30 PATTO
COMMISSORIO
- Nel
caso in cui il futuro utilizzatore trasferisce la proprietà
dell'immobile al futuro concedente, e questi glielo concede in
leasing (lease back) non si ha compravendita dissimulante un mutuo
con patto commissorio, di cui l'art. 2744 c.c. commina la nullità (Trib.
Roma, 22.3.1979 in Banche e Banchieri 1982, 461).
- Il
"sale and lease back" è il contratto con il quale
un'impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua
proprietà ad un imprenditore finanziario che esercita il leasing,
il quale ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario e,
contestualmente, lo concede in locazione finanziaria alla stessa
venditrice. Il lease back non viola il divieto del patto commissorio
se il trasferimento di proprietà del bene non ha la funzione di
costituire una garanzia reale a favore del concedente. (Trib.
Milano, 13.6.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 172 I, nota Munari;
Foro pad., 1986, I, 105, nota Munari).
- Il
lease back, data la natura finanziaria del contratto di leasing e la
funzione di garanzia della vendita, è un negozio in frode alla
legge che vieta il patto commissorio.La frode alla legge consiste
nell'impiego di un dato contratto allo scopo di eludere
l'applicazione di una norma di legge di carattere imperativo,
peraltro rispettando di questa la lettera. (Trib. Milano, 19.6.1986,
in Riv. it. leasing, 1986, 786; Foro pad., 1987, I, 408, nota
Bosticco).
- Non
viola il divieto del patto commissorio il contratto di compravendita
stipulato tra fornitore ed utilizzatore a garanzia dell'adempimento
dell'obbligo assunto dal fornitore di sostituire con beni di maggior
valore quelli che, avendo un valore minore, temporaneamente
costituiscono l'oggetto della locazione finanziaria. In questo caso
non è simulato né il contratto di compravendita, né quello di
locazione. (Trib. Torino, 30.10.1987, in Riv. it. leasing, 1988,
161, nota Perilli).
- La
vendita con patto di riscatto non viola il divieto del patto
commissorio, se non nel momento in cui risulti l'intento primario
delle parti di costituire con il bene una garanzia
reale in funzione del mutuo. La clausola risolutiva espressa, per la
quale anche l'inadempimento di una sola rata può dar luogo alla
risoluzione del contratto con l'acquisizione dei canoni già pagati
e con l'obbligo di restituzione dei beni, non è rivelatrice di un
intento di frode alla legge e pertanto non viola il divieto del
patto commissorio. (App. Milano, 15.1.1988, in Il leasing, 1989,
363).
- Il
lease back consiste nell'unione funzionale di più obbligazioni
legate fra di loro da una causa che non coincide completamente con
quella della vendita con patto di riscatto. Il lease back è un
contratto che non viola il divieto del patto commissorio; è un
contratto di natura finanziaria che non richiede il trasferimento
del bene. (Trib. Milano, 3.3.1988, in Riv. it. leasing, 1988, 445,
nota Pelosi).
- Il
lease back di beni (macchinari) prodotti dall'utilizzatore per
essere posti in commercio ha natura di garanzia reale in violazione
del divieto del patto commissorio, poiché in esso difetta la
concessione in uso del bene. (Trib. Pavia, 1.4.1988, in Nuova Giur.
civ. 1988, I, 716, nota Barani; Riv. it. leasing, 1988, 203, nota De
Nova; Giust. civ., 1988, I, 2383, nota Pierallini).
-
Laddove i beni oggetto di un contratto di "lease back" non
siano strumentali all'esercizio dell'attività economica della
società finanziaria, ma coincidano merceologicamente con quelli
prodotti dalla società stessa, risulta confermato che scopo
effettivo dell'intera operazione è quello di dotare il venditore di
una provvista finanziaria assistita da garanzia reale in violazione
del divieto del patto commissorio. (Trib.
Pavia, 1.4.1988, in Foro it., 1989, I, 1272; Riv. not., 1988, 1352).
- E'
nulla la vendita con locazione finanziaria di ritorno, in quanto con
essa le parti pongono in essere un mutuo assistito da patto
commissorio autonomo, in contrasto col divieto del patto
commissorio. (App. Brescia, 29.6.1990, in Foro it, 1991, 1232).