5.2 CANONI:
RISOLUZIONE E INADEMPIMENTO
- Il
contratto di leasing è un contratto atipico, che ha in comune con
la locazione la finalità, ma che dalla locazione si differenzia
perché ne disapplica la peculiare disciplina. In caso di
risoluzione per inadempimento dell'obbligo di pagare il canone da
parte dell'utilizzatore, poi fallito, il concedente ha diritto di
trattenere i canoni pagati e di ottenere l'insinuazione al passivo
per le mensilità non versate. (Trib. Vigevano 14.12.1972 in Riv.
Dir. Comm. 1973, II, 329; in Giust. Civ. 1973, I, 1795).
- In
caso di risoluzione consensuale i canoni relativi al periodo
anteriore alla risoluzione sono dovuti. (Trib. Firenze, 19.7.1980)
- In
caso di risoluzione del contratto per inadempimento
dell'utilizzatore è valida la clausola che obbliga quest'ultimo a
corrispondere al concedente i canoni convenzionali, dedotto quanto
ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Milano, 30.9.1985, in Riv.
it. leasing, 1986, 752).
- E'
valida la clausola penale che attribuisce al locatore il diritto di
trattenere i canoni anticipati e di farsi pagare sei mensilità di
canoni, a seguito della cessazione anticipata della locazione
finanziaria. (App. Torino 4.10.1985, in Riv. it. leasing, 1986,
362).
- Le
convenzioni tra le parti regolano la sorte dei canoni in corso di
risoluzione; è lecita la clausola che dà diritto al concedente di
ritenere i canoni percetti. (Trib. Milano, 28.10.1985, Riv. it.
Leasing 1986, 776).
-
Posto che al leasing finanziario, in quanto contratto atipico con
causa consistente nel finanziamento per l'acquisto della
disponibilità immediata di un bene, non è applicabile la
disciplina della vendita con riserva della proprietà, la clausola
che attribuisce al concedente, in caso d'inadempimento
dell'utilizzatore, il diritto di trattenere i canoni percetti deve
considerarsi pienamente lecita. (Cass. 6.5.1986, n. 3023, in Foro
it., 1986, I, 1819, nota Pardolesi; Riv. it. leasing, 1986, 141; Riv,
it, leasing, 1986, 347, nota Clarizia; Corriere giur., 1986, 854,
nota Schlesinger; fallimento, 1986, 1198, nota Panzani; Giust. civ.,
1986, I, 2441, nota Pierallini; Nuova giur. civ., 1986, I, 577, nota
Zeno-Zencovich; Impresa, 1987, 182; Giur. it. 1987, I, 1, 243, nota
Barbiera, Clarizia; Foro pad., 1986, I, 307).
- In
caso di risoluzione si applica l'art. 1526, 2° comma, c.c., sulla
riduzione della penale per ragioni di equità(App. Roma, 24.6.2986,
in Dir. fallim., 1986, II, 581, nota
Di
Gravio; Temi romana, 1986, 394, nota Di Gravio; Giur. it., 1987, I,
2, 354; Giur. merito, 1987, 902, nota D'ambrosio).
- In
caso di risoluzione la clausola che dà al concedente il diritto di
ritenere i canoni percetti può essere ridotta dal giudice ad
equità (App. Milano, 23.9.1986, in Foro it., 1987, I, 231;
Fallimento, 1987, 53, nota Russo; Nuova giur. civ., 1987, I, 181,
nota Munari, Piccardo; Giust. civ. 1987, 664, nota Pierallini; Foro
pad. 1987, 63).
-
Configura una clausola penale la pattuizione per cui il concedente
ha diritto a percepire tutti i canoni scaduti fino alla risoluzione.
(Trib. Roma, 6.12.1986, in Falli-
mento,
1987, 862, nota Cantele; Temi romana, 1986, 703, nota Di Gravio;
Dir. Fallim. 1987, II, 797, nota Di Gravio).
