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 29 PAGAMENTO DEI CANONI SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE

- Il leasing finanziario è un contratto simulato, che dissimula una vendita con riserva di proprietà, sicché si applicano gli art. 1523 e ss. cc. L'accettazione del pagamento dei canoni successivamente alla dichiarazione di valersi della clausola risolutiva espressa costituisce rinunzia agli effetti della dichiarazione medesima. Perciò, l'utilizzatore ha validamente esercitato il diritto di opzione, sicché il trasferimento della proprietà è disposto con sentenza costitutiva a termini dell'art. 2392 c.c. (Trib. Milano, 22.07.1980).

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente risoluzione del contratto, l'utilizzatore è obbligato a versare i canoni corrispondenti, al periodo in cui ha goduto del bene. Non si applica al leasing l'art. 1526 c.c. (Trib. Milano, 3.06.1982).

- Il leasing è caratterizzato da una causa atipica, non è pertanto applicabile la norma dell'art. 1591 c.c. che determina il danno in una somma non inferiore all'importo del corrispettivo convenuto fino alla consegna. (Trib. Palermo, 22.4.1983).

- E' fondata la richiesta congiunta, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, della restituzione dei veicoli e dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 24.10.1983).

- Il leasing è un contratto atipico, che si distingue dalla vendita rateale con riserva di proprietà, quindi i canoni percetti sono definitivamente acquisiti dal concedente, e quest'ultimo ha diritto alla corresponsione dei canoni maturati sino alla restituzione (art. 1591 c.c.). (Trib. Bologna, 21.06.1984).

- Il leasing finanziario è un contratto atipico, il canone ha valore di restituzione della somma mutuata e non di versamento periodico di un prezzo di acquisto (che è solo eventuale); in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c., ma l'art. 1450 1° comma c.c.; è pertanto lecita l'integrale percezione da parte del concedente dei canoni scaduti relativi alla risoluzione. (Cass., 26.11.1987, n. 8766, in Mass., 1987).

- In un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent. n. 2138).

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

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- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

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- Clausole vessatorie

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- Inadempimento e opzione

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- Opzione

- Pagamento di canoni successivo alla dichiarazion e

  di risoluzione

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