29 PAGAMENTO
DEI CANONI SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE
- Il
leasing finanziario è un contratto simulato, che dissimula una
vendita con riserva di proprietà, sicché si applicano gli art.
1523 e ss. cc. L'accettazione del pagamento dei canoni
successivamente alla dichiarazione di valersi della clausola
risolutiva espressa costituisce rinunzia agli effetti della
dichiarazione medesima. Perciò, l'utilizzatore ha validamente
esercitato il diritto di opzione, sicché il trasferimento della
proprietà è disposto con sentenza costitutiva a termini dell'art.
2392 c.c. (Trib. Milano, 22.07.1980).
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente risoluzione
del contratto, l'utilizzatore è obbligato a versare i canoni
corrispondenti, al periodo in cui ha goduto del bene. Non si applica
al leasing l'art. 1526 c.c. (Trib. Milano, 3.06.1982).
- Il
leasing è caratterizzato da una causa atipica, non è pertanto
applicabile la norma dell'art. 1591 c.c. che determina il danno in
una somma non inferiore all'importo del corrispettivo convenuto fino
alla consegna. (Trib. Palermo, 22.4.1983).
- E'
fondata la richiesta congiunta, in caso di inadempimento
dell'utilizzatore, della restituzione dei veicoli e dei canoni a
scadere. (Trib. Milano, 24.10.1983).
- Il
leasing è un contratto atipico, che si distingue dalla vendita
rateale con riserva di proprietà, quindi i canoni percetti sono
definitivamente acquisiti dal concedente, e quest'ultimo ha diritto
alla corresponsione dei canoni maturati sino alla restituzione (art.
1591 c.c.). (Trib. Bologna, 21.06.1984).
- Il
leasing finanziario è un contratto atipico, il canone ha valore di
restituzione della somma mutuata e non di versamento periodico di un
prezzo di acquisto (che è solo eventuale); in caso di risoluzione
per inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c.,
ma l'art. 1450 1° comma c.c.; è pertanto lecita l'integrale
percezione da parte del concedente dei canoni scaduti relativi alla
risoluzione. (Cass., 26.11.1987, n. 8766, in Mass., 1987).
- In
un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della
risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola
espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi
attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va
gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi
convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent.
n. 2138).