- In
caso di risoluzione per fallimento dell'utilizzatore il concedente
ha diritto alla restituzione del bene ma è suo dovere restituire i
canoni percetti, salvo equo compenso per l'uso. (Trib. Vicenza,
23.1.1987, in Foro it., 1987, I, 1983; Dir. fallim. 1987, 1074, nota
Russo).
- Il
leasing finanziario corrisponde ad una figura contrattuale
innominata e ad esso è applicabile la disciplina dell'art. 1458
c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing finanziario il
concedente ha diritto di trattenere i canoni percepiti e di
pretendere quelli maturati, ma non corrisposti, fino alla data di
risoluzione del rapporto. (Trib. Roma, 29.1.1987, in Dir. fallim.,
1987, II, 797, nota Di Gravio).
- E'
valida, e applicabile nel caso di mancato pagamento dei canoni, la
clausola risolutiva espressa, posta nelle condizioni generali di
contratto e specificamente approvata per iscritto. (Trib. Catania,
30.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 460).
- Il
leasing finanziario è un contratto atipico, il canone ha valore di
restituzione della somma mutuata e non di versamento periodico di un
prezzo di acquisto (che è solo eventuale); in caso di risoluzione
per inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c.,
ma l'art. 1450 1° comma c.c.; è pertanto lecita l'integrale
percezione da parte del concedente dei canoni scaduti relativi alla
risoluzione. (Cass., 26.11.1987, n. 8766, in Mass., 1987).
-
L'obbligo fondamentale della società di leasing è quello di
garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore;
pertanto in caso di evizione del bene da
parte
di un terzo la locazione finanziaria è risolta per inadempimento
della concedente, che è altresì tenuta a restituire i canoni
riscossi. (app. Roma, 22.12.1987, in Riv. it. leasing, 1989, 649,
nota Cappiello).
- Il
leasing ha carattere misto: è di durata, per quanto riguarda la
remunerazione dell'impegno finanziario della società concedente; è
istantaneo, per quanto attiene all'acquisto del diritto potestativo
di riscatto, il cui corrispettivo viene anticipatamente e
ratealmente versato dall'utilizzatore, qualora il contratto si
risolva per inadempienza dell'utilizzatore, la parte di canoni
versata e maturata, imputabile a corrispettivo per l'acquisto del
diritto potestativo (modale) di riscatto, cessa di avere
giustificazione causale, sicché deve trovare applicazione il
carattere retroattivo della risoluzione per inadempimento (art.
1458, prima parte, c.c.). (Trib. Torino, 3.6.89, in Fallimento,
1989,1243, nota Mercurio; Giur. it., 1989, I 2 923).
- In
tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto "leasing
finanziario" (o "locazione finanziaria"), occorre
distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una
funzione di finanziamento a scopo di godimento per un'utilizzazione
del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua
potenziale attitudine all'impiego economico e, quindi, con una
previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale
godimento la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria
l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del
prezzo di opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia
indirizzato a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione
al permanere a detta scadenza di un'apprezzabile valore residuo del
bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnino a quei
canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento
stesso. Nel primo caso trattandosi di contratto ad esecuzione
continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente
sulle prestazioni già eseguite (art. 1458, 1° comma, c.c.), mentre
nel secondo caso, si verifica tale retroattività con il
consequenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di
quanto prestato (restando peraltro escluso che l'utilizzatore, a
tutela dei propri crediti, possa invocare, in difetto di espressa
previsione, la facoltà di trattenere il bene) con l'applicabilità,
in
via
analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 c.c. in materia di
risoluzione della vendita con riserva di proprietà (Cass.,
13.12.1989, n. 5574, in Giur. it., 1990, I, 1, 742, nota Clarizia).
- In
ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di leasing
finanziario, l'obbligo della società concedente di restituire le
somme riscosse può discendere dalla regolamentazione pattizia delle
modalità di detta risoluzione, in relazione alle circostanze del
caso concreto, restando in tal caso esclusa l'applicabilità delle
diverse regole operanti per la risoluzione del contratto stesso a
causa dell'inadempimento dell'utilizzatore. (Cass. 3.12.1990, n.
11549, in Mass., 1990).