionali, calcolati anche sulla penali. (Trib. Firenze, 5.2.1982)

- Al leasing si applica l'art. 1526 c.c., che consente la riduzione dell'indennità consistente nei canoni già pagati, e della penale consistente nell'intera somma pattuita per la locazione, dedotto l'importo ottenuto dal concedente, rivendendo il bene. (Trib. Torino, 18.8.1982).

- In difetto di eccezioni dell'utilizzatore convenuto si applica la penale corrispondente ai canoni complessivamente dovuti e al prezzo di opzione detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Torino, 28.2.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve corrispondere la differenza tra il totale dei canoni insoddisfatti e la somma ottenuta dalla vendita a terzi del bene, nonché la clausola con cui sono pattuiti interessi convenzionali. (Trib. Milano, 6.6.1983).

- La penale prevista dal totale dei canoni a scadere va ridotta ad 1/5 dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 28.7.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si applica la clausola penale che prevede il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere e del prezzo di opzione, dedotto il ricavo del bene restituito. (Trib. Napoli, 17.9.1983).

- Il leasing è soggetto alla disciplina degli artt. 1523 e ss. c.c. In particolare si applica l'art. 1526 c.c. In applicazione dell'art. 1384, la penale contrattuale prevista nel pagamento dei canoni a scadere e negli interessi convenzionali del 5% sui canoni insoluti va ridotta. (Trib. Milano, 3.10.1983).

- Il concedente che fa valere la clausola penale che comporta il pagamento dei canoni a scadere chiede la risoluzione del contratto e insieme la sua esecuzione, perché il riferimento ai canoni a scadere è un nuovo pagamento per la determinazione forfettaria del risarcimento. (App. Milano, 18.11.1983).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si applica la penale corrispondente al totale dei canoni scaduti e non pagati e dei canoni a scadere, detratto il ricavo della vendita del bene. (Trib. Napoli, 24.3.1984).

- Il contratto di locazione finanziaria è un contratto atipico, ne consegue che la penale deve essere corrisposta nella misura contrattualmente determinata. (Trib. Milano. 3.1.1984)

- A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, il contratto si risolve e questi è condannato al pagamento della penale, consistente nel totale dei canoni a scadere, penale che non viene ridotta in difetto di istanza di parte. (Trib. Milano, 12.07.1984).

- Alla clausola penale, per cui l'utilizzatore deve pagare tutti i canoni residui, si applica l'art. 1384 c.c., ferma restando la rivalutazione monetaria. La clausola penale costituisce un'anticipata liquidazione del danno; non Š clausola vessatoria. (Trib. Milano, 30.9.1985, in Riv. it. leasing, 1987, 512).

- Nel lease back si configura una clausola penale e cioè la pattuizione per cui l'utilizzatore deve corrispondere al concedente delle annualità di canone; a tale pattuizione si applica l'art. 1384. (Trib. Bologna, 23.6.1986, in Dir. fallim., 1987, II, 231; Giur. it., 1987, I, 2, 360; in Riv. it. Leasing, 1987, 210).

- In caso di risoluzione, l'utilizzatore deve corrispondere al concedente i canoni fino alla riconsegna del bene (indennità d'uso); la somma così dovuta è un debito di valuta rivalutabile secondo gli indici ISTAT; l'utilizzatore deve versare anche una penale. (Trib. Firenze, 25.7.1986, in Riv. it. leasing, 1987,480, nota Munari).

- Configura una clausola penale la pattuizione per cui il concedente ha diritto a percepire tutti i canoni scaduti fino alla risoluzione. (Trib. Roma, 6.12.1986, in Falli- mento, 1987, 862, nota Cantele; Temi romana, 1986, 703, nota Di Gravio; Dir. Fallim. 1987, II, 797, nota Di Gravio).

- Il leasing è un contratto atipico a causa mista di finanziamento. In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore la penale pattuita può essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c., tenendo conto del valore residuo del bene e dell'avvenuta esecuzione parziale. (Trib. Perugia, 9.1.1987, in Foro Pad., 1988, I, 347).

- In caso di risoluzione la clausola penale è legittima perché costituisce il corrispettivo del capitale non rimborsato, se il bene è stato restituito alla penale va detratto il valore dello stesso. (Trib. Milano, 29.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 464).

- Le affinità tra i contratti di leasing e la vendita con riserva di proprietà non sono tali da consentire l'applicazione analogica al primo contratto delle norme del secondo.

L'art. 1384 c.c. deve interpretarsi in relazione all'interesse del creditore all'adempimento; nel contratto di leasing il concedente ha interesse almeno alla restituzione del capitale anticipato; pertanto in caso di fallimento dell'utilizzatore si applica non l'art. 1526, ma l'art. 1458, 1ø comma, c.c., per cui le rate pagate fino alla risoluzione sono definitivamente acquisite al patrimonio del concedente, che ha anche diritto alla penale prevista dal contratto. (Trib. Macerata, 2.6.1987. in Riv. it leasing, 1988, 420).

- In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, successivamente fallito, il concedente ha diritto al risarcimento del danno, così come preventivamente quantificato in contratto mediante la previsione di una clausola penale ex art. 1382 c.c.; l'entità della penale può essere, su domanda di parte, ridotta ex art. 1384 c.c. (Trib. Torino 19.4.1988, in Riv. it. leasing, 1988, 197).

- In un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent. n. 2138).

 

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