52 SOSPENSIONE
- In
caso di fallimento dell'utilizzatore l'esecuzione del leasing di
beni mobili rimane sospesa a termini dell'art. 72, comma 2 l. f.
(trib. Milano, 23.4.1981).
- In
caso di fallimento dell'utilizzatore il leasing si sospende, in
applicazione del principio generale secondo cui i rapporti
preesistenti si sospendono, salva la facoltà di subentro degli
organi della procedura. (Trib. Firenze, 16.6.1981).
- In
caso di fallimento dell'utilizzatore in lease back in contratto
rimane sospeso in applicazione del principio generale desumibile
dall'art. 72 l. f. In caso di inadempimento del fallito anteriore
alla dichiarazione di fallimento, il concedente ha diritto al
risarcimento del danno. Sciolto il contratto di lease back per
volontà del curatore, il concedente ha diritto ad un risarcimento
corrispondente- oltre ai canoni ulteriori e al valore residuo del
bene- al totale dei canoni decorrenti dalla dichiarazione di
fallimento, detratti gli interessi a termini dell'art. 55 all. l. f.
(Trib. Roma, 22.7.1982).
- A
seguito del fallimento dell'utilizzatore il leasing rimane sospeso,
in applicazione dell'art. 72 all. 2° e 3° l. f. La mancata
opposizione da parte del curatore all'ammissione al passivo dei
crediti per i canoni insoluti comporta lo scioglimento del
contratto, ed il bene deve essere restituito al concedente. (Trib.
Torino, 17.11.1983).