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EVIZIONE
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Stante la particolare natura del contratto di locazione finanziaria,
nel quale la società concedente si esonera dai rischi concernenti
lo svolgimento del rapporto e l'utilizzazione del bene, in caso di
evizione dello stesso il contratto non si risolve e l'utilizzatore
è tenuto al pagamento dei canoni. (Trib. Roma, 6.3.1985, in Riv.
it. leasing, 1989, 649, nota Cappiello).
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L'obbligo fondamentale della società di leasing è quello di
garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore;
pertanto in caso di evizione del bene da
parte di un terzo la
locazione finanziaria è risolta per inadempimento della concedente,
che è altresì tenuta a restituire i canoni riscossi. (app. Roma,
22.12.1987, in Riv. it. leasing, 1989, 649, nota Cappiello).
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Poiché l'operazione economica di locazione finanziaria (cosiddetta
leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad
opera del concedente Š effettuato per conto dell'utilizzatore con
la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero
del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene
acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere
contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del
contratto e a
stabilire le condizioni di acquisto del concedente, ne consegue che
questi non assume direttamente l'obbligo di consegna, non garantisce
che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, né
rimane tenuto alla garanzia per evizione. (Cass 17.05.1991, n.
5571).