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5.2 CANONI: RISOLUZIONE E INADEMPIMENTO

- Il contratto di leasing è un contratto atipico, che ha in comune con la locazione la finalità, ma che dalla locazione si differenzia perché ne disapplica la peculiare disciplina. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligo di pagare il canone da parte dell'utilizzatore, poi fallito, il concedente ha diritto di trattenere i canoni pagati e di ottenere l'insinuazione al passivo per le mensilità non versate. (Trib. Vigevano 14.12.1972 in Riv. Dir. Comm. 1973, II, 329; in Giust. Civ. 1973, I, 1795).

- In caso di risoluzione consensuale i canoni relativi al periodo anteriore alla risoluzione sono dovuti. (Trib. Firenze, 19.7.1980)

- In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore è valida la clausola che obbliga quest'ultimo a corrispondere al concedente i canoni convenzionali, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Milano, 30.9.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 752).

- E' valida la clausola penale che attribuisce al locatore il diritto di trattenere i canoni anticipati e di farsi pagare sei mensilità di canoni, a seguito della cessazione anticipata della locazione finanziaria. (App. Torino 4.10.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 362).

- Le convenzioni tra le parti regolano la sorte dei canoni in corso di risoluzione; è lecita la clausola che dà diritto al concedente di ritenere i canoni percetti. (Trib. Milano, 28.10.1985, Riv. it. Leasing 1986, 776).

- Posto che al leasing finanziario, in quanto contratto atipico con causa consistente nel finanziamento per l'acquisto della disponibilità immediata di un bene, non è applicabile la disciplina della vendita con riserva della proprietà, la clausola che attribuisce al concedente, in caso d'inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di trattenere i canoni percetti deve considerarsi pienamente lecita. (Cass. 6.5.1986, n. 3023, in Foro it., 1986, I, 1819, nota Pardolesi; Riv. it. leasing, 1986, 141; Riv, it, leasing, 1986, 347, nota Clarizia; Corriere giur., 1986, 854, nota Schlesinger; fallimento, 1986, 1198, nota Panzani; Giust. civ., 1986, I, 2441, nota Pierallini; Nuova giur. civ., 1986, I, 577, nota Zeno-Zencovich; Impresa, 1987, 182; Giur. it. 1987, I, 1, 243, nota Barbiera, Clarizia; Foro pad., 1986, I, 307).

- In caso di risoluzione si applica l'art. 1526, 2° comma, c.c., sulla riduzione della penale per ragioni di equità(App. Roma, 24.6.2986, in Dir. fallim., 1986, II, 581, nota

Di Gravio; Temi romana, 1986, 394, nota Di Gravio; Giur. it., 1987, I, 2, 354; Giur. merito, 1987, 902, nota D'ambrosio).

- In caso di risoluzione la clausola che dà al concedente il diritto di ritenere i canoni percetti può essere ridotta dal giudice ad equità (App. Milano, 23.9.1986, in Foro it., 1987, I, 231; Fallimento, 1987, 53, nota Russo; Nuova giur. civ., 1987, I, 181, nota Munari, Piccardo; Giust. civ. 1987, 664, nota Pierallini; Foro pad. 1987, 63).

- Configura una clausola penale la pattuizione per cui il concedente ha diritto a percepire tutti i canoni scaduti fino alla risoluzione. (Trib. Roma, 6.12.1986, in Falli-

mento, 1987, 862, nota Cantele; Temi romana, 1986, 703, nota Di Gravio; Dir. Fallim. 1987, II, 797, nota Di Gravio).

- In caso di risoluzione per fallimento dell'utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è suo dovere restituire i canoni percetti, salvo equo compenso per l'uso. (Trib. Vicenza, 23.1.1987, in Foro it., 1987, I, 1983; Dir. fallim. 1987, 1074, nota Russo).

- Il leasing finanziario corrisponde ad una figura contrattuale innominata e ad esso è applicabile la disciplina dell'art. 1458 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing finanziario il concedente ha diritto di trattenere i canoni percepiti e di pretendere quelli maturati, ma non corrisposti, fino alla data di risoluzione del rapporto. (Trib. Roma, 29.1.1987, in Dir. fallim., 1987, II, 797, nota Di Gravio).

- E' valida, e applicabile nel caso di mancato pagamento dei canoni, la clausola risolutiva espressa, posta nelle condizioni generali di contratto e specificamente approvata per iscritto. (Trib. Catania, 30.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 460).

- Il leasing finanziario è un contratto atipico, il canone ha valore di restituzione della somma mutuata e non di versamento periodico di un prezzo di acquisto (che è solo eventuale); in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c., ma l'art. 1450 1° comma c.c.; è pertanto lecita l'integrale percezione da parte del concedente dei canoni scaduti relativi alla risoluzione. (Cass., 26.11.1987, n. 8766, in Mass., 1987).

- L'obbligo fondamentale della società di leasing è quello di garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore; pertanto in caso di evizione del bene da

parte di un terzo la locazione finanziaria è risolta per inadempimento della concedente, che è altresì tenuta a restituire i canoni riscossi. (app. Roma, 22.12.1987, in Riv. it. leasing, 1989, 649, nota Cappiello).

- Il leasing ha carattere misto: è di durata, per quanto riguarda la remunerazione dell'impegno finanziario della società concedente; è istantaneo, per quanto attiene all'acquisto del diritto potestativo di riscatto, il cui corrispettivo viene anticipatamente e ratealmente versato dall'utilizzatore, qualora il contratto si risolva per inadempienza dell'utilizzatore, la parte di canoni versata e maturata, imputabile a corrispettivo per l'acquisto del diritto potestativo (modale) di riscatto, cessa di avere giustificazione causale, sicché deve trovare applicazione il carattere retroattivo della risoluzione per inadempimento (art. 1458, prima parte, c.c.). (Trib. Torino, 3.6.89, in Fallimento, 1989,1243, nota Mercurio; Giur. it., 1989, I 2 923).

- In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto "leasing finanziario" (o "locazione finanziaria"), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo di opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un'apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento stesso. Nel primo caso trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458, 1° comma, c.c.), mentre nel secondo caso, si verifica tale retroattività con il consequenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato (restando peraltro escluso che l'utilizzatore, a tutela dei propri crediti, possa invocare, in difetto di espressa previsione, la facoltà di trattenere il bene) con l'applicabilità, in

via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 c.c. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà (Cass., 13.12.1989, n. 5574, in Giur. it., 1990, I, 1, 742, nota Clarizia).

- In ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di leasing finanziario, l'obbligo della società concedente di restituire le somme riscosse può discendere dalla regolamentazione pattizia delle modalità di detta risoluzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, restando in tal caso esclusa l'applicabilità delle diverse regole operanti per la risoluzione del contratto stesso a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore. (Cass. 3.12.1990, n. 11549, in Mass., 1990).

 

 

 

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