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 30 PATTO COMMISSORIO

- Nel caso in cui il futuro utilizzatore trasferisce la proprietà dell'immobile al futuro concedente, e questi glielo concede in leasing (lease back) non si ha compravendita dissimulante un mutuo con patto commissorio, di cui l'art. 2744 c.c. commina la nullità (Trib. Roma, 22.3.1979 in Banche e Banchieri 1982, 461).

- Il "sale and lease back" è il contratto con il quale un'impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che esercita il leasing, il quale ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario e, contestualmente, lo concede in locazione finanziaria alla stessa venditrice. Il lease back non viola il divieto del patto commissorio se il trasferimento di proprietà del bene non ha la funzione di costituire una garanzia reale a favore del concedente. (Trib. Milano, 13.6.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 172 I, nota Munari; Foro pad., 1986, I, 105, nota Munari).

- Il lease back, data la natura finanziaria del contratto di leasing e la funzione di garanzia della vendita, è un negozio in frode alla legge che vieta il patto commissorio.La frode alla legge consiste nell'impiego di un dato contratto allo scopo di eludere l'applicazione di una norma di legge di carattere imperativo, peraltro rispettando di questa la lettera. (Trib. Milano, 19.6.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 786; Foro pad., 1987, I, 408, nota Bosticco).

- Non viola il divieto del patto commissorio il contratto di compravendita stipulato tra fornitore ed utilizzatore a garanzia dell'adempimento dell'obbligo assunto dal fornitore di sostituire con beni di maggior valore quelli che, avendo un valore minore, temporaneamente costituiscono l'oggetto della locazione finanziaria. In questo caso non è simulato né il contratto di compravendita, né quello di locazione. (Trib. Torino, 30.10.1987, in Riv. it. leasing, 1988, 161, nota Perilli).

- La vendita con patto di riscatto non viola il divieto del patto commissorio, se non nel momento in cui risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene una garanzia reale in funzione del mutuo. La clausola risolutiva espressa, per la quale anche l'inadempimento di una sola rata può dar luogo alla risoluzione del contratto con l'acquisizione dei canoni già pagati e con l'obbligo di restituzione dei beni, non è rivelatrice di un intento di frode alla legge e pertanto non viola il divieto del patto commissorio. (App. Milano, 15.1.1988, in Il leasing, 1989, 363).

- Il lease back consiste nell'unione funzionale di più obbligazioni legate fra di loro da una causa che non coincide completamente con quella della vendita con patto di riscatto. Il lease back è un contratto che non viola il divieto del patto commissorio; è un contratto di natura finanziaria che non richiede il trasferimento del bene. (Trib. Milano, 3.3.1988, in Riv. it. leasing, 1988, 445, nota Pelosi).

- Il lease back di beni (macchinari) prodotti dall'utilizzatore per essere posti in commercio ha natura di garanzia reale in violazione del divieto del patto commissorio, poiché in esso difetta la concessione in uso del bene. (Trib. Pavia, 1.4.1988, in Nuova Giur. civ. 1988, I, 716, nota Barani; Riv. it. leasing, 1988, 203, nota De Nova; Giust. civ., 1988, I, 2383, nota Pierallini).

- Laddove i beni oggetto di un contratto di "lease back" non siano strumentali all'esercizio dell'attività economica della società finanziaria, ma coincidano merceologicamente con quelli prodotti dalla società stessa, risulta confermato che scopo effettivo dell'intera operazione è quello di dotare il venditore di una provvista finanziaria assistita da garanzia reale in violazione del divieto del patto commissorio. (Trib. Pavia, 1.4.1988, in Foro it., 1989, I, 1272; Riv. not., 1988, 1352).

- E' nulla la vendita con locazione finanziaria di ritorno, in quanto con essa le parti pongono in essere un mutuo assistito da patto commissorio autonomo, in contrasto col divieto del patto commissorio. (App. Brescia, 29.6.1990, in Foro it, 1991, 1232).

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

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- Azioni esperibili

- Canoni in generale

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- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

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  di risoluzione

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